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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14824/2026

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il 25/04/1963 a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLIavverso la sentenza del 25/09/2024 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA],il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto di tutti i ricorsi;uditi, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi ai motivi contenuti nell’atto di ricorso e chiedendonel’accoglimento, nonché per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cheè si è riportato ai motivi dei ricorsi, insistendo per il loro accoglimento;lette le conclusioni scritte e le relative note spese presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MASSAnonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l’inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano stati trattia giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere dei seguenti reati:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 110, 81 e 347cod. pen., per avere, in concorso fra loro, usurpato una pubblica funzione,presentandosi, in data 24 settembre 2016 e 25 settembre 2016, presso il centrocommerciale Jumbo di [OSCURATO:PERSONA], ove era in corso la fiera Erpisa, al fine diverificare le condizioni degli animali ivi presenti, qualificandosi come guardieparticolari giurate dell’associazione Endas appartenenti al Nucleo investigativoantibracconaggio di Aversa, pur non essendo in possesso di alcun titolo valido (inparticolare essendo [OSCURATO:PERSONA] privo di decreto prefettizio a seguito della suarevoca; essendo [OSCURATO:PERSONA] privo di decreto prefettizio a seguito del rigetto dellarelativa richiesta; essendo [OSCURATO:PERSONA] privo di decreto al momento del fatto eLimatola titolare di un decreto scaduto) e, tuttavia, procedendo a perquisizioni esequestri di svariati animali esotici nonché di alcuni veicoli; sottoscrivendoLimatola il verbale di sequestro preventivo elevato in data 24 settembre 2016,apponendovi, altresì, la firma apocrifa di [OSCURATO:PERSONA], guardia particolaregiurata dell’associazione Endas, titolare di decreto prefettizio in corso di validità almomento del fatto (capo A); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui agliartt. 110 e 347 cod. pen., per avere, in concorso fra loro, usurpato una pubblicafunzione, presentandosi presso la sede del [OSCURATO:PERSONA] in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA],al fine di procedere a ispezione per verificare le condizioni igienico-sanitarie deglianimali ivi presenti, qualificandosi come guardie particolari giuratedell’associazione Endas appartenenti al Nucleo investigativo antibracconaggio diAversa pur non essendo in possesso di alcun titolo valido e, tuttavia, indossandodegli oggetti che simulavano la funzione di polizia giudiziaria, quali le pettorinerecanti la scritta [OSCURATO:PERSONA] zoofila venatoria (capo B); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eErrichiello del reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2 e 497-ter cod. pen., per avere,al fine di eseguire il delitto di cui al capo B), in concorso fra loro, fabbricato,formato o, comunque, detenuto degli oggetti che simulavano la funzione di poliziagiudiziaria, ovvero le pettorine recanti la scritta «[OSCURATO:PERSONA] zoofila venatoria», nonautorizzate dall’associazione Endas, indossate dai predetti in occasionedell’ispezione da loro effettuata - qualificandosi come guardie particolari giuratedell’associazione Endas appartenenti al Nucleo investigativo antibracconaggio diAversa pur non essendo in possesso di alcun titolo valido - presso la sede del CircoOrfei in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA], il 30 ottobre 2016 (capo C); [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessandroOrizzonte del reato di cui agli artt. 110 e 497-ter cod. pen., per avere, in concorsofra loro, fabbricato o, comunque, detenuto degli oggetti che simulavano la funzionedi polizia giudiziaria, ovvero le pettorine recanti la scritta «[OSCURATO:PERSONA] zoofilavenatoria», non autorizzate dall’associazione Endas, indossate dai predetti inoccasione della ispezione da loro effettuata in qualità di guardie particolari giurateiscritte alla predetta associazione presso a sede del [OSCURATO:PERSONA] allestito in [OSCURATO:PERSONA], in data 30 ottobre 2016; il solo [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art.612 cod. pen., per aver minacciato un male ingiusto a [OSCURATO:PERSONA],titolare del [OSCURATO:PERSONA] allestito in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA], proferendo al suoindirizzo le seguenti parole: «stasera ti apro da sotto a sopra», mimando il gesto,in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA] in data 30 ottobre 2016 (capo E); il solo [OSCURATO:PERSONA] delreato di cui all’art. 347 cod. pen., per aver usurpato una pubblica funzione,contattando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano pubblicato sul sitosubito.it un annuncio di vendita relativo ad animali Cities (segnatamente pitoni etestuggini), fingendosi un acquirente e concordando un appuntamento; quindi, nelpresentarsi all’appuntamento qualificandosi come guardia particolare giuratadell’associazione Endas appartenente al Nucleo investigativo antibracconaggio diAversa pur non essendo in possesso di alcun titolo valido in seguito a revoca deldecreto prefettizio, procedendo al sequestro degli animali (atto che venivasottoscritto dalle guardie particolari giurate [OSCURATO:PERSONA] e GerardoAlfano); infine, nel redigere l’informativa di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoPassariello, sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa alla Procura dellaRepubblica di [OSCURATO:PERSONA], in Marano di Napoli in data 1 giugno 2016 (capo F); ilsolo [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 61, n. 2 e 610 cod. pen., perché, al finedi eseguire il reato di cui al capo A), con violenza consistita nell ’aggredirlofisicamente spingendogli con forza il braccio con cui teneva il telefono cellulare,costringeva [OSCURATO:PERSONA] a terminare la telefonata con il veterinario MicheleCapasso, in [OSCURATO:PERSONA], il 24 settembre del 2016 (capo G); AlessandroOrizzonte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delreato previsto dagli artt. 61, n. 2, 110, 56 - 610 cod. pen., perché, in concorso traloro e con [OSCURATO:PERSONA] (per il quale si era proceduto separatamente), al fine dieseguire il reato di cui al capo A), con violenza consistita nel battere i pugnisull’autovettura a bordo della quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA] e con minacciaconsistita nel mostrare alla vittima delle manette, nel minacciare di arrestarlo e di«fargliela pagare», compivano atti idonei e diretti in modo non inequivoco acostringerlo a scendere dall’autovettura e a sottoporsi a un controllo e aperquisizione prima dell’arrivo delle Forze di polizia, in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA] il 25settembre 2016 (capo H).1.1.

Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 luglio 2022, gliimputati erano stati riconosciuti colpevoli di tutti i reati ad essi ascritti, conesclusione del solo [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo B), dal quale era stato assolto perchéil fatto non costituisce reato, ed erano stati, dunque, condannati: SaverioMazzarella, ritenuto più grave il reato di cui al capo C) e applicato l’aumento perla continuazione, alla pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione (con l’interdizione inperpetuo dai pubblici uffici); [OSCURATO:PERSONA], ritenuto più grave il reato di cui al capoC) e applicato l’aumento per la continuazione, alla pena di 4 anni di reclusione;[OSCURATO:PERSONA], ritenuto più grave il reato di cui al capo C), riconosciute lecircostanze attenuanti generiche e applicato l’aumento per la continuazione, allapena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 10 mesi di reclusione; RaffaeleLimatola alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 8 mesi di reclusione;[OSCURATO:PERSONA], ritenuto più grave il reato di cui al capo D) e applicato l’aumentoper la continuazione, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] RosarioIaccarino, ritenuto più grave il reato di cui al capo D) e applicato l’aumento per lacontinuazione alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA],ritenuto più grave il reato di cui al capo D) e applicato l’aumento per lacontinuazione, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.1.2.

Con sentenza in data 25 settembre 2024, la Corte di appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha stabilito, nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, larideterminazione della pena in 1 anno e 4 mesi di reclusione; nei confronti di MarioErrichiello, la rideterminazione della pena in 1 anno, 7 mesi di reclusione; neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] il non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art.337 cod. pen. ascrittogli al capo F), rideterminando la pena finale in 4 anni e 1mese di reclusione e con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni; neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la rideterminazione della pena in1 anno e 7 mesi di reclusione, disponendo, per tutti, la sospensione condizionaledella pena; ha, poi, confermato, per tutti gli imputati, le statuizioni civili,condannandoli in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili; e ha,infine, confermato, nel resto, le ulteriori statuizioni precedenti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un unico ricorso percassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguitoenunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.497-ter e 347 cod. pen. in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che egli fosse munito di decreto diprefettizio valido per la provincia di Napoli avrebbe dovuto fare escludere laconsapevolezza del carattere usurpativo o illegittimo delle sue azioni.

Invero, lemedesime considerazioni che avevano condotto alla sua assoluzione in relazioneal delitto di cui al capo B), avrebbero dovuto essere estese agli altri capid’imputazione, attesa l’unitarietà e omogeneità delle condotte contestate.Parimenti, quanto a [OSCURATO:PERSONA], nell’utilizzo di pettorine recanti la dicitura«[OSCURATO:PERSONA] zoofila veterinaria» non potrebbe individuarsi la volontà di agire contralegem.

Infatti, egli era titolare di due decreti prefettizi validi, rilasciati delleprefetture di Napoli e [OSCURATO:PERSONA], che lo abilitavano ad operare come guardiaparticolare giurata zoofila, sicché egli avrebbe agito nella convinzione che l’usodelle pettorine fosse autorizzato dall’Endas e conforme ai decreti stessi, ancheconsiderato che la pettorina veniva fornita dall’ente per cui prestava attività, nonera nell’esclusivo utilizzo dell’imputato e, al termine delle attività, veniva restituita.Né il dolo potrebbe essere rinvenuto nell’avere gli imputati aderito «allacompagine creata da [OSCURATO:PERSONA], agli scopi da essa perseguiti e alle modalitàoperative», posto che le finalità e l’eventuale profitto sottesi ai reati contestati nonrientrerebbero tra i relativi elementi costitutivi, sicché non potrebbero essereoggetto di valutazione.Quanto poi alla contestazione rivolta agli imputati circa la mancanza di«verifiche sulla esistenza e legittimità del gruppo promosso da [OSCURATO:PERSONA], [...]sulle modalità di reclutamento, iscrizione, versamento delle quote [...]» e inparticolare a [OSCURATO:PERSONA] di «qualsivoglia verifica in ordine alla legittimazione delsuo “comandante”», le omissioni sarebbero ascrivibili a imprudenza e negligenza,inidonee a sostenere la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto.

Né potrebbeessere ritenuto esigibile uno specifico controllo degli imputati su dette questioni.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - loro “comandante” - era stato precedentemente nominatoPresidente del gruppo zonale di Aversa, sotto l’egida del Presidente regionaledell’Endas e aveva ottenuto dalla Prefettura l’autorizzazione all’utilizzo dellepettorine, sicché essi avevano ritenuto legittimo il suo operato, analogamente alleCorte di appello avrebbe omesso di considerare che il Tribunale del riesame avevadisposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del lampeggiante precedentementesequestrato, in quanto legittimamente detenuto; circostanza che escluderebbe laconsapevolezza dell’illiceità dei segni distintivi e del fatto che la funzione pubblicaera stata esercitata in assenza di autorizzazione.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47 cod. pen.La sentenza di appello avrebbe riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] era stato nominatoausiliario di polizia giudiziaria e che, nella quasi totalità degli interventi delleguardie zoofile, l’autorità giudiziaria aveva convalidato i sequestri, sicché tali“precedenti” avrebbero indotto in errore gli imputati.

Tanto più che la Corte diappello riconoscerebbe che i soggetti facenti parti di associazioni riconosciute dalMinistero dell’Ambiente possono svolgere talune funzioni di polizia e rivestono laqualifica di agenti di polizia giudiziaria, sia pure in relazione ai soli «animali daaffezione», omettendo però di spiegare perché l’ampliamento degli ambiti dicompetenza operato dagli imputati non possa essere ricondotto a un errorescusabile.

Peraltro, la Corte territoriale non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA], inbase alle direttive dell’Endas e ai corsi formativi da lui seguiti, ben poteva ritenerelecito l’uso delle pettorine.

E dal momento che il ragionevole errore sulla portatadi un provvedimento amministrativo autorizzativo esclude il dolo, si dovrebbeescludere la responsabilità degli imputati.2.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione all’esclusione della scusante dell’errore sul fatto.2.4.

Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della normativa sulleguardie zoofile.

La vigilanza sul maltrattamento degli animali spetta anche alleguardie volontarie e a quelle delle associazioni protezionistiche e zoofile, in cuiandrebbe ricompreso il Corpo di sicurezza dell’Endas.

La Corte di appello nonavrebbe correttamente applicato la legge n. 189 del 2004, secondo cui «le guardieparticolari giurate volontarie rivestono la qualifica di pubblici ufficiali con funzionidi polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria e collaborano conle ASL, gli [OSCURATO:PERSONA], le Forze dell’ordine e le Procure».

Il Ministero dell’Interno,con la nota n. 1795 del 15 ottobre 2005, avrebbe precisato che tali soggettipossono avvalersi della qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, lorosentenza di appello in cui viene ritenuto violato l’art. 347 cod. pen.In relazione all’art. 497-ter cod. pen., la Corte di appello avrebbe omesso divalutare che l’Endas autorizzava l’uso di pettorine con diciture analoghe a quellecontestate, mediante regolamenti interni e comunicazioni prefettizie; e che idecreti prefettizi non limitavano l’uso di segni distintivi, purché conformi allefinalità istituzionali, avendo la Corte di cassazione statuito che le guardie zoofilepossono utilizzare simboli identificativi, se non identici a quelli della polizia ecoerenti con il mandato.

Nel caso di specie, nessun oggetto o indumento in usoagli imputati sarebbe stato identico a quelli in uso alla [OSCURATO:PERSONA] di Stato atteso cheriportavano sempre la dicitura «zoofila» o «antibracconaggio», legittima ai sensidel citato art. 6, legge n. 189 del 2004.

Dunque, la Corte di appello avrebbe dovutoescludere tanto la finalità simulatoria, atteso che le pettorine non riproducevanoemblemi istituzionali, quanto l’idoneità ingannevole delle pettorine stesse, poichéla dicitura «[OSCURATO:PERSONA] zoofila venatoria» non simula funzioni di polizia statale maidentifica una qualifica riconosciuta dalla legge e dai decreti prefettizi.

A talproposito la Corte di cassazione avrebbe chiarito che l’uso di termini come«[OSCURATO:PERSONA]» in contesti specializzati (es. vigilanza zoofila), non sarebbe di per séidoneo a trarre in inganno, se autorizzato.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlfonsoIaccarino hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del comune difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e161 cod. pen., atteso che, al momento della pronuncia della sentenza di appellodel 25 settembre 2024, tutti i reati contestati, consumati dal 24 giugno 2016 al30 ottobre 2016, sarebbero stati prescritti.

Infatti, tenuto conto che la prescrizioneera stata interrotta dal rinvio a giudizio e, comunque, dalla sentenza di primogrado e che il suo decorso era stato sospeso dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020(per 64 giorni) a causa dell’emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 83, d.l. n. 18del 2020 e, successivamente, dal 17 maggio 2024 al 28 giugno 2024, a seguitodel rinvio dell’udienza al quale aveva aderito il difensore dei ricorrenti (per 42giorni), alla data della sentenza di appello del 25 settembre 2024, la prescrizionesarebbe stata già maturata per tutti i reati contestati, essendo decorso il relativotermine, per i reati commessi il 24 settembre 2016, in data 8 giugno 2024, ovvero,per i reati commessi il 30 ottobre 2016, il 14 luglio 2024.

Infatti, dal momento cheall’udienza del 8 giugno 2024, il difensore dei ricorrenti non si sarebbe associatoalla richiesta di rinvio, per tali imputati non vi sarebbe stata sospensione deitermini di prescrizione, posto che, quando il difensore non si associa alla richiestadi rinvio di altre parti, il termine di prescrizione non viene sospeso.

La Corte diappello avrebbe però omesso di rilevare questa circostanza.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 347 cod. pen.La Corte territoriale avrebbe ritenuto che gli imputati abbianoconsapevolmente esercitato pubbliche funzioni senza titolo, mentre essi sarebberostati, in realtà, nel legittimo possesso delle funzioni medesime a partire da decretiprefettizi in corso di validità, posto che lo statuto dell’Endas e la legge quadro sulvolontariato prevede che la quota associativa possa essere pagata sino al 31dicembre dell’anno di riferimento e, comunque, entro il 28 febbraio dell’annosuccessivo.

Pertanto, gli imputati non avrebbero potuto essere consideratidecaduti dalla qualità di socio, come indicato nella memoria difensiva ex art. 121cod. proc. pen. depositata in Corte di appello, cui la difesa rimanda anche perquanto riguarda gli allegati prodotti, attestanti il regolare pagamento delle quoteassociative, che tutti gli imputati erano titolari di decreto prefettizio ed erano socidel sodalizio associativo dell’Endas negli anni 2014-2017.In ogni caso non sarebbe stata adeguatamente considerata la buona fede degliimputati, i quali si ritenevano legittimati a svolgere tali funzioni sulla base didecreti prefettizi in corso di validità, come dichiarato dalla Prefettura di Napoli.

Laconsapevolezza dell’illegittimità non sarebbe supportata da prove univoche.[OSCURATO:PERSONA], come certificato dal responsabile nazionale del servizio di vigilanza,[OSCURATO:PERSONA] era l’unico responsabile del servizio e del nucleo antibracconaggiodell’Endas, in occasione delle operazioni egli era stato nominato ausiliario di poliziagiudiziaria e, pertanto, stava svolgendo pubbliche funzioni; fermo restando cherisulterebbe dagli atti che non abbia mai indossato pettorine di alcun tipo.3.3.

Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in relazione alleargomentazioni difensive quanto alla validità dei documenti che attestavanol’appartenenza degli imputati all’associazione Endas e alla circostanza che alcunisequestri fossero stati effettuati alla presenza delle Autorità di polizia, le quali nonavrebbero sollevato obiezioni.[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato socio dell’associazione Endas dal 2014 e, quindi,non sarebbe stato il responsabile zonale del settore vigilanza dell’Endas per leprovince di Napoli e [OSCURATO:PERSONA].

Tale convincimento sarebbe scaturito dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], presidente regionale dell’Endas, mentre egli eradelegato regionale e non presidente.

Le sue dichiarazioni sarebbero, però,smentite dai documenti allegati alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (doc. 4,5 e 6).

Analogamente, per gli altri imputati, i documenti costituiti dal registro socidell’associazione e dalle ricevute di versamento (fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12memoria difensiva) e le note prefettizie (fig. 13 e 14 memoria difensiva)comproverebbero l’iscrizione all’associazione dell’Endas, con le cui quoteassociative sarebbero stati in regola dal 2014 al 2017, avendo termine sino al 28febbraio per il pagamento dell’anno precedente secondo la legge quadro n. 266del 1991; e che essi fossero titolari di decreto prefettizio, sarebbe dimostrato dallaproduzione in giudizio dei decreti per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DiSandro.

Invero, il responsabile nazionale della vigilanza dell’Endas, alla fine del2015 avrebbe scritto alla Questura di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] e alla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] affermando che il solo [OSCURATO:PERSONA] era titolato a tenere rapporti con leistituzioni per conto dell’associazione nazionale, individuandolo quale responsabiledel servizio antibracconaggio e ovviamente, come socio.

In ogni caso, Coppolasarebbe stato inadempiente rispetto agli obblighi di trasmissione delladocumentazione relativa ai soci, tanto che sarebbe stato estromesso dalresponsabile nazionale proprio a favore di [OSCURATO:PERSONA].3.4.

Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 497-ter cod.pen., la quale richiamerebbe espressamente i Corpi di polizia e non le funzioni dipolizia giudiziaria con le quali non avrebbe niente a che vedere.L’art. 16, legge n. 121 del 1981 individuerebbe come forze di polizia: la Poliziadi Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degliagenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

I soggetti appartenenti allacategoria degli agenti di pubblica sicurezza verrebbero identificati dagli artt. 17,18 e 43, regio decreto n. 690 del 1907 negli appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] di Stato, allaPolizia locale, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza, alle Guardie forestali, alleGuardie carcerarie, alle Guardie daziarie e quelle dei comuni.

Ai sensi del d.l. n.92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, sarebbero agenti di pubblicasicurezza anche le forze armate italiane, qualora impiegate in attività dimantenimento dell’ordine pubblico.

Dunque, l’art. 97-ter sarebbe rivolto a coloroche simulano funzioni di polizia o ne detengono segni distintivi, ma non ai soggettiche svolgono funzioni di polizia giudiziaria, in specie le guardie zoofile, agenti dipolizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57, comma 3, cod. proc. pen.

In ogni caso, nontutti gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di cui all’art. 28 T.U.L.P.S. sarebberoappartenenti ai Corpi di polizia ai sensi dell’art. 497-ter cod. pen.

Pertanto, siporrebbe un problema di concorso di norme solamente nei casi in cui i segnidistintivi e i documenti di identificazione siano relativi ai soggetti appartenenti aiCorpi di polizia, che rientrano anche nella categoria degli ufficiali e agenti dipubblica sicurezza, posto che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 28, comma4, T.U.L.P.S. comporta l’automatica sussunzione del fatto nel reato di cui all’art.497-ter cod. pen., in quanto fatto che costituisce più grave reato.

Mentre neldiverso caso in cui le condotte penalmente rilevanti attengano ad ufficiali e agentidi pubblica sicurezza che non coincidano con i Corpi di polizia troverà applicazionel’art. 28 T.U.L.P.S. e non l’art. 497-ter cod. pen., che punisce chi detieneillecitamente, fabbrica o utilizza segni distintivi, contrassegni o documentid’identificazione in uso a corpi di polizia (ovvero la [OSCURATO:PERSONA] di Stato, l’Arma deiCarabinieri, la Guardia di Finanza, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) osoggetti che ne simulano la funzione.

Viceversa, le guardie zoofile non sarebberouna forza di polizia, potendo avere poteri di polizia giudiziaria, ma solo nel loroambito specifico (benessere animale e ambiente).

Nel caso in cui venga simulatala funzione di una guardia zoofila, il reato configurabile sarebbe quello previstodall’art. 18, T.U.L.P.S., che disciplina l’uso improprio di distintivi e uniformi diufficiali e agenti di polizia giudiziaria non appartenenti alle forze di polizia.3.5.

Con il quinto motivo (indicato in ricorso come il sesto), la difesa censura,ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale in relazione ai reati di violenza privata e tentataviolenza privata, per avere gli imputati minacciato di conseguenze penali etrattenuto alcuni soggetti controllati.

La qualifica di agenti di polizia giudiziariaescluderebbe i reati, rendendo legittimo l’uso della forza, di cui, all’arrivo dellesarebbero stati i controllati a commettere atti di violenza e resistenza a pubblicoufficiale, chiudendosi in macchina per eludere i controlli e sapendo di trovarsi difronte a guardie zoofile.3.6.

Con il sesto motivo (indicato in ricorso come il settimo), la difesa denuncia,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà dellamotivazione sotto diversi profili.3.6.1.

In primis, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto le attenuantigeneriche ad alcuni imputati, ma non a [OSCURATO:PERSONA], senza motivare leragioni della differenziazione tra le posizioni degli imputati, considerato il tempotrascorso e l’assenza di recidiva di [OSCURATO:PERSONA] dopo i fatti contestati.3.6.2.

La sentenza avrebbe, inoltre, ignorato la questione preliminare sollevatadalla difesa circa la validità dei decreti prefettizi, i quali sarebbero stati idonei adeterminare un legittimo affidamento negli imputati sulla liceità delle loro azioni.3.6.3.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della consolidatagiurisprudenza di legittimità, che attribuisce alle guardie particolari giurate delleassociazioni protezionistiche e zoofile riconosciute competenze di polizia giudiziariaestese a tutti gli animali, inclusi quelli esotici, in base all ’art. 6, legge 20 luglio2004, n. 189 come affermato dalla sentenza Sez. 3, n. 28727 del 19/07/2011, cheaveva riconosciuto la competenza delle guardie zoofile a eseguire sequestrirelativamente ad animali esotici.

Di fronte ad una pronuncia che aveva coinvoltoproprio [OSCURATO:PERSONA] e il suo gruppo, gli imputati avrebbero confidato nella legittimitàdelle proprie azioni, sicché essi non sarebbero stati consapevoli di non avere similifunzioni e tanto meno il dolo richiesto per la commessione del delitto in parola.[OSCURATO:PERSONA], si richiama una pronuncia con cui una guardia zoofila munita di decretoex lege n. 189 del 2004, ritenuta responsabile di avere effettuato controlli, attivitàispettive, sopralluoghi e sequestri penali, in materia disciplinata dalla legge n. 157del 1992 in materia di tutela di uccelli appartenenti alla fauna selvatica, è stataprosciolta in quanto le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti dipolizia giudiziaria, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistichee zoofile riconosciute ex art. 6, legge 20 luglio 2004, n. 189, si estenderebberoalla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Sez. 3, n. 28727 del18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609 - 01).[OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla possibilità delle guardie zoofile di effettuaresequestri preventivi in caso di urgenza, la Corte di cassazione avrebbe ammessotale possibilità (Sez. 3, n. 12961 del 6/04/2021, non massimata), estendendo atali figure poteri di vigilanza e di tutela riconosciuti agli ufficiali di polizia giudiziariaper tutti gli animali, facendo, quindi, cadere ogni imputazione in relazioneall’usurpazione di pubbliche funzioni e al possesso di segni contraffatti oquantomeno imponendo di riconoscere loro la buona fede ed escludendo, dunque,il dolo.Quanto alla qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] come soggetto sprovvisto di pubblichefunzioni, costui non si sarebbe fatto nominare ausiliario di polizia giudiziaria, masarebbe stato nominato ausiliario dalla polizia giudiziaria, che ne avrebbe valutatoi requisiti, senza che egli abbia mentito sul possesso di titoli o qualifiche.4.

Con memoria in data 20 dicembre 2025, il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.5.

Con memoria trasmessa via PEC in data 22 dicembre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ha formulato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità o,comunque, il rigetto dei ricorsi.6.

Con memoria trasmessa via PEC in data 9 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], haformulato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità o, comunque,il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi degli imputati non possono essere considerati inammissibili aglieffetti penali, sicché la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, agli stessieffetti, per essersi i reati ad essi ascritti ormai estinti per intervenuta prescrizione.Agli effetti civili, i ricorsi devono, invece, essere rigettati.2.

Per ragioni di pregiudizialità logica occorre muovere dal primo motivo deiricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa deduce che laprescrizione dei reati per cui essi sono stati condannati in primo grado sarebbematurata prima della pronuncia della sentenza di appello.Come anticipato, tale assunto si fonda sulla considerazione che, al momentodella pronuncia della sentenza di appello del 25 settembre 2024, i reati contestati,consumati tra il 24 giugno 2016 e il 30 ottobre 2016, sarebbero stati prescritti.Ciò in quanto, pur tenendo conto degli eventi interruttivi (costituiti dal rinvio agiudizio) e sospensivi (ossia dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, per 64 giorni,a causa dell’emergenza COVID-19 e, successivamente, dal 17 maggio 2024 al 28giugno 2024, a seguito del rinvio dell’udienza per 42 giorni), la prescrizionerisultava maturata, per i reati commessi il 24-25 settembre 2016 (capi A, G, H),in data 8-9 giugno 2024; e, per i reati commessi il 30 ottobre 2016 (capi B, C, D,E), il 14 luglio 2024.

Tale assunto, in particolare, si fonda sulla circostanza che,all’udienza dell’8 giugno 2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eOrizzonte non si sarebbe associato alla richiesta di rinvio formulata nell’interessedegli altri imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); sicché, per i primi, non visarebbe stata sospensione dei termini di prescrizione, posto che, quando ildifensore non si associa alla richiesta di rinvio formulata da altre parti, il terminedi prescrizione non verrebbe sospeso per i suoi assistiti.2.1.

Tanto premesso, deve ritenersi che il presente motivo sia manifestamenteinfondato.Va premesso che ai sensi dell’art. 157 cod. pen., per i delitti previsti dagli artt.347, 497-ter, 612 e 610 cod. pen., il termine prescrizionale è pari, tenuto contodegli atti interruttivi, a complessivi 7 anni e 6 mesi.

A tale termine, tuttavia,doveva, nella specie, aggiungersi la somma dei periodi di sospensione, pari acomplessivi 222 giorni, così calcolati: 64 giorni per la sospensione disposta, dal 9marzo 2020 al 11 maggio 2020, a causa dell’emergenza COVID-19; 14 giorni aseguito del rinvio disposto all’udienza del 5 aprile 2022 per il legittimoimpedimento del difensore di [OSCURATO:PERSONA]; 7 giorni a seguito del rinviodisposto all’udienza del 19 aprile 2022 per il legittimo impedimento del difensoredi [OSCURATO:PERSONA]; 7 giorni a seguito del rinvio disposto all’udienza del 28 giugno2022 su istanza della difesa; 42 giorni a seguito del rinvio dell’udienza, dal 17maggio 2024 al 28 giugno 2024; 88 giorni a seguito del rinvio dell’udienza, dal 28giugno 2024 al 25 settembre 2024.Pertanto, il termine è scaduto, per i delitti commessi il 24 e il 25 settembre2016 (capi A, G, H), rispettivamente in data 6 e 7 novembre 2024 (e non in data8-9 giugno 2024, come sostenuto dai ricorrenti); e, per i reati commessi il 30ottobre 2016 (capi B, C, D, E), il 12 dicembre 2024 (e non il 14 luglio 2024, comesostenuto dai ricorrenti).

Pertanto, al momento della emissione della sentenza diappello, la prescrizione non era ancora maturata.Infatti, la tesi difensiva secondo cui la sospensione del termine di prescrizioneconseguente al rinvio disposto all’udienza del 28 giugno 2024 non avrebberiguardato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma solo gliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non può essere condivisa.In argomento, invero, giova ribadire che la sospensione del corso dellaprescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro,ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti alrinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l’eventualeseparazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018,M., Rv. 274000 - 01; Sez. 3, n. 5045 del 15/01/2026, Sefer, non massimata; Sez.5, n. 436 del 3 ottobre 2025, dep. 2026, Zuppello, non massimata; Sez. 3, n.39928 del 16/09/2025, Morello, non massimata; Sez.

F, n. 49132 del 26/07/2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 257649 - 01; Sez.

F, n. 34896 del 11/09/2007, Lagana’, Rv. 237586– 01).

E, tuttavia, non risulta, secondo quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, cheil difensore che concluse, all’udienza del 28 giugno 2024, nell’interesse diMazzarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sia opposto espressamente alrinvio all’udienza del 25 settembre 2024, disposto per consentire la discussionedella difesa degli altri imputati, sicché deve ritenersi che la sospensione dellaprescrizione dovesse essere disposta e computata per tutti gli imputati.2.2.

Consegue alle argomentazioni che precedono che, al momento dellapronuncia della sentenza di appello, la prescrizione non era ancora maturata.Come si è detto, alla data odierna il relativo termine, tuttavia, è ormai spiratoper tutti i reati in contestazione.

Pertanto, soltanto una eventuale declaratoria diinammissibilità dei ricorsi, impedendo l’instaurazione del rapporto processuale,impedirebbe di dichiarare l’estinzione dei reati (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.,Rv. 217266 - 01; nella giurisprudenza successiva v. anche Sez.

U, n. 6903 del27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01).Viceversa, un eventuale accoglimento dei ricorsi o anche soltanto il loro rigettorenderebbe necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata, agli effettipenali, in ragione, appunto, della sopravvenuta estinzione dei reati.3.

Venendo, indi, alle ulteriori doglianze, giova soffermarsi, in primo luogo, suimotivi con cui le difese censurano la ricostruzione giuridico-fattuale relativaall’elemento oggettivo dei delitti previsti dagli artt. 347 e 497-ter cod. pen.3.1.

Le sentenze di merito hanno ritenuto che, nelle occasioni indicate ai capiA), B), gli imputati avessero usurpato una pubblica funzione (e, segnatamente,esercitando le funzioni di polizia giudiziaria previste dagli artt. 247 e ss., 321 cod.proc. pen.) presentandosi, senza averne titolo, come guardie particolari giuratedell’associazione Endas appartenenti al Nucleo investigativo antibracconaggio diAversa e in tale veste procedendo, presso il centro commerciale Jumbo di TrentolaDucenta, a perquisizioni e sequestri di svariati animali esotici nonché di alcuniveicoli (capo A), nonché presentandosi, presso la sede del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], al fine di procedere a ispezione per verificare le condizioni igienico-sanitarie degli animali ivi presenti (capo B).

E che, in occasione di quest’ultimaoccasione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo C), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (capo D) avessero indossato o, comunque, detenuto degli oggetti chesimulavano la funzione di polizia giudiziaria e, segnatamente, delle pettorinerecanti la scritta [OSCURATO:PERSONA] zoofila venatoria, non autorizzate dall’associazione Endas.Dal punto di vista oggettivo la sussistenza delle suddette fattispecie è statafondata, dalle sentenze di merito, sul seguente complesso argomentativo.Quanto al delitto di usurpazione di funzioni, sotto un primo profilo, esse hannoritenuto che l’attività di polizia giudiziaria fosse stata svolta al di fuori dei limitientro i quali la normativa vigente ne consente il compimento e, dunque, inassenza, già in astratto, del relativo potere.In secondo luogo, i Giudici di merito hanno ritenuto che nessuno degli imputaticondannati disponesse di un valido titolo abilitativo, dal momento che, all’atto dellosvolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, i decreti prefettizi di nomina eranoinesistenti o, comunque, scaduti.Quanto al delitto di possesso di segni distintivi contraffatti, gli imputatiavrebbero utilizzato taluni segni distintivi non istituzionali, i quali, evocandol’esercizio di funzioni di polizia, non sarebbero stati però autorizzatidall’associazione di riferimento.3.2.

Partendo dalla prima fattispecie delittuosa, entrambi gli argomenti posti afondamento dell’affermazione di responsabilità sono stati fatto oggetto di censurada parte delle difese.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui al capo A), il quarto motivodel ricorso deduce che la sentenza avrebbe errato nell’escludere che alle guardievolontarie delle associazioni zoofile, categoria in cui andrebbe ricompreso il Corpodi sicurezza dell’Endas, potessero essere attribuite funzioni di polizia, atteso chel’art. 6, legge n. 189 del 2004, con riconosciuto dal Ministero dell’Interno con lanota n. 1795 del 15 ottobre 2005, prevedrebbe che «le guardie particolari giuratevolontarie rivestono la qualifica di pubblici ufficiali con funzioni di poliziaamministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria e collaborano con le ASL,gli [OSCURATO:PERSONA], le Forze dell’ordine e le Procure».Con riferimento, invece, all’altro ricorso, proposto nell’interesse, tra gli altri, diSaverio [OSCURATO:PERSONA], il sesto motivo ribadisce che l’art. 6, legge 20 luglio 2004, n.189, avrebbe attribuito alle guardie particolari giurate delle associazioniprotezionistiche e zoofile riconosciute competenze di polizia giudiziaria, estese atutti gli animali, inclusi quelli esotici (si cita, sul punto, Sez. 3, n. 28727 del18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609 - 01, secondo cui, in materia di tutela diuccelli appartenenti alla fauna selvatica, le competenze di polizia giudiziariaspettanti alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofilericonosciute in forza dell’art. 6, legge 20 luglio 2004, n. 189, si estenderebberoalla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione; negli stessi terminiSez. 6, n. 27992 del 14/03/2019, Faccio, Rv. 276224 - 01; inoltre, Sez. 3, n.12961 del 6/04/2021, non massimata, avrebbe esteso a tali figure poteri divigilanza e di tutela riconosciuti agli ufficiali di polizia giudiziaria per tutti glianimali).3.2.1.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l’art. 6, comma 2, legge 20luglio 2004, n. 189 (contenente «Disposizioni concernenti il divieto dimaltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenticlandestini o competizioni non autorizzate») stabilisce che «la vigilanza sul rispettodella predetta legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali èaffidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuitidai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codicedi procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioniprotezionistiche e zoofile riconosciute».

Coerentemente con il chiaro tenoreletterale della disposizione in esame, il prevalente orientamento giurisprudenzialeritiene che alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche ezoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetti la qualifica diagenti di polizia giudiziaria fuori dall’ambito delle attività svolte a tutela degli«animali da affezione», in tale categoria rientrando esclusivamente gli animalidomestici o di compagnia e con esclusione, dunque, della fauna selvatica o esotica(così Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Lovato, Rv. 240231 - 01, relativa afattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti divigilanza volontaria della L.I.P.U.; in termini Sez. 6, n. 37491 del 13/10/2010,Mazzuca, Rv. 248518 - 01; più recentemente Sez. 3, n. 6146 del 07/10/2020,dep. 2021, Girardi, Rv. 281322 – 01; v. anche Sez. 5, n. 42639 del 20/09/2024,Battaglia, in motivazione).

E coerentemente con tale impostazione si ècondivisibilmente ritenuto che integrasse il delitto di usurpazione di pubblicafunzione la condotta di una guardia zoofila che aveva eseguito controlli venatorinei confronti alcuni di cacciatori (Sez. 6, n. 21508 del 07/05/2019, Silveri, Rv.275676 - 01).3.2.2.

L’opposta opinione, seguita dal minoritario indirizzo citato dai ricorrenti(rappresentato da Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609 - 01e da Sez. 6, n. 27992 del 14/03/2019, Faccio, Rv. 276224 - 01), si fonda, a pareredel Collegio, su una non corretta lettura del dato testuale dell’art. 6, comma 2,legge 20 luglio 2004, n. 189, laddove essa ritiene che il ricorso alla parola «anche»con riferimento agli animali da affezione intenda attribuire un significato estensivoalla disposizione, a ricomprendere anche i c.d. animali da affezione insieme aglialtri animali.

Infatti, a parere del Collegio la parola «anche», essendo seguita dallavirgola, va riferita non tanto agli animali di affezione, quanto alle guardieparticolari giurate, ad indicare che, proprio «con riguardo agli animali diaffezione», «la vigilanza sul rispetto della predetta legge e delle altre normerelative alla protezione degli animali» sia affidata, tra gli altri organi, pure «alleguardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute,peraltro nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina».E dal momento che gli animali interessati dagli interventi contestati ai capi A) e B)erano selvatici ed esotici, correttamente le sentenze di merito hanno escluso che,nei casi in questione, gli imputati potessero legittimamente esercitare funzioni dipolizia giudiziaria di qualunque tipo.Ne consegue, dunque, che già sotto tale primo profilo, lo svolgimento, da partedegli imputati, di funzioni di polizia giudiziaria ha integrato, quantomeno sotto ilprofilo oggettivo, il delitto di usurpazione di funzione contestato ai capo A) e B).3.2.3.

Sotto altro aspetto, le sentenze hanno anche ritenuto che gli imputatinon potessero contare su alcun decreto che attribuisse loro il titolo di «guardiaparticolare giurata».

Ciò in quanto, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], costui era del tuttosprovvisto del decreto prefettizio di nomina già da molto tempo prima del primoepisodio in contestazione, avendo riferito [OSCURATO:PERSONA], responsabilenazionale del servizio di vigilanza dell’Endas, che con delibera del 6 novembre2015 era stato disciolto l’organismo “zonale” al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato prepostonel maggio 2014, sicché da tale momento egli non avrebbe potuto costituire edirigere, in nome e per conto dell’Endas, un qualsivoglia gruppo operativo. [OSCURATO:PERSONA], costui era titolare di un decreto prefettizio di nomina rilasciato dallaPrefettura di Napoli il 4 maggio 2016, in virtù del quale non era autorizzato adoperare nel circondario della provincia di [OSCURATO:PERSONA], avendo ottenuto il rilascio deldecreto di nomina dalla prefettura di [OSCURATO:PERSONA] soltanto in data 18 ottobre 2016.3.2.4.

Infine, per quanto concerne gli altri imputati, la Corte di appello haevidenziato che anche volendo prescindere dalla sopravvenuta inefficacia deidecreti prefettizi di nomina o dalla invalidità di quelli rilasciati su richiesta diMazzarella, a ciò non autorizzato dall’Endas, in ogni caso essi avevano usurpatodelle funzioni di polizia giudiziaria non rinvenibili nella qualifica di «guardieparticolare giurate zoofile», posto che, come detto, l’art. 6, comma 2, legge n. 189del 2004 circoscriveva tali funzioni al solo caso degli animali c.d. da affezione.3.2.5.

Per quanto concerne, in ultimo, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il sesto motivodi ricorso reitera la tesi difensiva secondo cui egli sarebbe stato nominato ausiliariodalla polizia giudiziaria; tesi che però ha trovato puntuale e convincenteconfutazione nella sentenza impugnata, la quale ha sottolineato come la nominadell’imputato ad ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348 cod. proc. pen.non avrebbe potuto assurgere a idoneo titolo giuridico per il conferimento delpotere di compiere d’iniziativa atti di polizia giudiziaria, per di più in relazione aspecie animali protette, estranee all’ambito della vigilanza zoofila delineato dallalegge n. 189 del 2004.3.3.

A conclusioni analoghe deve, poi, pervenirsi con riferimento all’elementooggettivo del delitto previsto dall’art. 497-ter cod. pen., che punisce il fatto di coluiil quale «illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti diidentificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che nesimulano la funzione» ovvero «illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggettie i documenti indicati […], ovvero illecitamente ne fa uso».3.3.1.

Con il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (e diErrichiello, al quale, tuttavia, il delitto in esame non è stato ascritto) e con il quartomotivo del ricorso presentato nell’interesse degli altri imputati vengono sviluppateuna serie di considerazioni volte a confutare la prospettazione di accusa conriferimento alla fabbricazione e all’uso di segni distintivi contraffatti.

In sintesi, talirilievi si fondano, da un lato, sulla considerazione che l’Endas autorizzasse l’uso dipettorine con diciture analoghe a quelle contestate; che i decreti prefettizi nonlimitassero l’uso di segni distintivi, purché conformi alle finalità istituzionali; che laCorte di cassazione abbia riconosciuto che le guardie zoofile possono utilizzaresimboli identificativi coerenti con il mandato; che nessun oggetto o indumento inuso agli imputati fosse identico a quelli in uso alla [OSCURATO:PERSONA] di Stato, atteso che essiriportavano la dicitura «zoofila» o «antibracconaggio», legittima ai sensi dell’art.6, legge n. 189 del 2004, senza simulare funzioni di polizia statale.

E, dall’altrolato, sul fatto che l’art. 497-ter cod. pen. richiami espressamente i Corpi di poliziae non le funzioni di polizia giudiziaria, di tal che la norma incriminatriceriguarderebbe coloro che simulano funzioni di polizia o ne detengono segnidistintivi, ma non i soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, come,appunto, le guardie zoofile, che non sarebbero appartenenti ai Corpi di polizia ealle quali si applicherebbe unicamente l’art. 28 T.U.L.P.S., che disciplina l’usoimproprio di distintivi e uniformi di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonappartenenti alle forze di polizia.3.3.2.

In proposito, la sentenza impugnata ha dato atto che il gruppo, direttoda [OSCURATO:PERSONA] e composto dagli altri imputati, circolava a bordo di una vetturaprivata, sul cui tettuccio era collocato un dispositivo lampeggiante blu, del tipo diquelli normalmente in uso alle forze di polizia o su vetture sulle quali erano stateapposte bande adesive o calamite con la scritta identificativa delle guardie zoofile,utilizzava palette segnaletiche, indossava, nel corso degli interventi, divise blurecanti scritte di colore bianco come «[OSCURATO:PERSONA] ambientale» e «[OSCURATO:PERSONA] ItticoVenatoria», utilizzava carta intestata a «Endas - Settore di Vigilanza ItticoVenatoria [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Aversa - Nucleo OperativoAntibracconaggio» recante il disegno di un rapace, nonché timbri apposti suiverbali attestanti il compimento di atti di polizia giudiziaria; e che tali oggetti esegni distintivi erano del tutto diversi da quelli ufficiali appartenentiall’associazione Endas e riconosciuti dalle autorità pubbliche. [OSCURATO:PERSONA], i Giudici dimerito hanno anche sottolineato come tali segni distintivi e, in particolare, ladicitura «[OSCURATO:PERSONA]», accompagnata da termini quali «ittico venatoria» o «zoofila»,fossero idonei a trarre in inganno i terzi sulla esistenza della qualifica e dei relativipoteri, in assenza di una specifica autorizzazione da parte degli organi prefettizi ein carenza assoluta di legittimazione all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziarianel settore delle specie animali protette in cui detti segni erano stati utilizzati.In questo modo, le sentenze di merito si sono uniformate al consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto in parolala detenzione di segni distintivi che simuli la funzione di polizia, in modo da trarrein inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso esul potere connesso (ex plurimis Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep. 2022,Magini, Rv. 282472 - 01).4.

I ricorsi hanno poi svolto una serie di considerazioni critiche in ordine allaconfigurabilità dell’elemento soggettivo dei delitti previsti dagli artt. 347 e 497-tercod. pen.4.1.

Ciò è a dirsi, in primis, per il secondo e il sesto motivo dei ricorsi propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; nonché per i primi tre motivi dei ricorsi propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quanto ai primi, le considerazioni difensive criticano la sentenza nella parte incui non avrebbe adeguatamente considerato la buona fede degli imputati, i qualiavrebbero ritenuto di poter svolgere le funzioni di polizia giudiziaria sulla base didecreti prefettizi in corso di validità e in quanto, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], egli eral’unico responsabile del servizio e del nucleo antibracconaggio dell’Endas ed erastato nominato, in occasione delle operazioni, ausiliario di polizia giudiziaria.[OSCURATO:PERSONA], la buona fede degli imputati sarebbe stata attestata dal fatto che la Cortedi cassazione avesse ammesso la possibilità, per le guardie zoofile, di effettuaresequestri preventivi in caso di urgenza.Con riferimento al secondo ricorso è stato eccepito che [OSCURATO:PERSONA] fosse statotratto in errore dal fatto di essere munito di decreto di prefettizio valido per laprovincia di Napoli, con conseguente esclusione della sua responsabilitàanalogamente a quanto ritenuto, già in primo grado, in relazione al delitto di cuial capo B).

Del pari, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che egli fosse destinatario didue decreti prefettizi validi che lo abilitavano ad operare come guardia particolaregiurata zoofila avrebbe ingenerato in lui la convinzione che l’uso delle pettorinefosse autorizzato dall’Endas e fosse conforme ai decreti stessi, senza che egli, alpari di [OSCURATO:PERSONA], potesse ritenersi tenuto a svolgere delle «verifiche sullaesistenza e legittimità del gruppo promosso da [OSCURATO:PERSONA], [...] sulle modalità direclutamento, iscrizione, versamento delle quote [...]», al più ascrivibili aimprudenza e negligenza, a un errore nel quale erano del resto incorsi anche ledisposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del lampeggiante precedentementesequestrato, in quanto legittimamente detenuto.

E ricorrendo un’ipotesi di erroresulla portata di un provvedimento amministrativo autorizzativo, i Giudici di meritoavrebbero dovuto ritenere applicabile la disciplina dettata dall’art. 47 cod. pen.,con conseguente esclusione del dolo.4.2.

Tanto premesso, osserva il Collegio che le due fattispecie richiedono il dologenerico, atteso che il delitto previsto dall’art. 497-ter cod. pen. richiede lacosciente volontà della illecita detenzione dei segni distintivi contraffatti e chequello disciplinato dall’art. 347 cod. pen. postula la volontà di esercitare la funzionepubblica nella consapevolezza di non essere a ciò autorizzato.Orbene, le sentenze hanno ben evidenziato, con motivazione congrua e logica,il complesso degli elementi che, innanzitutto con riferimento alla posizione diMazzarella, imponevano di configurare il predetto coefficiente psicologico, ovvero:il rifiuto, a seguito dello scioglimento, nel novembre 2015, del gruppo zonale perl’ambiente, di riconoscere il nuovo assetto organizzativo impresso all’associazione;lo svolgimento in via di fatto, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 189del 2004, di funzioni proprie degli ufficiali di polizia giudiziaria con la collaborazionedi soci o ex soci dell’Endas, reclutati e addestrati personalmente dall’imputato,utilizzandoli in numerosi scenari operativi con l’uso falsi segni distintividell’associazione in assenza di qualunque autorizzazione e con modalità tali daindurre in inganno i terzi.

E che [OSCURATO:PERSONA] non potesse trovarsi in una condizionedi buona fede è stato motivatamente escluso a partire dalla piena consapevolezzadi essere sprovvisto del titolo prefettizio di nomina a guardia particolare giurata edi non far più parte dell’Endas sin dal novembre 2015; dalla mancanza diautorizzazione da parte dei responsabili in carica dell’associazione; dalla pienaconoscenza dei presupposti normativi e dell’iter procedurale per il rilascio deldecreto prefettizio di nomina, da lui esperito per farlo conseguire ai suoi sottopostiin cambio di un corrispettivo in denaro; dalla costituzione, in assenza diautorizzazione, di un nucleo operativo dedito all’antibracconaggio, il quale, purevocando l’Endas quale l’associazione di appartenenza, si poneva al fuori del suoassetto organizzativo; l’individuazione di una base logistica per le riunioni delgruppo in un immobile nella sua privata disponibilità; la predisposizione di corsi apagamento per il reclutamento delle guardie zoofile; la consegna agli interessatidi una tessera di iscrizione all’Endas recante solo la sua firma; lo svolgimento diriunioni durante le quali egli spiegava gli interventi da eseguire e le tematicherelative al trattamento degli animali; il carattere organizzato e sistematico degliinterventi di controllo; l’espletamento delle operazioni di polizia giudiziaria inmancanza di una preventiva interlocuzione con l’Endas e di un’autorizzazioneall’esecuzione; la reiterazione di tali comportamenti in un ampio arco temporalesuccessivo alla dismissione di ogni carica all’interno dell’associazione; lapredisposizione e l’uso di oggetti e segni distintivi evocativi dell’associazione,idonei a trarre in inganno i terzi sulle qualità di ufficiali e agenti di polizia venatoriadei detentori e sul potere di compiere atti di polizia giudiziaria; la consapevolezzadella falsità di tali oggetti che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] formava, procurava e vendevaai suoi adepti.Quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prova del doloè stata tratta, in maniera tutt’altro che illogica, dalla convinta adesione di essi allacompagine creata da [OSCURATO:PERSONA], ai suoi scopi e alle relative modalità operative,senza dubitare della legittimità del gruppo promosso da [OSCURATO:PERSONA] nonostante lapresenza di significativi indici di sospetto quali: l’allestimento della sede operativaall’interno dell’abitazione del padre di [OSCURATO:PERSONA], in un’officina; le caratteristichedella tessera soci; le modalità di espletamento dei corsi di formazione in assenzadi contatti con l’Endas; l’apposizione della scritta «[OSCURATO:PERSONA]» sulle pettorine; ilcarattere arbitrario e violento delle operazioni di polizia giudiziaria in assenza diordini di servizio in tal senso; la consapevolezza di redigere atti di poliziagiudiziaria senza esserne abilitati, come dimostrato dalla falsa sottoscrizione dellaSessa apposta da [OSCURATO:PERSONA] sulla comunicazione di notizia di reato del 24-25settembre 2016.In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello ha dato congruarisposta alla deduzione difensiva secondo cui essendo stato egli assolto, in primogrado, dal reato di cui al capo B), ben avrebbe potuto essere indotto in errore sulcarattere usurpativo del suo intervento presso il [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che, inoccasione degli interventi presso la [OSCURATO:PERSONA], i provvedimenti di sequestroerano stati convalidati dall’autorità giudiziaria.

Infatti, la Corte territoriale hasottolineato come, alla stregua di quanto emerso dalle testimonianze e, inparticolare, da quella di [OSCURATO:PERSONA], la presenza di soggetti nominati guardiazoofila con il decreto prefettizio fosse funzionale a conferire un crisma di legalitàalle iniziative di [OSCURATO:PERSONA], sì da trarre in inganno le Forze di polizia e l’Autoritàgiudiziaria.

In tale contesto, la sentenza impugnata è pervenuta a riteneresussistente il dolo tipico della fattispecie ascrittagli a partire da una serie dipregnanti elementi indiziari fatti oggetto di un apprezzamento globale e unitario,ovvero: la condivisione del progetto criminoso di [OSCURATO:PERSONA], la ripetutapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai blitz diretti da [OSCURATO:PERSONA] con l’uso di segni distintiviindicativi di funzioni di polizia non riferibili alla qualifica posseduta, l’assenza diverifiche sulla legittimità dell’attività svolta, nonostante che, in ragione della suaqualifica di «guardia zoofila», egli non potesse errare sulle caratteristiche deglianimali sequestrati e benché le diciture apposte sulle pettorine e sui simboli dellacarta intestata richiamassero una associazione con cui essi non avevano rapporti.5.

Con riferimento al delitto contestato al capo H), la difesa di SaverioMazzarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hacensurato, con il quinto motivo (indicato in ricorso come il sesto), la violazionedella legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di violenzaprivata tentata, posto che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria escluderebbei reati, rendendo legittimo l’uso della forza.Sul punto è appena il caso di osservare come, diversamente da quanto dedottodalla difesa, la già evidenziata illegittimità dell’esercizio di funzioni di polizia daparte degli imputati comporti l’illegittimità delle condotte con cui essi avevanocercato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a scendere dal veicolo e a sottoporsi aperquisizione e controllo prima dell’arrivo delle Forze di polizia; dondel’infondatezza della censura.6.

Infine, con riferimento al sesto motivo di ricorso (ivi indicato come ilsettimo), la difesa ha denunciato la contraddittorietà della motivazione per avereessa riconosciuto le attenuanti generiche ad alcuni imputati, ma non a SaverioMazzarella, senza motivare le ragioni della differenziazione tra le relative posizioni.In proposito deve, nondimeno, osservarsi che le due sentenze di merito hannospecificamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche inragione del ruolo centrale e sovraordinato rivestito da [OSCURATO:PERSONA], delle modalitàesecutive delle condotte, reputate indicative di una personalità estremamentetrasgressiva e violenta, dell’elevato numero di interventi eseguiti, ancheconsiderata l’assenza di segni di resipiscenza e di iniziative riparatorie o risarcitoriein favore delle persone offese.

Ne consegue che la dedotta contraddittorietàmotivazionale deve ritenersi manifestamente infondata, essendo stato il diversotrattamento oggetto di specifica valutazione e di puntuale motivazione.7.

Consegue ai rilievi più sopra articolati che tutti i ricorsi devono ritenersi, nelcomplesso, infondati e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per una lorodeclaratoria di inammissibilità.

Su tali premesse, come anticipato, deve disporsil’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, essendositutti i reati ormai estinti per intervenuta prescrizione.Per converso, quanto agli effetti civili dei ricorsi, l’infondatezza delle ragioni didoglianza concernenti la configurabilità dei delitti di usurpazione di funzioni, di usodi segni distintivi contraffatti, di violenza privata, tentata e consumata, impone didichiararne il rigetto, non essendo state articolate specifiche censure in relazioneall’an del danno risarcibile o alla sussistenza di un rapporto di derivazione causaletra le condotte illecite e il pregiudizio lamentato dalle costituite parti civili.8.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dovendo tutti i ricorsi essererigettati agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata, senzarinvio, a tali effetti, perché i reati sono estinti per prescrizione.I ricorsi devono, poi, essere rigettati agli effetti civili.[OSCURATO:PERSONA] deve essere, indi, condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile DarisLeone [OSCURATO:PERSONA], che devono essere liquidate in complessivi 6.300,00 euroai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata- dell’attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessoridi legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, dacalcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassaprevidenziale, da computarsi sull’imponibile. [OSCURATO:PERSONA], tutti gli imputati, devonoessere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalle altre parti civili, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LuigiMassa; spese che in applicazione dei medesimi criteri devono essere liquidate incomplessivi 8.000,00 euro, oltre accessori di legge.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reatiestinti per prescrizione.

Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna SaverioMazzarella alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida incomplessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge; condanna, inoltre, gli imputati,in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoCarrozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che liquida incomplessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 25/04/1963 a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLIavverso la sentenza del 25/09/2024 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA],il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, chiedendo ladeclaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto di tutti i ricorsi;uditi, per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso riportandosi ai motivi contenuti nell’atto di ricorso e chiedendonel’accoglimento, nonché per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] cheè si è riportato ai motivi dei ricorsi, insistendo per il loro accoglimento;lette le conclusioni scritte e le relative note spese presentate dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MASSAnonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiesto l’inammissibilità o, comunque, il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] erano stati trattia giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per rispondere dei seguenti reati:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 110, 81 e 347cod. pen., per avere, in concorso fra loro, usurpato una pubblica funzione,presentandosi, in data 24 settembre 2016 e 25 settembre 2016, presso il centrocommerciale Jumbo di [OSCURATO:PERSONA], ove era in corso la fiera Erpisa, al fine diverificare le condizioni degli animali ivi presenti, qualificandosi come guardieparticolari giurate dell’associazione Endas appartenenti al Nucleo investigativoantibracconaggio di Aversa, pur non essendo in possesso di alcun titolo valido (inparticolare essendo [OSCURATO:PERSONA] privo di decreto prefettizio a seguito della suarevoca; essendo [OSCURATO:PERSONA] privo di decreto prefettizio a seguito del rigetto dellarelativa richiesta; essendo [OSCURATO:PERSONA] privo di decreto al momento del fatto eLimatola titolare di un decreto scaduto) e, tuttavia, procedendo a perquisizioni esequestri di svariati animali esotici nonché di alcuni veicoli; sottoscrivendoLimatola il verbale di sequestro preventivo elevato in data 24 settembre 2016,apponendovi, altresì, la firma apocrifa di [OSCURATO:PERSONA], guardia particolaregiurata dell’associazione Endas, titolare di decreto prefettizio in corso di validità almomento del fatto (capo A); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui agliartt. 110 e 347 cod. pen., per avere, in concorso fra loro, usurpato una pubblicafunzione, presentandosi presso la sede del [OSCURATO:PERSONA] in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA],al fine di procedere a ispezione per verificare le condizioni igienico-sanitarie deglianimali ivi presenti, qualificandosi come guardie particolari giuratedell’associazione Endas appartenenti al Nucleo investigativo antibracconaggio diAversa pur non essendo in possesso di alcun titolo valido e, tuttavia, indossandodegli oggetti che simulavano la funzione di polizia giudiziaria, quali le pettorinerecanti la scritta [OSCURATO:PERSONA] zoofila venatoria (capo B); [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eErrichiello del reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2 e 497-ter cod. pen., per avere,al fine di eseguire il delitto di cui al capo B), in concorso fra loro, fabbricato,formato o, comunque, detenuto degli oggetti che simulavano la funzione di poliziagiudiziaria, ovvero le pettorine recanti la scritta «[OSCURATO:PERSONA] zoofila venatoria», nonautorizzate dall’associazione Endas, indossate dai predetti in occasionedell’ispezione da loro effettuata - qualificandosi come guardie particolari giuratedell’associazione Endas appartenenti al Nucleo investigativo antibracconaggio diAversa pur non essendo in possesso di alcun titolo valido - presso la sede del CircoOrfei in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA], il 30 ottobre 2016 (capo C); [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlessandroOrizzonte del reato di cui agli artt. 110 e 497-ter cod. pen., per avere, in concorsofra loro, fabbricato o, comunque, detenuto degli oggetti che simulavano la funzionedi polizia giudiziaria, ovvero le pettorine recanti la scritta «[OSCURATO:PERSONA] zoofilavenatoria», non autorizzate dall’associazione Endas, indossate dai predetti inoccasione della ispezione da loro effettuata in qualità di guardie particolari giurateiscritte alla predetta associazione presso a sede del [OSCURATO:PERSONA] allestito in [OSCURATO:PERSONA], in data 30 ottobre 2016; il solo [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui all’art.612 cod. pen., per aver minacciato un male ingiusto a [OSCURATO:PERSONA],titolare del [OSCURATO:PERSONA] allestito in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA], proferendo al suoindirizzo le seguenti parole: «stasera ti apro da sotto a sopra», mimando il gesto,in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA] in data 30 ottobre 2016 (capo E); il solo [OSCURATO:PERSONA] delreato di cui all’art. 347 cod. pen., per aver usurpato una pubblica funzione,contattando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano pubblicato sul sitosubito.it un annuncio di vendita relativo ad animali Cities (segnatamente pitoni etestuggini), fingendosi un acquirente e concordando un appuntamento; quindi, nelpresentarsi all’appuntamento qualificandosi come guardia particolare giuratadell’associazione Endas appartenente al Nucleo investigativo antibracconaggio diAversa pur non essendo in possesso di alcun titolo valido in seguito a revoca deldecreto prefettizio, procedendo al sequestro degli animali (atto che venivasottoscritto dalle guardie particolari giurate [OSCURATO:PERSONA] e GerardoAlfano); infine, nel redigere l’informativa di reato a carico di [OSCURATO:PERSONA] e DomenicoPassariello, sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e trasmessa alla Procura dellaRepubblica di [OSCURATO:PERSONA], in Marano di Napoli in data 1 giugno 2016 (capo F); ilsolo [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 61, n. 2 e 610 cod. pen., perché, al finedi eseguire il reato di cui al capo A), con violenza consistita nell ’aggredirlofisicamente spingendogli con forza il braccio con cui teneva il telefono cellulare,costringeva [OSCURATO:PERSONA] a terminare la telefonata con il veterinario MicheleCapasso, in [OSCURATO:PERSONA], il 24 settembre del 2016 (capo G); AlessandroOrizzonte, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delreato previsto dagli artt. 61, n. 2, 110, 56 - 610 cod. pen., perché, in concorso traloro e con [OSCURATO:PERSONA] (per il quale si era proceduto separatamente), al fine dieseguire il reato di cui al capo A), con violenza consistita nel battere i pugnisull’autovettura a bordo della quale viaggiava [OSCURATO:PERSONA] e con minacciaconsistita nel mostrare alla vittima delle manette, nel minacciare di arrestarlo e di«fargliela pagare», compivano atti idonei e diretti in modo non inequivoco acostringerlo a scendere dall’autovettura e a sottoporsi a un controllo e aperquisizione prima dell’arrivo delle Forze di polizia, in Giugliano in [OSCURATO:PERSONA] il 25settembre 2016 (capo H).1.1. Con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 luglio 2022, gliimputati erano stati riconosciuti colpevoli di tutti i reati ad essi ascritti, conesclusione del solo [OSCURATO:PERSONA] quanto al capo B), dal quale era stato assolto perchéil fatto non costituisce reato, ed erano stati, dunque, condannati: SaverioMazzarella, ritenuto più grave il reato di cui al capo C) e applicato l’aumento perla continuazione, alla pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione (con l’interdizione inperpetuo dai pubblici uffici); [OSCURATO:PERSONA], ritenuto più grave il reato di cui al capoC) e applicato l’aumento per la continuazione, alla pena di 4 anni di reclusione;[OSCURATO:PERSONA], ritenuto più grave il reato di cui al capo C), riconosciute lecircostanze attenuanti generiche e applicato l’aumento per la continuazione, allapena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 10 mesi di reclusione; RaffaeleLimatola alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 8 mesi di reclusione;[OSCURATO:PERSONA], ritenuto più grave il reato di cui al capo D) e applicato l’aumentoper la continuazione, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] pena, condizionalmente sospesa, di 2 anni di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] RosarioIaccarino, ritenuto più grave il reato di cui al capo D) e applicato l’aumento per lacontinuazione alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione; [OSCURATO:PERSONA],ritenuto più grave il reato di cui al capo D) e applicato l’aumento per lacontinuazione, alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione.1.2. Con sentenza in data 25 settembre 2024, la Corte di appello di Napoli, inparziale riforma della sentenza di primo grado, ha stabilito, nei confronti diSalvatore [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, larideterminazione della pena in 1 anno e 4 mesi di reclusione; nei confronti di MarioErrichiello, la rideterminazione della pena in 1 anno, 7 mesi di reclusione; neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] il non doversi procedere in relazione al reato di cui all’art.337 cod. pen. ascrittogli al capo F), rideterminando la pena finale in 4 anni e 1mese di reclusione e con conferma, nel resto, delle precedenti statuizioni; neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la rideterminazione della pena in1 anno e 7 mesi di reclusione, disponendo, per tutti, la sospensione condizionaledella pena; ha, poi, confermato, per tutti gli imputati, le statuizioni civili,condannandoli in solido al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili; e ha,infine, confermato, nel resto, le ulteriori statuizioni precedenti.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un unico ricorso percassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia,Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguitoenunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.497-ter e 347 cod. pen. in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che egli fosse munito di decreto diprefettizio valido per la provincia di Napoli avrebbe dovuto fare escludere laconsapevolezza del carattere usurpativo o illegittimo delle sue azioni. Invero, lemedesime considerazioni che avevano condotto alla sua assoluzione in relazioneal delitto di cui al capo B), avrebbero dovuto essere estese agli altri capid’imputazione, attesa l’unitarietà e omogeneità delle condotte contestate.Parimenti, quanto a [OSCURATO:PERSONA], nell’utilizzo di pettorine recanti la dicitura«[OSCURATO:PERSONA] zoofila veterinaria» non potrebbe individuarsi la volontà di agire contralegem. Infatti, egli era titolare di due decreti prefettizi validi, rilasciati delleprefetture di Napoli e [OSCURATO:PERSONA], che lo abilitavano ad operare come guardiaparticolare giurata zoofila, sicché egli avrebbe agito nella convinzione che l’usodelle pettorine fosse autorizzato dall’Endas e conforme ai decreti stessi, ancheconsiderato che la pettorina veniva fornita dall’ente per cui prestava attività, nonera nell’esclusivo utilizzo dell’imputato e, al termine delle attività, veniva restituita.Né il dolo potrebbe essere rinvenuto nell’avere gli imputati aderito «allacompagine creata da [OSCURATO:PERSONA], agli scopi da essa perseguiti e alle modalitàoperative», posto che le finalità e l’eventuale profitto sottesi ai reati contestati nonrientrerebbero tra i relativi elementi costitutivi, sicché non potrebbero essereoggetto di valutazione.Quanto poi alla contestazione rivolta agli imputati circa la mancanza di«verifiche sulla esistenza e legittimità del gruppo promosso da [OSCURATO:PERSONA], [...]sulle modalità di reclutamento, iscrizione, versamento delle quote [...]» e inparticolare a [OSCURATO:PERSONA] di «qualsivoglia verifica in ordine alla legittimazione delsuo “comandante”», le omissioni sarebbero ascrivibili a imprudenza e negligenza,inidonee a sostenere la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto. Né potrebbeessere ritenuto esigibile uno specifico controllo degli imputati su dette questioni.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - loro “comandante” - era stato precedentemente nominatoPresidente del gruppo zonale di Aversa, sotto l’egida del Presidente regionaledell’Endas e aveva ottenuto dalla Prefettura l’autorizzazione all’utilizzo dellepettorine, sicché essi avevano ritenuto legittimo il suo operato, analogamente alleCorte di appello avrebbe omesso di considerare che il Tribunale del riesame avevadisposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del lampeggiante precedentementesequestrato, in quanto legittimamente detenuto; circostanza che escluderebbe laconsapevolezza dell’illiceità dei segni distintivi e del fatto che la funzione pubblicaera stata esercitata in assenza di autorizzazione.2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 47 cod. pen.La sentenza di appello avrebbe riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA] era stato nominatoausiliario di polizia giudiziaria e che, nella quasi totalità degli interventi delleguardie zoofile, l’autorità giudiziaria aveva convalidato i sequestri, sicché tali“precedenti” avrebbero indotto in errore gli imputati. Tanto più che la Corte diappello riconoscerebbe che i soggetti facenti parti di associazioni riconosciute dalMinistero dell’Ambiente possono svolgere talune funzioni di polizia e rivestono laqualifica di agenti di polizia giudiziaria, sia pure in relazione ai soli «animali daaffezione», omettendo però di spiegare perché l’ampliamento degli ambiti dicompetenza operato dagli imputati non possa essere ricondotto a un errorescusabile. Peraltro, la Corte territoriale non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA], inbase alle direttive dell’Endas e ai corsi formativi da lui seguiti, ben poteva ritenerelecito l’uso delle pettorine. E dal momento che il ragionevole errore sulla portatadi un provvedimento amministrativo autorizzativo esclude il dolo, si dovrebbeescludere la responsabilità degli imputati.2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità dellamotivazione in relazione all’esclusione della scusante dell’errore sul fatto.2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della normativa sulleguardie zoofile. La vigilanza sul maltrattamento degli animali spetta anche alleguardie volontarie e a quelle delle associazioni protezionistiche e zoofile, in cuiandrebbe ricompreso il Corpo di sicurezza dell’Endas. La Corte di appello nonavrebbe correttamente applicato la legge n. 189 del 2004, secondo cui «le guardieparticolari giurate volontarie rivestono la qualifica di pubblici ufficiali con funzionidi polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria e collaborano conle ASL, gli [OSCURATO:PERSONA], le Forze dell’ordine e le Procure». Il Ministero dell’Interno,con la nota n. 1795 del 15 ottobre 2005, avrebbe precisato che tali soggettipossono avvalersi della qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, lorosentenza di appello in cui viene ritenuto violato l’art. 347 cod. pen.In relazione all’art. 497-ter cod. pen., la Corte di appello avrebbe omesso divalutare che l’Endas autorizzava l’uso di pettorine con diciture analoghe a quellecontestate, mediante regolamenti interni e comunicazioni prefettizie; e che idecreti prefettizi non limitavano l’uso di segni distintivi, purché conformi allefinalità istituzionali, avendo la Corte di cassazione statuito che le guardie zoofilepossono utilizzare simboli identificativi, se non identici a quelli della polizia ecoerenti con il mandato. Nel caso di specie, nessun oggetto o indumento in usoagli imputati sarebbe stato identico a quelli in uso alla [OSCURATO:PERSONA] di Stato atteso cheriportavano sempre la dicitura «zoofila» o «antibracconaggio», legittima ai sensidel citato art. 6, legge n. 189 del 2004. Dunque, la Corte di appello avrebbe dovutoescludere tanto la finalità simulatoria, atteso che le pettorine non riproducevanoemblemi istituzionali, quanto l’idoneità ingannevole delle pettorine stesse, poichéla dicitura «[OSCURATO:PERSONA] zoofila venatoria» non simula funzioni di polizia statale maidentifica una qualifica riconosciuta dalla legge e dai decreti prefettizi. A talproposito la Corte di cassazione avrebbe chiarito che l’uso di termini come«[OSCURATO:PERSONA]» in contesti specializzati (es. vigilanza zoofila), non sarebbe di per séidoneo a trarre in inganno, se autorizzato.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e AlfonsoIaccarino hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza diappello per il tramite del comune difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 157 e161 cod. pen., atteso che, al momento della pronuncia della sentenza di appellodel 25 settembre 2024, tutti i reati contestati, consumati dal 24 giugno 2016 al30 ottobre 2016, sarebbero stati prescritti. Infatti, tenuto conto che la prescrizioneera stata interrotta dal rinvio a giudizio e, comunque, dalla sentenza di primogrado e che il suo decorso era stato sospeso dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020(per 64 giorni) a causa dell’emergenza COVID-19 ai sensi dell’art. 83, d.l. n. 18del 2020 e, successivamente, dal 17 maggio 2024 al 28 giugno 2024, a seguitodel rinvio dell’udienza al quale aveva aderito il difensore dei ricorrenti (per 42giorni), alla data della sentenza di appello del 25 settembre 2024, la prescrizionesarebbe stata già maturata per tutti i reati contestati, essendo decorso il relativotermine, per i reati commessi il 24 settembre 2016, in data 8 giugno 2024, ovvero,per i reati commessi il 30 ottobre 2016, il 14 luglio 2024. Infatti, dal momento cheall’udienza del 8 giugno 2024, il difensore dei ricorrenti non si sarebbe associatoalla richiesta di rinvio, per tali imputati non vi sarebbe stata sospensione deitermini di prescrizione, posto che, quando il difensore non si associa alla richiestadi rinvio di altre parti, il termine di prescrizione non viene sospeso. La Corte diappello avrebbe però omesso di rilevare questa circostanza.3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 347 cod. pen.La Corte territoriale avrebbe ritenuto che gli imputati abbianoconsapevolmente esercitato pubbliche funzioni senza titolo, mentre essi sarebberostati, in realtà, nel legittimo possesso delle funzioni medesime a partire da decretiprefettizi in corso di validità, posto che lo statuto dell’Endas e la legge quadro sulvolontariato prevede che la quota associativa possa essere pagata sino al 31dicembre dell’anno di riferimento e, comunque, entro il 28 febbraio dell’annosuccessivo. Pertanto, gli imputati non avrebbero potuto essere consideratidecaduti dalla qualità di socio, come indicato nella memoria difensiva ex art. 121cod. proc. pen. depositata in Corte di appello, cui la difesa rimanda anche perquanto riguarda gli allegati prodotti, attestanti il regolare pagamento delle quoteassociative, che tutti gli imputati erano titolari di decreto prefettizio ed erano socidel sodalizio associativo dell’Endas negli anni 2014-2017.In ogni caso non sarebbe stata adeguatamente considerata la buona fede degliimputati, i quali si ritenevano legittimati a svolgere tali funzioni sulla base didecreti prefettizi in corso di validità, come dichiarato dalla Prefettura di Napoli. Laconsapevolezza dell’illegittimità non sarebbe supportata da prove univoche.[OSCURATO:PERSONA], come certificato dal responsabile nazionale del servizio di vigilanza,[OSCURATO:PERSONA] era l’unico responsabile del servizio e del nucleo antibracconaggiodell’Endas, in occasione delle operazioni egli era stato nominato ausiliario di poliziagiudiziaria e, pertanto, stava svolgendo pubbliche funzioni; fermo restando cherisulterebbe dagli atti che non abbia mai indossato pettorine di alcun tipo.3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in relazione alleargomentazioni difensive quanto alla validità dei documenti che attestavanol’appartenenza degli imputati all’associazione Endas e alla circostanza che alcunisequestri fossero stati effettuati alla presenza delle Autorità di polizia, le quali nonavrebbero sollevato obiezioni.[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato socio dell’associazione Endas dal 2014 e, quindi,non sarebbe stato il responsabile zonale del settore vigilanza dell’Endas per leprovince di Napoli e [OSCURATO:PERSONA]. Tale convincimento sarebbe scaturito dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], presidente regionale dell’Endas, mentre egli eradelegato regionale e non presidente. Le sue dichiarazioni sarebbero, però,smentite dai documenti allegati alla memoria ex art. 121 cod. proc. pen. (doc. 4,5 e 6). Analogamente, per gli altri imputati, i documenti costituiti dal registro socidell’associazione e dalle ricevute di versamento (fig. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12memoria difensiva) e le note prefettizie (fig. 13 e 14 memoria difensiva)comproverebbero l’iscrizione all’associazione dell’Endas, con le cui quoteassociative sarebbero stati in regola dal 2014 al 2017, avendo termine sino al 28febbraio per il pagamento dell’anno precedente secondo la legge quadro n. 266del 1991; e che essi fossero titolari di decreto prefettizio, sarebbe dimostrato dallaproduzione in giudizio dei decreti per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DiSandro. Invero, il responsabile nazionale della vigilanza dell’Endas, alla fine del2015 avrebbe scritto alla Questura di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] e alla Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] affermando che il solo [OSCURATO:PERSONA] era titolato a tenere rapporti con leistituzioni per conto dell’associazione nazionale, individuandolo quale responsabiledel servizio antibracconaggio e ovviamente, come socio. In ogni caso, Coppolasarebbe stato inadempiente rispetto agli obblighi di trasmissione delladocumentazione relativa ai soci, tanto che sarebbe stato estromesso dalresponsabile nazionale proprio a favore di [OSCURATO:PERSONA].3.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 497-ter cod.pen., la quale richiamerebbe espressamente i Corpi di polizia e non le funzioni dipolizia giudiziaria con le quali non avrebbe niente a che vedere.L’art. 16, legge n. 121 del 1981 individuerebbe come forze di polizia: la Poliziadi Stato, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo degliagenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. I soggetti appartenenti allacategoria degli agenti di pubblica sicurezza verrebbero identificati dagli artt. 17,18 e 43, regio decreto n. 690 del 1907 negli appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] di Stato, allaPolizia locale, ai Carabinieri, alla Guardia di finanza, alle Guardie forestali, alleGuardie carcerarie, alle Guardie daziarie e quelle dei comuni. Ai sensi del d.l. n.92 del 2008, convertito dalla legge n. 125 del 2008, sarebbero agenti di pubblicasicurezza anche le forze armate italiane, qualora impiegate in attività dimantenimento dell’ordine pubblico. Dunque, l’art. 97-ter sarebbe rivolto a coloroche simulano funzioni di polizia o ne detengono segni distintivi, ma non ai soggettiche svolgono funzioni di polizia giudiziaria, in specie le guardie zoofile, agenti dipolizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, nontutti gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di cui all’art. 28 T.U.L.P.S. sarebberoappartenenti ai Corpi di polizia ai sensi dell’art. 497-ter cod. pen. Pertanto, siporrebbe un problema di concorso di norme solamente nei casi in cui i segnidistintivi e i documenti di identificazione siano relativi ai soggetti appartenenti aiCorpi di polizia, che rientrano anche nella categoria degli ufficiali e agenti dipubblica sicurezza, posto che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 28, comma4, T.U.L.P.S. comporta l’automatica sussunzione del fatto nel reato di cui all’art.497-ter cod. pen., in quanto fatto che costituisce più grave reato. Mentre neldiverso caso in cui le condotte penalmente rilevanti attengano ad ufficiali e agentidi pubblica sicurezza che non coincidano con i Corpi di polizia troverà applicazionel’art. 28 T.U.L.P.S. e non l’art. 497-ter cod. pen., che punisce chi detieneillecitamente, fabbrica o utilizza segni distintivi, contrassegni o documentid’identificazione in uso a corpi di polizia (ovvero la [OSCURATO:PERSONA] di Stato, l’Arma deiCarabinieri, la Guardia di Finanza, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]) osoggetti che ne simulano la funzione. Viceversa, le guardie zoofile non sarebberouna forza di polizia, potendo avere poteri di polizia giudiziaria, ma solo nel loroambito specifico (benessere animale e ambiente). Nel caso in cui venga simulatala funzione di una guardia zoofila, il reato configurabile sarebbe quello previstodall’art. 18, T.U.L.P.S., che disciplina l’uso improprio di distintivi e uniformi diufficiali e agenti di polizia giudiziaria non appartenenti alle forze di polizia.3.5. Con il quinto motivo (indicato in ricorso come il sesto), la difesa censura,ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erroneaapplicazione della legge penale in relazione ai reati di violenza privata e tentataviolenza privata, per avere gli imputati minacciato di conseguenze penali etrattenuto alcuni soggetti controllati. La qualifica di agenti di polizia giudiziariaescluderebbe i reati, rendendo legittimo l’uso della forza, di cui, all’arrivo dellesarebbero stati i controllati a commettere atti di violenza e resistenza a pubblicoufficiale, chiudendosi in macchina per eludere i controlli e sapendo di trovarsi difronte a guardie zoofile.3.6. Con il sesto motivo (indicato in ricorso come il settimo), la difesa denuncia,ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà dellamotivazione sotto diversi profili.3.6.1. In primis, la Corte territoriale avrebbe riconosciuto le attenuantigeneriche ad alcuni imputati, ma non a [OSCURATO:PERSONA], senza motivare leragioni della differenziazione tra le posizioni degli imputati, considerato il tempotrascorso e l’assenza di recidiva di [OSCURATO:PERSONA] dopo i fatti contestati.3.6.2. La sentenza avrebbe, inoltre, ignorato la questione preliminare sollevatadalla difesa circa la validità dei decreti prefettizi, i quali sarebbero stati idonei adeterminare un legittimo affidamento negli imputati sulla liceità delle loro azioni.3.6.3. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della consolidatagiurisprudenza di legittimità, che attribuisce alle guardie particolari giurate delleassociazioni protezionistiche e zoofile riconosciute competenze di polizia giudiziariaestese a tutti gli animali, inclusi quelli esotici, in base all ’art. 6, legge 20 luglio2004, n. 189 come affermato dalla sentenza Sez. 3, n. 28727 del 19/07/2011, cheaveva riconosciuto la competenza delle guardie zoofile a eseguire sequestrirelativamente ad animali esotici. Di fronte ad una pronuncia che aveva coinvoltoproprio [OSCURATO:PERSONA] e il suo gruppo, gli imputati avrebbero confidato nella legittimitàdelle proprie azioni, sicché essi non sarebbero stati consapevoli di non avere similifunzioni e tanto meno il dolo richiesto per la commessione del delitto in parola.[OSCURATO:PERSONA], si richiama una pronuncia con cui una guardia zoofila munita di decretoex lege n. 189 del 2004, ritenuta responsabile di avere effettuato controlli, attivitàispettive, sopralluoghi e sequestri penali, in materia disciplinata dalla legge n. 157del 1992 in materia di tutela di uccelli appartenenti alla fauna selvatica, è stataprosciolta in quanto le competenze di polizia giudiziaria spettanti, quali agenti dipolizia giudiziaria, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistichee zoofile riconosciute ex art. 6, legge 20 luglio 2004, n. 189, si estenderebberoalla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione (Sez. 3, n. 28727 del18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609 - 01).[OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla possibilità delle guardie zoofile di effettuaresequestri preventivi in caso di urgenza, la Corte di cassazione avrebbe ammessotale possibilità (Sez. 3, n. 12961 del 6/04/2021, non massimata), estendendo atali figure poteri di vigilanza e di tutela riconosciuti agli ufficiali di polizia giudiziariaper tutti gli animali, facendo, quindi, cadere ogni imputazione in relazioneall’usurpazione di pubbliche funzioni e al possesso di segni contraffatti oquantomeno imponendo di riconoscere loro la buona fede ed escludendo, dunque,il dolo.Quanto alla qualificazione di [OSCURATO:PERSONA] come soggetto sprovvisto di pubblichefunzioni, costui non si sarebbe fatto nominare ausiliario di polizia giudiziaria, masarebbe stato nominato ausiliario dalla polizia giudiziaria, che ne avrebbe valutatoi requisiti, senza che egli abbia mentito sul possesso di titoli o qualifiche.4. Con memoria in data 20 dicembre 2025, il Procuratore generale pressoquesta Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.5. Con memoria trasmessa via PEC in data 22 dicembre 2025 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse delle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],ha formulato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità o,comunque, il rigetto dei ricorsi.6. Con memoria trasmessa via PEC in data 9 gennaio 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], haformulato le proprie conclusioni scritte, chiedendo l’inammissibilità o, comunque,il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi degli imputati non possono essere considerati inammissibili aglieffetti penali, sicché la sentenza deve essere annullata, senza rinvio, agli stessieffetti, per essersi i reati ad essi ascritti ormai estinti per intervenuta prescrizione.Agli effetti civili, i ricorsi devono, invece, essere rigettati.2. Per ragioni di pregiudizialità logica occorre muovere dal primo motivo deiricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa deduce che laprescrizione dei reati per cui essi sono stati condannati in primo grado sarebbematurata prima della pronuncia della sentenza di appello.Come anticipato, tale assunto si fonda sulla considerazione che, al momentodella pronuncia della sentenza di appello del 25 settembre 2024, i reati contestati,consumati tra il 24 giugno 2016 e il 30 ottobre 2016, sarebbero stati prescritti.Ciò in quanto, pur tenendo conto degli eventi interruttivi (costituiti dal rinvio agiudizio) e sospensivi (ossia dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020, per 64 giorni,a causa dell’emergenza COVID-19 e, successivamente, dal 17 maggio 2024 al 28giugno 2024, a seguito del rinvio dell’udienza per 42 giorni), la prescrizionerisultava maturata, per i reati commessi il 24-25 settembre 2016 (capi A, G, H),in data 8-9 giugno 2024; e, per i reati commessi il 30 ottobre 2016 (capi B, C, D,E), il 14 luglio 2024. Tale assunto, in particolare, si fonda sulla circostanza che,all’udienza dell’8 giugno 2024, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eOrizzonte non si sarebbe associato alla richiesta di rinvio formulata nell’interessedegli altri imputati ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); sicché, per i primi, non visarebbe stata sospensione dei termini di prescrizione, posto che, quando ildifensore non si associa alla richiesta di rinvio formulata da altre parti, il terminedi prescrizione non verrebbe sospeso per i suoi assistiti.2.1. Tanto premesso, deve ritenersi che il presente motivo sia manifestamenteinfondato.Va premesso che ai sensi dell’art. 157 cod. pen., per i delitti previsti dagli artt.347, 497-ter, 612 e 610 cod. pen., il termine prescrizionale è pari, tenuto contodegli atti interruttivi, a complessivi 7 anni e 6 mesi. A tale termine, tuttavia,doveva, nella specie, aggiungersi la somma dei periodi di sospensione, pari acomplessivi 222 giorni, così calcolati: 64 giorni per la sospensione disposta, dal 9marzo 2020 al 11 maggio 2020, a causa dell’emergenza COVID-19; 14 giorni aseguito del rinvio disposto all’udienza del 5 aprile 2022 per il legittimoimpedimento del difensore di [OSCURATO:PERSONA]; 7 giorni a seguito del rinviodisposto all’udienza del 19 aprile 2022 per il legittimo impedimento del difensoredi [OSCURATO:PERSONA]; 7 giorni a seguito del rinvio disposto all’udienza del 28 giugno2022 su istanza della difesa; 42 giorni a seguito del rinvio dell’udienza, dal 17maggio 2024 al 28 giugno 2024; 88 giorni a seguito del rinvio dell’udienza, dal 28giugno 2024 al 25 settembre 2024.Pertanto, il termine è scaduto, per i delitti commessi il 24 e il 25 settembre2016 (capi A, G, H), rispettivamente in data 6 e 7 novembre 2024 (e non in data8-9 giugno 2024, come sostenuto dai ricorrenti); e, per i reati commessi il 30ottobre 2016 (capi B, C, D, E), il 12 dicembre 2024 (e non il 14 luglio 2024, comesostenuto dai ricorrenti). Pertanto, al momento della emissione della sentenza diappello, la prescrizione non era ancora maturata.Infatti, la tesi difensiva secondo cui la sospensione del termine di prescrizioneconseguente al rinvio disposto all’udienza del 28 giugno 2024 non avrebberiguardato gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma solo gliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non può essere condivisa.In argomento, invero, giova ribadire che la sospensione del corso dellaprescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro,ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti alrinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l’eventualeseparazione degli atti a ciascuno di essi riferibili (Sez. 4, n. 50303 del 20/07/2018,M., Rv. 274000 - 01; Sez. 3, n. 5045 del 15/01/2026, Sefer, non massimata; Sez.5, n. 436 del 3 ottobre 2025, dep. 2026, Zuppello, non massimata; Sez. 3, n.39928 del 16/09/2025, Morello, non massimata; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 257649 - 01; Sez. F, n. 34896 del 11/09/2007, Lagana’, Rv. 237586– 01). E, tuttavia, non risulta, secondo quanto dedotto dagli stessi ricorrenti, cheil difensore che concluse, all’udienza del 28 giugno 2024, nell’interesse diMazzarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], si sia opposto espressamente alrinvio all’udienza del 25 settembre 2024, disposto per consentire la discussionedella difesa degli altri imputati, sicché deve ritenersi che la sospensione dellaprescrizione dovesse essere disposta e computata per tutti gli imputati.2.2. Consegue alle argomentazioni che precedono che, al momento dellapronuncia della sentenza di appello, la prescrizione non era ancora maturata.Come si è detto, alla data odierna il relativo termine, tuttavia, è ormai spiratoper tutti i reati in contestazione. Pertanto, soltanto una eventuale declaratoria diinammissibilità dei ricorsi, impedendo l’instaurazione del rapporto processuale,impedirebbe di dichiarare l’estinzione dei reati (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.,Rv. 217266 - 01; nella giurisprudenza successiva v. anche Sez. U, n. 6903 del27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01).Viceversa, un eventuale accoglimento dei ricorsi o anche soltanto il loro rigettorenderebbe necessario annullare senza rinvio la sentenza impugnata, agli effettipenali, in ragione, appunto, della sopravvenuta estinzione dei reati.3. Venendo, indi, alle ulteriori doglianze, giova soffermarsi, in primo luogo, suimotivi con cui le difese censurano la ricostruzione giuridico-fattuale relativaall’elemento oggettivo dei delitti previsti dagli artt. 347 e 497-ter cod. pen.3.1. Le sentenze di merito hanno ritenuto che, nelle occasioni indicate ai capiA), B), gli imputati avessero usurpato una pubblica funzione (e, segnatamente,esercitando le funzioni di polizia giudiziaria previste dagli artt. 247 e ss., 321 cod.proc. pen.) presentandosi, senza averne titolo, come guardie particolari giuratedell’associazione Endas appartenenti al Nucleo investigativo antibracconaggio diAversa e in tale veste procedendo, presso il centro commerciale Jumbo di TrentolaDucenta, a perquisizioni e sequestri di svariati animali esotici nonché di alcuniveicoli (capo A), nonché presentandosi, presso la sede del [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], al fine di procedere a ispezione per verificare le condizioni igienico-sanitarie degli animali ivi presenti (capo B). E che, in occasione di quest’ultimaoccasione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo C), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (capo D) avessero indossato o, comunque, detenuto degli oggetti chesimulavano la funzione di polizia giudiziaria e, segnatamente, delle pettorinerecanti la scritta [OSCURATO:PERSONA] zoofila venatoria, non autorizzate dall’associazione Endas.Dal punto di vista oggettivo la sussistenza delle suddette fattispecie è statafondata, dalle sentenze di merito, sul seguente complesso argomentativo.Quanto al delitto di usurpazione di funzioni, sotto un primo profilo, esse hannoritenuto che l’attività di polizia giudiziaria fosse stata svolta al di fuori dei limitientro i quali la normativa vigente ne consente il compimento e, dunque, inassenza, già in astratto, del relativo potere.In secondo luogo, i Giudici di merito hanno ritenuto che nessuno degli imputaticondannati disponesse di un valido titolo abilitativo, dal momento che, all’atto dellosvolgimento dell’attività di polizia giudiziaria, i decreti prefettizi di nomina eranoinesistenti o, comunque, scaduti.Quanto al delitto di possesso di segni distintivi contraffatti, gli imputatiavrebbero utilizzato taluni segni distintivi non istituzionali, i quali, evocandol’esercizio di funzioni di polizia, non sarebbero stati però autorizzatidall’associazione di riferimento.3.2. Partendo dalla prima fattispecie delittuosa, entrambi gli argomenti posti afondamento dell’affermazione di responsabilità sono stati fatto oggetto di censurada parte delle difese.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui al capo A), il quarto motivodel ricorso deduce che la sentenza avrebbe errato nell’escludere che alle guardievolontarie delle associazioni zoofile, categoria in cui andrebbe ricompreso il Corpodi sicurezza dell’Endas, potessero essere attribuite funzioni di polizia, atteso chel’art. 6, legge n. 189 del 2004, con riconosciuto dal Ministero dell’Interno con lanota n. 1795 del 15 ottobre 2005, prevedrebbe che «le guardie particolari giuratevolontarie rivestono la qualifica di pubblici ufficiali con funzioni di poliziaamministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria e collaborano con le ASL,gli [OSCURATO:PERSONA], le Forze dell’ordine e le Procure».Con riferimento, invece, all’altro ricorso, proposto nell’interesse, tra gli altri, diSaverio [OSCURATO:PERSONA], il sesto motivo ribadisce che l’art. 6, legge 20 luglio 2004, n.189, avrebbe attribuito alle guardie particolari giurate delle associazioniprotezionistiche e zoofile riconosciute competenze di polizia giudiziaria, estese atutti gli animali, inclusi quelli esotici (si cita, sul punto, Sez. 3, n. 28727 del18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609 - 01, secondo cui, in materia di tutela diuccelli appartenenti alla fauna selvatica, le competenze di polizia giudiziariaspettanti alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofilericonosciute in forza dell’art. 6, legge 20 luglio 2004, n. 189, si estenderebberoalla protezione di animali anche diversi da quelli di affezione; negli stessi terminiSez. 6, n. 27992 del 14/03/2019, Faccio, Rv. 276224 - 01; inoltre, Sez. 3, n.12961 del 6/04/2021, non massimata, avrebbe esteso a tali figure poteri divigilanza e di tutela riconosciuti agli ufficiali di polizia giudiziaria per tutti glianimali).3.2.1. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’art. 6, comma 2, legge 20luglio 2004, n. 189 (contenente «Disposizioni concernenti il divieto dimaltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenticlandestini o competizioni non autorizzate») stabilisce che «la vigilanza sul rispettodella predetta legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali èaffidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuitidai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codicedi procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioniprotezionistiche e zoofile riconosciute». Coerentemente con il chiaro tenoreletterale della disposizione in esame, il prevalente orientamento giurisprudenzialeritiene che alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche ezoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetti la qualifica diagenti di polizia giudiziaria fuori dall’ambito delle attività svolte a tutela degli«animali da affezione», in tale categoria rientrando esclusivamente gli animalidomestici o di compagnia e con esclusione, dunque, della fauna selvatica o esotica(così Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Lovato, Rv. 240231 - 01, relativa afattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti divigilanza volontaria della L.I.P.U.; in termini Sez. 6, n. 37491 del 13/10/2010,Mazzuca, Rv. 248518 - 01; più recentemente Sez. 3, n. 6146 del 07/10/2020,dep. 2021, Girardi, Rv. 281322 – 01; v. anche Sez. 5, n. 42639 del 20/09/2024,Battaglia, in motivazione). E coerentemente con tale impostazione si ècondivisibilmente ritenuto che integrasse il delitto di usurpazione di pubblicafunzione la condotta di una guardia zoofila che aveva eseguito controlli venatorinei confronti alcuni di cacciatori (Sez. 6, n. 21508 del 07/05/2019, Silveri, Rv.275676 - 01).3.2.2. L’opposta opinione, seguita dal minoritario indirizzo citato dai ricorrenti(rappresentato da Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, Scoppetta, Rv. 250609 - 01e da Sez. 6, n. 27992 del 14/03/2019, Faccio, Rv. 276224 - 01), si fonda, a pareredel Collegio, su una non corretta lettura del dato testuale dell’art. 6, comma 2,legge 20 luglio 2004, n. 189, laddove essa ritiene che il ricorso alla parola «anche»con riferimento agli animali da affezione intenda attribuire un significato estensivoalla disposizione, a ricomprendere anche i c.d. animali da affezione insieme aglialtri animali. Infatti, a parere del Collegio la parola «anche», essendo seguita dallavirgola, va riferita non tanto agli animali di affezione, quanto alle guardieparticolari giurate, ad indicare che, proprio «con riguardo agli animali diaffezione», «la vigilanza sul rispetto della predetta legge e delle altre normerelative alla protezione degli animali» sia affidata, tra gli altri organi, pure «alleguardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute,peraltro nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina».E dal momento che gli animali interessati dagli interventi contestati ai capi A) e B)erano selvatici ed esotici, correttamente le sentenze di merito hanno escluso che,nei casi in questione, gli imputati potessero legittimamente esercitare funzioni dipolizia giudiziaria di qualunque tipo.Ne consegue, dunque, che già sotto tale primo profilo, lo svolgimento, da partedegli imputati, di funzioni di polizia giudiziaria ha integrato, quantomeno sotto ilprofilo oggettivo, il delitto di usurpazione di funzione contestato ai capo A) e B).3.2.3. Sotto altro aspetto, le sentenze hanno anche ritenuto che gli imputatinon potessero contare su alcun decreto che attribuisse loro il titolo di «guardiaparticolare giurata». Ciò in quanto, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], costui era del tuttosprovvisto del decreto prefettizio di nomina già da molto tempo prima del primoepisodio in contestazione, avendo riferito [OSCURATO:PERSONA], responsabilenazionale del servizio di vigilanza dell’Endas, che con delibera del 6 novembre2015 era stato disciolto l’organismo “zonale” al quale [OSCURATO:PERSONA] era stato prepostonel maggio 2014, sicché da tale momento egli non avrebbe potuto costituire edirigere, in nome e per conto dell’Endas, un qualsivoglia gruppo operativo. [OSCURATO:PERSONA], costui era titolare di un decreto prefettizio di nomina rilasciato dallaPrefettura di Napoli il 4 maggio 2016, in virtù del quale non era autorizzato adoperare nel circondario della provincia di [OSCURATO:PERSONA], avendo ottenuto il rilascio deldecreto di nomina dalla prefettura di [OSCURATO:PERSONA] soltanto in data 18 ottobre 2016.3.2.4. Infine, per quanto concerne gli altri imputati, la Corte di appello haevidenziato che anche volendo prescindere dalla sopravvenuta inefficacia deidecreti prefettizi di nomina o dalla invalidità di quelli rilasciati su richiesta diMazzarella, a ciò non autorizzato dall’Endas, in ogni caso essi avevano usurpatodelle funzioni di polizia giudiziaria non rinvenibili nella qualifica di «guardieparticolare giurate zoofile», posto che, come detto, l’art. 6, comma 2, legge n. 189del 2004 circoscriveva tali funzioni al solo caso degli animali c.d. da affezione.3.2.5. Per quanto concerne, in ultimo, la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il sesto motivodi ricorso reitera la tesi difensiva secondo cui egli sarebbe stato nominato ausiliariodalla polizia giudiziaria; tesi che però ha trovato puntuale e convincenteconfutazione nella sentenza impugnata, la quale ha sottolineato come la nominadell’imputato ad ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348 cod. proc. pen.non avrebbe potuto assurgere a idoneo titolo giuridico per il conferimento delpotere di compiere d’iniziativa atti di polizia giudiziaria, per di più in relazione aspecie animali protette, estranee all’ambito della vigilanza zoofila delineato dallalegge n. 189 del 2004.3.3. A conclusioni analoghe deve, poi, pervenirsi con riferimento all’elementooggettivo del delitto previsto dall’art. 497-ter cod. pen., che punisce il fatto di coluiil quale «illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o documenti diidentificazione in uso ai Corpi di polizia, ovvero oggetti o documenti che nesimulano la funzione» ovvero «illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggettie i documenti indicati […], ovvero illecitamente ne fa uso».3.3.1. Con il quarto motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] (e diErrichiello, al quale, tuttavia, il delitto in esame non è stato ascritto) e con il quartomotivo del ricorso presentato nell’interesse degli altri imputati vengono sviluppateuna serie di considerazioni volte a confutare la prospettazione di accusa conriferimento alla fabbricazione e all’uso di segni distintivi contraffatti. In sintesi, talirilievi si fondano, da un lato, sulla considerazione che l’Endas autorizzasse l’uso dipettorine con diciture analoghe a quelle contestate; che i decreti prefettizi nonlimitassero l’uso di segni distintivi, purché conformi alle finalità istituzionali; che laCorte di cassazione abbia riconosciuto che le guardie zoofile possono utilizzaresimboli identificativi coerenti con il mandato; che nessun oggetto o indumento inuso agli imputati fosse identico a quelli in uso alla [OSCURATO:PERSONA] di Stato, atteso che essiriportavano la dicitura «zoofila» o «antibracconaggio», legittima ai sensi dell’art.6, legge n. 189 del 2004, senza simulare funzioni di polizia statale. E, dall’altrolato, sul fatto che l’art. 497-ter cod. pen. richiami espressamente i Corpi di poliziae non le funzioni di polizia giudiziaria, di tal che la norma incriminatriceriguarderebbe coloro che simulano funzioni di polizia o ne detengono segnidistintivi, ma non i soggetti che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, come,appunto, le guardie zoofile, che non sarebbero appartenenti ai Corpi di polizia ealle quali si applicherebbe unicamente l’art. 28 T.U.L.P.S., che disciplina l’usoimproprio di distintivi e uniformi di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonappartenenti alle forze di polizia.3.3.2. In proposito, la sentenza impugnata ha dato atto che il gruppo, direttoda [OSCURATO:PERSONA] e composto dagli altri imputati, circolava a bordo di una vetturaprivata, sul cui tettuccio era collocato un dispositivo lampeggiante blu, del tipo diquelli normalmente in uso alle forze di polizia o su vetture sulle quali erano stateapposte bande adesive o calamite con la scritta identificativa delle guardie zoofile,utilizzava palette segnaletiche, indossava, nel corso degli interventi, divise blurecanti scritte di colore bianco come «[OSCURATO:PERSONA] ambientale» e «[OSCURATO:PERSONA] ItticoVenatoria», utilizzava carta intestata a «Endas - Settore di Vigilanza ItticoVenatoria [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] di Aversa - Nucleo OperativoAntibracconaggio» recante il disegno di un rapace, nonché timbri apposti suiverbali attestanti il compimento di atti di polizia giudiziaria; e che tali oggetti esegni distintivi erano del tutto diversi da quelli ufficiali appartenentiall’associazione Endas e riconosciuti dalle autorità pubbliche. [OSCURATO:PERSONA], i Giudici dimerito hanno anche sottolineato come tali segni distintivi e, in particolare, ladicitura «[OSCURATO:PERSONA]», accompagnata da termini quali «ittico venatoria» o «zoofila»,fossero idonei a trarre in inganno i terzi sulla esistenza della qualifica e dei relativipoteri, in assenza di una specifica autorizzazione da parte degli organi prefettizi ein carenza assoluta di legittimazione all’esercizio delle funzioni di polizia giudiziarianel settore delle specie animali protette in cui detti segni erano stati utilizzati.In questo modo, le sentenze di merito si sono uniformate al consolidatoindirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto in parolala detenzione di segni distintivi che simuli la funzione di polizia, in modo da trarrein inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso esul potere connesso (ex plurimis Sez. 5, n. 1808 del 17/11/2021, dep. 2022,Magini, Rv. 282472 - 01).4. I ricorsi hanno poi svolto una serie di considerazioni critiche in ordine allaconfigurabilità dell’elemento soggettivo dei delitti previsti dagli artt. 347 e 497-tercod. pen.4.1. Ciò è a dirsi, in primis, per il secondo e il sesto motivo dei ricorsi propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; nonché per i primi tre motivi dei ricorsi propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Quanto ai primi, le considerazioni difensive criticano la sentenza nella parte incui non avrebbe adeguatamente considerato la buona fede degli imputati, i qualiavrebbero ritenuto di poter svolgere le funzioni di polizia giudiziaria sulla base didecreti prefettizi in corso di validità e in quanto, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], egli eral’unico responsabile del servizio e del nucleo antibracconaggio dell’Endas ed erastato nominato, in occasione delle operazioni, ausiliario di polizia giudiziaria.[OSCURATO:PERSONA], la buona fede degli imputati sarebbe stata attestata dal fatto che la Cortedi cassazione avesse ammesso la possibilità, per le guardie zoofile, di effettuaresequestri preventivi in caso di urgenza.Con riferimento al secondo ricorso è stato eccepito che [OSCURATO:PERSONA] fosse statotratto in errore dal fatto di essere munito di decreto di prefettizio valido per laprovincia di Napoli, con conseguente esclusione della sua responsabilitàanalogamente a quanto ritenuto, già in primo grado, in relazione al delitto di cuial capo B). Del pari, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che egli fosse destinatario didue decreti prefettizi validi che lo abilitavano ad operare come guardia particolaregiurata zoofila avrebbe ingenerato in lui la convinzione che l’uso delle pettorinefosse autorizzato dall’Endas e fosse conforme ai decreti stessi, senza che egli, alpari di [OSCURATO:PERSONA], potesse ritenersi tenuto a svolgere delle «verifiche sullaesistenza e legittimità del gruppo promosso da [OSCURATO:PERSONA], [...] sulle modalità direclutamento, iscrizione, versamento delle quote [...]», al più ascrivibili aimprudenza e negligenza, a un errore nel quale erano del resto incorsi anche ledisposto la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del lampeggiante precedentementesequestrato, in quanto legittimamente detenuto. E ricorrendo un’ipotesi di erroresulla portata di un provvedimento amministrativo autorizzativo, i Giudici di meritoavrebbero dovuto ritenere applicabile la disciplina dettata dall’art. 47 cod. pen.,con conseguente esclusione del dolo.4.2. Tanto premesso, osserva il Collegio che le due fattispecie richiedono il dologenerico, atteso che il delitto previsto dall’art. 497-ter cod. pen. richiede lacosciente volontà della illecita detenzione dei segni distintivi contraffatti e chequello disciplinato dall’art. 347 cod. pen. postula la volontà di esercitare la funzionepubblica nella consapevolezza di non essere a ciò autorizzato.Orbene, le sentenze hanno ben evidenziato, con motivazione congrua e logica,il complesso degli elementi che, innanzitutto con riferimento alla posizione diMazzarella, imponevano di configurare il predetto coefficiente psicologico, ovvero:il rifiuto, a seguito dello scioglimento, nel novembre 2015, del gruppo zonale perl’ambiente, di riconoscere il nuovo assetto organizzativo impresso all’associazione;lo svolgimento in via di fatto, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge n. 189del 2004, di funzioni proprie degli ufficiali di polizia giudiziaria con la collaborazionedi soci o ex soci dell’Endas, reclutati e addestrati personalmente dall’imputato,utilizzandoli in numerosi scenari operativi con l’uso falsi segni distintividell’associazione in assenza di qualunque autorizzazione e con modalità tali daindurre in inganno i terzi. E che [OSCURATO:PERSONA] non potesse trovarsi in una condizionedi buona fede è stato motivatamente escluso a partire dalla piena consapevolezzadi essere sprovvisto del titolo prefettizio di nomina a guardia particolare giurata edi non far più parte dell’Endas sin dal novembre 2015; dalla mancanza diautorizzazione da parte dei responsabili in carica dell’associazione; dalla pienaconoscenza dei presupposti normativi e dell’iter procedurale per il rilascio deldecreto prefettizio di nomina, da lui esperito per farlo conseguire ai suoi sottopostiin cambio di un corrispettivo in denaro; dalla costituzione, in assenza diautorizzazione, di un nucleo operativo dedito all’antibracconaggio, il quale, purevocando l’Endas quale l’associazione di appartenenza, si poneva al fuori del suoassetto organizzativo; l’individuazione di una base logistica per le riunioni delgruppo in un immobile nella sua privata disponibilità; la predisposizione di corsi apagamento per il reclutamento delle guardie zoofile; la consegna agli interessatidi una tessera di iscrizione all’Endas recante solo la sua firma; lo svolgimento diriunioni durante le quali egli spiegava gli interventi da eseguire e le tematicherelative al trattamento degli animali; il carattere organizzato e sistematico degliinterventi di controllo; l’espletamento delle operazioni di polizia giudiziaria inmancanza di una preventiva interlocuzione con l’Endas e di un’autorizzazioneall’esecuzione; la reiterazione di tali comportamenti in un ampio arco temporalesuccessivo alla dismissione di ogni carica all’interno dell’associazione; lapredisposizione e l’uso di oggetti e segni distintivi evocativi dell’associazione,idonei a trarre in inganno i terzi sulle qualità di ufficiali e agenti di polizia venatoriadei detentori e sul potere di compiere atti di polizia giudiziaria; la consapevolezzadella falsità di tali oggetti che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] formava, procurava e vendevaai suoi adepti.Quanto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la prova del doloè stata tratta, in maniera tutt’altro che illogica, dalla convinta adesione di essi allacompagine creata da [OSCURATO:PERSONA], ai suoi scopi e alle relative modalità operative,senza dubitare della legittimità del gruppo promosso da [OSCURATO:PERSONA] nonostante lapresenza di significativi indici di sospetto quali: l’allestimento della sede operativaall’interno dell’abitazione del padre di [OSCURATO:PERSONA], in un’officina; le caratteristichedella tessera soci; le modalità di espletamento dei corsi di formazione in assenzadi contatti con l’Endas; l’apposizione della scritta «[OSCURATO:PERSONA]» sulle pettorine; ilcarattere arbitrario e violento delle operazioni di polizia giudiziaria in assenza diordini di servizio in tal senso; la consapevolezza di redigere atti di poliziagiudiziaria senza esserne abilitati, come dimostrato dalla falsa sottoscrizione dellaSessa apposta da [OSCURATO:PERSONA] sulla comunicazione di notizia di reato del 24-25settembre 2016.In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza di appello ha dato congruarisposta alla deduzione difensiva secondo cui essendo stato egli assolto, in primogrado, dal reato di cui al capo B), ben avrebbe potuto essere indotto in errore sulcarattere usurpativo del suo intervento presso il [OSCURATO:PERSONA] dal fatto che, inoccasione degli interventi presso la [OSCURATO:PERSONA], i provvedimenti di sequestroerano stati convalidati dall’autorità giudiziaria. Infatti, la Corte territoriale hasottolineato come, alla stregua di quanto emerso dalle testimonianze e, inparticolare, da quella di [OSCURATO:PERSONA], la presenza di soggetti nominati guardiazoofila con il decreto prefettizio fosse funzionale a conferire un crisma di legalitàalle iniziative di [OSCURATO:PERSONA], sì da trarre in inganno le Forze di polizia e l’Autoritàgiudiziaria. In tale contesto, la sentenza impugnata è pervenuta a riteneresussistente il dolo tipico della fattispecie ascrittagli a partire da una serie dipregnanti elementi indiziari fatti oggetto di un apprezzamento globale e unitario,ovvero: la condivisione del progetto criminoso di [OSCURATO:PERSONA], la ripetutapartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ai blitz diretti da [OSCURATO:PERSONA] con l’uso di segni distintiviindicativi di funzioni di polizia non riferibili alla qualifica posseduta, l’assenza diverifiche sulla legittimità dell’attività svolta, nonostante che, in ragione della suaqualifica di «guardia zoofila», egli non potesse errare sulle caratteristiche deglianimali sequestrati e benché le diciture apposte sulle pettorine e sui simboli dellacarta intestata richiamassero una associazione con cui essi non avevano rapporti.5. Con riferimento al delitto contestato al capo H), la difesa di SaverioMazzarella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hacensurato, con il quinto motivo (indicato in ricorso come il sesto), la violazionedella legge penale in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di violenzaprivata tentata, posto che la qualifica di agenti di polizia giudiziaria escluderebbei reati, rendendo legittimo l’uso della forza.Sul punto è appena il caso di osservare come, diversamente da quanto dedottodalla difesa, la già evidenziata illegittimità dell’esercizio di funzioni di polizia daparte degli imputati comporti l’illegittimità delle condotte con cui essi avevanocercato di costringere [OSCURATO:PERSONA] a scendere dal veicolo e a sottoporsi aperquisizione e controllo prima dell’arrivo delle Forze di polizia; dondel’infondatezza della censura.6. Infine, con riferimento al sesto motivo di ricorso (ivi indicato come ilsettimo), la difesa ha denunciato la contraddittorietà della motivazione per avereessa riconosciuto le attenuanti generiche ad alcuni imputati, ma non a SaverioMazzarella, senza motivare le ragioni della differenziazione tra le relative posizioni.In proposito deve, nondimeno, osservarsi che le due sentenze di merito hannospecificamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche inragione del ruolo centrale e sovraordinato rivestito da [OSCURATO:PERSONA], delle modalitàesecutive delle condotte, reputate indicative di una personalità estremamentetrasgressiva e violenta, dell’elevato numero di interventi eseguiti, ancheconsiderata l’assenza di segni di resipiscenza e di iniziative riparatorie o risarcitoriein favore delle persone offese. Ne consegue che la dedotta contraddittorietàmotivazionale deve ritenersi manifestamente infondata, essendo stato il diversotrattamento oggetto di specifica valutazione e di puntuale motivazione.7. Consegue ai rilievi più sopra articolati che tutti i ricorsi devono ritenersi, nelcomplesso, infondati e che, pertanto, non ricorrono le condizioni per una lorodeclaratoria di inammissibilità. Su tali premesse, come anticipato, deve disporsil’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, essendositutti i reati ormai estinti per intervenuta prescrizione.Per converso, quanto agli effetti civili dei ricorsi, l’infondatezza delle ragioni didoglianza concernenti la configurabilità dei delitti di usurpazione di funzioni, di usodi segni distintivi contraffatti, di violenza privata, tentata e consumata, impone didichiararne il rigetto, non essendo state articolate specifiche censure in relazioneall’an del danno risarcibile o alla sussistenza di un rapporto di derivazione causaletra le condotte illecite e il pregiudizio lamentato dalle costituite parti civili.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, dovendo tutti i ricorsi essererigettati agli effetti penali, la sentenza impugnata deve essere annullata, senzarinvio, a tali effetti, perché i reati sono estinti per prescrizione.I ricorsi devono, poi, essere rigettati agli effetti civili.[OSCURATO:PERSONA] deve essere, indi, condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile DarisLeone [OSCURATO:PERSONA], che devono essere liquidate in complessivi 6.300,00 euroai sensi degli artt. 12 e 16, d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37del 2018, tenuto conto - in relazione alle voci precisate nella nota spese depositata- dell’attività svolta e delle questioni trattate, cui devono aggiungersi gli accessoridi legge, costituiti, ex art. 2, d.m. n. 55 del 2014, dalle spese forfettarie, dacalcolarsi in misura del 15%, oltre all’IVA e al contributo per la Cassaprevidenziale, da computarsi sull’imponibile. [OSCURATO:PERSONA], tutti gli imputati, devonoessere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalle altre parti civili, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LuigiMassa; spese che in applicazione dei medesimi criteri devono essere liquidate incomplessivi 8.000,00 euro, oltre accessori di legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reatiestinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna SaverioMazzarella alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida incomplessivi euro 6.300,00, oltre accessori di legge; condanna, inoltre, gli imputati,in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcoCarrozzi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che liquida incomplessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge.Così deciso il 15/01/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14824/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris