Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:915
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0240_RES
[OSCURATO:PERSONA]240/22 P
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA].
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2024
«Impugnazione – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato dei microprocessori – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 102 TFUE e all’articolo 54 dell’accordo SEE – Sconti di fedeltà – Qualificazione come pratica abusiva – Strategia diretta a escludere i concorrenti quantomeno altrettanto efficienti dell’impresa in posizione dominante»
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Violazione del divieto di statuire ultra petita – Ricorso di annullamento contro una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che accerta un’infrazione alle regole di concorrenza – Assenza – Esame da parte del Tribunale di argomenti asseritamente non dedotti nell’atto introduttivo del giudizio – Ampliamento di un motivo esistente e ad esso strettamente connesso – Ammissibilità
(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76 e 84, § 1)
(v. punti 96-106)
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata un’infrazione – Sindacato giurisdizionale – Controllo di legittimità – Portata – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato – Esclusione
(Artt. 102 e 263 TFUE)
(v. punti 138, 158, 163, 166, 293, 316, 317)
Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione oggettiva riguardante i comportamenti atti ad influire sulla struttura del mercato e aventi come effetto di ostacolare la conservazione o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi incombenti all’impresa dominante – Esercizio della concorrenza fondata solo sui meriti – Criteri di valutazione
(Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54)
(v. punti 175-180)
Posizione dominante – Abuso – Sconti di esclusiva o di fedeltà – Idoneità a restringere la concorrenza e a produrre effetti preclusivi – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Criteri di valutazione
(Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54)
(v. punti 181, 182, 201, 203)
Posizione dominante – Abuso – Sconti di esclusiva o di fedeltà – Idoneità a restringere la concorrenza e a produrre effetti preclusivi – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Oneri probatori dell’impresa in posizione dominante che contesta l’esattezza di calcoli effettuati nell’ambito di tale analisi
(Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54)
(v. punti 204-208)
Posizione dominante – Abuso – Sconti di esclusiva o di fedeltà – Idoneità a restringere la concorrenza e a produrre effetti preclusivi – Onere della prova a carico della [OSCURATO:PERSONA] – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Sindacato giurisdizionale – Portata – Valutazione economica complessa – Controllo della sussistenza, dell’attendibilità e della coerenza degli elementi di prova – Controllo dell’esaustività dei dati rilevanti
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 267-271)
Posizione dominante – Abuso – Sconti di esclusiva o di fedeltà – Idoneità a restringere la concorrenza e a produrre effetti preclusivi – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Sindacato giurisdizionale – Presa in considerazione di elementi di fatto o di diritto non contestati nel corso del procedimento amministrativo – Ammissibilità
(Art. 102 TFUE)
(v. punti 273-279)
Posizione dominante – Abuso – Sconti di esclusiva o di fedeltà – Idoneità a restringere la concorrenza e a produrre effetti preclusivi – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Sconti concessi sotto forma di prestazione in natura – Determinazione del valore dello sconto – Criteri
(Art. 102 TFUE; accordo SEE, art. 54)
(v. punti 309-315)
Posizione dominante – Abuso – Sconti di esclusiva o di fedeltà – Idoneità a restringere la concorrenza e a produrre effetti preclusivi – Analisi del concorrente altrettanto efficiente – Insufficienza degli elementi presentati a sostegno di tale analisi – Obbligo incombente al Tribunale di esaminare altri elementi idonei a stabilire detta capacità di preclusione – Assenza
(Artt. 102 e 263 TFUE)
(v. punti 328-343)
[OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, la Corte respinge l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] europea avverso la sentenza del Tribunale del 26 gennaio 2022 (
1
), con la quale quest’ultimo ha annullato parzialmente la decisione della [OSCURATO:PERSONA] che sanziona [OSCURATO:PERSONA] per aver abusato della sua posizione dominante sul mercato mondiale dei microprocessori attuando una strategia complessiva diretta ad escludere dal mercato il suo principale concorrente. Così facendo, la Corte risolve definitivamente la controversia che contrappone [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo dal 2009, convalidando, nel caso di specie, l’analisi svolta dal Tribunale per dichiarare non sufficientemente dimostrata la capacità di preclusione degli sconti di esclusiva contestati e, pertanto, annullare l’accertamento dell’infrazione su tale punto. Essa fornisce in tale occasione precisazioni sulla portata del controllo di legittimità che spetta al Tribunale quando è chiamato a pronunciarsi su una siffatta analisi dei potenziali effetti anticoncorrenziali di tali pratiche, nonché sull’effettuazione dell’«as efficient competitor test» (in prosieguo: il «test AEC»).
Con decisione del 13 maggio 2009 (
2
), la [OSCURATO:PERSONA] europea ha inflitto al produttore di microprocessori [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di EUR 1,06 miliardi per aver abusato della propria posizione dominante sul mercato mondiale dei microprocessori («[OSCURATO:PERSONA]») (
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) di architettura x86 (
4
) (in prosieguo: i «CPU x86»), tra l’ottobre 2002 e il dicembre 2007, attuando una strategia volta ad escludere dal mercato il suo principale concorrente.
Nella sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato ad [OSCURATO:PERSONA] due tipi di comportamenti abusivi nei confronti dei suoi partner commerciali, vale a dire restrizioni allo scoperto e sconti condizionati. Per quanto concerne, più in particolare, questi ultimi, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accordato sconti a quattro grandi produttori strategici di apparecchiature informatiche [Dell, Hewlett-Packard (HP), NEC e [OSCURATO:PERSONA]], alla condizione che essi acquistassero dalla stessa tutti, o quasi tutti, i loro CPU x86. Allo stesso modo, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accordato pagamenti a un distributore europeo di dispositivi microelettronici (MSH) a condizione che quest’ultimo vendesse esclusivamente computer equipaggiati con CPU x86 prodotti da [OSCURATO:PERSONA]. Tali sconti e pagamenti (in prosieguo: gli «sconti contestati») avrebbero garantito la fedeltà dei quattro produttori di apparecchiature e di Media-Saturn e, in tal modo, avrebbero ridotto significativamente la capacità dei concorrenti di [OSCURATO:PERSONA] di competere sulla base dei meriti dei loro CPU x86.
Con sentenza del 12 giugno 2014 (
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), il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di annullamento proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione controversa. Investita di un’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha annullato la sentenza iniziale con sentenza del 6 settembre 2017 (
6
) e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale. Nella sentenza sull’impugnazione, la Corte ha constatato che il Tribunale si era fondato, come la [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa che gli sconti di fedeltà accordati da un’impresa in posizione dominante avessero, per loro stessa natura, la capacità di restringere la concorrenza, cosicché non era necessario analizzare tutte le circostanze del caso di specie né, in particolare, condurre un test AEC. Ciò posto, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunque effettuato un siffatto test e che quest’ultimo aveva rivestito un’importanza reale nella valutazione della capacità di tali sconti di escludere un concorrente efficiente quanto [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare tutti gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] formulati in merito all’effettuazione di tale test da parte della [OSCURATO:PERSONA], essendo quest’ultima tenuta ad analizzare non solo l’ampiezza della posizione dominante dell’impresa sul mercato rilevante, il tasso di copertura del mercato da parte degli sconti contestati, le condizioni e le modalità di concessione di tali sconti, la loro durata e il loro importo, ma anche l’eventuale esistenza di una strategia volta a escludere i concorrenti almeno altrettanto efficienti di tale impresa.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ripreso le constatazioni della sentenza iniziale riguardanti le restrizioni allo scoperto e il loro carattere illegittimo alla luce dell’articolo 102 TFUE, nonché le valutazioni di tale sentenza vertenti sulla qualificazione degli sconti contestati come «sconti di esclusiva».
Esso ha invece esaminato, conformemente ai punti di diritto decisi dalla sentenza sull’impugnazione, gli argomenti di [OSCURATO:PERSONA] formulati in merito all’effettuazione del test AEC da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, il Tribunale ha individuato errori nell’applicazione di tale test da parte della [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai quattro produttori di apparecchiature e a MSH. Esso ha altresì individuato errori nell’esame della [OSCURATO:PERSONA] del tasso di copertura del mercato da parte degli sconti contestati e della loro durata di applicazione che giustificavano l’annullamento parziale della decisione controversa, nella parte in cui ha qualificato gli sconti contestati come pratiche costitutive di una violazione dell’articolo 102 TFUE, nonché l’annullamento dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA] (
7
).
[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale. Essa faceva valere, da un lato, errori nell’esame del test AEC da parte del Tribunale e, dall’altro, la violazione della portata del sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale ai fini dell’analisi della capacità degli sconti contestati di restringere la concorrenza.
Giudizio della Corte
La Corte esamina anzitutto le censure formulate nell’ambito dei primi due motivi di impugnazione vertenti, in sostanza, sulla portata del sindacato giurisdizionale spettante al Tribunale ai fini dell’analisi della capacità degli sconti contestati di restringere la concorrenza. A tale riguardo, essa considera che non si può criticare il Tribunale per aver omesso di esaminare se elementi della decisione controversa diversi da quelli sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata per constatare un’infrazione all’articolo 102 TFUE consentissero di dimostrare la capacità degli sconti contestati di produrre un effetto preclusivo anticoncorrenziale, dal momento che non spetta al Tribunale sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto di cui esso controlla la legittimità. Peraltro, per quanto riguarda gli elementi e i documenti del fascicolo di cui il Tribunale può tener conto nelle sue valutazioni, la Corte ricorda che il Tribunale non può fondarsi su elementi non comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo né su elementi che non risultano dalla decisione controversa. Orbene, nel caso di specie, l’esame dei punti della motivazione contestati della sentenza impugnata non rivela alcuna violazione dei principi così ricordati.
Sulla valutazione del test AEC effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] analizza poi in successione le censure della [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l’esame da parte del Tribunale dell’applicazione del test AEC nei confronti di taluni produttori di apparecchiature.
Per quanto riguarda Dell, la Corte esamina più in particolare se il Tribunale abbia commesso un errore, come affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], nell’analisi degli elementi di prova che consentono di mettere in discussione il risultato del test AEC ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto ricorso al test AEC per valutare la capacità degli sconti contestati di escludere un concorrente efficiente quanto [OSCURATO:PERSONA] senza tuttavia occupare una posizione dominante. A tale riguardo, la Corte osserva che il test AEC effettuato mirava a stabilire il prezzo al quale un concorrente efficiente quanto [OSCURATO:PERSONA] e che subiva gli stessi costi di quest’ultima avrebbe dovuto proporre i suoi CPU x86 al fine di compensare i produttori strategici di apparecchiature informatiche e MSH per la perdita degli sconti contestati, al fine di determinare se, in un caso del genere, tale concorrente potesse sempre coprire i propri costi.
Tale test si basa quindi su un confronto tra la quota contendibile (
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) e la quota richiesta (
9
) per ciascun produttore di apparecchiature informatiche nonché per MSH. In tale contesto, la Corte rileva che la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su ipotesi che implicano la presa in considerazione di un insieme di diversi dati numerici.
Precisando il livello di prova richiesto per consentire all’impresa in posizione dominante di mettere in discussione il risultato accolto dalla [OSCURATO:PERSONA], la Corte sottolinea che quest’ultima non può limitarsi a mettere in discussione l’esattezza di uno dei calcoli effettuati nell’ambito del test AEC, ma deve dimostrare una carenza o un errore tale da alterare il risultato del test, facendolo passare da negativo a positivo, in modo da far sorgere un ragionevole dubbio quanto alla fondatezza di tale risultato accolto.
Nel caso di specie, la Corte osserva che il Tribunale ha considerato, nell’ambito della sua valutazione insindacabile degli elementi di prova forniti da [OSCURATO:PERSONA], che l’insieme dei dati rilevanti che dovevano essere presi in considerazione per valutare la quota contendibile di Dell indicava che tale quota contendibile poteva molto probabilmente essere superiore alla percentuale del 7,1 % adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha scelto di fondarsi solo su una parte dei dati, cosicché il risultato del test AEC avrebbe potuto essere modificato, facendolo passare da negativo a positivo, se si fosse tenuto conto di tutti questi dati. Tale quota contendibile era peraltro possibile per la stessa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha tuttavia scelto di fondarsi soltanto su alcuni dati.
Pertanto, il Tribunale ha potuto validamente constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva dimostrato in modo giuridicamente adeguato la fondatezza della valutazione della quota contendibile di Dell.
Dopo aver altresì respinto le censure vertenti su errori di diritto e su una violazione dei diritti della difesa della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esame del test AEC nei confronti di HP, la Corte esamina le censure riguardanti l’esame del test AEC nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che attengono più precisamente alla valutazione dell’importo degli sconti concessi a tale produttore di apparecchiature.
Nel caso di specie, una parte degli sconti concessi a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] è stata accordata sotto forma di due vantaggi in natura, vale a dire l’estensione della garanzia standard di [OSCURATO:PERSONA] di un anno e la proposta di un migliore utilizzo di una piattaforma di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] in Cina.
Orbene, come precisato dal Tribunale, la portata e la natura degli sconti contestati concessi sono fattori presi in considerazione nel calcolo della quota richiesta per determinare il risultato del test AEC. Di conseguenza, quando tali sconti sono concessi in natura, anche solo parzialmente, occorre valutarli.
A tale riguardo, la Corte afferma che la compensazione proposta dal concorrente efficiente quanto [OSCURATO:PERSONA] non deve necessariamente assumere la forma di una prestazione in denaro pari al valore della prestazione in natura per il cliente interessato ma può consistere in una prestazione in natura equivalente. È altresì irrilevante, dal punto di vista soggettivo del cliente, che il valore della prestazione differisca dal costo che il concorrente efficiente quanto [OSCURATO:PERSONA] ha dovuto sostenere per concederla a tale cliente.
Di conseguenza, conformemente ai fondamenti del test AEC, occorre valutare uno sconto concesso sotto forma di prestazione in natura prendendo in considerazione un ipotetico concorrente con una struttura di costi analoga a quella di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte aggiunge che un adeguamento di tale costo può tuttavia essere necessario per tener conto del fatto che i costi del concorrente altrettanto efficiente possono subire un impatto per il fatto che quest’ultimo soddisfa unicamente la quota contendibile dei clienti, inferiore alla quota non contendibile di [OSCURATO:PERSONA].
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], che non ha ragionato tenendo conto di un ipotetico concorrente in grado di vendere CPU x86 a [OSCURATO:PERSONA], pur offrendole vantaggi in natura alle stesse condizioni di [OSCURATO:PERSONA], era partita da un postulato contrario ai fondamenti del test AEC esposto nella decisione controversa. È quindi senza sostituire la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale ha evidenziato nella sentenza impugnata un’incoerenza interna al test AEC.
Sulle conseguenze da trarre dagli errori constatati nell’ambito del test AEC
La Corte analizza infine le censure della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’errata valutazione da parte del Tribunale delle conseguenze da trarre dagli errori constatati nell’ambito del test AEC.
In tale contesto, la Corte precisa la portata del sindacato giurisdizionale spettante al Tribunale nell’ambito del suo esame dell’analisi effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] relativa alla capacità di preclusione degli sconti contestati.
Secondo una giurisprudenza costante, gli elementi costitutivi di un’infrazione devono emergere dalla motivazione dell’atto che constata l’infrazione e i giudici dell’Unione non possono modificarli sostituendo, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto di cui trattasi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto, senza che gli elementi specifici della sua valutazione fossero contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’impugnazione, che quest’ultima avesse commesso errori nel test AEC, non avesse debitamente esaminato il criterio relativo al tasso di copertura del mercato e non avesse proceduto ad un’analisi corretta della durata degli sconti contestati.
Tenuto conto di tali valutazioni, non spettava al Tribunale esaminare, mediante un ragionamento privo degli errori da esso constatati nella sentenza impugnata, se gli sconti contestati avessero una capacità di escludere un concorrente efficiente quanto [OSCURATO:PERSONA], fondandosi, ai fini di tale esame, su elementi diversi da quelli sui quali si era basata la [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare tale capacità.
In particolare, il mero riferimento, nella decisione controversa, indipendentemente dalle conclusioni da trarre dal test AEC, al periodo durante il quale [OSCURATO:PERSONA] ha attuato gli sconti contestati e al calendario di questi ultimi non era sufficiente, di per sé, a fondare conclusioni definitive quanto agli effetti preclusivi così prodotti. Il Tribunale non era neppure obbligato a tener conto della capacità effettiva del concorrente principale di [OSCURATO:PERSONA] di restare sul mercato a motivo dell’efficienza, dell’innovatività e dell’attrattività dei suoi prodotti, analisi che era indipendente dal test AEC.
(
1
) Sentenza del 26 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T-286/09 RENV
,
EU:T:2022:19
; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
(
2
) Decisione C(2009)3726 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 13 maggio 2009, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [102 TFUE] e dell’articolo 54 dell’accordo SEE (caso COMP/C-3/37.990 – [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
(
3
) Il processore è una componente essenziale di qualsiasi computer, in termini sia di funzionamento generale del sistema che di costo globale dell’apparecchio.
(
4
) I microprocessori utilizzati nei computer possono essere suddivisi in due categorie, segnatamente i microprocessori x86 e i processori basati su un’altra architettura. L’architettura x86 è uno standard sviluppato da [OSCURATO:PERSONA] che permette il funzionamento dei sistemi operativi Windows e Linux.
(
5
) Sentenza del 12 giugno 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
286/09
,
EU:T:2014:547
; in prosieguo: la «sentenza iniziale»).
(
6
) Sentenza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C-413/14 P
,
EU:C:2017:632
, in prosieguo: la «sentenza sull’impugnazione»).
(
7
) Ritenendo di non essere in grado di individuare l’importo dell’ammenda relativo unicamente alle restrizioni allo scoperto, il Tribunale ha annullato integralmente l’articolo della decisione impugnata che ha inflitto ad [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda di importo pari a EUR 1,06 miliardi per l’infrazione constatata.
(
8
) Tale espressione designa, nella fattispecie, la quota di mercato per la quale i clienti di [OSCURATO:PERSONA] erano disposti e in grado di spostare il loro approvvigionamento verso un altro fornitore, che era necessariamente limitata, tenuto conto, in particolare, della natura del prodotto nonché dell’immagine di marchio e del profilo di [OSCURATO:PERSONA].
(
9
) Tale espressione designa, nella fattispecie, la quota del fabbisogno del cliente che un concorrente efficiente quanto [OSCURATO:PERSONA] deve ottenere affinché possa accedere al mercato senza subire perdite.