CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026
Cassazione n. 04574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della Corte di appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza della violazione di legge e del vizio di motivazione perché illogica (e non manifestamente illogica) e contraddittoria in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, l’omessa considerazione di elementi favorevoli all’imputata ai fini della determinazione dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è, altresì, manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da manifesta illogicità (si vedano pagg. 2-3 della sentenza impugnata, ove si sottolinea come l’aumento irrogato a titolo di continuazione risulti adeguato alla luce della spiccata capacità a delinquere della ricorrente, gravata da ben sei precedenti penali anche specifici, e come gli elementi positivamente valorizzabili in suo favore siano già stati valutati ai fini della concessione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen.), considerato che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo, Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]