CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 15401/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29909/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO chelo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,V.[OSCURATO:PERSONA] 138, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente-ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 223/2017 depositata i l 09/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Genova, per quanto ancora rileva, in parziale riforma della sentenze di primo grado, condannava Autorità portuale di Marina di Carrara (di seguito: [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] , di differenze retributive e sul TFR per complessivi € 42.570,34, oltre accessori, in luogo della superiore somma di € 143.984,96 riconosciuta dal giudice di primo grado, rigettando le domande della lavoratrice relative al periodo anteriore alla stipula del contratto individuale del 2 febbraio 2007. La pronunzia faceva seguito alla domanda proposta dalla lavoratrice volta a: a) accertare e dichiarare la nullità parziale dei contratti di lavoro stipulati tra l’Autorità portuale ed essa ricorrente con riferimento alla mancata applicazione del contratto collettivo nazionale per i dirigenti industria (CIDA) con coefficiente 1,4 dall’anno 2002 sino alla cessazione del rapporto di lavoro; b) condannare l’Autorità portuale a corrisponderle le differenze retributive dovute per un importo pari ad € 224.863,87, oltre € 15.635,59 per differenze TFR, e così per un totale di € 240.499,46 oltre rivalutazione ed interessi; c) in via subordinata, accertaree dichiararela nullità parziale del contratto del 31.12.2001, sempre con riferimento alla mancata applicazione del contratto collettivo nazionale per i dirigenti industria (CIDA) con coefficiente 1,4 dall’anno 2002 sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], e condannarel’[OSCURATO:PERSONA] a corrisponderle € 160.628,87, oltre € 11.169,10 per differenze TFR, per un totale di € 171.797,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; d) in via ulteriormente subordinata - nell’ipotesi in cui fosse ritenuta legittima la mancata applicazione del parametro moltiplicatore 1,4 -condannare comunque l’Autorità portuale a corrisponderle le differenze retributive dovute per l’anno 2008 sino alla cessazione del rapporto di lavoro in ragione del riconoscimento del parametro moltiplicatore 1,2,contrattualmente stabilito, sui minimi contrattuali previsti dal c.c.n.l. di lavoro per i dirigenti industria (CIDA) avuto riguardo all’anzianità di servizio, per un importo pari ad €53.238,98, oltre € 3.677,43 per TFR e così per un totale di € 56.916,41 oltre rivalutazione e interessi. Nel dettaglio, la Corte di appello nel ritenere parzialmente fondato l’appello, accoglievale doglianze dell’[OSCURATO:PERSONA] relative al periodo anteriore al la stipula del contratto individuale del 2 febbraio 2007; affermava la correttezza dei parametri retributivi utilizzati dal datore derivanti dalla contrattazione collettiva richiamata espressamente dal contratto individuale del 31.12.2001 sottoscritto dalla lavoratrice, quella relativa ai dirigenti industria, per 13 mensilità. La domanda, proposta dalla ricorrente invocando la parità di trattamento ex art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, venivaquindi rigettata dalla Corte territoriale sulla base delrilievo che la posizione della lavoratrice istante non potesse assimilarsi a quella del Segretario generale a differenza di quanto da ella postulato e nemmeno con quella di altro dirigente (assunto con contratto a termine) dell’Autorità portuale, tale Nobile, avente il medesimo inquadramento della Bernieri e ciò in ragione della considerazione che l’attribuzione della maggiorazione retributiva riconosciuta e corrisposta a detto dirigente trovava giustificazione nella particolare posizione da questi rivestita in passatoe nella particolare professionalità acquisita. La Corte di Appello, nel negare il diritto della Bernieri alla maggiorazione,insisteva in particolare, nell’evidenziare che la posizione di detta lavoratrice non potesse essere sovrapponibile a quella del Nobile (l’altro dirigente assunto a comparazione) in ragione delle peculiarità oggettive della posizione di questi e della sua pregressa acquisita professionalità (l’essere stato Comandante in seconda della Capitaneria di Massa in particolar modo). Aggiungeva,altresì, per corroborare il rigetto della domanda, che alcuna norma prevedeva detta maggiorazione per la posizione dirigenziale, tant’è che essa veniva riconosciuta solo in applicazione di una prassi e senza l’individuazione di specifici criteri direttivi. Sulla base di questi argomenti veniva dunque anche esclusa l’esistenza della lamentata disparità di trattamento ex art. 45 del d . lgs. n. 165 del 2001 posta a fondamento del ricorso exart. 414 c.p.c. Sulla scorta di detto percorso argomentativo la sentenza di appello rigettava quindi tutte le domande relative al periodo anteriore al 2 febbraio 2007 (data in cui venne stipulato il secondo contratto tra le parti). In relazione, invece, al periodo successivo al 2 febbraio 2007, interpretato il contratto individuale sottoscrittodalle parti, la Corte di appello riteneva la fondatezza della domanda, affermando che la maggiorazione del 20% prevista in esso dovesse essere calcolata sul minimo contrattuale riconosciuto al raggiungimento del sesto anno di anzianità, anziché sul (minor) trattamento economico in godimento. Di qui la fondatezza della domanda ela conferma in parte qua della sentenza di prime cure, con condanna al pagamento delle differenze retributivecome innanzi ricordato. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso con un motivo l’[OSCURATO:PERSONA]. 3. Resiste con controricorso la lavoratrice e propone contestuale ricorso incidentale articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primoed unico motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di interpretazione del contratto ai sensi degli artt. 1362, comma1, c.c., 1363 c.c. e 1366 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Premetteche la clausola decisiva ai fini della i nterpretazione del contratto è la seguente: “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] viene applicato il contratto collettivo di lavoro dei dirigenti di aziende industriali e viene riconosciuta -a far data dal 1.1.2007 - sul minimo annuo contrattuale una maggiorazione percentuale del 20% (che per l’anno 2007 si concretizza in € 71.986,32, come da conteggio allegato) esclusi gli istituti dovuti per disposizioni contrattuali o di legge”. Osservache l’unica interpretazione “plausibile” (così testualmente nel motivo), nel rispetto dell’intenzione delle parti, non può che essere nel senso che la disposizione contrattuale innanzi riportata prevede la maggiorazione percentuale del 2 0% sul trattamento economico già in godimentodalla ricorrente, tanto desumendosi anche dal rilievo che l’importo di € 71.985,32 indicato nel contratto individuale corrisponde proprio alla maggiorazione del 20% sul trattamento economico goduto (anziché sul minimo contrattuale riconosciuto al raggiungimento del sesto anno di anzianità come ritenuto dalla Corte territoriale). Insistenel sostenere che la sentenza di appello, là dove ha statuito l’applicazione del parametro di maggiorazione pari ad 1,2 sulla retribuzione annua di € 70.000, essendo questo il minimo contrattuale (“trattamento minimo di garanzia”) spettante alla lavoratricein forza della conseguita anzianità, è incorsa nella violazione e falsa applicazione dei richiamati artt. 1362 c.c., 1363 c.c. e 1366 c.c. in quanto ha applicato una maggiorazione percentuale ad un minimo contrattuale e ha frainteso la volontà delle parti che era invece nel senso di applicare la maggiorazione percentuale al trattamento economico in godimento. 1.1. Il motivoè inammissibile. Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale (nella specie, del contratto individuale di lavoro), non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., com’è invece accaduto nella fattispecie in esame, avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (cfr. , tra le tantissime,Cass. n. 25728/2013, ma anche Cass. n. 16978 / 2018). Nella fattispecie in esame,invece, parte ricorrente in cassazione ha semplicemente contrapposto la propria interpretazionea quella della Corte territoriale sottolineandone la maggiore “plausibilità”. Alla luce dell’insegnamento di cui innanzi, la censura non supera il vaglio di ammissibilità non avendo affatto chiarito la parte ricorrente (al di là del mero formalistico rinvio alle norme in materia di interpretazione) quali sarebbero i passaggi argomentativi della pronunzia che si pongono in contrasto con le regoleermeneutiche, evidenziando le ragione della dedotta violazione e/o falsa applicazione delle norme richiamate. Conclusivamente la censura è inammissibile. 2. Con il primo motivo del ricorso incidentale viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, segnatamente dell’art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che la sentenza di appello sarebbe erroneanella parte in cui ha negletto il principio della parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, giustificando la differenza retributiva tra la Bernieri e altro dirigente assunto quale termine di paragone, Nobile, in ragione della pregressa professionalità acquisita da detto dirigente, anziché in considerazione dell’inquadramento contrattuale, che si assume essere il medesimo. Si insiste che in applicazione del citato art. 45 il trattamento retributivo dei due dipendenti avrebbe dovuto esserelo stesso, in quanto il datore di lavoro pubblico non può ancorare maggiorazioni retributive ad esperienze pregresse o a professionalità acquisite, ma solo a criteri oggettivi. Si deduce altresìche nel caso di specie il giudice di merito avrebbe violato detti principi, ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento. 2. Con il secondo mezzo del ricorso incidentale denunzia la viola zione e falsa applicazione dinorme di diritto e segnatamente dell’art. 45, comma 2 , del d.lgs. n. 165 del 2001, nonchédell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Viene dedotto che l’Autorità portuale di Marina di Massa di Carrara si era espressamente vincolata all’applicazione del contratto CIDA e,richiamati tutti gli atti da cui detto vincolo discenderebbe, si assume che la fondatezza del diritto della Bernieri emergerebbe in primo luogo dalla nota n. 425 del 15.11.2002 di Assoporti dalla quale emerge che “da una indagine conoscitiva presso le Autorità portuali è emerso che queste applicano tutte come parametro massimo 2,5 sul minimo contratto dirigenti industria e risultano coefficentate tutte le altre posizioni dirigenziali con media parametro 1,40”. In conseguenza viene lamentata ed evidenziata l’erroneità della decisione laddove ha affermato l’assenza di criteriguida per valutare la dedotta disparità di trattamento; si insiste sulla necessaria valutazione del documento innanzi richiamato, ai fini del positivo riconoscimento del diritto dellaBernieri. Detto altrimenti, nel motivo si ribadisce che la prassi applicativa delle pubbliche amministrazioni interessate -che va seguita pena di illegittimità delle scelte operate dalla P.A. -avrebbe dovuto comportare “a parità di dirigente”, “parità di coefficiente”. 3. I due motivi sono infondati e vanno rigettati, sebbene la motivazione dellaCorte di appello vada integrata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ultimo comma. 4. In via preliminare va ricordato che, come già chiarito da Cass., Sez. U, n. 17930/2013, Cass., Sez. U, n. 3733/2016, nonché, da Cass., Sez. L, n. 21484/2020 e dalla successiva Cass., Sez. L, n. 5138/ 2022, qui condivise e al cui percorso motivazionale il Collegio si riporta anche per relationem,le Autorità portuali sono enti pubblici non economici. Tale natura hanno assunto fin dalla legge n. 84 del 1994 con la quale essesono succedute ai [OSCURATO:PERSONA] del porto, qualificati, invece, dalla precedente giurisprudenza come enti pubblici economici. Quanto alla natura di enti pubblici non economici, nelle pronunzie innanzi ricordate e qui condivise,si è rimarcato che essa si ricavagià dall’asset normativo originario della legge n.84 del 1994. Si è evidenziato, al riguardo, che la disposizione del 2006 (l. n. 84 del 1994, art. 6, comma 5, come sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2016, art. 7, comma 1 e come successivamente integrata con d.lgs. 232 del 2017),che espressamente li qualifica enti pubblici non economici, non ha alcuna efficacia innovativa dell’ordinamento, svolgendo semplicemente una mera funzione definitoria, prendendoatto del definitivo mutamento funzionale delle Autorità portuali nell’ambito della P.A., m utamento, come anticipato, già prodottosi in virtù della legge n. 84 del 1994 che, in ottemperanza alle indicazioni della Corte di Giustizia (cfr. sentenza 10.12.1991 in causa C-179/90, [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].), che aveva ritenuto contrastante con il diritto comunitario la mancanza di concorrenza che si registrava nel precedente regime in relazione al mercato del lavoro e dei servizi portuali, aveva sottratto alle Autorità portuali tutte le competenze in materia di mercato (erogazione e gestione dei servizi portualie, più in generale, tutti quei compiti ed attività di natura econo mica, svolti con modalità imprenditorialied ispirati ai criteri di economicità del sistema privato). Conclusivamente, l’interpretazione della l. n. 84 del 1994(già nella sua versione originaria) evidenzia l’operata scissione tra l’attività pubblicistica - regolati va del sistema,di amministrazione, indirizzo e vigilanza dei servizi nei porti - devoluta alle [OSCURATO:PERSONA] e quella di gestione e erogazione degli stessi servizi che è invece ad esse sottratta (cfr. art. 6 e 16 della legge citata), in tal modo implicitamente rimarcandone la natura di enti pubblici non economici. E’ già conla l. n. 84 del 1994 quindi che nascono le Autorità portuali, enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale. 5. E’ nel mutato assetto normativo che vanno allora indagati i rapporti di lavoro alle dipendenze di detti enti, rapporti di lavoro che non possono non risentire dell’anzidetta qualificazione di “enti pubblici non economici ad ordinamento speciale” e della sottrazione alle [OSCURATO:PERSONA] tutte le competenze in materia di erogazioni di servizi, in una parola, “imprenditoriali”. 5.1. A tal riguardol’art. 10, comma 6, della l. n. 84 del 1994, nel testo modificato dal d.l. n. 535 del 1996, conv.in l. n. 647 del 1996, qui applicabile, ratio ne temporis prevede che “il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del c.c. libro V -titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa. Il suddetto rapporto è regolato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della Navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall’associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacalinazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale”. Ne discende (cfr. sul punto anchela già citataCass. n. 5138/2022) la natura anfibia della contrattazione collettiva delle Autorità portuali: per un verso, non assimilabile a quella del pubblico impiego contrattualizzato, per altro verso, nemmeno omologabile a quella di diritto comune, stante il previsto intervento del Ministero e la necessità, derivante dall’art. 97 della Costituzione, essendo le Autorità portuali inserite a pieno titolo nelle pubbliche amministrazioni (si veda al riguardo anche l’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016), di rispettare i vincoli di bilancio e più in generale le risorse economico- finanziarie di detti enti. Ne deriva, allora, la natura peculiare dei rapporti di lavoro che, benché qualificati di diritto privato, non può sottrarsi all’applicazione delle regole generali dettate in materia di pubblicoimpiego contrattualizzato. 5.2. In maniera simmetrica a quanto rilevato in relazione alla qualificazione di detti enti come pubblici non economici, intervenuta in via legislativa solo con la novella del 2016 (cfr.innanzi), ma già ricavabile in via interpretativa dalla originaria formulazione della l. n. 84 del 1994, così per i rapporti di lavoro, sebbene i principi in materia di pubblico impiego, nei termini che saranno chiariti innanzi, saranno espressamente richiamati solo con l’art. 6, comma 5, della l. n. 84 del 1994, come successivamente novellato con il d.lgs. n. 169 del 2016,essi costituivano già parametro regolatore dei rapporti, dunque, già applicabili, fin dall’entrata in vigore della l. n. 84 cit. L’applicazione degli stessi, infatti, er a già intrins eca al sistema ed alla mutata attività delle [OSCURATO:PERSONA] di mera regolazione dei servizi e non di produzione degli stessi, oltre che desumibile, in via prioritaria,dalla conformazione di tutta la materia ai principi costituzionalein primis all’art. 97 Cost. La via interpretativa qui tracciata è poi confermata espressamente dalla novella, innanzi richiamata, qui non applicabile ratio temporis, che, ex art. 6, comma 5, novellato, così dispone: “L'Autorità di sistema portuale è ente pubb lico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni dellalegge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni. Si applicanoi principi di cui al titolo I del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. [OSCURATO:PERSONA] sistema portuale adeguano i propri ordinamenti ai predetti principi e adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legislativo. I medesimi provvedimenti disciplinano, secondo criteri di trasparenza ed imparzialità, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in attuazione del presente comma sono sottoposti all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (…) 6. Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite Autoritàdi sistema portuale e' assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettivitàe trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6”. 5.3. In estrema sintesi, benché qualificati di diritto privato dal ricordato art. 10 della l. n. 84 del 1994e benché non espressamen te richiamati dall’art. 6, comma 5, nella formulazione vigente ratione temporis, ritiene il Collegio che i rapporti di lavoro fossero già sottoposti alle regole generali in materia di impiego pubblico. Innegabile, quindi, l’applicazione dell’art. 97 della Costituzione (sul punto si veda ancora Cass. n. 5138/2022) e, più in generale, ad onta della ricordata natura anfibia della contrattazione collettiva, dei principi fondamentali in tema di pubblico impiego privatizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, pur anteriormente alla novella dell’art. 6 operata dal d.lgs. n. 169 del 2016. 5.3.1. Insomma, la mutata funzione delle autorità portuali da cui discende anche l’applicazione dell’art. 97 Cost, non poteva checonformare ab origine anche l a natura dei rapporti di lavoro, cui quindi vanno applicati i principi fondanti del T.U. in materia di pubblico impiego, irrilevante, al riguardo, la natura anfibia della contrattazione e, in particolare,la diversità dei soggetti preposti alla formazione delle regole contrattuali (per la parte pubblica, come già anticipato, non provvedendo l’ARAN). 5.4. Conclusivamente , può trarsi quale conseguenza che alla affermata natura privatistica dei rapporti, non può farsi conseguire, ritiene il Collegio, la completa sottrazione dei rapporti di lavoro alle regole generali del pubblico impiego contrattualizzato (si vedano anche gli argomenti spesi sia Cass. 51138/2022 che Cass.n. 21484/2010), dovendo,per converso, ad essi applicarsi i principi generali del d.lgs. n. 165 del 2002 (si pensi alla impossibilità, per esempio, di conversione del rapporto o ancora all’esclusione del riconoscimento del superiore livello di inquadramento in ragione dell’esercizio in fatto di mansioni superiori o ancora al regime delle incompatibilità). 6. La ricostruzione innanzi compiuta ha quale conseguenza immediata che non può semplicisticamente rigettarsi il ricorso in ragione della “nominalistica” natura di diritto privato dei rapporti di lavoro, cui conseguirebbe l’inapplicabilità dei principio della parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 posto a fondamento dei due motivi del ricorso incidentale. 6.1. Detti principi generali sono invece assolutamente applicabili, fin dall’assetto originario della normativa, pur con i contemperamenti necessari derivanti dal ricorso alla contrattazione di diritto privato. 6.2. La ricostruzione innanzi compiuta porta quindi alla necessità di verificare la fondatezza delle pretese della lavoratrice allaluce della dedotta violazione dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, dunque, del principio generale della parità di trattamento nel pubblico impiego. 6.3. Di tale principio, tuttavia, parte ricorrente offre una lettura non in consonanza con l’interpretazione che del citato art. 45 ha costantemente offerto la giurisprudenza di legittimità. Ed infatti, come è noto, nel pubblico impiego contrattualizzato il principio della parità di trattamento, va inteso nel senso che il trattamento retributivo dei dipendenti non può che trovare la sua fonte regolativa nella contr a ttazione collettiva, vietati trattamenti migliorativi o peggiorativi rispetto ad essa (cfr., fra le tantissime, Cass. n. 6553/2019). Di qui l’irrilevanza, già in astratto, di prassi invocate nei motivi. Il principio, ricalibrato sulle peculiarità della vicenda qui in esame, comporta che il trattamento retributivo dei dipendenti delle Autorità portuali non può che ricavarsi dalla contrattazione di diritto privato (rectius di natura anfibia) applicabile e richiamata nel contratto individuale. Ne consegue che proprio l’applicazione del ricordato art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001 (nell’interpretazione costante che di esso è stata offerta dal giudice di legittimità) comporta il rigetto di entrambi i motivi di ricorso. 6.4. Nel caso di specie, infatti, risulta chiaramente dalla sentenza di appello che le parti abbiano convenuto l’applicazione del contratto CIDA che non prevede affatto l’aumento delle poste retributive in virtù di coefficienti di proporzionalità, secondo quanto preteso dalla lavoratrice. Tale aumento, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, era invece previsto dall’accordo fra l’[OSCURATO:PERSONA] ed il Diport del lontano settembre del 1981 (cfr. sentenza di appello pag. 13). Trattasi di accordoche, evidentemente, non può in alcun modo fondare il diritto della ricorrente la cui retribuzione non può che trovare la propria unica fonte nella contrattazione collettiva, richiamata nel contratto individuale di lavoro. In altri termini ed in modo ancor più chiaro, l’eventuale corresponsione ad altro dipendente di maggiorazioni della retribuzione non previste dalla contrattazione collettivain alcun modo può radicare i diritti alla maggiorazione vantati dalla ricorrente. 6.5. Tale conclusione, qui si aggiunge, incidentalmente, che non cambierebbe nemmeno applicando integralmente i principi propri del lavoro privato. A tal riguardo basti ricordare anche qui l’insegnamento del giudice di legittimità che ha affermato non esista nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati; sicché, la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni) che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni (cfr. in tal senso Cass. n. 9643/2004; Cass. n. 16015/2007). 6.6. A quanto già detto innanzi, va aggiunta un’ulteriore brevissima considerazione. Secondo quanto emerge dalla stessa ricostruzione in fatto compiuta nella sentenza di appello (cfr. pag. 3 ultimo capoverso)la posizione della ricorrente non era affatto completamente sovrapponibile a quella dell’altro dirigente rispetto al quale invoca la parità di trattamento e ciò ad onta della dedotta parità di qualifica e funzioni in considerazioneanche del semplice rilievo che il rapporto che ella aveva con l’Autorità portuale era un rapportoa tempo indeterminato, laddove l’altro dirigente, Nobile, era stato assunto con contratto a tempo determinato (dunque in applicazione di regole completamente differenti che disciplinano l’assunzione a tempo determinato di soggetti esterni). 7. Da ultimo, va poi rilevata l’inammissibilità dei profili di doglianza contenuti nel secondo motivodel contro ricorso incidentale nella parte in cui viene richiesto il riesame di atti e documenti, precluso in questa sede,in quanto surrettiziamente, attraverso il canale di accesso di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., si propone in realtà una rivisitazione e reinterpretazione delle risultanze istruttorie, nella specie documentali, ed altresì irrilevante perché comunque inidoneo a capovolgere gli esiti della decisione frutto del percorso motivazione innanzi riportato. 8. Conclusivamente va dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale. 9. La novità delle questioni esaminate e l’esito dei ricorsi , impongono la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. 10. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, sia quanto alla ricorrente principale sia quanto alla ricorrente incidentale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115