CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23411/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irettore protempore, rappresentate e difese dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controrappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 8245/2024 depositata il 04/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6593/2025Numero sezionale 5433/2026Numero di raccolta generale 23411/2026Data pubblicazione 17/07/20261. Il presente giudizio, secondo quanto emerge dagli atti di causa, riguardal’impugnazione di una cartella di pagamento emessa all’esito del controlloautomatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] dalla società in epigrafe l’anno 2006, con cui (per un verso)erano state recuperate le imposte a titolo di IRAP ed IVA (dichiarate e nonversate) e, per altro verso, era stato recuperato un credito di imposta perincremento dell’occupazione indebitamente utilizzato in compensazione.1.1. L’atto veniva impugnato davanti alla Commissione tributaria provincialedi Siracusa e il giudizio veniva interrotto a seguito della dichiarazione difallimento della società contribuente e proseguito dalla curatela. Il giudicedi prime cure, con la sentenza n. 3096/01/2018 del 06/07/2018,rideterminava le sanzioni in Euro 35.435,00 e rigettava il ricorso nel resto.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia (hinc: CGT2),con la sentenza n. 8245/2204 depositata in data 04/11/2024, ha accoltol’appello della curatela, evidenziando che: «Nel caso che ci occupa vienechiesto il pagamento di somme a titolo di recupero del credito d’impostache presuppone la notifica della comunicazione di irregolarità di cui all’art.36/bis, comma 3 del DPR 600/73 e all’art. 54/bis del DPR 633/72, o del c.d.avviso bonario di cui all’art. 6, comma 5 della legge 212/2000, da partedella Agenzia delle Entrate, sussistendo “incertezze su aspetti rilevanti delladichiarazione”. Di tale omessa notifica della comunicazione di irregolarità,appare infondata la difesa dell’ufficio impositore che sostiene erroneamenteche non fosse necessaria. Al contrario, a giudizio di questo Collegio, laomessa notifica della comunicazione di irregolarità, da parte dell’ufficio,comporta il vizio di nullità dell’atto impugnato.»3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delleEntrate riscossione hanno proposto ricorso in cassazione con tre motivi.4. La parte intimata non si è costituita.Numero registro generale 6593/2025Numero sezionale 5433/2026Numero di raccolta generale 23411/2026Data pubblicazione 17/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsaapplicazione degli artt. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.1.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata per il viziodi motivazione apparente. Le ricorrenti rilevano, a tal fine, che, secondo unorientamento consolidato, in caso di cartella di pagamento conseguente alcd. controllo automatizzato, la previa emissione della cd. comunicazione diirregolarità (o avviso bonario) è necessaria (con effetti invalidanti) soltantonel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.Nella fattispecie la CGT ha affermato la ricorrenza di tale presuppostosostanziale in modo del tutto tautologico, senza chiarire per quali motivi e/osotto quale aspetto nella fattispecie sussisterebbero incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione efalsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 6, comma5, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.2.1. Con tale motivo le ricorrenti evidenziano che la sentenza viola lenorme poste a fondamento del motivo di ricorso, per aver ritenutoillegittima la cartella perché non preceduta dall’invio della comunicazione diirregolarità (cd. avviso bonario). Tuttavia, in caso di cd. controlloautomatizzato, la previa emissione della cd. comunicazione di irregolarità(o avviso bonario) è necessaria (con effetti invalidanti) soltanto nel caso incui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.Contrariamente a quanto tautologicamente affermato dalla CGT2, nellafattispecie non sussisteva alcuna incertezza su aspetto rilevante delladichiarazione. Nel caso di specie, infatti, con la cartella di pagamentoimpugnata all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600del 1973 della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] presentata dalla società inNumero registro generale 6593/2025Numero sezionale 5433/2026Numero di raccolta generale 23411/2026Data pubblicazione 17/07/2026epigrafe l’anno 2006, (per un verso) erano state recuperate imposte (IRAPed IVA) dichiarate e non versate e (per altro verso) era stato recuperato uncredito di imposta per incremento dell’occupazione indebitamente utilizzatoin compensazione. Non solo non sussistono questioni con riferimento all’IVAe all’IRAP (trattandosi di omesso versamento di imposte dichiarate e nonversate), ma anche il disconoscimento e/o recupero di un credito di impostapuò avvenire legittimamente all’esito del controllo automatizzato ex art. 36bis DPR 600/73, purché tale disconoscimento non sia conseguenza divalutazioni giuridiche sulla spettanza dello stesso (e quindi di un’attività dicarattere accertativo o rettificativo) ma derivi dal mero rilievo dellaincongruenza dei dati esposti in dichiarazione dallo stesso contribuente.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato denunciato l’omesso esame circaun fatto decisivo e controverso, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c.3.1. Anche con tale motivo di ricorso la sentenza impugnata vienecensurata nella parte in cui ha ritenuto illegittima la cartella sul pianoprocedimentale in ragione del mancato invio della comunicazione diirregolarità (cd. avviso bonario), reiterando argomentazioni simili a quellegià illustrate con il secondo motivo di ricorso.4. Passando all’esame del ricorso il primo motivo deve ritenersi fondatocon il conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo di ricorso.4.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che è denunciabilein cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia siesaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale egrafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione (Cass., Sez. U, 07/07/2014, n. 8053).Numero registro generale 6593/2025Numero sezionale 5433/2026Numero di raccolta generale 23411/2026Data pubblicazione 17/07/20264.2. Nel caso di specie la CGT2 ha affermato che «Nel caso che ci occupaviene chiesto il pagamento di somme a titolo di recupero del creditod’imposta che presuppone la notifica della comunicazione di irregolarità dicui all’art. 36/bis, comma 3 del DPR 600/73 e all’art. 54/bis del DPR 633/72,o del c.d. avviso bonario di cui all’art. 6, comma 5 della legge 212/2000, daparte della Agenzia delle Entrate, sussistendo “incertezze su aspetti rilevantidella dichiarazione». Tale argomentazione non rende affatto palese qualisiano gli elementi e le ragioni dalle quali il giudice di seconde cure abbiatratto il proprio convincimento circa la necessaria comunicazione(preventiva) della comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5, leggen. 212 del 2000. Quest’ultima norma prevede, infatti, che: «Prima diprocedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributirisultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare ilcontribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornirei chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro untermine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dallaricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, aseguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso diimposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applicanell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non ètenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimentiemessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.»La comunicazione di irregolarità non è, quindi, prevista indefettibilmentedell’iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione dell’imposta in esito alcontrollo automatizzato, ma solo in presenza di incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione. Solo la presenza di tali incertezze puòdeterminare la nullità della cartella nell’ipotesi di preventiva comunicazioneex art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000. Di conseguenza, è necessarioche il percorso argomentativo seguito dal giudice le individui puntualmenteNumero registro generale 6593/2025Numero sezionale 5433/2026Numero di raccolta generale 23411/2026Data pubblicazione 17/07/2026e non si limiti ad affermarne, in modo apodittico, la presenza, affinché lasentenza non incorra nel vizio motivazionale, al punto da renderetotalmente oscure le ragioni della decisione.5. Deve essere, quindi, accolto il primo motivo di ricorso, con ilconseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo.5.1. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo eil terzo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, che in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/07/2026.La PresidenteGiulia Iofrida