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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12587/2026

Testo disponibile della fonte

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troCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, conl’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1968/2024,depositata il 7 maggio 2024 e notificata il 9 maggio 2024;Numero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il Tribunale di Benevento accolse la domanda con la qualeRoberto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse dichiarato, nei confronti delComune di Benevento, l’acquisto per usucapione di un fondo da partesua.2.

La sentenza fu integralmente riformata dalla Corte d’appello diNapoli, adìta con gravame del Comune.I giudici d’appello, preliminarmente disattesa l’eccezione diinammissibilità dell’impugnazione per carenza del requisito dispecificità, osservarono, nel merito, che dalle prove testimoniali eraemerso unicamente il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] coltivava il fondo,circostanza insufficiente a dimostrare l’animus possidendi; né costuiaveva allegato lo svolgimento di altre attività significative almedesimo fine.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.L’ente intimato ha depositato controricorso.Il 4 dicembre 2024, il Consigliere delegato della Sezione II Civileha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel senso dell’inammissibilità, o comunque manifestainfondatezza, del ricorso; il ricorrente ha depositato istanza didecisione ed è stata così fissata adunanza camerale per ladiscussione, in prossimità della quale le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denunziaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2967 c.c.Sostiene, al riguardo, che, nel valutare gli esiti dell’istruttoria, laCorte territoriale avrebbe omesso di rilevare che, con l’attività dicoltivazione, egli aveva impresso al fondo una destinazioneeconomica diversa da quella che possedeva in precedenza – poiché ilterreno era stato destinato dal Comune di Benevento ad area daadibire a discarica – e ciò era ampiamente indicativo della suaintenzione di comportarsi come il proprietario del bene, senza lanecessità di fornire ulteriori elementi di ciò significativi.Del resto, i precedenti giurisprudenziali indicati dalla sentenzaimpugnata si riferivano alla pretesa usucapione di terreni agricoli,ovvero a fattispecie diverse dalla presente, caratterizzata non solodalla particolare destinazione del terreno, ma anche dal contestolocale e antropico di riferimento.2.

Occorre preliminarmente rilevare che il consigliere delegato cheha formulato la proposta di definizione accelerata può far parte delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effettidegli artt. 51, comma primo, num. 4), e 52 c.p.c.; tale proposta,infatti, non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (Cass. sez.

U, 10/4/2024, n. 9611).Posta tale premessa, va condivisa la valutazione espressa in sededi proposta di definizione.Numero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/2026Rileva infatti, ed anzitutto, il consolidato orientamento di questaCorte, in base al quale «ai fini della prova degli elementi costitutividell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecieacquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di persé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore dipossedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale,corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnatada univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svoltauti dominus» (così, in motivazione, Cass. 5/3/2020, n. 6123; nellostesso senso, successivamente, Cass. 14/1/2026, n. 1555; Cass.20/1/2022, n. 1796).Su tale base, va poi esaminata la tesi del ricorrente secondo cuidovrebbe darsi rilievo al fatto che la coltivazione assumerebbe, nellaspecie, un significato decisivo, comportando un mutamento delladestinazione d’uso del terreno in quanto «da adibire a discarica».Sul punto, deve anzitutto considerarsi che l’intento dell’enteproprietario di adibire in futuro l’area in questione a discarica nonvale, di per sé, a connotare la destinazione attuale al fondo; e talerilievo appare ex se già idoneo a designare l’infondatezza dell’assuntodel ricorrente.In ogni caso, va poi ribadito che la coltivazione del fondo, di persé, non è espressiva, in modo inequivocabile, dell’intento delcoltivatore di possedere uti dominus, essendo necessario che l’attivitàmateriale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) siaaccompagnata almeno da indizi che consentano di desumere che taleche, come ha evidenziato chiaramente la sentenza impugnata,difettano nel caso in esame.Numero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/2026Né, del resto, può addivenirsi in questa sede a una diversavalutazione delle medesime circostanze, attività che è riservata in viaesclusiva al giudice di merito e, come tale, non può essere oggetto disindacato nel giudizio di legittimità.3.

Il ricorso si appalesa dunque manifestamente infondato, inconformità alla proposta di definizione.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Il ricorrente va inoltre condannato, in forza di quanto dispostodall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bisc.p.c., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate indispositivo.In proposito, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato (apartire da Cass. sez.

U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamentodelle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori.Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 perNumero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/2026esborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge, oltre ad€ 3.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. e ad € 3.000,00ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, conl’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1968/2024,depositata il 7 maggio 2024 e notificata il 9 maggio 2024;Numero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Tribunale di Benevento accolse la domanda con la qualeRoberto [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto che fosse dichiarato, nei confronti delComune di Benevento, l’acquisto per usucapione di un fondo da partesua.2. La sentenza fu integralmente riformata dalla Corte d’appello diNapoli, adìta con gravame del Comune.I giudici d’appello, preliminarmente disattesa l’eccezione diinammissibilità dell’impugnazione per carenza del requisito dispecificità, osservarono, nel merito, che dalle prove testimoniali eraemerso unicamente il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] coltivava il fondo,circostanza insufficiente a dimostrare l’animus possidendi; né costuiaveva allegato lo svolgimento di altre attività significative almedesimo fine.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.L’ente intimato ha depositato controricorso.Il 4 dicembre 2024, il Consigliere delegato della Sezione II Civileha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. nel senso dell’inammissibilità, o comunque manifestainfondatezza, del ricorso; il ricorrente ha depositato istanza didecisione ed è stata così fissata adunanza camerale per ladiscussione, in prossimità della quale le parti hanno depositatomemorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denunziaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2967 c.c.Sostiene, al riguardo, che, nel valutare gli esiti dell’istruttoria, laCorte territoriale avrebbe omesso di rilevare che, con l’attività dicoltivazione, egli aveva impresso al fondo una destinazioneeconomica diversa da quella che possedeva in precedenza – poiché ilterreno era stato destinato dal Comune di Benevento ad area daadibire a discarica – e ciò era ampiamente indicativo della suaintenzione di comportarsi come il proprietario del bene, senza lanecessità di fornire ulteriori elementi di ciò significativi.Del resto, i precedenti giurisprudenziali indicati dalla sentenzaimpugnata si riferivano alla pretesa usucapione di terreni agricoli,ovvero a fattispecie diverse dalla presente, caratterizzata non solodalla particolare destinazione del terreno, ma anche dal contestolocale e antropico di riferimento.2. Occorre preliminarmente rilevare che il consigliere delegato cheha formulato la proposta di definizione accelerata può far parte delcollegio investito della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., non versando in situazione di incompatibilità agli effettidegli artt. 51, comma primo, num. 4), e 52 c.p.c.; tale proposta,infatti, non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (Cass. sez. U, 10/4/2024, n. 9611).Posta tale premessa, va condivisa la valutazione espressa in sededi proposta di definizione.Numero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/2026Rileva infatti, ed anzitutto, il consolidato orientamento di questaCorte, in base al quale «ai fini della prova degli elementi costitutividell’usucapione – il cui onere grava su chi invoca la fattispecieacquisitiva – la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di persé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore dipossedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale,corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnatada univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svoltauti dominus» (così, in motivazione, Cass. 5/3/2020, n. 6123; nellostesso senso, successivamente, Cass. 14/1/2026, n. 1555; Cass.20/1/2022, n. 1796).Su tale base, va poi esaminata la tesi del ricorrente secondo cuidovrebbe darsi rilievo al fatto che la coltivazione assumerebbe, nellaspecie, un significato decisivo, comportando un mutamento delladestinazione d’uso del terreno in quanto «da adibire a discarica».Sul punto, deve anzitutto considerarsi che l’intento dell’enteproprietario di adibire in futuro l’area in questione a discarica nonvale, di per sé, a connotare la destinazione attuale al fondo; e talerilievo appare ex se già idoneo a designare l’infondatezza dell’assuntodel ricorrente.In ogni caso, va poi ribadito che la coltivazione del fondo, di persé, non è espressiva, in modo inequivocabile, dell’intento delcoltivatore di possedere uti dominus, essendo necessario che l’attivitàmateriale corrispondente al diritto di proprietà (la coltivazione) siaaccompagnata almeno da indizi che consentano di desumere che taleche, come ha evidenziato chiaramente la sentenza impugnata,difettano nel caso in esame.Numero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/2026Né, del resto, può addivenirsi in questa sede a una diversavalutazione delle medesime circostanze, attività che è riservata in viaesclusiva al giudice di merito e, come tale, non può essere oggetto disindacato nel giudizio di legittimità.3. Il ricorso si appalesa dunque manifestamente infondato, inconformità alla proposta di definizione.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Il ricorrente va inoltre condannato, in forza di quanto dispostodall’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., richiamato dall’art. 380-bisc.p.c., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate indispositivo.In proposito, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato (apartire da Cass. sez. U, 22/9/2023, n. 27195) che nel procedimentoper la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022), la condanna del ricorrente al pagamentodelle somme in questione assume funzione deterrente e, allo stessotempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processualimeramente defatigatori.Infine, in forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 perNumero registro generale 16041/2024Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12587/2026Data pubblicazione 04/05/2026esborsi, rimborso forfetario al 15% ed accessori di legge, oltre ad€ 3.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c. e ad € 3.000,00ai sensi dell’art. 96, comma quarto, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SupremaCorte di cassazione, il 29 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci
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