CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 15866/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 486/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3841/2025 [OSCURATO:PERSONA] semplificata [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01RX6T) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 marzo 1980; avverso la sentenza del 13 gennaio 2025 della Corte d’appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] in quanto ritenuto tardivamente proposto. 2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo inosservanza di norma processuale (in relazione agli artt. 583, 585 e 591 cod. proc pen.) e connesso vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte non avrebbe considerato che l’appello è CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 15866/2025 Roma, lì, 24/04/2025 stato proposto a mezzo raccomandata e, in tal caso, ai fini della valutazione di tempestività dell’impugnazione, occorre considerare la data di spedizione e non già, come indicato dalla Corte territoriale, quella di ricezione del plico. 3. L’appello è fondato. L’art. 583 cod. proc. pen. (oggi abrogato dal d.lgs. n. 150 del 2022, ma vigente all’epoca della proposizione dell’impugnazione) legittimava le parti e i rispettivi difensori a proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1 (del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato). In questi casi, per esplicita previsione normativa, l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma (art. 583, comma 2 cod. proc. pen.). Ebbene, la sentenza impugnata era stata emessa il 4 ottobre 2018, depositata il 5 ottobre, senza indicazione di un termine per il deposito della motivazione; cosicché, il termine per proporre impugnazione (di trenta giorni, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza: art. 585, comma 2, cod. proc. pen.) scadeva il 19 ottobre 2018. L’appello risulta spedito il 17 ottobre 2018, a mezzo raccomandata e, quindi, entro il termine indicato, per cui l’impugnazione doveva essere ritenuta tempestiva. L’ordinanza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d’appello di Firenze per l’ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Firenze per l’ulteriore corso. Così deciso il 3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]