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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 gennaio 2021

Cassazione n. 06271/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 13 gennaio 2021 la Corte di appello di Perugia ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale delle pene a lui applicate con una sentenza ed un decreto penale emessi dal Tribunale di Teramo, rispettivamente, il 14 luglio 2017 ed il 4 aprile 2017.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente rigettato l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, al cui esito è stato adottato il provvedimento impugnato.

Lamenta, al riguardo, che la notifica sia stata ritenuta rituale ancorché eseguita presso il suo domicilio, con consegna a persona ivi presente, a dispetto del fatto che egli, ristretto, al tempo, presso la Casa circondariale di Vasto, è rimasto all'oscuro della comunicazione.

Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di rilevare la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto mancante della specifica indicazione dei titoli in relazione al quali era stata richiesta la revoca della sospensione condizionale.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. In fatto, è pacifico che all'atto della presentazione, da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, della richiesta di revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] con una sentenza ed un decreto del Tribunale di Teramo, l'interessato risultava libero, sicché la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il vaglio dell'istanza del pubblico ministero fu effettuata presso il suo domicilio, con ritiro dell'atto da parte di persona convivente e successiva comunicazione dell'avvenuta consegna.Solo all'udienza del 13 gennaio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] rappresentò che il suo assistito era, già al tempo della notifica, effettuata il 2 dicembre 2020, ristretto in carcere, e sollevò specifica eccezione, rigettata dalla Corte di appello e riproposta con il primo motivo del ricorso per cassazione.

3. La doglianza è priva di pregio, dovendosi ribadire la regolarità della notifica effettuata presso il domicilio in un frangente in cui l'ufficio procedente non sapeva, né avrebbe potuto sapere (la Corte di appello indica, in proposito e senza essere smentita dalla parte, che in tale direzione milita la certificazione rilasciata dal DAP), che [OSCURATO:PERSONA] era stato, medio tempore, condotto in carcere.

Soccorre, al riguardo, l'insegnamento delle Sezioni Unite (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), che hanno di recente chiarito come, se, da un canto, «Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio», e tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti del detenuto «per altra causa», in quest'ultima ipotesi è, tuttavia, necessario che lo stato di detenzione risulti dagli atti, restando, al contrario, valida la notificazione effettuata presso il domicilio nel diverso caso in cui la condizione restrittiva non sia evincibile.

Utile appare riportare il brano (cfr. pagg. 14-15) della motivazione della decisione del massimo organo nomofilattico afferente al tema qui rilevante: «L'autorità giudiziaria che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può non sapere il suo status: da qui l'obbligo di notifica personale.

Al contrario, lo stato di detenzione, ove l'imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi.

Di conseguenza, poiché, per eseguire le notificazioni, l'autorità giudiziaria non ha alcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come è invece previsto per l'emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue le notifiche con le modalità previste per l'imputato non detenuto.

La suddetta procedura notificatoria è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale che, con l'ordinanza n. 315 del 1998 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l'obbligatorietà delle notificazioni a mani dell'imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti.

La Corte, nel richiamare la sentenza n. 25 del 1970, ha ribadito che "la notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto per altro processo, non importa menomazione del suo diritto di difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è ragionevole presumere che l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti, mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora, dovendosi ritenere che le persone cui la copia è consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalla legge indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne... inoltreranno a lui l'atto notificato".

Ma, ove dagli atti risulti lo stato di detenzione (ad es. perché è comunicato dallo stesso imputato), riprende vigore la norma primaria della notifica personale.

Alla stregua sia del dato letterale che della summenzionata sentenza costituzionale, deve quindi, ribadirsi, in continuità con la giurisprudenza maggioritaria, che l'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per l'imputato non detenuto; tale regola è derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa, risulti dagli atti, nel qual caso la notifica va eseguita personalmente presso l'istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) dove l'imputato risulti detenuto».

4. Applicando tale coerente e condiviso percorso argomentativo al caso in esame, si evince la perfetta ritualità della notifica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 13 gennaio 2021, che gli ha garantito la possibilità di venire a conoscenza, tramite i soggetti cui l'atto è stato materialmente consegnato, della richiesta presentata dal Procuratore generale e della fissazione di apposita udienza per la sua delibazione.

Ineccepibile si rivela, pertanto, la decisione della Corte di appello che, alla luce dei presupposti testé delineati, ha respinto l'istanza difensiva volta al differimento dell'incombente per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di chiedere di presenziare all'udienza, ciò che egli, a ben vedere, avrebbe potuto fare già a seguito della notificazione dell'avviso di fissazione.

5. Parimenti priva di pregio è, del pari, la residua doglianza del ricorrente, vertente sul contenuto del menzionato avviso che, nondimeno, appare sufficientemente specifico, in vista della comprensione, in capo al destinatario, dell'oggetto del procedimento di esecuzione, resa possibile dalla corretta indicazione «Revoca altri provvedimenti (art. 674 cpp. - art. 168 cp) - Revoca sospensione condizionale della pena (art. 163 cp)», che è senz'altro idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, giacché deve presumersi che [OSCURATO:PERSONA] fosse certamente in grado di collegare, anche in difetto della specificazione dei relativi estremi identificativi, l'istanza del pubblico ministero ai procedimenti promossi a suo carico e suggellati dall'irrogazione di pene condizionalmente sospese.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 gennaio 2021 la Corte di appello di Perugia ha revocato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sospensione condizionale delle pene a lui applicate con una sentenza ed un decreto penale emessi dal Tribunale di Teramo, rispettivamente, il 14 luglio 2017 ed il 4 aprile 2017. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello indebitamente rigettato l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, al cui esito è stato adottato il provvedimento impugnato. Lamenta, al riguardo, che la notifica sia stata ritenuta rituale ancorché eseguita presso il suo domicilio, con consegna a persona ivi presente, a dispetto del fatto che egli, ristretto, al tempo, presso la Casa circondariale di Vasto, è rimasto all'oscuro della comunicazione. Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di rilevare la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto mancante della specifica indicazione dei titoli in relazione al quali era stata richiesta la revoca della sospensione condizionale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. In fatto, è pacifico che all'atto della presentazione, da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia, della richiesta di revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] con una sentenza ed un decreto del Tribunale di Teramo, l'interessato risultava libero, sicché la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale per il vaglio dell'istanza del pubblico ministero fu effettuata presso il suo domicilio, con ritiro dell'atto da parte di persona convivente e successiva comunicazione dell'avvenuta consegna.Solo all'udienza del 13 gennaio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] rappresentò che il suo assistito era, già al tempo della notifica, effettuata il 2 dicembre 2020, ristretto in carcere, e sollevò specifica eccezione, rigettata dalla Corte di appello e riproposta con il primo motivo del ricorso per cassazione. 3. La doglianza è priva di pregio, dovendosi ribadire la regolarità della notifica effettuata presso il domicilio in un frangente in cui l'ufficio procedente non sapeva, né avrebbe potuto sapere (la Corte di appello indica, in proposito e senza essere smentita dalla parte, che in tale direzione milita la certificazione rilasciata dal DAP), che [OSCURATO:PERSONA] era stato, medio tempore, condotto in carcere. Soccorre, al riguardo, l'insegnamento delle Sezioni Unite (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), che hanno di recente chiarito come, se, da un canto, «Le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio», e tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti del detenuto «per altra causa», in quest'ultima ipotesi è, tuttavia, necessario che lo stato di detenzione risulti dagli atti, restando, al contrario, valida la notificazione effettuata presso il domicilio nel diverso caso in cui la condizione restrittiva non sia evincibile. Utile appare riportare il brano (cfr. pagg. 14-15) della motivazione della decisione del massimo organo nomofilattico afferente al tema qui rilevante: «L'autorità giudiziaria che procede nei confronti di un imputato detenuto, non può non sapere il suo status: da qui l'obbligo di notifica personale. Al contrario, lo stato di detenzione, ove l'imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi. Di conseguenza, poiché, per eseguire le notificazioni, l'autorità giudiziaria non ha alcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come è invece previsto per l'emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue le notifiche con le modalità previste per l'imputato non detenuto. La suddetta procedura notificatoria è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale che, con l'ordinanza n. 315 del 1998 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 2, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l'obbligatorietà delle notificazioni a mani dell'imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti. La Corte, nel richiamare la sentenza n. 25 del 1970, ha ribadito che "la notifica nelle forme ordinarie, nei confronti di chi sia detenuto per altro processo, non importa menomazione del suo diritto di difesa fin quando viene eseguita alle persone e nei luoghi con cui è ragionevole presumere che l'imputato conservi, nonostante il suo stato di detenzione, contatti e rapporti, mediante consegna della copia nei luoghi ove l'imputato ha residenza o dimora, dovendosi ritenere che le persone cui la copia è consegnata, o per i vincoli e i rapporti che esse hanno con l'imputato e sono dalla legge indicati, o per la scelta fiduciaria che egli stesso ebbe a farne... inoltreranno a lui l'atto notificato". Ma, ove dagli atti risulti lo stato di detenzione (ad es. perché è comunicato dallo stesso imputato), riprende vigore la norma primaria della notifica personale. Alla stregua sia del dato letterale che della summenzionata sentenza costituzionale, deve quindi, ribadirsi, in continuità con la giurisprudenza maggioritaria, che l'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per l'imputato non detenuto; tale regola è derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa, risulti dagli atti, nel qual caso la notifica va eseguita personalmente presso l'istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) dove l'imputato risulti detenuto». 4. Applicando tale coerente e condiviso percorso argomentativo al caso in esame, si evince la perfetta ritualità della notifica, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale del 13 gennaio 2021, che gli ha garantito la possibilità di venire a conoscenza, tramite i soggetti cui l'atto è stato materialmente consegnato, della richiesta presentata dal Procuratore generale e della fissazione di apposita udienza per la sua delibazione. Ineccepibile si rivela, pertanto, la decisione della Corte di appello che, alla luce dei presupposti testé delineati, ha respinto l'istanza difensiva volta al differimento dell'incombente per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di chiedere di presenziare all'udienza, ciò che egli, a ben vedere, avrebbe potuto fare già a seguito della notificazione dell'avviso di fissazione. 5. Parimenti priva di pregio è, del pari, la residua doglianza del ricorrente, vertente sul contenuto del menzionato avviso che, nondimeno, appare sufficientemente specifico, in vista della comprensione, in capo al destinatario, dell'oggetto del procedimento di esecuzione, resa possibile dalla corretta indicazione «Revoca altri provvedimenti (art. 674 cpp. - art. 168 cp) - Revoca sospensione condizionale della pena (art. 163 cp)», che è senz'altro idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa, giacché deve presumersi che [OSCURATO:PERSONA] fosse certamente in grado di collegare, anche in difetto della specificazione dei relativi estremi identificativi, l'istanza del pubblico ministero ai procedimenti promossi a suo carico e suggellati dall'irrogazione di pene condizionalmente sospese. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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