CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 1990
Cassazione n. 14394/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1990 avverso l'ordinanza del 28/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 28/10/2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12/10/2024, impositiva della misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di rapina aggravata, porto e detenzione di arma da fuoco, lesioni. 2. Avverso l'ordinanza di riesame propone ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi con il quale eccepisce: la violazione di legge (artt. 273 cod. proc. pen., 111 Cost., 577 cod. pen.) e il vizio di motivazione con riferimento alla affermata gravità indiziaria, senza tenere in adeguata considerazione le argomentazioni difensive e, in particolare, i rilievi in ordine all'attendibilità del Ciotola, il quale aveva reso dichiarazioni etero accusatorie; la violazione di legge (artt. 274, 275, 275-bis, 125 cod. proc. pen.) circa il pericolo di reiterazione nel reato e l'inidoneità di misure cautelari alternative al carcere, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. 3. Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessari ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. 4. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex multis, sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01). 3.1. Nel caso di specie, il tribunale ha indicato i numerosi atti di indagine che hanno consentito di accertare l'identità dei rapinatori (acquisizione dei sistemi di videosorveglianza che avevano ripreso le fasi della rapina, monitoraggio degli spostamenti dello scooter utilizzato per commettere l'azione delittuosa, attività di intercettazione, individuazione dell'Equabile sulla base anche di tatuaggi sul braccio e sulle gambe, rinvenimento di droga e armi a seguito di una perquisizione domiciliare, esiti della perizia balistica attestante come il colpo esploso durante la rapina provenisse dalla pistola sequestrata). Le alternative ricostruzioni della difesa sono state puntualmente esaminate e disattese, con riferimento non soltanto ai suddetti indizi acquisiti in fase di indagine ma anche alle dichiarazioni etero-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dalla polizia giudiziaria (pagine da 5 a 7 dell'ordinanza impugnata). 3.2. Anche le argomentazioni in ordine alle esigenze cautelari (secondo motivo di ricorso) sono generiche, consistendo in richiami a principi di diritto, prive di effettivo confronto con gli elementi che caratterizzano la fattispecie, con specifico riferimento al pericolo di recidiva, desumibile della spregiudicatezza dimostrata dall'Equabile nella commissione della rapina in oggetto, aggravata dall'uso di armi, nell'ambito di una valutazione complessiva della condotta delinquenziale, in ragione dei gravi e plurimi precedenti, anche specifici, a suo carico; gli elementi sintomatici di elevata pericolosità sociale e la personalità incline a delinquere hanno, quindi, giustificato la massima misura custodiale, ritenuta idonea a prevenire il rischio di reiterazione dei reati. La motivazione sul punto non si esaurisce, pertanto, nella sovrapposizione del giudizio sulle esigenze cautelari a quello in precedenza formulato sui gravi indizi di colpevolezza (terzo motivo di ricorso); si incentra, in particolare, sull'intensità del dolo - così come accertato alla stregua degli atti di indagine - e sulla allarmante sequela di condotte delittuose per desumere la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il