CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47133/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Torino che ha dichiarato la prescrizione del reato confermando le statuizioni civili disposte in primo grado, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Biella del 13.4.2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 1000 euro di multa per il reato di diffamazione da omesso controllo, ex art. 57 cod. pen., in qualità di Direttore del Quotidiano "La voce del Canavese", in relazione alla notizia pubblicata tra le "brevine" il 20.4.2009 e riferita a [OSCURATO:PERSONA] (dal titolo "Multato imprenditore edile"), risultata non veritiera quanto ad asserite irregolarità accertate su di un cantiere. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, che contestualmente ha rinunciato alla prescrizione, deducendo due motivi diversi di censura. 2.1. Il primo argomento difensivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, sia pur solo ai fini civili, senza tener conto della scriminante del diritto di cronaca prevista dall'art. 51 cod. pen. e dei criteri indicati dall'art. 57 cod. pen. per la valutazione dell'omesso controllo da parte del Direttore di testata sul contenuto delle pubblicazioni del giornale diretto. La Corte d'Appello ha mancato di verificare se al ricorrente si sarebbe potuto richiedere di avvedersi della verità della notizia, in termini di esigibilità concreta della condotta omessa; in altre parole, non si è motivato circa la presenza dell'elemento soggettivo della colpa nel reato omissivo improprio contestato. Il ricorso si sofferma sulla verità putativa della notizia pubblicata e ritenuta diffamatoria poiché non veritiera: la ditta edile di Bassino aveva effettivamente subito un'ispezione, all'esito della quale erano state ipotizzate alcune irregolarità, la sussistenza delle quali era stata esclusa soltanto nel giorno in cui la notizia giornalistica era stata oramai pubblicata. La fonte che aveva dato per certa l'avvenuta contestazione di infrazioni alle norme in materia di lavoro era, inoltre, assolutamente affidabile. Il direttore del giornale, pertanto, aveva fatto tutto ciò che era in suo potere, con diligenza, per appurare la veridicità della notizia. 2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria, manifestamente illogica e carente avuto riguardo all'entità del danno liquidato alla persona offesa. Il ricorrente evidenzia che si sarebbe dovuto tener conto della portata minimale e non immediata della lesione della reputazione della parte civile, derivata dal fatto che la notizia diffamatoria era contenuta in un "brevina", che si limita a riportare la notizia senza aggiunta di commenti denigratori, e citava la persona offesa solo riportando il nome seguito dall'iniziale del cognome. La liquidazione integrale del danno in 3.500 euro è, quindi, sproporzionata.3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte d'Appello di Torino perché si pronunci sull'appello essendovi stata rinuncia alla prescrizione. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata, anche in subordine con rinvio, aderendo alla prospettazione del PG. 4.1. La difesa di parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese con cui chiede la rifusione delle spese sostenute per il giudizio quantificate in 1900 euro. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve essere risolta la questione relativa all'efficacia della rinuncia alla prescrizione che intervenga successivamente al maturarsi della causa di estinzione del reato, anche alla luce delle conclusioni del Procuratore Generale. Ebbene, deve essere ribadito che è tardiva ed inefficace la dichiarazione di rinuncia alla prescrizione del reato formulata dopo che sia stata pronunciata sentenza nel grado di giudizio in cui è maturata (Sez. 5, n. 11928 del 17/1/2020, Capacchione, Rv. 278983, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva rinunciato alla prescrizione, già dichiarata in appello, il giorno dell'udienza in Cassazione; conforme Sez. 1, n. 32623 del 23/6/2009, Grotta, Rv. 244742). La rinuncia alla prescrizione, quindi, in casi come quello che si propone dinanzi al Collegio, che vedono la causa estintiva essere stata già dichiarata con sentenza antecedente alla rinuncia, va intesa come richiesta di assoluzione nel merito, richiesta che, infatti, rappresenta l'ossatura strutturale che sorregge l'atto di impugnazione in sede di legittimità. In altre parole, la prescrizione dichiarata con sentenza non può essere, nei gradi successivi, oggetto di rinuncia, sicché una dichiarazione in tal senso in sede di impugnazione deve essere intesa come richiesta di assoluzione nel merito (Sez. 5, n. 40499 del 6/7/2017, Giuliana, Rv. 271423). Diversamente si è affermato nella pronuncia citata dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, ma in un'ipotesi caratterizzata da una importante differenza rispetto a quella in esame: la sentenza Sez. 3, n. 15758 del 30/1/2020, D., Rv. 279272, infatti, ha deciso una fattispecie di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti; in tal caso, se, in riforma della decisione di condanna di primo grado, si dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la sentenza d'appello emessa illegittimamente violando il contraddittorio va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice d'appello, allorché l'imputato rinunci alla prescrizione (nella specie, contenuta nella procura speciale conferita al difensore per il giudizio di legittimità) allegando, così, un interesse concreto ed attuale alla celebrazione del giudizio di appello da lui promosso. Invero, la decisione oggi impugnata è una sentenza dibattimentale vera e propria, emessa dopo la regolare costituzione delle parti e le loro conclusioni in pubblica udienza; una sentenza con cui la Corte d'Appello, verificato il decorso dei termini di prescrizione, ha correttamente proceduto ad esaminare il merito dell'impugnazione, ai sensi dell'art.578 cod. proc. pen., essendo stata disposta la condanna dell'imputato alle statuizioni civili nella pronuncia di primo grado. Le Sezioni Unite, con la sentenza Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244273, hanno da tempo chiarito come il giudice dell'appello, nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado, sia tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. peri., sull'azione civile: deve quindi necessariamente essere compiuta una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza tener conto dei canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato, quando la prova della innocenza non risulti ictu ocu/i ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ed è, quindi, rispetto alle conclusioni cui è giunto il giudice d'appello quanto alla responsabilità dell'imputato ai fini civili che il Collegio oggi è tenuto a determinarsi, in considerazione dei motivi dell'impugnazione proposta in sede di legittimità. 2. Orbene, la Corte d'Appello, dichiarando la prescrizione del reato, ha confermato il giudizio di responsabilità agli effetti civili, anche per quanto riguarda il danno non patrimoniale, liquidato in 3.500 euro, rigettata la richiesta di pronuncia ad una condanna generica al risarcimento dei danni. Il ricorrente: - sostiene di aver buon diritto ad ottenere una sentenza in cui si riconosca la scriminante del diritto di cronaca in suo favore, date le condizioni di fatto in cui si è verificata la pubblicazione della "brevina" che la parte civile ha denunciato diffamatoria, o comunque a vedersi riconosciuta la diligenza nel controllo sulla pubblicazione, al fine di escludere la responsabilità ex art. 57 cod. pen.; - denuncia l'eccessiva quantificazione e la vera e propria sproporzione del danno liquidato alla persona offesa, senza tener in conto la portata minima dell'asserita lesione della reputazione dell'imprenditore edile coinvolto nella pubblicazione della notizia giornalistica: la struttura della "brevina" si caratterizza per riportare la notizia senza aggiunta di commenti denigratori, evocando peraltro solo vagamente il nome di battesimo e l'iniziale del cognome della vittima del reato.o 2.1. Anzitutto andrà sgombrato il campo dalla possibilità di pronunciare un annullamento della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. Richiamando ancora una volta le affermazioni scolpite nella sentenza Tettamanti, il Collegio rammenta che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. peri. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Non è questo il caso della fattispecie sottoposta al giudizio del Collegio. La sentenza impugnata non ha mancato di spiegare le ragioni in base alle quali si è determinata a confermare il giudizio di responsabilità del ricorrente, senza poter considerare l'operatività della scriminante del diritto di cronaca, che, come noto, incontra comunque il limite invalicabile della "verità del fatto", ancorchè putativa, cui fa da corollario e presupposto il dovere di verifica, da parte di chi sia responsabile della diffusione o della redazione della notizia stessa, della veridicità stessa di tale notizia (cfr. Sez. 5, n. 39503 del 11/5/2012, Clemente, Rv. 254790; nonché, ex multis, Sez. 5, n. 41099 del 20/7/2016, Carrassi, Rv. 268149 e Sez. 5, n. 7008 del 18/11/2019, Frignani, Rv. 278793, che fanno salve, ai fini di ritenere sussistente l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, soltanto "modeste e marginali inesattezze che riguardino semplici modalità del fatto, senza modificarne la struttura essenziale"). Del resto, anche con riguardo al diritto di critica, che conosce maglie più larghe di quello di cronaca, la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che, ai fini della applicazione dell'esimente, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432). In conclusione, deve essere affermato che l'esercizio del diritto di cronaca ha efficacia scriminante con riguardo al fatto diffamatorio a condizione che la notizia divulgata, oltre che socialmente rilevante e descritta con continenza espressiva, sia "vera", il che implica che sia riportata in modo completo e senza inesattezze, salvo che esse siano irrilevanti o marginali, ovvero senza modifiche alla struttura essenziale del fatto. In tale contesto, la sentenza impugnata ha, dapprima, risolto positivamente la questione dell'oggettiva carica diffamatoria della notizia diffusa, dai contenuti inevitabilmente lesivi della reputazione della persona offesa poiché evocativi di più irregolarità attribuitegli nella gestione del suo cantiere, avuto riguardo alle condizioni di sicurezza dei lavoratori, nonchè di sanzioni amministrative che sarebbero state inflitte in ragioni di dette irregolarità: si pensi al titolo stesso della "brevina" - Multato impresario edile - ed ai eeé• contenuti direttamente ed inequivocabilmente identificativi della persona offesa come l'imprenditore coinvolto nelle irregolarità. Si tratta di notizie della cui falsità, col senno di poi, neppure il ricorrente dubita, sicchè difetta senza dubbio uno dei tre caratteri essenziali per configurare la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca invocata dal ricorrente: la verità del fatto, nei suoi connotati essenziali. Quindi, successivamente, i giudici d'appello hanno constatato l'assenza di verifiche sulla veridicità di tale notizia da parte del giornale diretto dal ricorrente, stigmatizzando la superficialità con cui ci si era affidati alla pubblicazione di essa da parte di altre testate giornalistiche locali; nonchè il generico accenno ad una "fonte attendibile" che sarebbe stata alla base della notizia, senza alcun ulteriore accertamento al riguardo. E, d'altra parte, si è messa in evidenza la facilità con cui il ricorrente avrebbe potuto verificare la veridicità della notizia, contattando i soggetti direttamente coinvolti nella presunta ispezione con sanzioni nei confronti del cantiere edile gestito dalla vittima. In presenza di tali condizioni, appare davvero frutto di una difesa meramente assertiva chiedere se fosse possibile l'esigibilità concreta della condotta omessa da parte del ricorrente, né è sufficiente trincerarsi dietro la constatazione che una qualche ispezione era stata subita dalla ditta edile Bassino, sia pur senza conseguenza alcuna. Da un lato, infatti, per ritenere configurabile la scriminante dell'art. 51 cod. pen., come si è già evidenziato, manca il carattere di verità del fatto ascritto alla persona offesa nella notizia diffusa, secondo i canoni interpretativi condivisi nella giurisprudenza di legittimità e già richiamati: le discrasie tra quanto pubblicato e quanto realmente avvenuto riguardano elementi essenziali e non marginali della vicenda e, dunque, della notizia. Dall'altro, sussistono le condizioni di attribuibilità della responsabilità da omesso controllo ex art. 57 cod. pen., poiché, in tema di diffamazione a mezzo stampa, persino l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della esimente del diritto di cronaca sotto il profilo putativo, quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; e nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali dell'informatore), il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità (Sez. 5, n. 19046 del 18/2/2010, Bastiani, Rv. 247249; Sez. 5, n. 3131 del 8/11/2018, dep. 2019, Lippera, Rv. 275259). Nel caso di specie, la negligenza omissiva del ricorrente si arresta al primo "step" cui si richiama il test della giurisprudenza di legittimità: non si è proceduto a verifica delle fonti, neppure di quella originaria, vale a dire la stessa persona offesa, che, nella specie, veniva citata come origine della notizia dalla fonte mediata utilizzata dal giornale dell'imputato. Il motivo di ricorso, pertanto, deve essere ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato.ag 2.2. Il secondo motivo di censura è anch'esso inammissibile poiché fuori fuoco e privo di pregio, oltre che aspecifico in quanto privo di confronto con le motivazioni reali del provvedimento impugnato. La Corte d'Appello ha evidenziato come la notizia diffamatoria avesse gravemente inciso sulla reputazione del diffamato, per l'oggetto intimamente connesso alla sfera lavorativa ma anche della correttezza personale della persona offesa, imprenditore edile facilmente riconoscibile nel contesto socio-territoriale di riferimento per essere colui il quale veniva tacciato di gravi irregolarità dall'articolo pubblicato sul quotidiano "La voce del Canavese". La falsa notizia ha provocato sofferenza e un sensibile danno all'immagine dell'imprenditore, anche per il riferimento all'applicazione di significative sanzioni amministrative inflitte in conseguenza delle presunte irregolarità commesse, e di tali effetti danno atto le prove raccolte (in particolare si cita la testimonianza della moglie della persona offesa, che ha riferito di un non indifferente stress psicofisico del marito, il quale non ha dormito per mesi ed era molto amareggiato per quanto accadutogli). Non appare, quindi, sproporzionata - se non ad una difesa acritica del ricorrente - la liquidazione del danno in 3.500 euro individuata dai giudici di merito, né può sminuire la portata di quest'ultimo il fatto che la notizia fosse contenuta in una "brevina", dato il contesto strettamente territoriale di diffusione del giornale e l'inequivoco riferimento alla vittima come imprenditore edile che agiva in violazione della normativa sul lavoro. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. 3.1. Il ricorrente deve essere condannato, altresì, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, che si ritiene di poter liquidare in complessivi euro 1900. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di ra