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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27633/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleSIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 26 settembre 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Romaaveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 58-quater, comma 7 -bis, Ord. pen.,le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliareproposte nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] , detenuto in espiazione della pena di 7 anni di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri del 21 novembre 2022.Secondo il Collegio, Tat t a ave va già ottenuto l ’ affidamento in prova in data 8ottobre 2013 per un reato in materia di stupefacenti (rispetto al quale era stata dichiarata l’estinzione con provvedimento del 3 maggio 2018), ma , successivamente, avevaripreso a delinquere commettendo un reato della stessa specie di quello per il quale erastato condannato, con l ’ applicazione della recidiva exart. 99, comma quarto, cod. pen. 1.1.

Con sentenza in data 29 novembre 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando che dalla lettura del provvedimento impugnato, non risultavache il Tribunale di sorveglianza a vesse verificato se il precedente affidamento in prova fosse stato concesso quando [OSCURATO:PERSONA] era stato già dichiarato recidivo,attes o che solo in tale ipotesi avrebbe trova to applicazione la preclusione prevista dall’art.58-quater, comma 7-bis, Ord. pen .

1.2. Con ordinanza in data 7marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma, provvedendo in sede di rinvio, ha rigett ato le richieste di misura alternativa proposte nell ’ interesse d ello stesso [OSCURATO:PERSONA] , rilevando la gravità del reato e l’incompleta revisione criticarispetto ad esso, posto che egli non affront erebbe pienamente la propria responsabilitàe, anzi, minimizz erebbe l a commissione del reato,concentrandosi sul suo stato d ’ animo derivante dalla detenzione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non a vrebbe mai fruito di pe rmessi premio, fondamentali per testare l’affidabilità deldetenuto nel contesto esterno, considerando che in passato egli, dopo averebeneficiato dell’affidamento in prova, era tornato a delinquere.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen .

2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della pericolosità sociale e del percorso di recupero del condannato.Il Tribunale di s orveglianza a vrebbe fondato il proprio giudizio negativo sui « p regiudizi penali e di polizia » di [OSCURATO:PERSONA] e sulle sue frequentazioni con “pregiudicati”risalenti a un periodo in cui non aveva ancora intrapreso un serio percorso di recuperoe non avrebbe ten uto conto del positivo cambiamento intervenuto nella sua vita , posto che, a nche prima della carcerazione, egli svolgeva attività lavorativa in un ambiente sociale regolare, lontano da contesti criminali, dimostrando una propensione all’inserimento sociale e alla responsabilità;circostanza omessa nell ’ ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe respinto la richiesta per la sopravv eni enza di un ulteriore condanna a10 anni , con conseguente superamento del limite di pena previsto per la concessione del beneficio, sicché la decisione non sottenderebbe alcungiudizio dinon meritevolezza del condannato ma un mero calcolo aritmetico, che avrebbe impedito a [OSCURATO:PERSONA] di iniziare la misura cui era stato precedentemente ammesso, sul presupposto che esistessero le condizioni per un percorso di recupero esterno .

Quanto alla pericolosità sociale derivante dal mancato ravvedimento del condannato, ilconsolidato orientamento della Corte di c assazione richiederebbe che tale valutazione si fondi su un giudizio prognostico attuale e concreto che tenga conto del percorso di vita del soggetto, della sua condotta successiva al reato e delle concrete prospettive di reinserimento sociale.E, analogamente, la Corte europea dei diritti dell’Uomo avrebbepiù volte ribadito la necessità di una valutazione attuale della pericolosità del condannatodi tipo dinamic o , che tenga conto dei cambiamenti intervenuti nella vita del condannato durante l’espiazione della pena.In particolare, il percorso carcerario sarebbe stato caratterizzato da un impegno costante e da risultati significativi, culminati nel conse g uimento del diploma.

Ela prova della volontà diTatta di costruirsi un futuro lontano dal crimine sarebbe datadall’assenza di nuovi reati dopo le precedenti condanne.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata osservanza delle indicazioni offerte dalla sentenza di annulla men to.

I l Tribunale a vrebbe erroneamente interpretato le affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] agli operatori penitenziari , affermando che egli che «minimizza il reato e durante i colloqui si concentra più sul suo stato d’animo derivante dalla detenzione», senza tenere conto del contesto emotivo in cui si svolgono i colloqui e della sofferenza che la detenzionecomporta.

Né si s a rebbe tenuto conto della disponibilità della moglie ad accoglier e il condannato nella propria abitazione, ritenuta idonea, dove la donna vive con i figli.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorsodenuncia , ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per essersi l’ordinanza impugnata po sta in contrasto con la finalità rieducativa della pena, sancita dall’art. 27 Cost.e dai principi affermati dalla CEDU.

La rigida applicazione di criteri formali e la mancata valorizzazione dei progressi compiuti da [OSCURATO:PERSONA] durante l’espiazione della pena frustrerebbero tale finalità.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce , ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valorizzazione diuna circostanza aggravante prevista dall’art. 80 , d.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti.

I n realtà , tale fattispecie sarebbeinesistente con riferimento alla posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA].

2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta , ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alriferimento all’art. 80 , d.

P .

R . n. 309 del 19

90. I l d.

P .

R . n. 309 del 19 90 non conte rrebb e alc un a disposizione con le caratteristiche descritte nell’ordinanza annullata,con conseguente vizio de l procedimento.

2.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valorizzazione dell’art.80,d.P.R. n. 309 del 19 90 e dell e pendenze penali.Il Tribunale di sorveglianza affermerebbe la sussistenza di pendenze penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] a partire dapresunte dichiarazioni dei Carabinieri del tutto prive di fondamento, non basate sualcun documento ufficiale, verbale o relazione, ma smentitedalle relazioni presenti agli atti.

Quanto, poi, alla mancanza di pentimento per i fatti commessi dal condannato e all’assenza di una relazione dl sintesi, la giurisprudenza di legittimità riterrebbe che il pentimento non sia un motivo sufficiente per negare i benefici penitenziari, essendo rilevanti unicamente i l percorso di risocializzazione del condannato, la sua condotta carceraria,il rischio di recidiva, i rapporti con la famiglia e la comunità, l’eventuale partecipazione a programmi di riabilitazione, non potendo la motivazione basarsi esclusivamente sul mancato pentimento.

3. In data 15 maggio 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto .

2. Va premessoche, secondo la giurisprudenza di legittimità, la concessione della misura dell’affidamento in prova postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del soggetto che vi venga ammesso e, al contempo, per prevenire l’eventuale commissione di nuovi reati.

A tal fine, devono essere valutati una serie di indici predittivi, tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca la natura e la gravità dei reati per i quali è stata applicata la pena in espiazione, che devono costituire, unitamente ai precedenti penali (Sez. 1, n. 1812 del 4/03/1999, Danieli, Rv. 213062- 01), alle pendenze giudiziarie e alle informazioni degli organi di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 1970 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998- 01), il punto di partenza dell ’ analisi della personalità del soggetto.

Tuttavia, la compiuta ed esauriente valutazione di quest’ultima non può mai prescindere dalla condotta tenuta successivamente e dall’attuale situazione della persona condannata, le quali risultano essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza o della possibilità di un effettivo processo di recupero sociale, anche rispetto alla prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, dep. 1997, Occhipinti, Rv. 206776- 01; Sez. 1, n. 688 del 5/02/1998, Cusani, Rv. 210389- 01; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, Rv. 220473 - 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/07/2009, Gobbo, Rv. 244322- 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).

Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere valutati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985- 01; Sez. 1, n. 45443 del 17/11/2021, Cardillo, non massimata).

Quanto, poi, all’atteggiamento rispetto al reato commesso, significativo ai fini del giudizio sulla possibilità di risocializzazione, è stato chiarito che il processo di revisione critica deve essere quantomeno avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (cfr. Sez. 1, n. 43687 del 7/10/2010, Loggia, Rv. 248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654- 01).

3. Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto alla delineratacornice di principio, valorizzando, ai fini del negativo giudizio prognostico,una serie di elementi di fatto che, secondo il suo non illogico apprezzamento,assumevano un peso rilevante.

Infatti, l’ordinanza impugnata ha evidenziato, inprimo luogo, l’esito negativo del precedente periodo di affidamento in prova al servizio sociale, atteso che, successivamente alla sua conclusione, Tattaè tornato a commettere nuovi reati, in tal modo dimostrando la non proficuità del precedente percorso di recuperoe giustificandoil maggior rigore valutativo espresso nel nuovo giudizio prognostico , asseverato dal mancato avvio del processo di revisione critica riferito nell’aggiornamento della relazione di sintesi, ove si afferma che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui affronta il tema del reato commesso,tende a cambiare discorso.

Ma soprattutto il Tribunale ha ritenuto che non avendo egli ancora fruito di permessi premio, la applicazione della più ampia tra le misure alternativa fosse prematura, occorrendo verificare la capacità di autocontrollo del detenuto all’esito di un ulteriore periodo di osservazione della personalità.

A fronte di tale compiuta motivazione, le censure difensive assumono un a connotazione essenzialmente rivalutativae non riescono a disarticolare il discorso giustificativo compiuto dall’ordinanza impugnata, la quale resiste , dunque, alle critiche mosse con il ricorso.

Sotto altro profilo, manifestamente infondate sono le argomentazioni difensive svolte con il quarto, il quinto e il sesto motivo,concernenti il supposto riferimento, nell’ordinanzaimpugnata, alla circostanza aggravante dell’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990.In realtà, dalla piana lettura del provvedimento emerge che il richiamo normativo concerne l’art. 80 dell’ordinamento penitenziario, ovvero la disposizione relativa all’attività svolta dagli esperti psicologi e/o criminologici nell’osservazione della personalità della persona detenuta , donde la totale inconferenza delle censure sul punto articolate dal ricorso.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettala requisitoria del Pubblico m inistero, in persona del S ostituto Procuratore generaleSIMONETTA CICCARELLI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 26 settembre 2024 , il Tribunale di sorveglianza di Romaaveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 58-quater, comma 7 -bis, Ord. pen.,le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliareproposte nell ’ interesse di [OSCURATO:PERSONA] , detenuto in espiazione della pena di 7 anni di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri del 21 novembre 2022.Secondo il Collegio, Tat t a ave va già ottenuto l ’ affidamento in prova in data 8ottobre 2013 per un reato in materia di stupefacenti (rispetto al quale era stata dichiarata l’estinzione con provvedimento del 3 maggio 2018), ma , successivamente, avevaripreso a delinquere commettendo un reato della stessa specie di quello per il quale erastato condannato, con l ’ applicazione della recidiva exart. 99, comma quarto, cod. pen. 1.1. Con sentenza in data 29 novembre 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando che dalla lettura del provvedimento impugnato, non risultavache il Tribunale di sorveglianza a vesse verificato se il precedente affidamento in prova fosse stato concesso quando [OSCURATO:PERSONA] era stato già dichiarato recidivo,attes o che solo in tale ipotesi avrebbe trova to applicazione la preclusione prevista dall’art.58-quater, comma 7-bis, Ord. pen . 1.2. Con ordinanza in data 7marzo 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma, provvedendo in sede di rinvio, ha rigett ato le richieste di misura alternativa proposte nell ’ interesse d ello stesso [OSCURATO:PERSONA] , rilevando la gravità del reato e l’incompleta revisione criticarispetto ad esso, posto che egli non affront erebbe pienamente la propria responsabilitàe, anzi, minimizz erebbe l a commissione del reato,concentrandosi sul suo stato d ’ animo derivante dalla detenzione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non a vrebbe mai fruito di pe rmessi premio, fondamentali per testare l’affidabilità deldetenuto nel contesto esterno, considerando che in passato egli, dopo averebeneficiato dell’affidamento in prova, era tornato a delinquere. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione exart. 173 disp. att. cod. proc. pen . 2.1. Con il primo motivo, il ricorsolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della pericolosità sociale e del percorso di recupero del condannato.Il Tribunale di s orveglianza a vrebbe fondato il proprio giudizio negativo sui « p regiudizi penali e di polizia » di [OSCURATO:PERSONA] e sulle sue frequentazioni con “pregiudicati”risalenti a un periodo in cui non aveva ancora intrapreso un serio percorso di recuperoe non avrebbe ten uto conto del positivo cambiamento intervenuto nella sua vita , posto che, a nche prima della carcerazione, egli svolgeva attività lavorativa in un ambiente sociale regolare, lontano da contesti criminali, dimostrando una propensione all’inserimento sociale e alla responsabilità;circostanza omessa nell ’ ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe respinto la richiesta per la sopravv eni enza di un ulteriore condanna a10 anni , con conseguente superamento del limite di pena previsto per la concessione del beneficio, sicché la decisione non sottenderebbe alcungiudizio dinon meritevolezza del condannato ma un mero calcolo aritmetico, che avrebbe impedito a [OSCURATO:PERSONA] di iniziare la misura cui era stato precedentemente ammesso, sul presupposto che esistessero le condizioni per un percorso di recupero esterno . Quanto alla pericolosità sociale derivante dal mancato ravvedimento del condannato, ilconsolidato orientamento della Corte di c assazione richiederebbe che tale valutazione si fondi su un giudizio prognostico attuale e concreto che tenga conto del percorso di vita del soggetto, della sua condotta successiva al reato e delle concrete prospettive di reinserimento sociale.E, analogamente, la Corte europea dei diritti dell’Uomo avrebbepiù volte ribadito la necessità di una valutazione attuale della pericolosità del condannatodi tipo dinamic o , che tenga conto dei cambiamenti intervenuti nella vita del condannato durante l’espiazione della pena.In particolare, il percorso carcerario sarebbe stato caratterizzato da un impegno costante e da risultati significativi, culminati nel conse g uimento del diploma. Ela prova della volontà diTatta di costruirsi un futuro lontano dal crimine sarebbe datadall’assenza di nuovi reati dopo le precedenti condanne. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata osservanza delle indicazioni offerte dalla sentenza di annulla men to. I l Tribunale a vrebbe erroneamente interpretato le affermazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] agli operatori penitenziari , affermando che egli che «minimizza il reato e durante i colloqui si concentra più sul suo stato d’animo derivante dalla detenzione», senza tenere conto del contesto emotivo in cui si svolgono i colloqui e della sofferenza che la detenzionecomporta. Né si s a rebbe tenuto conto della disponibilità della moglie ad accoglier e il condannato nella propria abitazione, ritenuta idonea, dove la donna vive con i figli. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorsodenuncia , ai sensi dell ’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, per essersi l’ordinanza impugnata po sta in contrasto con la finalità rieducativa della pena, sancita dall’art. 27 Cost.e dai principi affermati dalla CEDU. La rigida applicazione di criteri formali e la mancata valorizzazione dei progressi compiuti da [OSCURATO:PERSONA] durante l’espiazione della pena frustrerebbero tale finalità. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce , ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valorizzazione diuna circostanza aggravante prevista dall’art. 80 , d.P.R. n. 309 del 1990 in tema di stupefacenti. I n realtà , tale fattispecie sarebbeinesistente con riferimento alla posizione giuridica di [OSCURATO:PERSONA]. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta , ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alriferimento all’art. 80 , d. P . R . n. 309 del 19 90. I l d. P . R . n. 309 del 19 90 non conte rrebb e alc un a disposizione con le caratteristiche descritte nell’ordinanza annullata,con conseguente vizio de l procedimento. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, exart. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valorizzazione dell’art.80,d.P.R. n. 309 del 19 90 e dell e pendenze penali.Il Tribunale di sorveglianza affermerebbe la sussistenza di pendenze penali a carico di [OSCURATO:PERSONA] a partire dapresunte dichiarazioni dei Carabinieri del tutto prive di fondamento, non basate sualcun documento ufficiale, verbale o relazione, ma smentitedalle relazioni presenti agli atti. Quanto, poi, alla mancanza di pentimento per i fatti commessi dal condannato e all’assenza di una relazione dl sintesi, la giurisprudenza di legittimità riterrebbe che il pentimento non sia un motivo sufficiente per negare i benefici penitenziari, essendo rilevanti unicamente i l percorso di risocializzazione del condannato, la sua condotta carceraria,il rischio di recidiva, i rapporti con la famiglia e la comunità, l’eventuale partecipazione a programmi di riabilitazione, non potendo la motivazione basarsi esclusivamente sul mancato pentimento. 3. In data 15 maggio 2025è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe, pertanto , deve essere respinto . 2. Va premessoche, secondo la giurisprudenza di legittimità, la concessione della misura dell’affidamento in prova postula il positivo accertamento delle condizioni per realizzare il reinserimento del soggetto che vi venga ammesso e, al contempo, per prevenire l’eventuale commissione di nuovi reati. A tal fine, devono essere valutati una serie di indici predittivi, tra i quali la giurisprudenza di legittimità colloca la natura e la gravità dei reati per i quali è stata applicata la pena in espiazione, che devono costituire, unitamente ai precedenti penali (Sez. 1, n. 1812 del 4/03/1999, Danieli, Rv. 213062- 01), alle pendenze giudiziarie e alle informazioni degli organi di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 1970 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998- 01), il punto di partenza dell ’ analisi della personalità del soggetto. Tuttavia, la compiuta ed esauriente valutazione di quest’ultima non può mai prescindere dalla condotta tenuta successivamente e dall’attuale situazione della persona condannata, le quali risultano essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza o della possibilità di un effettivo processo di recupero sociale, anche rispetto alla prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 6783 del 13/12/1996, dep. 1997, Occhipinti, Rv. 206776- 01; Sez. 1, n. 688 del 5/02/1998, Cusani, Rv. 210389- 01; Sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, dep. 2002, Chifari, Rv. 220473 - 01; Sez. 1, n. 31809 del 9/07/2009, Gobbo, Rv. 244322- 01; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere valutati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985- 01; Sez. 1, n. 45443 del 17/11/2021, Cardillo, non massimata). Quanto, poi, all’atteggiamento rispetto al reato commesso, significativo ai fini del giudizio sulla possibilità di risocializzazione, è stato chiarito che il processo di revisione critica deve essere quantomeno avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (cfr. Sez. 1, n. 43687 del 7/10/2010, Loggia, Rv. 248984- 01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654- 01). 3. Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto alla delineratacornice di principio, valorizzando, ai fini del negativo giudizio prognostico,una serie di elementi di fatto che, secondo il suo non illogico apprezzamento,assumevano un peso rilevante. Infatti, l’ordinanza impugnata ha evidenziato, inprimo luogo, l’esito negativo del precedente periodo di affidamento in prova al servizio sociale, atteso che, successivamente alla sua conclusione, Tattaè tornato a commettere nuovi reati, in tal modo dimostrando la non proficuità del precedente percorso di recuperoe giustificandoil maggior rigore valutativo espresso nel nuovo giudizio prognostico , asseverato dal mancato avvio del processo di revisione critica riferito nell’aggiornamento della relazione di sintesi, ove si afferma che [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui affronta il tema del reato commesso,tende a cambiare discorso. Ma soprattutto il Tribunale ha ritenuto che non avendo egli ancora fruito di permessi premio, la applicazione della più ampia tra le misure alternativa fosse prematura, occorrendo verificare la capacità di autocontrollo del detenuto all’esito di un ulteriore periodo di osservazione della personalità. A fronte di tale compiuta motivazione, le censure difensive assumono un a connotazione essenzialmente rivalutativae non riescono a disarticolare il discorso giustificativo compiuto dall’ordinanza impugnata, la quale resiste , dunque, alle critiche mosse con il ricorso. Sotto altro profilo, manifestamente infondate sono le argomentazioni difensive svolte con il quarto, il quinto e il sesto motivo,concernenti il supposto riferimento, nell’ordinanzaimpugnata, alla circostanza aggravante dell’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990.In realtà, dalla piana lettura del provvedimento emerge che il richiamo normativo concerne l’art. 80 dell’ordinamento penitenziario, ovvero la disposizione relativa all’attività svolta dagli esperti psicologi e/o criminologici nell’osservazione della personalità della persona detenuta , donde la totale inconferenza delle censure sul punto articolate dal ricorso. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ri