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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 2023

Cassazione n. 32429/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19278/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione , rappresentatie dife si dal l’avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procur a in calce al ricorso - ricorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – avverso la sentenza n. 172/2021emessa dalla Corte d’appello di Torino, depositata in data12.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.10.2023dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija .

N. 19278/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che, in data 26.1.2007, in occasione della stipula con [OSCURATO:SOCIETA]. di un contratto di mutuo ipotecario dell’importo di € 210.000,00, avevano sottoscritto richiesta di adesione alla polizza di assicurazione cumulativa [OSCURATO:PERSONA] per il rischio di morte, invalidità temporanea, gravi malattie e rischio disoccupazione; che il premio assicurativoera stato pagato anticipatamente ed in un’unica soluzione, per complessivi € 18.900,00 , bonificati dal proprio conto corrente bancario, ad essi cointestato; che a seguito di insorte gravi difficoltà economiche, essi attori, a partire dal 2012, non avevano più pagato le rate di mutuo e,pertanto, in data 17.6.2014, la banca aveva comunicato la risoluzione del contratto ed in seguito proceduto ad espropriazione forzata immobiliare, conclusasi con la vendita del bene pignorato; conseguentemente, essi attori chiesero la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso di parte del premio assicurativo pagato anticipatamente (per complessivi € 14.175,00).

Nel contraddittorio con la Compagnia (che aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva dei coniugi Varvello-Donda, insistendo comunque per il rigetto delle domande), l’adito Tribunale di Torino, con sentenza del 24.9.2019, accolse le domande attoree, condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire, a ciascuno degli attori, la somma di € 5.249,58, oltre interessi.

La Corte d’appello di Torino, però, accolse il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando che si trattava di contratto di assicurazione in cui il contraente è la banca, che è anche la beneficiaria, N. 19278/21R.G. perché essa, dopo aver anticipato l’intero prezzo del finanziamento, è garantita nel rientro del suo prestito in caso di morte, disoccupazione ed eventi che impediscono al mutuatario di continuare a pagare.

Pertanto, concluse la Corte territoriale, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso è la contraente, cioè la banca, e non già i mutuatari, pure evidenziando che le fattispecie dell’estinzione anticipata del mutuo e della sua risoluzione per inadempimento dei mutuatari non sono equiparabili, come invece ritenuto dal primo giudice.

Avverso detta sentenza, con ricorso affidato a quattro motivi, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno pure depositato memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha resistito.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla questione della legittimazione attiva degli attoriper il diritto al rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del mutuo(contestata da [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo di gravame), ed in particolare quanto alle allegazioni circa: a)le condizioni contrattuali di cui al modulo di adesione alla polizza CPI, pure sottoscritto da essi ricorrenti, decisamente in contrasto e comunque derogatorie rispetto a quanto previstonelle condizioni di polizza cumulativa; b) la circostanza N. 19278/21R.G. che [OSCURATO:SOCIETA] fosse già stata rimborsata della somma mutuata agli attori per il pagamento dei premi. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per error in procedendo, ovvero per illogicità e contraddittorietà della seconda parte della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

Rilevano i ricorrenti che, con riguardo al secondo motivo d’appello di [OSCURATO:PERSONA] (con cui si era posto l’accento sulla diversità tra risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del contratto da parte del mutuatario ed estinzione anticipata del contratto stesso, sicché la restituzione del premio non goduto poteva configurarsi solo in questo secondo caso), la Corte sabauda ha dapprima richiamato il testo della polizza [OSCURATO:PERSONA] in cui si legge che i casidi accollo, risoluzione anticipata ed estinzione comportano sempre il rimborso del premio, dall’altro si afferma che risoluzione e estinzione sono fattispecie diverse e che, in caso di risoluzione, non è dovuto il rimborso del premio, anche perché “l’assicurazione è ancora in essere”, per poi concludere che “Nel caso in specie il contratto di assicurazione è in essere e beneficiario titolare del diritto al rimborso è [OSCURATO:SOCIETA].”.

Rilevano i ricorrenti l’assoluta inconciliabilità del percorso motivazionale, perché se la polizza è ancora in essere, non è possibile che spetti al contraente (ossia, alla banca) il rimborso del premio, in quanto esso è parte del sinallagma contrattuale e garantisce, appunto, l’operatività del contratto. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1366, 1369 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360, comma N. 19278/21R.G. 1, n. 3, c.p.c.

Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello, in relazione alla restituzione dei premi per estinzione del mutuo, avrebbe dovuto mettere a confronto il modulo di adesione alla polizza collettiva, ove si afferma che il rimborso dei premi spetta all’assicurato, per tramite del contraente (banca), con l’art. 9 delle condizioni della polizza collettiva [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], ove invece si afferma che “…tale importo verrà corrisposto dalla società al contraente”.

La Corte del merito avrebbe dunque dovuto interpretare le due clausole alla luce dell’art. 1363 c.c. e dell’art. 1369 c.c., accertando che, al di là della veicolazione del denaro (per tramite della banca o direttamente), i premi dovevano essere comunque rimborsati all’assicurato , tanto più che una simile interpretazione era in linea con l’interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1366 c.c.

Se poi la Corte avesse ravvisato una insanabile contraddizione tra le due disposizioni contrattuali, avrebbe dovuto interpretare le clausole a favore del contraente più debole, a norma dell’art. 1370 c.c.

Pertanto, dopo verificato che i premi non erano stati rimborsati da [OSCURATO:PERSONA], né all’assicurato, né alla banca contraente, la Corte avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado. 1.4 –Con il quarto motivo, infine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione (art.360 n.3 c.p.c.) dell’art. 40 T.U.B. in riferimento ai principi giuridici dell’ordinamento in materia di estinzione dei contratti e dell’art. 22, comma 15 quater del DL n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012 e art. 125 TUB”.Sostengono i ricorrenti che l’art. 40 del TUB, contrariamente a N. 19278/21R.G. quanto ritenuto dalla Corte torinese, non opera alcuna distinzione tra le duefattispecie di scioglimento del contratto di mutuo (ovvero l’estinzione e la risoluzione) ed anzi, richiamandole insieme nel medesimo articolo, le accumuna dal punto di vista logico.

La fuorviante ed erronea interpretazione della citata norma, utilizzata a sostegno della tesi per cui, in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario, la polizza permanein vita, trascina con sé l’erronea interpretazione dell’art. 9 delle Condizioni contrattuali della [OSCURATO:PERSONA], e dunque la violazione dell’art. 22, comma 15-quaterdel d.l. n. 179/12 (conv. in L. n. 221/12), che sancisce il diritto del consumatore al rimborso della parte non maturata dei costi anticipati al momento dell’erogazione del mutuo, rapportati all’intera durata del finanziamento, di natura sia finanziaria che assicurativa. 2.1 - Il primo profilo del primo mezzo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi.

Essi sono fondati.

Infatti, sulla questione della legittimazione attiva circa la restituzione del premio di polizza (per la quota parte non utilizzata, a seguito della cessazione anticipata del rapporto), non v’è dubbio che la C orte piemontesesi sia soffermata esclusivamente sull’esame delle clausole di cui agli artt. 8 e 9 della [OSCURATO:PERSONA] n. 210.610 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], doc. 3dei ricorrenti), senza affatto tener conto che tra i ricorrenti e la stessa Compagnia era stato sottoscritto a latere uno specifico contratto (Modulo adesivo, doc. 1 dei ricorrenti), avente ad oggetto, tra l’altro, un accordo circa la restituzione del premio N. 19278/21R.G. assicurativo, in caso di accollo o di estinzione anticipata del mutuo (questo il tenore della clausola : “ In caso di accollo e di anticipata estinzione del Mutuo non dovuta a liquidazione dell'Indennizzo per Morte o IPT, la Società restituirà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio corrispondente relativo al periodo di assicurazione non goduta calcolata secondo la seguente formulazione …”).

Pertanto, posto che – come anche si evince dalla sentenza impugnata - per “Contraente” si intende la banca mutuante [OSCURATO:SOCIETA] e che con “Assicurato” si individuano i mutuatari, è fuori discussione che la Corte di merito abbia del tutto omesso l’esame di un fatto storico decisivo, ossia che, sulla legittimazione alla restituzione del premio per il periodo di polizza non goduto sussisteva un accordo, potenzialmente derogatorio rispetto aquanto previsto, al riguardo, dalla [OSCURATO:PERSONA].

D’altra parte, quanto al malgoverno delle norme specificamente rubricate nel terzo mezzo, in tema di interpretazione delle clausole contrattuali, è del tutto evidente che lo stesso mancato apprezzamento di un tale accordo ne ha del tutto impedito una effettiva valutazione, sia in sé considerato, sia in comparazione con le altre clausole (ed in particolare, con quelle di cui agli artt. 8 e 9 della [OSCURATO:PERSONA]), se del caso anche sotto il profilo della buona fede e della eventuale interpretatio contra stipulatorem, con conseguente violazione delle stesse suddette norme. 2.2 –È fondato anche il secondo profilo del primo mezzo.

Infatti, il Tribunale aveva ritenuto che la somma complessiva del premio (corrisposta alla C ompagnia in unica soluzione direttamente dai N. 19278/21R.G. mutuatari, ma pacificamente finanziata dalla mutuante) era stata già recuperata dalla banca, perché questa aveva già incassato, oltre ad una parte delle rate spontaneamente pagate, la somma ricavata dall’esecuzione immobiliare, ossia € 141.265,05.

Pertanto, posto che , quanto ai criteri di imputazione dei pagamenti nella restituzione delle rate, era previsto che essi andassero computati –prima che ad estinzione del debito – anche ad estinzione del premio assicurativo anticipato (v. art. 9 della [OSCURATO:PERSONA], riportata in ricorso alle pp. 13 - 14) , ed essendo certo che la banca aveva incassato almeno le somme sopra indicate, non v’è dubbio che l’intera somma del premio pagato (€ 18.900,00) era stata già comunque restituita alla banca (o almeno, essa l’aveva certamente ed integralmente recuperata; ciò a prescindere dalla effettiva quantificazione del premio rimborsabile, questione di cui si dirà infra).

Pertanto, il ragionamento seguito dalla Corte d’appello, nel ritenere che unico soggetto legittimato alla restituzione del premio non poteva che essere [OSCURATO:SOCIETA], è evidentemente viziato dall’omessa considerazione di un fatto storico, ossia che questa aveva già certamente ed integralmente recuperato il premio di polizza (o, quantomeno, quanto avrebbe dovuto rimborsarsi), il cui pagamento (effettuato direttamente dai mutuatari) essa aveva finanziato.

Si tratta, con ogni evidenza di un fatto decisivo, perché se tanto fosse stato considerato, la Corte non avrebbe potuto concludere con l’affermazione della sicura ed esclusiva legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], negandola in capo agli odierni ricorrenti.

N. 19278/21R.G. 3.1 –Anche il secondo motivo, con cui si denuncia il vizio motivazionale, è fondato.

Infatti, è del tutto evidente che non può contemporaneamente sostenersi - come ha fatto la Corte d’appello - che il contratto di assicurazione è ancora in esseree che taluno (benché non i mutuatari) abbia diritto alla restituzione dei premidi polizza per il periodo non goduto: o il contratto di assicurazione è ancora efficace, perché il rischio assicurato è ancora sussistente in relazione alla prestazione dovuta, e dunque non può neppure ipotizzarsi una restituzione del premio, che postula la cessazione dell’efficacia di quello; oppure esso ha comunque cessato i suoi effetti, in relazione al contratto di mutuo (per aver anche questo cessato i suoi effetti, ovviamente avuto riguardo alle clausole che delineano complessivamente il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali), e dunque può certamente discutersi di una parziale restituzione del premio.

Tertium non datur. 3.2 –È il caso di evidenziare che il giudi c e del rinvio , procedendo ad un nuovo esame dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] – e ovviamente nei limiti della devoluzione – sulle questioni fin qui esaminate, dovrà comunque affrontare e risolvere il problema di fondodel collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la polizza assicurativa in favore del mutuante (come nel complesso risultante sia dalla [OSCURATO:PERSONA], sia dal Modulo adesivo).

Infatti, posto che, da quanto è dato evincere dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, il caso della risoluzione del mutuo per N. 19278/21R.G. inadempimento del mutuatario non è specificamente ed espressamente preso in considerazione dalle condizioni di contratto, i l problema fondamentale da risolvere consiste nella individuazione del rischio assicurato (morte, infortunio, ecc.) in rapporto alla prestazione indennitaria dovutadalla Compagnia al contraente (la banca).

Per meglio intendersi, compete al giudice del merito verificare – in forza delle condizioni di polizza e, dunque, della stessa volontà contrattuale delle parti (benché riferita, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], ad un soggetto, [OSCURATO:SOCIETA], che non è parte del giudizio; ma la questione qui rileva solo incidentalmente, com’è ovvio), quale sarebbe stata la prestazione dovuta dalla Compagnia nel caso di verificazione dell’evento assicurato allorché la banca mutuante non avesse (ancora) interamente recuperato la somma mutuata, dopo la risoluzione del contrattodi mutuo.

E ancor più esemplificando, accertare se la Compagnia fosse stata tenuta al pagamento dell’indennizzo qualora l’evento assicurato si fosse verificato in pendenza della procedura esecutiva immobiliare a carico degli odierni ricorrenti (al cui esito il credito della banca non è stato del tutto estinto), o anche dopo l’assegnazione del quinto stipendiale ex art. 553 c.p.c. a carico del Varvello, e per il tempo in cui il credito stesso potesse dirsi almeno ancora in parte sussistente(e, con esso, l’assicurato rischio del suo mancato soddisfacimento).

Se il giudice del rinvio accertasse una simile consistenza del collegamento negoziale, dovrebbe allora inferirsene che la polizza sarebbe da considerare in essere (per usare le parole della sentenza impugnata) fin N. 19278/21R.G. tanto che il credito della banca sia ancora sussistente, seppure in parte, in definitiva garantendo la banca , in tale ipotesi, dal la mancata restituzione della somma mutuata, sic et simpliciter: ed è compito del giudice del rinvio, in tal caso, verificare se il credito, per effetto del pignoramento presso terzi a carico del Varvello (e di quanto prima recuperato nella procedura immobiliare), sia stato interamente estinto o meno, giacché solo nel primo caso potrebbe farsi questione di una restituzione del premio, e solo a far data dall’effettiva integrale estinzione delcredito medesimo, con tutto quanto ne consegue.

Va da sé che, ove invece si accertasse che lacessazione anticipata del rapporto creditizio (qualunque ne sia la causa: risoluzione del contratto per inadempimento, estinzione volontaria, recesso, accollo, ecc.) determini, in base alla effettiva volontà delle parti, l’inefficacia della polizza ad esso collegata, perché la funzione dell’assicurazione sia venuta meno, ben potrà porsi la questione della restituzione del premio, sulla base delle richiamate clausole contrattuali, benché a far data da detta estinzione. 4.1 – Il quarto motivo è conseguentemente assorbito , perché ciò che viene specificamente in rilievonon è l’applicazione (o la violazione) delle norme rubricate, bensì l’esatta individuazione dell’oggetto della [OSCURATO:PERSONA], come anche integrata con quanto previsto nel Modulo di adesione, il cui accertamento è demandato, come prima s’è detto, al giudice del rinvio.

N. 19278/21R.G. 5.1 – I n definitiva, sono accolti i primi tre motivi, mentre il quarto è assorbito.

La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., prendendo in considerazione i fatti pretermessi ed adeguatamente motivando, nei limiti di quanto devolutole con il gravame, come da parte motiva, nonché attendendosi ai superiori principi, e pure provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. la Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19278/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione , rappresentatie dife si dal l’avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procur a in calce al ricorso - ricorrent i - contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata – avverso la sentenza n. 172/2021emessa dalla Corte d’appello di Torino, depositata in data12.2.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 5.10.2023dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . N. 19278/21R.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che, in data 26.1.2007, in occasione della stipula con [OSCURATO:SOCIETA]. di un contratto di mutuo ipotecario dell’importo di € 210.000,00, avevano sottoscritto richiesta di adesione alla polizza di assicurazione cumulativa [OSCURATO:PERSONA] per il rischio di morte, invalidità temporanea, gravi malattie e rischio disoccupazione; che il premio assicurativoera stato pagato anticipatamente ed in un’unica soluzione, per complessivi € 18.900,00 , bonificati dal proprio conto corrente bancario, ad essi cointestato; che a seguito di insorte gravi difficoltà economiche, essi attori, a partire dal 2012, non avevano più pagato le rate di mutuo e,pertanto, in data 17.6.2014, la banca aveva comunicato la risoluzione del contratto ed in seguito proceduto ad espropriazione forzata immobiliare, conclusasi con la vendita del bene pignorato; conseguentemente, essi attori chiesero la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al rimborso di parte del premio assicurativo pagato anticipatamente (per complessivi € 14.175,00). Nel contraddittorio con la Compagnia (che aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva dei coniugi Varvello-Donda, insistendo comunque per il rigetto delle domande), l’adito Tribunale di Torino, con sentenza del 24.9.2019, accolse le domande attoree, condannando [OSCURATO:PERSONA] a restituire, a ciascuno degli attori, la somma di € 5.249,58, oltre interessi. La Corte d’appello di Torino, però, accolse il gravame di [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], rilevando che si trattava di contratto di assicurazione in cui il contraente è la banca, che è anche la beneficiaria, N. 19278/21R.G. perché essa, dopo aver anticipato l’intero prezzo del finanziamento, è garantita nel rientro del suo prestito in caso di morte, disoccupazione ed eventi che impediscono al mutuatario di continuare a pagare. Pertanto, concluse la Corte territoriale, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso è la contraente, cioè la banca, e non già i mutuatari, pure evidenziando che le fattispecie dell’estinzione anticipata del mutuo e della sua risoluzione per inadempimento dei mutuatari non sono equiparabili, come invece ritenuto dal primo giudice. Avverso detta sentenza, con ricorso affidato a quattro motivi, ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno pure depositato memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. non ha resistito.Ai sensi dell’art. 380- bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con riguardo alla questione della legittimazione attiva degli attoriper il diritto al rimborso del premio in caso di estinzione anticipata del mutuo(contestata da [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo di gravame), ed in particolare quanto alle allegazioni circa: a)le condizioni contrattuali di cui al modulo di adesione alla polizza CPI, pure sottoscritto da essi ricorrenti, decisamente in contrasto e comunque derogatorie rispetto a quanto previstonelle condizioni di polizza cumulativa; b) la circostanza N. 19278/21R.G. che [OSCURATO:SOCIETA] fosse già stata rimborsata della somma mutuata agli attori per il pagamento dei premi. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza per error in procedendo, ovvero per illogicità e contraddittorietà della seconda parte della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Rilevano i ricorrenti che, con riguardo al secondo motivo d’appello di [OSCURATO:PERSONA] (con cui si era posto l’accento sulla diversità tra risoluzione del contratto di mutuo per inadempimento del contratto da parte del mutuatario ed estinzione anticipata del contratto stesso, sicché la restituzione del premio non goduto poteva configurarsi solo in questo secondo caso), la Corte sabauda ha dapprima richiamato il testo della polizza [OSCURATO:PERSONA] in cui si legge che i casidi accollo, risoluzione anticipata ed estinzione comportano sempre il rimborso del premio, dall’altro si afferma che risoluzione e estinzione sono fattispecie diverse e che, in caso di risoluzione, non è dovuto il rimborso del premio, anche perché “l’assicurazione è ancora in essere”, per poi concludere che “Nel caso in specie il contratto di assicurazione è in essere e beneficiario titolare del diritto al rimborso è [OSCURATO:SOCIETA].”. Rilevano i ricorrenti l’assoluta inconciliabilità del percorso motivazionale, perché se la polizza è ancora in essere, non è possibile che spetti al contraente (ossia, alla banca) il rimborso del premio, in quanto esso è parte del sinallagma contrattuale e garantisce, appunto, l’operatività del contratto. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1366, 1369 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360, comma N. 19278/21R.G. 1, n. 3, c.p.c. Osservano i ricorrenti che la Corte d’appello, in relazione alla restituzione dei premi per estinzione del mutuo, avrebbe dovuto mettere a confronto il modulo di adesione alla polizza collettiva, ove si afferma che il rimborso dei premi spetta all’assicurato, per tramite del contraente (banca), con l’art. 9 delle condizioni della polizza collettiva [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], ove invece si afferma che “…tale importo verrà corrisposto dalla società al contraente”. La Corte del merito avrebbe dunque dovuto interpretare le due clausole alla luce dell’art. 1363 c.c. e dell’art. 1369 c.c., accertando che, al di là della veicolazione del denaro (per tramite della banca o direttamente), i premi dovevano essere comunque rimborsati all’assicurato , tanto più che una simile interpretazione era in linea con l’interpretazione secondo buona fede di cui all’art. 1366 c.c. Se poi la Corte avesse ravvisato una insanabile contraddizione tra le due disposizioni contrattuali, avrebbe dovuto interpretare le clausole a favore del contraente più debole, a norma dell’art. 1370 c.c. Pertanto, dopo verificato che i premi non erano stati rimborsati da [OSCURATO:PERSONA], né all’assicurato, né alla banca contraente, la Corte avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado. 1.4 –Con il quarto motivo, infine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione (art.360 n.3 c.p.c.) dell’art. 40 T.U.B. in riferimento ai principi giuridici dell’ordinamento in materia di estinzione dei contratti e dell’art. 22, comma 15 quater del DL n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012 e art. 125 TUB”.Sostengono i ricorrenti che l’art. 40 del TUB, contrariamente a N. 19278/21R.G. quanto ritenuto dalla Corte torinese, non opera alcuna distinzione tra le duefattispecie di scioglimento del contratto di mutuo (ovvero l’estinzione e la risoluzione) ed anzi, richiamandole insieme nel medesimo articolo, le accumuna dal punto di vista logico. La fuorviante ed erronea interpretazione della citata norma, utilizzata a sostegno della tesi per cui, in caso di risoluzione per inadempimento del mutuatario, la polizza permanein vita, trascina con sé l’erronea interpretazione dell’art. 9 delle Condizioni contrattuali della [OSCURATO:PERSONA], e dunque la violazione dell’art. 22, comma 15-quaterdel d.l. n. 179/12 (conv. in L. n. 221/12), che sancisce il diritto del consumatore al rimborso della parte non maturata dei costi anticipati al momento dell’erogazione del mutuo, rapportati all’intera durata del finanziamento, di natura sia finanziaria che assicurativa. 2.1 - Il primo profilo del primo mezzo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi. Essi sono fondati. Infatti, sulla questione della legittimazione attiva circa la restituzione del premio di polizza (per la quota parte non utilizzata, a seguito della cessazione anticipata del rapporto), non v’è dubbio che la C orte piemontesesi sia soffermata esclusivamente sull’esame delle clausole di cui agli artt. 8 e 9 della [OSCURATO:PERSONA] n. 210.610 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA], doc. 3dei ricorrenti), senza affatto tener conto che tra i ricorrenti e la stessa Compagnia era stato sottoscritto a latere uno specifico contratto (Modulo adesivo, doc. 1 dei ricorrenti), avente ad oggetto, tra l’altro, un accordo circa la restituzione del premio N. 19278/21R.G. assicurativo, in caso di accollo o di estinzione anticipata del mutuo (questo il tenore della clausola : “ In caso di accollo e di anticipata estinzione del Mutuo non dovuta a liquidazione dell'Indennizzo per Morte o IPT, la Società restituirà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio corrispondente relativo al periodo di assicurazione non goduta calcolata secondo la seguente formulazione …”). Pertanto, posto che – come anche si evince dalla sentenza impugnata - per “Contraente” si intende la banca mutuante [OSCURATO:SOCIETA] e che con “Assicurato” si individuano i mutuatari, è fuori discussione che la Corte di merito abbia del tutto omesso l’esame di un fatto storico decisivo, ossia che, sulla legittimazione alla restituzione del premio per il periodo di polizza non goduto sussisteva un accordo, potenzialmente derogatorio rispetto aquanto previsto, al riguardo, dalla [OSCURATO:PERSONA]. D’altra parte, quanto al malgoverno delle norme specificamente rubricate nel terzo mezzo, in tema di interpretazione delle clausole contrattuali, è del tutto evidente che lo stesso mancato apprezzamento di un tale accordo ne ha del tutto impedito una effettiva valutazione, sia in sé considerato, sia in comparazione con le altre clausole (ed in particolare, con quelle di cui agli artt. 8 e 9 della [OSCURATO:PERSONA]), se del caso anche sotto il profilo della buona fede e della eventuale interpretatio contra stipulatorem, con conseguente violazione delle stesse suddette norme. 2.2 –È fondato anche il secondo profilo del primo mezzo. Infatti, il Tribunale aveva ritenuto che la somma complessiva del premio (corrisposta alla C ompagnia in unica soluzione direttamente dai N. 19278/21R.G. mutuatari, ma pacificamente finanziata dalla mutuante) era stata già recuperata dalla banca, perché questa aveva già incassato, oltre ad una parte delle rate spontaneamente pagate, la somma ricavata dall’esecuzione immobiliare, ossia € 141.265,05. Pertanto, posto che , quanto ai criteri di imputazione dei pagamenti nella restituzione delle rate, era previsto che essi andassero computati –prima che ad estinzione del debito – anche ad estinzione del premio assicurativo anticipato (v. art. 9 della [OSCURATO:PERSONA], riportata in ricorso alle pp. 13 - 14) , ed essendo certo che la banca aveva incassato almeno le somme sopra indicate, non v’è dubbio che l’intera somma del premio pagato (€ 18.900,00) era stata già comunque restituita alla banca (o almeno, essa l’aveva certamente ed integralmente recuperata; ciò a prescindere dalla effettiva quantificazione del premio rimborsabile, questione di cui si dirà infra). Pertanto, il ragionamento seguito dalla Corte d’appello, nel ritenere che unico soggetto legittimato alla restituzione del premio non poteva che essere [OSCURATO:SOCIETA], è evidentemente viziato dall’omessa considerazione di un fatto storico, ossia che questa aveva già certamente ed integralmente recuperato il premio di polizza (o, quantomeno, quanto avrebbe dovuto rimborsarsi), il cui pagamento (effettuato direttamente dai mutuatari) essa aveva finanziato. Si tratta, con ogni evidenza di un fatto decisivo, perché se tanto fosse stato considerato, la Corte non avrebbe potuto concludere con l’affermazione della sicura ed esclusiva legittimazione attiva di [OSCURATO:SOCIETA], negandola in capo agli odierni ricorrenti. N. 19278/21R.G. 3.1 –Anche il secondo motivo, con cui si denuncia il vizio motivazionale, è fondato. Infatti, è del tutto evidente che non può contemporaneamente sostenersi - come ha fatto la Corte d’appello - che il contratto di assicurazione è ancora in esseree che taluno (benché non i mutuatari) abbia diritto alla restituzione dei premidi polizza per il periodo non goduto: o il contratto di assicurazione è ancora efficace, perché il rischio assicurato è ancora sussistente in relazione alla prestazione dovuta, e dunque non può neppure ipotizzarsi una restituzione del premio, che postula la cessazione dell’efficacia di quello; oppure esso ha comunque cessato i suoi effetti, in relazione al contratto di mutuo (per aver anche questo cessato i suoi effetti, ovviamente avuto riguardo alle clausole che delineano complessivamente il collegamento negoziale tra i due rapporti contrattuali), e dunque può certamente discutersi di una parziale restituzione del premio. Tertium non datur. 3.2 –È il caso di evidenziare che il giudi c e del rinvio , procedendo ad un nuovo esame dell’appello di [OSCURATO:PERSONA] – e ovviamente nei limiti della devoluzione – sulle questioni fin qui esaminate, dovrà comunque affrontare e risolvere il problema di fondodel collegamento negoziale tra il contratto di mutuo e la polizza assicurativa in favore del mutuante (come nel complesso risultante sia dalla [OSCURATO:PERSONA], sia dal Modulo adesivo). Infatti, posto che, da quanto è dato evincere dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, il caso della risoluzione del mutuo per N. 19278/21R.G. inadempimento del mutuatario non è specificamente ed espressamente preso in considerazione dalle condizioni di contratto, i l problema fondamentale da risolvere consiste nella individuazione del rischio assicurato (morte, infortunio, ecc.) in rapporto alla prestazione indennitaria dovutadalla Compagnia al contraente (la banca). Per meglio intendersi, compete al giudice del merito verificare – in forza delle condizioni di polizza e, dunque, della stessa volontà contrattuale delle parti (benché riferita, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], ad un soggetto, [OSCURATO:SOCIETA], che non è parte del giudizio; ma la questione qui rileva solo incidentalmente, com’è ovvio), quale sarebbe stata la prestazione dovuta dalla Compagnia nel caso di verificazione dell’evento assicurato allorché la banca mutuante non avesse (ancora) interamente recuperato la somma mutuata, dopo la risoluzione del contrattodi mutuo. E ancor più esemplificando, accertare se la Compagnia fosse stata tenuta al pagamento dell’indennizzo qualora l’evento assicurato si fosse verificato in pendenza della procedura esecutiva immobiliare a carico degli odierni ricorrenti (al cui esito il credito della banca non è stato del tutto estinto), o anche dopo l’assegnazione del quinto stipendiale ex art. 553 c.p.c. a carico del Varvello, e per il tempo in cui il credito stesso potesse dirsi almeno ancora in parte sussistente(e, con esso, l’assicurato rischio del suo mancato soddisfacimento). Se il giudice del rinvio accertasse una simile consistenza del collegamento negoziale, dovrebbe allora inferirsene che la polizza sarebbe da considerare in essere (per usare le parole della sentenza impugnata) fin N. 19278/21R.G. tanto che il credito della banca sia ancora sussistente, seppure in parte, in definitiva garantendo la banca , in tale ipotesi, dal la mancata restituzione della somma mutuata, sic et simpliciter: ed è compito del giudice del rinvio, in tal caso, verificare se il credito, per effetto del pignoramento presso terzi a carico del Varvello (e di quanto prima recuperato nella procedura immobiliare), sia stato interamente estinto o meno, giacché solo nel primo caso potrebbe farsi questione di una restituzione del premio, e solo a far data dall’effettiva integrale estinzione delcredito medesimo, con tutto quanto ne consegue. Va da sé che, ove invece si accertasse che lacessazione anticipata del rapporto creditizio (qualunque ne sia la causa: risoluzione del contratto per inadempimento, estinzione volontaria, recesso, accollo, ecc.) determini, in base alla effettiva volontà delle parti, l’inefficacia della polizza ad esso collegata, perché la funzione dell’assicurazione sia venuta meno, ben potrà porsi la questione della restituzione del premio, sulla base delle richiamate clausole contrattuali, benché a far data da detta estinzione. 4.1 – Il quarto motivo è conseguentemente assorbito , perché ciò che viene specificamente in rilievonon è l’applicazione (o la violazione) delle norme rubricate, bensì l’esatta individuazione dell’oggetto della [OSCURATO:PERSONA], come anche integrata con quanto previsto nel Modulo di adesione, il cui accertamento è demandato, come prima s’è detto, al giudice del rinvio. N. 19278/21R.G. 5.1 – I n definitiva, sono accolti i primi tre motivi, mentre il quarto è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., prendendo in considerazione i fatti pretermessi ed adeguatamente motivando, nei limiti di quanto devolutole con il gravame, come da parte motiva, nonché attendendosi ai superiori principi, e pure provvedendo sulle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. la Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quar
Sentenza Cassazione n. 32429/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris