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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 00015/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, nel giudizio di impugnazione proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino in data 8/6/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice in ordine alla ricettazione di un ciclomotore provento di furto, rinvenuto parcheggiato vicino alla sala giochi ove il predetto era stato sorpreso, all'atto della perquisizione, in possesso delle chiavi del mezzo.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione pur nel difetto di prova della sua estraneità al delitto presupposto, nonostante l'operatore di p.g. che ha reso testimonianza abbia riferito che, contattata nell'immediatezza la persona risultata proprietaria del veicolo, questa si trovava presso i Carabinieri a sporgere denuncia.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto gli argomenti addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.

La Corte territoriale, infatti, si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969), atteso anche che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Rv. 248265).

E' vero che il silenzio dell'imputato in ordine alla provenienza della cosa posseduta non è elemento, di per sé, assolutamente insuperabile (tanto che la giurisprudenza dinanzi ricordata afferma che la prova della ricettazione "può" - e non "deve" - essere desunta dal silenzio predetto), ben potendo risultare aliunde la giustificazione della disponibilità del bene, ma il principio richiamato dalla Corte territoriale non può ritenersi superato dal fatto che il proprietario del veicolo ne stava denunciando il furto proprio nel momento dell'accertamento dei fatti: non emerge, infatti, dove il ciclomotore sia stato rubato, né cosa abbia riferito il denunciante in ordine al luogo ed al momento in cui aveva parcheggiato il veicolo, né quanto tempo dopo abbia constatato la sottrazione di questo, sicché il ricorso è viziato da genericità, laddove non cita il contenuto della denuncia che sia tale da privare di significato sul fatto che mai il ricorrente ha dichiarato di aver commesso il furto, ed ancor meno ha specificato il tempo e luogo dove questo sarebbe stato consumato..

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] L nnp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, nel giudizio di impugnazione proposto avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino in data 8/6/2012 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal primo giudice in ordine alla ricettazione di un ciclomotore provento di furto, rinvenuto parcheggiato vicino alla sala giochi ove il predetto era stato sorpreso, all'atto della perquisizione, in possesso delle chiavi del mezzo. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione dell'art. 192 comma 2 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il delitto di ricettazione pur nel difetto di prova della sua estraneità al delitto presupposto, nonostante l'operatore di p.g. che ha reso testimonianza abbia riferito che, contattata nell'immediatezza la persona risultata proprietaria del veicolo, questa si trovava presso i Carabinieri a sporgere denuncia. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto gli argomenti addotti si discostano dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata. La Corte territoriale, infatti, si è uniformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine della predetta disponibilità (Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Rv. 267969), atteso anche che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Rv. 238515; Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Rv. 248265). E' vero che il silenzio dell'imputato in ordine alla provenienza della cosa posseduta non è elemento, di per sé, assolutamente insuperabile (tanto che la giurisprudenza dinanzi ricordata afferma che la prova della ricettazione "può" - e non "deve" - essere desunta dal silenzio predetto), ben potendo risultare aliunde la giustificazione della disponibilità del bene, ma il principio richiamato dalla Corte territoriale non può ritenersi superato dal fatto che il proprietario del veicolo ne stava denunciando il furto proprio nel momento dell'accertamento dei fatti: non emerge, infatti, dove il ciclomotore sia stato rubato, né cosa abbia riferito il denunciante in ordine al luogo ed al momento in cui aveva parcheggiato il veicolo, né quanto tempo dopo abbia constatato la sottrazione di questo, sicché il ricorso è viziato da genericità, laddove non cita il contenuto della denuncia che sia tale da privare di significato sul fatto che mai il ricorrente ha dichiarato di aver commesso il furto, ed ancor meno ha specificato il tempo e luogo dove questo sarebbe stato consumato.. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 21 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] L nnp
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