CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023
Cassazione n. 23891/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 26 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli, pronunciata il 12 aprile 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 624, 625 e 648 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della scriminante dello stato di necessità, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, a pagina 4, ha congruamente argomentato il diniego dell'invocata scriminante alla luce del genere, non di prima necessità, e della quantità dei beni sottratti; considerato che il secondo motivo di ricorso, tende all'evidenza ad ottenere una rilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede avendo la Corte di appello compiutamente ricostruito la condotta imputata in assenza di adeguata e logicamente sostenibile giustificazione da parte del ricorrente quanto alla provenienza della vettura, anche atteso il tempo trascorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 2 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]