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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41318/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOt dato avviso allc parti;) 47' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui, per quanto in questa sede rileva, il G.i.p. del Tribunale di Como 15 febbraio 2024 ha applicato allo stesso, imputato di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti contestati come commessi tra il 2020 ed il 2021, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo quanto al trattamento sanzionatorio applicato: in particolare, non sarebbero stati precisati i criteri di determinazione del quantum di pena.

Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché «E' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG in proc.

Bonfiglio, Rv. 276509).

Consegue l'inammissibilità del ricorso, inammissibilità da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: infatti, «In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata» (tra le altre, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOt dato avviso allc parti;) 47' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui, per quanto in questa sede rileva, il G.i.p. del Tribunale di Como 15 febbraio 2024 ha applicato allo stesso, imputato di più violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti contestati come commessi tra il 2020 ed il 2021, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen Il ricorrente si affida ad un solo motivo con cui lamenta violazione di legge, sotto il profilo della mancanza dell'apparato giustificativo quanto al trattamento sanzionatorio applicato: in particolare, non sarebbero stati precisati i criteri di determinazione del quantum di pena. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. La doglianza non può trovare ingresso in questa sede, poiché «E' inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, PG in proc. Bonfiglio, Rv. 276509). Consegue l'inammissibilità del ricorso, inammissibilità da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: infatti, «In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata» (tra le altre, Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018, S., Rv. 272389). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre
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