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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 10521/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10110-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e 2022 difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 821 MARAZZA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrenti al ricorso successivo - nonchè contro - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A) - intimata; avverso la sentenza n. 1041/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2019 R.G.N. 1612/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1041 del 16.9.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la nullità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] entro l’anno dalle pubblicazioni di matrimonio e l'illegittimità del licenziamento comunicato a [OSCURATO:PERSONA] (ed altri lavoratori) da parte di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata il 3 ottobre 2014, e condannato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare le lavoratrici nel posto di lavoro, condannando altresì entrambe le società, in solido, al pagamento di una F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 indennità risarcitoria commisurata alla [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 retribuzione globale di fatto, oltre contributi, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 accessori e spese.

Data pubblicazione 31/03/2022

2. In estrema sintesi, la Corte territoriale – rilevata la regolarità dell’appello seppur avviato, sin dal primo grado, al fuori del procedimento dettato dalla legge n. 92 del 2012 - ha ritenuto sufficientemente contestata, con lettera 26.11.2014, l’invalidità del licenziamento nei confronti di entrambe le società ed ha rilevato – richiamando propri precedenti giurisprudenziali intervenuti sulla stessa vicenda - la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori ex art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 a fronte dell’ingiustificata delimitazione del perimetro spaziale in cui operare la scelta, posto che gli accordi intervenuti tra le parti sociali (del 12 luglio e del 24 ottobre 2014) alludevano genericamente all’efficienza della struttura organizzativa delle singole società, senza precisare la situazione oggettiva che rendeva impraticabile qualunque comparazione sull’intero territorio nazionale; inoltre, l’acquisizione di 27 contratti di assistenti di volo ceduti da [OSCURATO:PERSONA] (con medesime mansioni ed inquadramenti del personale CAI) in prossimità della procedura di mobilità confermava la illegittimità dei licenziamenti; ha precisato che il licenziamento della di Sante, intervenuto in periodo protetto, doveva ritenersi nullo in quanto l’esame degli atti che avevano preceduto il licenziamento collettivo del personale dimostravano che non si era trattato di cessazione dell’attività aziendale (ipotesi di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 mancata operatività della protezione prevista [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 dall’art 35, comma 5, del d.lgs. n. 198 del 2006) [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 bensì di mera ristrutturazione aziendale; annullato Data pubblicazione 31/03/2022 il licenziamento per tutte le lavoratrici e ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro con l'impresa cedente, il contratto doveva proseguire con l'impresa cessionaria S.A.I., non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale, e ciò in forza dell’interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990 in senso conforme al diritto dell'Unione, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi prima [OSCURATO:SOCIETA] con cinque motivi e poi [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, con tre motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice.

Tutte le parti hanno comunicato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, nonché degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 all'art. 2112 cod.civ.: il motivo investe [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 l'interpretazione e la portata applicativa della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, Data pubblicazione 31/03/2022 introdotto dall'art. 19-quater del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]), conv. in L. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] l'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con la L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 198 del 2006 avendo erroneamente, la Corte territoriale, escluso l’ipotesi di una cessazione dell’attività aziendale e dichiarato la nullità del licenziamento della dipendente [OSCURATO:PERSONA], non tenendo conto di dati del tutto pacifici che confutano tale prospettazione (essendo stato ritirato, al momento del licenziamento, il COA- [OSCURATO:PERSONA], non potendo, dunque, la società svolgere attività di volo).

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione in ordine allo strumento giuridico utilizzato nel passaggio dei lavoratori da AirOne F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 a CAI, trattandosi di novazione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 contratti in essere e non di nuove assunzioni. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e Data pubblicazione 31/03/2022 falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione nonché degli artt.111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem in relazione all’applicazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 riguardo alla scarna motivazione fornita, mediante rinvio alle argomentazioni del Tribunale, sulla natura di vizio sostanziale, piuttosto che di mera natura procedurale, della procedura di mobilità.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione in ordine all’applicazione della clausola sanante prevista dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avendo, la Corte territoriale, omesso di valutare che, trattandosi di vizio meramente procedurale, era sanabile ex art. 4, comma 12, della legge n. 223 del 1991.

6. Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., da qualificarsi come ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 per avere i giudici d'appello escluso l’applicazione del rito cd.

"Fornero" anche ad una controversia in cui occorreva accertare l’illegittimità del licenziamento.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3

7. Con il secondo motivo si denuncia violazione e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d) [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 L.n. 183 del 2010 per aver escluso, la Corte Data pubblicazione 31/03/2022 territoriale, la decadenza del lavoratore dall’impugnazione nei confronti della cessionaria, pur a fronte del contenuto generico della lettera di impugnazione inoltrata dal lavoratore.

8. Con il terzo motivo "Violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, nonchè degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: il motivo ricalca il primo motivo della società CAI.

9. I suddetti motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene.

10. Con riguardo all’interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, la censura (di cui al primo motivo CAI e al terzo motivo SAI) è infondata perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 straordinaria, in caso di continuazione o di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 mancata cessazione dell'attività, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale Data pubblicazione 31/03/2022 di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario".

Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C- 561/07), all'esito di una procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione.

La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 cui confronti siano in atto procedure concorsuali [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 liquidative (rispetto alle quali la continuazione Data pubblicazione 31/03/2022 dell'attività non sia stata disposta o sia cessata).

Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".

In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]”.

In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Dunque, l'unica lettura coerente dell’art. 47 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 risulta quella che si coordina con le indicazioni [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del Data pubblicazione 31/03/2022 comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 cod.civ., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni.

Insomma, il comma 4-bis dell’art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria.

Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, che entrerà in vigore il 16.5.2022) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4- F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 recepire - meglio conformando il futuro dettato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che Data pubblicazione 31/03/2022 questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione.

La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse.

11. E’ inammissibile il secondo motivo del ricorso principale CAI con cui si deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge (art. 35, comma 5 d.lgs. n. 198 del 2006) mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito in ordine a tutta la vicenda successoria che ha interessato l’azienda, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017).

12. Sono inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale.

La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.

In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 giudice alla formazione del proprio convincimento, [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- Data pubblicazione 31/03/2022 giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017).

Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato, in ordine alla dedotta cessione di contratti di lavoro fra società appartenenti allo stesso gruppo, rilevando – alla luce dell’analisi concreta delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la complessa procedura di mobilità del personale e di cessione dell’azienda, disamina insindacabile in sede di legittimità – che “l’incremento della forza lavorativa in prossimità dell’avvio di una procedura di licenziamento collettivo con la finalità di un ridimensionamento dell’organico appare circostanza che contraddice in modo evidente la finalità esposta, viziando perentoriamente in radice il ricorso alla procedura di riduzione di personale da parte di CAI”; la Corte distrettuale ha, altresì, aggiunto che tale vizio non poteva “essere ricondotto ad un mero vizio di natura procedurale”.

Tale motivazione non può ritenersi meramente apparente, perché è del tutto idonea a consentire l'individuazione dei profili di illegittimità del licenziamento, che chiaramente F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 non vengono collegati – dalla motivazione della [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 sentenza impugnata - ad un mero vizio di natura [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 procedurale (la cui sola ricorrenza può Data pubblicazione 31/03/2022 giustificare la mera tutela di carattere risarcitorio di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991).

Il dovere costituzionale di motivazione risulta, dunque, correttamente adempiuto, seppur per relationem, avendo – la sentenza impugnata – trascritto la parte rilevante del provvedimento intervenuto sulla stessa vicenda e su questioni analoghe, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 13708 del 2015).

13. In ordine alla prima censura sollevata da S.A.I., la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sè la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016).

La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 generale, delle prerogative processuali protette [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass.

SS.UU. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass.

Data pubblicazione 31/03/2022 n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012.

14. Con riguardo alla censura relativa alla decadenza dall’impugnazione del licenziamento e in specie della reintegrazione presso la società S.A.I., la Corte territoriale ha accertato che il licenziamento è stato impugnato con raccomandata del 26.11.2014 nei confronti di entrambe le società: tali accertamenti non possono essere posti in discussione innanzi a questa Corte.

Inoltre, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019).

A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 trattandosi di norma di chiusura di carattere [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 eccezionale, non suscettibile, pertanto, di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 Data pubblicazione 31/03/2022 cod.civ. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf.

Cass. n. 4883 del 2020).

15. Conclusivamente entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

16. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%; rigetta il ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 Così deciso in Roma, nella Camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10110-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e 2022 difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] 821 MARAZZA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 contro [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] - controricorrenti al ricorso successivo - nonchè contro - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A) - intimata; avverso la sentenza n. 1041/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/09/2019 R.G.N. 1612/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1041 del 16.9.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto la nullità del licenziamento intimato a [OSCURATO:PERSONA] entro l’anno dalle pubblicazioni di matrimonio e l'illegittimità del licenziamento comunicato a [OSCURATO:PERSONA] (ed altri lavoratori) da parte di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata il 3 ottobre 2014, e condannato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare le lavoratrici nel posto di lavoro, condannando altresì entrambe le società, in solido, al pagamento di una F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 indennità risarcitoria commisurata alla [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 retribuzione globale di fatto, oltre contributi, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 accessori e spese. Data pubblicazione 31/03/2022 2. In estrema sintesi, la Corte territoriale – rilevata la regolarità dell’appello seppur avviato, sin dal primo grado, al fuori del procedimento dettato dalla legge n. 92 del 2012 - ha ritenuto sufficientemente contestata, con lettera 26.11.2014, l’invalidità del licenziamento nei confronti di entrambe le società ed ha rilevato – richiamando propri precedenti giurisprudenziali intervenuti sulla stessa vicenda - la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori ex art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 a fronte dell’ingiustificata delimitazione del perimetro spaziale in cui operare la scelta, posto che gli accordi intervenuti tra le parti sociali (del 12 luglio e del 24 ottobre 2014) alludevano genericamente all’efficienza della struttura organizzativa delle singole società, senza precisare la situazione oggettiva che rendeva impraticabile qualunque comparazione sull’intero territorio nazionale; inoltre, l’acquisizione di 27 contratti di assistenti di volo ceduti da [OSCURATO:PERSONA] (con medesime mansioni ed inquadramenti del personale CAI) in prossimità della procedura di mobilità confermava la illegittimità dei licenziamenti; ha precisato che il licenziamento della di Sante, intervenuto in periodo protetto, doveva ritenersi nullo in quanto l’esame degli atti che avevano preceduto il licenziamento collettivo del personale dimostravano che non si era trattato di cessazione dell’attività aziendale (ipotesi di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 mancata operatività della protezione prevista [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 dall’art 35, comma 5, del d.lgs. n. 198 del 2006) [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 bensì di mera ristrutturazione aziendale; annullato Data pubblicazione 31/03/2022 il licenziamento per tutte le lavoratrici e ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro con l'impresa cedente, il contratto doveva proseguire con l'impresa cessionaria S.A.I., non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale, e ciò in forza dell’interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990 in senso conforme al diritto dell'Unione, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali. 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi prima [OSCURATO:SOCIETA] con cinque motivi e poi [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, con tre motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice. Tutte le parti hanno comunicato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, nonché degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 all'art. 2112 cod.civ.: il motivo investe [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 l'interpretazione e la portata applicativa della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, Data pubblicazione 31/03/2022 introdotto dall'art. 19-quater del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]), conv. in L. 20 novembre 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] l'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con la L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 198 del 2006 avendo erroneamente, la Corte territoriale, escluso l’ipotesi di una cessazione dell’attività aziendale e dichiarato la nullità del licenziamento della dipendente [OSCURATO:PERSONA], non tenendo conto di dati del tutto pacifici che confutano tale prospettazione (essendo stato ritirato, al momento del licenziamento, il COA- [OSCURATO:PERSONA], non potendo, dunque, la società svolgere attività di volo). 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione in ordine allo strumento giuridico utilizzato nel passaggio dei lavoratori da AirOne F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 a CAI, trattandosi di novazione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 contratti in essere e non di nuove assunzioni. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e Data pubblicazione 31/03/2022 falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione nonché degli artt.111 Cost. e 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. per motivazione per relationem in relazione all’applicazione dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970 riguardo alla scarna motivazione fornita, mediante rinvio alle argomentazioni del Tribunale, sulla natura di vizio sostanziale, piuttosto che di mera natura procedurale, della procedura di mobilità. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. e 118 disp.att. cod.proc.civ. per genericità della motivazione in ordine all’applicazione della clausola sanante prevista dall’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avendo, la Corte territoriale, omesso di valutare che, trattandosi di vizio meramente procedurale, era sanabile ex art. 4, comma 12, della legge n. 223 del 1991. 6. Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., da qualificarsi come ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 per avere i giudici d'appello escluso l’applicazione del rito cd. "Fornero" anche ad una controversia in cui occorreva accertare l’illegittimità del licenziamento.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 7. Con il secondo motivo si denuncia violazione e [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d) [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 L.n. 183 del 2010 per aver escluso, la Corte Data pubblicazione 31/03/2022 territoriale, la decadenza del lavoratore dall’impugnazione nei confronti della cessionaria, pur a fronte del contenuto generico della lettera di impugnazione inoltrata dal lavoratore. 8. Con il terzo motivo "Violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, nonchè degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 cod.civ.: il motivo ricalca il primo motivo della società CAI. 9. I suddetti motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod.proc.civ., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene. 10. Con riguardo all’interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, la censura (di cui al primo motivo CAI e al terzo motivo SAI) è infondata perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 straordinaria, in caso di continuazione o di [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 mancata cessazione dell'attività, ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale Data pubblicazione 31/03/2022 di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 cod.civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario". Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C- 561/07), all'esito di una procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza della Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi aziendale non costituisce in sé motivo economico per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione. La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 cui confronti siano in atto procedure concorsuali [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 liquidative (rispetto alle quali la continuazione Data pubblicazione 31/03/2022 dell'attività non sia stata disposta o sia cessata). Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23". In base alla statuizione della Corte di Giustizia UE va condotta la lettura delle modifiche apportate alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]”. In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Dunque, l'unica lettura coerente dell’art. 47 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 risulta quella che si coordina con le indicazioni [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del Data pubblicazione 31/03/2022 comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 cod.civ., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un significato sostanzialmente equivalente - con sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, se non contraddicendo la ratio sottesa alla diversità testuale delle previsioni. Insomma, il comma 4-bis dell’art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, che entrerà in vigore il 16.5.2022) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4- F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 recepire - meglio conformando il futuro dettato [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che Data pubblicazione 31/03/2022 questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse. 11. E’ inammissibile il secondo motivo del ricorso principale CAI con cui si deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge (art. 35, comma 5 d.lgs. n. 198 del 2006) mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito in ordine a tutta la vicenda successoria che ha interessato l’azienda, atteso che in tal modo si consentirebbe la surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito (Cass. n. 8758 del 2017). 12. Sono inammissibili il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto. In particolare, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod.proc.civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 giudice alla formazione del proprio convincimento, [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- Data pubblicazione 31/03/2022 giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ. (disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie, la Corte distrettuale ha motivato, in ordine alla dedotta cessione di contratti di lavoro fra società appartenenti allo stesso gruppo, rilevando – alla luce dell’analisi concreta delle circostanze di fatto che hanno caratterizzato la complessa procedura di mobilità del personale e di cessione dell’azienda, disamina insindacabile in sede di legittimità – che “l’incremento della forza lavorativa in prossimità dell’avvio di una procedura di licenziamento collettivo con la finalità di un ridimensionamento dell’organico appare circostanza che contraddice in modo evidente la finalità esposta, viziando perentoriamente in radice il ricorso alla procedura di riduzione di personale da parte di CAI”; la Corte distrettuale ha, altresì, aggiunto che tale vizio non poteva “essere ricondotto ad un mero vizio di natura procedurale”. Tale motivazione non può ritenersi meramente apparente, perché è del tutto idonea a consentire l'individuazione dei profili di illegittimità del licenziamento, che chiaramente F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 non vengono collegati – dalla motivazione della [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 sentenza impugnata - ad un mero vizio di natura [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 procedurale (la cui sola ricorrenza può Data pubblicazione 31/03/2022 giustificare la mera tutela di carattere risarcitorio di cui all’art. 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991). Il dovere costituzionale di motivazione risulta, dunque, correttamente adempiuto, seppur per relationem, avendo – la sentenza impugnata – trascritto la parte rilevante del provvedimento intervenuto sulla stessa vicenda e su questioni analoghe, in ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi (in tal senso, da ultimo, Cass., n. 13708 del 2015). 13. In ordine alla prima censura sollevata da S.A.I., la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sè la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016). La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 generale, delle prerogative processuali protette [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 della parte (Cass. n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 n. 3758 del 2009; Cass. n. 22325 del 2014; Cass. Data pubblicazione 31/03/2022 n. 1448 del 2015) e parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012. 14. Con riguardo alla censura relativa alla decadenza dall’impugnazione del licenziamento e in specie della reintegrazione presso la società S.A.I., la Corte territoriale ha accertato che il licenziamento è stato impugnato con raccomandata del 26.11.2014 nei confronti di entrambe le società: tali accertamenti non possono essere posti in discussione innanzi a questa Corte. Inoltre, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019). A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 trattandosi di norma di chiusura di carattere [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 eccezionale, non suscettibile, pertanto, di [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10521/2022 disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 Data pubblicazione 31/03/2022 cod.civ. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf. Cass. n. 4883 del 2020). 15. Conclusivamente entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. 16. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%; rigetta il ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10110/2020 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 821/2022 Così deciso in Roma, nella Camera
Sentenza Cassazione n. 10521/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris