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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 40830/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] l.

Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, richiamando l'art. 168, comma primo, n.

R„ cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa all'odierna ricorrente, sopra indicata, in relazione a una sentenza di condanna.

2. La difesa della condannata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.

In particolare, lamenta che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena abbia omesso di indicare la «quantità di pena sospesa revocata a seguito della rideterminazione della stessa a seguito di accoglimento dell'istanza per il riconoscimento della continuazione»

3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile e la presentazione della suddetta memoria non è idonea a determinare diverse valutazioni.

A seguito della revoca della sospensione condizionale, la pena da eseguire è quella rideterminata ex art. 671 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catanzaro nella ordinanza in data 11 luglio 2018.

Il provvedimento ora impugnato, infatti, non osta a tale conclusione, ed eventuali doglianze riguardanti il quantum della pena potranno essere dedotte promuovendo apposito incidente di esecuzione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17 giugno 2021.

I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] l. Con il provvedimento di merito richiamato in epigrafe, il giudice dell'esecuzione revocava, su richiesta del Pubblico Ministero, richiamando l'art. 168, comma primo, n. R„ cod. pen., la sospensione condizionale della pena concessa all'odierna ricorrente, sopra indicata, in relazione a una sentenza di condanna. 2. La difesa della condannata ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. In particolare, lamenta che il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena abbia omesso di indicare la «quantità di pena sospesa revocata a seguito della rideterminazione della stessa a seguito di accoglimento dell'istanza per il riconoscimento della continuazione» 3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile e la presentazione della suddetta memoria non è idonea a determinare diverse valutazioni. A seguito della revoca della sospensione condizionale, la pena da eseguire è quella rideterminata ex art. 671 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Catanzaro nella ordinanza in data 11 luglio 2018. Il provvedimento ora impugnato, infatti, non osta a tale conclusione, ed eventuali doglianze riguardanti il quantum della pena potranno essere dedotte promuovendo apposito incidente di esecuzione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo in favore della Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. I
Sentenza Cassazione n. 40830/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris