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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13375/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene richieste per i delitti di tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo e favoreggiamento personale; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto contestato come tentato omicidio e vizio di motivazione; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti, avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta,per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2, bis cod. proc. pen.; ciò vale anche per il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata de plano.

Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, su richiesta delle parti, applicava a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene richieste per i delitti di tentato omicidio, detenzione e porto di arma comune da sparo e favoreggiamento personale; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen.; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto contestato come tentato omicidio e vizio di motivazione; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che i ricorsi sono inammissibili in quanto proposti, avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta,per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 448, comma 2, bis cod. proc. pen.; ciò vale anche per il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione; - ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità dei ricorsi può essere dichiarata de plano. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
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