Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03826/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi ORSI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto in parte l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata nell'interesse di Gheorghe MARCU in relazione ai reati giudicati con quattro sentenze, riconoscendola per i reati giudicati con due di esse (sentenze del Tribunale di Genova in data 1° luglio 2016, irrevocabile in data 21 settembre 2016 e della Corte d'appello di Genova in data 20 dicembre 2018, irrevocabile in data 13 luglio 2020) e determinando il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 450 di multa, ritenuto più grave il reato giudicato dalla seconda sentenza.

Con successivo provvedimento in data 15 aprile 2021 il giudice dell'esecuzione ha disposto la correzione della propria precedente ordinanza in data 18 marzo 2021, estendendo la riconosciuta continuazione anche ai reati giudicati con una terza sentenza (Tribunale di Genova in data 28 maggio 2015, irrevocabile in data 20 marzo 2018), rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo in quello di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 400 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA] MARCU, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione, anche con riguardo al successivo provvedimento di correzione, non risultando comprensibile quale sia la sentenza presa a riferimento per il reato più grave, anche perché quella apparentemente individuata dal giudice dell'esecuzione (sentenza della Corte d'appello di Genova in data 20 dicembre 2018, irrevocabile in data 13 luglio 2020), ha irrogato la pena di un mese di reclusione e non, come erroneamente indicato dal giudice dell'esecuzione, di anni uno di reclusione, sicché risulta contraddittorio il ragionamento del giudice dell'esecuzione.

3. Il ricorso è fondato.

3.1. Va premesso che il provvedimento impugnato, anche se letto unitamente al provvedimento di correzione, non riporta in modo intellegibile e neppure apparentemente corretto i dati relativi alle sentenze oggetto dell'istanza.

Ciò riguarda sia la data del commesso reato della sentenza della Corte d'appello di Genova in data 10 novembre 2016, ricompresa nel provvedimento di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., sia la pena inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 20 dicembre 2018, pure ricompresa nella unificazione e posta a base del trattamento sanzionatorio.

Del resto, anche il provvedimento di correzione fa riferimento a una sentenza del Tribunale di Genova in data 28 maggio 2015 che risulta, verosimilmente, identificabile nella sentenza della Corte d'appello di Genova del 10 novembre 2016, anche se ciò non traspare dal provvedimento impugnato.

D'altra parte, il fascicolo trasmesso dal giudice dell'esecuzione non contiene neanche i titoli in relazione ai quali era stata avanzata la richiesta l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, provvedimenti che devono essere acquisiti d'ufficio (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011), sicché questa Corte non è posta nelle condizioni di comprendere quale sia l'iter logico seguito dal giudice dell'esecuzione nella propria decisione e nel successivo provvedimento di correzione.

3.2. Il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, così come corretto con ordinanza del 15 aprile 2021, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Luigi ORSI che ha concluso per l'annullamento con rinvio; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto in parte l'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata nell'interesse di Gheorghe MARCU in relazione ai reati giudicati con quattro sentenze, riconoscendola per i reati giudicati con due di esse (sentenze del Tribunale di Genova in data 1° luglio 2016, irrevocabile in data 21 settembre 2016 e della Corte d'appello di Genova in data 20 dicembre 2018, irrevocabile in data 13 luglio 2020) e determinando il trattamento sanzionatorio in anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 450 di multa, ritenuto più grave il reato giudicato dalla seconda sentenza. Con successivo provvedimento in data 15 aprile 2021 il giudice dell'esecuzione ha disposto la correzione della propria precedente ordinanza in data 18 marzo 2021, estendendo la riconosciuta continuazione anche ai reati giudicati con una terza sentenza (Tribunale di Genova in data 28 maggio 2015, irrevocabile in data 20 marzo 2018), rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo in quello di anni uno e mesi uno di reclusione ed euro 400 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] MARCU, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio della motivazione, anche con riguardo al successivo provvedimento di correzione, non risultando comprensibile quale sia la sentenza presa a riferimento per il reato più grave, anche perché quella apparentemente individuata dal giudice dell'esecuzione (sentenza della Corte d'appello di Genova in data 20 dicembre 2018, irrevocabile in data 13 luglio 2020), ha irrogato la pena di un mese di reclusione e non, come erroneamente indicato dal giudice dell'esecuzione, di anni uno di reclusione, sicché risulta contraddittorio il ragionamento del giudice dell'esecuzione. 3. Il ricorso è fondato. 3.1. Va premesso che il provvedimento impugnato, anche se letto unitamente al provvedimento di correzione, non riporta in modo intellegibile e neppure apparentemente corretto i dati relativi alle sentenze oggetto dell'istanza. Ciò riguarda sia la data del commesso reato della sentenza della Corte d'appello di Genova in data 10 novembre 2016, ricompresa nel provvedimento di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., sia la pena inflitta con la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 20 dicembre 2018, pure ricompresa nella unificazione e posta a base del trattamento sanzionatorio. Del resto, anche il provvedimento di correzione fa riferimento a una sentenza del Tribunale di Genova in data 28 maggio 2015 che risulta, verosimilmente, identificabile nella sentenza della Corte d'appello di Genova del 10 novembre 2016, anche se ciò non traspare dal provvedimento impugnato. D'altra parte, il fascicolo trasmesso dal giudice dell'esecuzione non contiene neanche i titoli in relazione ai quali era stata avanzata la richiesta l'applicazione della continuazione in sede esecutiva, provvedimenti che devono essere acquisiti d'ufficio (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, Malich, Rv. 265011), sicché questa Corte non è posta nelle condizioni di comprendere quale sia l'iter logico seguito dal giudice dell'esecuzione nella propria decisione e nel successivo provvedimento di correzione. 3.2. Il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, così come corretto con ordinanza del 15 aprile 2021, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Genova
Sentenza Cassazione n. 03826/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris