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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 20915/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ritiene il ricorso fondato e conclude chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Isernia condannava [OSCURATO:PERSONA] a due mesi di reclusione e a 400 euro di multa per il reato di cui all'art. 388, commi 3 e 4, cod. pen., perché, in qualità di custode, aveva sottratto beni mobili, di sua proprietà, sottoposti a pignoramento in forza di decreto ingiuntivo.

2. Avverso la sentenza presenta ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo, con un unico motivo, che il giudice di primo grado, nell'irrogare la pena principale per il delitto di cui all'art. 388 cod. pen., ha omesso di applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, imposta dall'art. 31 cod. pen. per l'ipotesi di condanna a delitto commesso con abuso e/o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, si ricorda che le Sezioni Unite di questa Corte si sono recentemente espresse nel senso dell'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero e del procuratore generale i quali eccepiscano la mancata applicazione di una pena accessoria, precisando, anzi, come il rimedio all'omessa applicazione della pena accessoria sia innanzitutto quello fornito dalle ordinarie impugnazioni praticabili nel giudizio di cognizione, fino al ricorso per cassazione» e che soltanto «qualora la sentenza di condanna divenga definitiva senza che la pena accessoria sia stata disposta, il sistema consente [...] di intervenire sull'omissione anche nella fase esecutiva, purché ricorrano le condizioni che rendono tale intervento compatibile con detta fase, con riguardo all'automaticità della pena accessoria ed alla predeterminazione della sua specie e della sua durata in conseguenza della condanna» (Sez.

U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754).

2.1. Nel caso di specie, l'art. 31 cod. pen. dispone che «ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o a un pubblico servizio [...] importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici» la quale, in virtù dell'art. 37 cod. pen., ha durata uguale a quella della pena principale inflitta.

2.2. Il proprietario del bene che, a seguito di pignoramento o sequestro, sia nominato custode del bene stesso svolge un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, nonché caratterizzata dai poteri tipici della pubblica funzione, il che fa di lui un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357, comma 2, cod. pen.

La sottrazione del bene affidato al custode costituisce violazione di un dovere funzionale.

Il giudice della cognizione avrebbe dovuto, pertanto, disporre nei confronti dell'imputato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in aggiunta alla pena principale.

Il ricorso appare, dunque, fondato.

3. Quanto al rimedio esperibile da questo giudice, le citate Sezioni unite Galdini hanno altresì escluso si possa procedere attraverso lo strumento della rettificazione dell'errore materiale (art. 619, comma 2 cod. proc. pen.; art. 130 cod. proc. pen.), «in quanto la mancata previsione di una pena accessoria obbligatoria incide, per un verso, sul contenuto decisorio della sentenza, rendendola carente di una disposizione necessaria; per altro verso, non è immediatamente rilevabile come effetto di una resa testuale difforme dalla volontà del decidente».

Le Sezioni unite hanno, pertanto, concluso che l'unico rimedio disponibile è l'annullamento del provvedimento impugnato, ricordando, tuttavia, che tale annullamento non necessita di rinvio quante volte - come nel caso di specie - la statuizione di condanna, già pronunciata dal giudice di merito, implica l'irrogazione di una determinata pena accessoria per una durata altrettanto determinata, e nessun ulteriore accertamento è necessario», secondo i criteri fissati da Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831.

4. Nel caso oggetto del presente giudizio è stata applicata la pena di due mesi di reclusione (e 400 euro di multa).

5. Per le ragioni esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui non prevede l'applicazione, in aggiunta alla pena principale, della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di due mesi.io\ P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, pena che applica per la durata di due mesi.

Così.deciso il 19/04/2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Campobasso nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 del Tribunale di Isernia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], il quale ritiene il ricorso fondato e conclude chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Isernia condannava [OSCURATO:PERSONA] a due mesi di reclusione e a 400 euro di multa per il reato di cui all'art. 388, commi 3 e 4, cod. pen., perché, in qualità di custode, aveva sottratto beni mobili, di sua proprietà, sottoposti a pignoramento in forza di decreto ingiuntivo. 2. Avverso la sentenza presenta ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Campobasso, deducendo, con un unico motivo, che il giudice di primo grado, nell'irrogare la pena principale per il delitto di cui all'art. 388 cod. pen., ha omesso di applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, imposta dall'art. 31 cod. pen. per l'ipotesi di condanna a delitto commesso con abuso e/o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, si ricorda che le Sezioni Unite di questa Corte si sono recentemente espresse nel senso dell'ammissibilità del ricorso del pubblico ministero e del procuratore generale i quali eccepiscano la mancata applicazione di una pena accessoria, precisando, anzi, come il rimedio all'omessa applicazione della pena accessoria sia innanzitutto quello fornito dalle ordinarie impugnazioni praticabili nel giudizio di cognizione, fino al ricorso per cassazione» e che soltanto «qualora la sentenza di condanna divenga definitiva senza che la pena accessoria sia stata disposta, il sistema consente [...] di intervenire sull'omissione anche nella fase esecutiva, purché ricorrano le condizioni che rendono tale intervento compatibile con detta fase, con riguardo all'automaticità della pena accessoria ed alla predeterminazione della sua specie e della sua durata in conseguenza della condanna» (Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, Galdini, Rv. 283754). 2.1. Nel caso di specie, l'art. 31 cod. pen. dispone che «ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o a un pubblico servizio [...] importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici» la quale, in virtù dell'art. 37 cod. pen., ha durata uguale a quella della pena principale inflitta. 2.2. Il proprietario del bene che, a seguito di pignoramento o sequestro, sia nominato custode del bene stesso svolge un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, nonché caratterizzata dai poteri tipici della pubblica funzione, il che fa di lui un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357, comma 2, cod. pen. La sottrazione del bene affidato al custode costituisce violazione di un dovere funzionale. Il giudice della cognizione avrebbe dovuto, pertanto, disporre nei confronti dell'imputato l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, in aggiunta alla pena principale. Il ricorso appare, dunque, fondato. 3. Quanto al rimedio esperibile da questo giudice, le citate Sezioni unite Galdini hanno altresì escluso si possa procedere attraverso lo strumento della rettificazione dell'errore materiale (art. 619, comma 2 cod. proc. pen.; art. 130 cod. proc. pen.), «in quanto la mancata previsione di una pena accessoria obbligatoria incide, per un verso, sul contenuto decisorio della sentenza, rendendola carente di una disposizione necessaria; per altro verso, non è immediatamente rilevabile come effetto di una resa testuale difforme dalla volontà del decidente». Le Sezioni unite hanno, pertanto, concluso che l'unico rimedio disponibile è l'annullamento del provvedimento impugnato, ricordando, tuttavia, che tale annullamento non necessita di rinvio quante volte - come nel caso di specie - la statuizione di condanna, già pronunciata dal giudice di merito, implica l'irrogazione di una determinata pena accessoria per una durata altrettanto determinata, e nessun ulteriore accertamento è necessario», secondo i criteri fissati da Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831. 4. Nel caso oggetto del presente giudizio è stata applicata la pena di due mesi di reclusione (e 400 euro di multa). 5. Per le ragioni esposte, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui non prevede l'applicazione, in aggiunta alla pena principale, della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di due mesi.io\ P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, pena che applica per la durata di due mesi. Così.deciso il 19/04/2023 I
Decreto Cassazione n. 20915/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris