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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2025

Cassazione n. 21557/2025

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iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 31074del ruolo generale dell’anno 2021 proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. —[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di rinvio- Definizione automatica di cui all’art.9 della legge n. 289/2002-causa ostativa rappresentata dalla notifica di un pregresso p.v.c. con esito positivo- Pozzi, elettivamente domiciliatosi presso lo studio legale tributario “[OSCURATO:PERSONA]” in Roma, alla via A. Gramsci, n. 54; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 701/06/2020, depositata in data 18novembre 202 0 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. presentò due distinteistanze di definizione automatica ex art. 9 della

I. n. 289/02 rispettivamente concernenti la prima le annualità d'imposta 1999, 2000 e 2001 e la seconda gli anni d'imposta 1997 e 2002.

L'Agenzia oppose diniego alla definizione per condono dell'anno d'imposta 2002 facendo leva, per quanto ancora d'interesse, sulle contestazioni sollevate dalla Guardia di finanza e compendiate nel processo verbale di constatazione del 12 novembre 2001, secondo le quali la società aveva costituito una contabilità fittizia. 2.La contribuente impugnò il diniego di definizione agevolata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria che, con sentenza n. 26/01/2009 rigettòil ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 65/15/2010, accolse l’appello della società contribuente ritenendo che le contestazioni formulatedall’Agenzia fossero venute meno, sia in sede tributaria, per effetto dell'annullamento, con sentenze passate in giudicato,degli avvisi di accertamento scaturiti dal processo verbale di constatazione e relativi alle annualità 1997 e 1998, sia in sede penale, in esito al decreto di archiviazione del procedimento penale conseguente all’informativa dei militari verificatori.

4. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propo se ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 31041/2018, lo accolsecon riguardo ai motivi secondo (violazione dell’art. 2909 c.c.), terzo (violazione degli artt. 654 c.p.p. e 207 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), quarto (omessa o insufficiente motivazione). 5.Nella ordinanza n. 31041/2018, la Corte di cassazione- premesso che in relazione all'iva il ricorso al c.d. condono tombale previsto dall'art. 9 della

I. 27 dicembre 1992, n. 289 era inibito dalle regole unionali e chein relazione alle altre imposte, a norma dell'art. 9, 14° comma, della

I. n. 289/02, il c.d. condono tombale era inibito dalla previa notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo, quale atto di segnalazione di materia imponibile -ha ritenuto erronea e, al contempo viziata da difetto di motivazione, la sentenza di appello con la quale era stata ritenuta infondatala segnalazione di materia imponibile di cui al p.v.c. del 12 novembre 2001, atteso che: 1) nessuna forza di giudicato potevanoesprimere le sentenze di annullamento per vizi formali degli avvisi di accertamento per gli anni 1997-1998 scaturiti dal suddetto p.v.c. in quanto - come statuito da Cass. n. 27306/2016 nella controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso dell'eccedenza(IRPEG) emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2002 – non soltanto non sussisteva in quel caso - come in q uello in esame - identità oggettiva trail rapporto definito ( con sentenza di annullamento dell’avviso per l’anno 1998) e il rapporto da definire, ma anche perché la pronuncia di una sentenza dichiarativa del la nullità dell'avviso di accertamento per motivi di forma, passatao meno in giudicato, non solo non preclude va , ma senz'altro imponeva all' A mministrazione di emettere un nuovo avviso , con annullamento del precedente; 2)il decreto di archiviazione costituiva un provvedimento in sé privo di definitivitàe postulava la mancanza di un processo.

6. Riassunto il giudizio a cura della società contribuente dinanzi alla CTR del Piemonte, con sentenza n. 701/06/2020, depositata in data 18.11.2020, veniva, in accoglimento del ricorso, annullato il diniego alle definizioni per condono.

7. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR, in sede di rinvio, ha affermato che la portata ostativa alla definizione per condono per il 2002 del p.v.c. del 12 novembre 2001 era venuta meno in applicazione del comma 15 dell’art. 9 della legge n. 289/2002, atteso che il medesimo, per limiti temporali, non poteva contestare irregolarità dell’anno successivo né risultava emesso alcun atto impositivo per il 2002.

8. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

9. Resiste, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice del rinvio annullato il diniego di condono di cui all’art. 9 della L. n. 289/1992 opposto dall’Amministrazione per il 2002 sul rilievo chela notifica del p.v.c. della G.d.F. del 12 novembre 2001 non poteva considerarsi ostativa al perfezionamento del condono tombale in applicazione dell’art. 9 comma 15, della l. n. 289/2002 (secondo cui “ le preclusioni lett. a) e b) del comma 14 si applicavano con esclusivo riferimento ai periodi di imposta ai quali si riferivano gli atti e i procedimenti ivi indicati”) non potendoil medesimo p.v.c. , per limiti temporali, contestare irregolarità dell’anno successivo e non risultando emesso alcun atto impositivo per il 2002; con ciò la CTR avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la società contribuente mai dedotto, fin dal primo grado di giudizio, alcuna presunta irregolarità del diniego di condono ai sensi dell’art.9, comma 15, della legge n. 289/2002,bensì denunciato esclusivamente l a violazione del giudicato esterno in forza delle sentenze di annullamento degli avvisi di accertamento scaturiti dal processo verbale di constatazione nonché l’illegittimità del diniego di condono in ragione della corretta esecuzione dei versamenti effettuati; parimenti nell’atto di riassunzione, la società avrebbe eccepito esclusivamente la decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa. 1.1.Va disattesa l’eccezione di inammissibilità in punto di autosufficienza del ricorso, che risulta adeguatamente illustrativo della questione controversa, delle opposte difese, dell'iter processuale, nonché corredato degli atti pertinenti, o, quantomeno, della parte rilevante di essi, riprodotti nel ricorso stesso ai fini del controllo di legittimità. 1.2.Il motivo è fondato. 1.3.Come si evince, in punto di fatto,dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa (ricorso e controricorso): 1) l’Ufficio emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provvedimento di diniego alla definizione automatica per gli anni pregressi ex art. 9 della legge n. 289/2002 per l’annualità 2002, fondandosi, per quanto ancora di interesse, sulle contestazioni circa una assunta contabilità fittizia elevate dalla Guardia di finanza con il processo verbale del 12 novembre 2001; 2) avverso il suddetto provvedimento, la società proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Alessandria deducendo la carenza assoluta di motivazione, l’omessa indicazione del termine e dell’organo giurisdizionale al quale indirizzare il ricorso, l’omessa indicazione del funzionario responsabile del procedimento; la violazione del giudicato esterno stante il passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento degli avvisi di accertamento scaturiti dal p.v.c. del

12.11. 2001; l’infondatezza nel merito, stante la correttezza dei versamenti effettuati dalla contribuente; 3) c on sentenza n. 26/01/2009, rigettava il ricorso ritenendo ostativa alla concessione del condono la contestazione contenuta nel p.v.c. di una contabilità fittizia, artatamente creata per ottenere crediti d’imposta “da ripulire con l’operazione di condono” per poi portarli in esazione; 3) avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello deducendo l’omessa o erronea statuizione in relazione all’eccezione di carenza di motivazione del diniego nonché in relazione all’eccezione di omessa indicazio ne del termine, dell’organo giurisdizionale al quale indirizzare il ricorso e del funzionario responsabile del procedimento; la violazione del giudicato esterno; l’omessa/erroneastatuizione sull’oggetto del giudizio con violazione dell’art. 112 c.p.c; nel merito, la cessazione della materia del contendere “in ragione del riconoscimento della correttezza della dichiarazione di condono” e “in ragione della accertata infondatezza dei rilievi formulati nel p.v.c.”, l’omessa statuizione in ordine alla decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa e alla incompetenza dello stesso nonché in ordine alla eccezione sulla “corretta delimitazione del thema decidendum”; 4) con sentenza n. 65/15/2010, la CTR del Piemonte - in riforma della sentenza di primo grado –annullava il diniego di condono sul rilievo chela segnalazione di materia imponibile di cui al p.v.c. del 12 novembre 2001 fosseinfondata come risultava dalle sentenze passate in giudicato degli avvisi, per gli anni 1997 e 1998, scaturiti dal p.v.c. e dal decreto di archiviazione della denunciapenale; 3) con ordinanza n. 31 041 del 2018, la Corte di cassazione accoglieva i motivi secondo (violazione dell’art. 2909 c.c.), terzo (violazione degli artt. 654 c.p.p. e 207 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) e quarto (vizio di difetto di motivazione) del ricorso dell’Agenzia, affermando, con riguardo al condono tombale delle imposte diverse dall’Iva (essendo per quest’ultima vietato dalle norme unionali)in relazione al quale la segnalazione di materia imponibile di cui al p.v.c. con esito positivo costituiva un ostacolo insormontabile: a) la inoperatività del giudicato esterno in forza delle sentenze di annullamento degli avvisi scaturiti dal p.v.c. in quanto come già statuito da Cass. n. 27306/2016 - nella controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso dell'eccedenza (IRPEG) emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2002 –oltre a non sussistere, in quel caso - come in quello in esame-l’identità oggettiva tra il rapporto definito (con sentenza di annullamento dell’avviso per l’anno 1998) e il rapporto da definire, la sentenza dichiarativa della nullità dell'avviso di accertamento per motivi di forma, passata o meno in giudicato, imponeva all'Amministrazione di emettere un nuovo avviso, con annullamento del precedente; b) l’irrilevanza del provvedimento di archiviazione, privo di definitività e postulante la mancanza di un processo;4) la società riassumeva il giudizio dinanzi alla CTR del Piemonte deducendo la decadenza dell’Ufficio da ogni potestà accertativa nonché in merito ai principi statuiti nella ordinanza di rinvio, alla corretta delimitazione del thema decidendum, alla spettanza del credito Irpeg. 1.4.Con sentenza n. 701/06/2020 della CTR in sede di rinvio veniva annullato il diniego di condono non operando la causa ostativa rappresentata dalla notifica alla società il 12.11.2001del p.v.c. con esito positivo atteso che, in applicazione dell’art. 9 comma 15, della l. n. 289/2002 (secondo cui“le preclusioni lett. a) e b) del comma 14 si applicavano con esclusivo riferimento ai periodi di imposta ai quali si riferivano gli atti e i procedimenti ivi indicati”) il p.v.c. non poteva, per limiti temporali, contestare irregolarità dell’anno successivo né risultava emesso alcun atto impositivo per il 2002. 1.5.Posto quanto sopra, va osservato che il giudizio di rinvio è soggetto alle comuni regole del codice di procedura civile; lo è anche in materia tributaria; va ribadito che nel giudizio di rinvio è in ogni caso preclusa la proposizione di questioni (domande o eccezioni) nuove, attesa la natura di giudizio a struttura chiusa; consegue che il giudice rimane investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata,fermo restando, per le parti, il limite posto dall'art. 394 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità, tra l'altro, di prendere nuove conclusioni (cfr. Cass. n. 8872-14, Cass. n. 2085-02; e v. pure, per il processo tributario, Cass. n. 9224-07, secondo cui, anche ex art. 57 del d.lgs. n. 546/92, l’esclusione della possibilità di introdurre eccezioni o tematiche nuove non consente, in sede di rinvio, l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di documenti; sez.5, Ord. n . 29886 del 2017; Cass. 25/07/2023, n. 22262).

Il giudizio di rinvio, quale prefigurato dagli artt. 394 e ss c.p.c., è un procedimento a struttura chiusa, nel quale non soltanto è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande o nuove eccezioni, ma dove sono altresì da ritenersi operanti le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza emessa dalla Corte di cassazione (cfr. in termini Cass.n. 10046 del 2002; Cass. n. 1437 del 2000; Cass. n. Sez.L, Sentenza n. 11411 del 2018).

In particolare, sussiste un divieto di domande nuove ma non di nuove difese, argomentando sulla differente formulazione letterale tra l’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, cha vieta richieste diversecit. e l’art. 394 cod. proc. civ. che vieta conclusioni diverse (in tal senso, Cass. n. 22262 del 2023; Cass. 22/02/2022, n. 5694; Cass. 24/10/2017, n. 25153; Cass. 20/01/2017, n. 1526; Cass. 31/03/2016, n. 6292; Cass.16/10/2015, n. 20981; Cass. 21/09/2015, n. 18600, Cass. 12/12/2014, n. 26200).

Si può allora ripetere che, fermo che il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi, e che le parti conservano la medesima posizione processuale, nondimeno il suo ambito è circoscritto ex lege quanto alle domande proponibili, non anche alle difese, a meno che la novità di queste non sia tale da alterare completamente il tema di decisione (Cass. 12/12/2014, n. 26200;Sez. 5, Ordinanza n. 12214 del 2024 ). 1.6.Nella sentenza impugnata il giudice del rinvio non si è attenuto ai suddetti principi nell’annullare il diniego di condonoper il 2002, ai sensi dell’art. 9, comma 15, del d.lgs. n. 546/92non potendo il p.v.c. della GdF, notificato il 12.11.2001, contestare, per limiti temporali, irregolarità dell’anno successivo né risultando emesso alcun atto impositivo attinente il 2002; con ciò, la CTR - incorrendo in un’extrapetizione -ha ampliato il thema decidendum (concernente l ’operatività della causa ostativa al condono tombale rappresentata dalla notifica del p.v.c. della Gdf di cui al comma 14 dell’art. 9 cit., in presenza di un assunto giudicato esterno formatosi sulle sentenze di annullamento degli avvisi scaturiti dal p.v.c. e di un decreto di archiviazione della denuncia penale) come definito in base a quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata. 2.In conclusione,il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 31074del ruolo generale dell’anno 2021 proposto Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. —[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] di rinvio- Definizione automatica di cui all’art.9 della legge n. 289/2002-causa ostativa rappresentata dalla notifica di un pregresso p.v.c. con esito positivo- Pozzi, elettivamente domiciliatosi presso lo studio legale tributario “[OSCURATO:PERSONA]” in Roma, alla via A. Gramsci, n. 54; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 701/06/2020, depositata in data 18novembre 202 0 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. presentò due distinteistanze di definizione automatica ex art. 9 della I. n. 289/02 rispettivamente concernenti la prima le annualità d'imposta 1999, 2000 e 2001 e la seconda gli anni d'imposta 1997 e 2002. L'Agenzia oppose diniego alla definizione per condono dell'anno d'imposta 2002 facendo leva, per quanto ancora d'interesse, sulle contestazioni sollevate dalla Guardia di finanza e compendiate nel processo verbale di constatazione del 12 novembre 2001, secondo le quali la società aveva costituito una contabilità fittizia. 2.La contribuente impugnò il diniego di definizione agevolata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria che, con sentenza n. 26/01/2009 rigettòil ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte, con sentenza n. 65/15/2010, accolse l’appello della società contribuente ritenendo che le contestazioni formulatedall’Agenzia fossero venute meno, sia in sede tributaria, per effetto dell'annullamento, con sentenze passate in giudicato,degli avvisi di accertamento scaturiti dal processo verbale di constatazione e relativi alle annualità 1997 e 1998, sia in sede penale, in esito al decreto di archiviazione del procedimento penale conseguente all’informativa dei militari verificatori. 4. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate propo se ricorso per cassazione che, con ordinanza n. 31041/2018, lo accolsecon riguardo ai motivi secondo (violazione dell’art. 2909 c.c.), terzo (violazione degli artt. 654 c.p.p. e 207 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), quarto (omessa o insufficiente motivazione). 5.Nella ordinanza n. 31041/2018, la Corte di cassazione- premesso che in relazione all'iva il ricorso al c.d. condono tombale previsto dall'art. 9 della I. 27 dicembre 1992, n. 289 era inibito dalle regole unionali e chein relazione alle altre imposte, a norma dell'art. 9, 14° comma, della I. n. 289/02, il c.d. condono tombale era inibito dalla previa notifica di un processo verbale di constatazione con esito positivo, quale atto di segnalazione di materia imponibile -ha ritenuto erronea e, al contempo viziata da difetto di motivazione, la sentenza di appello con la quale era stata ritenuta infondatala segnalazione di materia imponibile di cui al p.v.c. del 12 novembre 2001, atteso che: 1) nessuna forza di giudicato potevanoesprimere le sentenze di annullamento per vizi formali degli avvisi di accertamento per gli anni 1997-1998 scaturiti dal suddetto p.v.c. in quanto - come statuito da Cass. n. 27306/2016 nella controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso dell'eccedenza(IRPEG) emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2002 – non soltanto non sussisteva in quel caso - come in q uello in esame - identità oggettiva trail rapporto definito ( con sentenza di annullamento dell’avviso per l’anno 1998) e il rapporto da definire, ma anche perché la pronuncia di una sentenza dichiarativa del la nullità dell'avviso di accertamento per motivi di forma, passatao meno in giudicato, non solo non preclude va , ma senz'altro imponeva all' A mministrazione di emettere un nuovo avviso , con annullamento del precedente; 2)il decreto di archiviazione costituiva un provvedimento in sé privo di definitivitàe postulava la mancanza di un processo. 6. Riassunto il giudizio a cura della società contribuente dinanzi alla CTR del Piemonte, con sentenza n. 701/06/2020, depositata in data 18.11.2020, veniva, in accoglimento del ricorso, annullato il diniego alle definizioni per condono. 7. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR, in sede di rinvio, ha affermato che la portata ostativa alla definizione per condono per il 2002 del p.v.c. del 12 novembre 2001 era venuta meno in applicazione del comma 15 dell’art. 9 della legge n. 289/2002, atteso che il medesimo, per limiti temporali, non poteva contestare irregolarità dell’anno successivo né risultava emesso alcun atto impositivo per il 2002. 8. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo. 9. Resiste, con controricorso, la società contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice del rinvio annullato il diniego di condono di cui all’art. 9 della L. n. 289/1992 opposto dall’Amministrazione per il 2002 sul rilievo chela notifica del p.v.c. della G.d.F. del 12 novembre 2001 non poteva considerarsi ostativa al perfezionamento del condono tombale in applicazione dell’art. 9 comma 15, della l. n. 289/2002 (secondo cui “ le preclusioni lett. a) e b) del comma 14 si applicavano con esclusivo riferimento ai periodi di imposta ai quali si riferivano gli atti e i procedimenti ivi indicati”) non potendoil medesimo p.v.c. , per limiti temporali, contestare irregolarità dell’anno successivo e non risultando emesso alcun atto impositivo per il 2002; con ciò la CTR avrebbe violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non avendo la società contribuente mai dedotto, fin dal primo grado di giudizio, alcuna presunta irregolarità del diniego di condono ai sensi dell’art.9, comma 15, della legge n. 289/2002,bensì denunciato esclusivamente l a violazione del giudicato esterno in forza delle sentenze di annullamento degli avvisi di accertamento scaturiti dal processo verbale di constatazione nonché l’illegittimità del diniego di condono in ragione della corretta esecuzione dei versamenti effettuati; parimenti nell’atto di riassunzione, la società avrebbe eccepito esclusivamente la decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa. 1.1.Va disattesa l’eccezione di inammissibilità in punto di autosufficienza del ricorso, che risulta adeguatamente illustrativo della questione controversa, delle opposte difese, dell'iter processuale, nonché corredato degli atti pertinenti, o, quantomeno, della parte rilevante di essi, riprodotti nel ricorso stesso ai fini del controllo di legittimità. 1.2.Il motivo è fondato. 1.3.Come si evince, in punto di fatto,dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa (ricorso e controricorso): 1) l’Ufficio emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. provvedimento di diniego alla definizione automatica per gli anni pregressi ex art. 9 della legge n. 289/2002 per l’annualità 2002, fondandosi, per quanto ancora di interesse, sulle contestazioni circa una assunta contabilità fittizia elevate dalla Guardia di finanza con il processo verbale del 12 novembre 2001; 2) avverso il suddetto provvedimento, la società proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Alessandria deducendo la carenza assoluta di motivazione, l’omessa indicazione del termine e dell’organo giurisdizionale al quale indirizzare il ricorso, l’omessa indicazione del funzionario responsabile del procedimento; la violazione del giudicato esterno stante il passaggio in giudicato delle sentenze di annullamento degli avvisi di accertamento scaturiti dal p.v.c. del 12.11. 2001; l’infondatezza nel merito, stante la correttezza dei versamenti effettuati dalla contribuente; 3) c on sentenza n. 26/01/2009, rigettava il ricorso ritenendo ostativa alla concessione del condono la contestazione contenuta nel p.v.c. di una contabilità fittizia, artatamente creata per ottenere crediti d’imposta “da ripulire con l’operazione di condono” per poi portarli in esazione; 3) avverso la sentenza di primo grado, la società proponeva appello deducendo l’omessa o erronea statuizione in relazione all’eccezione di carenza di motivazione del diniego nonché in relazione all’eccezione di omessa indicazio ne del termine, dell’organo giurisdizionale al quale indirizzare il ricorso e del funzionario responsabile del procedimento; la violazione del giudicato esterno; l’omessa/erroneastatuizione sull’oggetto del giudizio con violazione dell’art. 112 c.p.c; nel merito, la cessazione della materia del contendere “in ragione del riconoscimento della correttezza della dichiarazione di condono” e “in ragione della accertata infondatezza dei rilievi formulati nel p.v.c.”, l’omessa statuizione in ordine alla decadenza dell’Ufficio dalla potestà accertativa e alla incompetenza dello stesso nonché in ordine alla eccezione sulla “corretta delimitazione del thema decidendum”; 4) con sentenza n. 65/15/2010, la CTR del Piemonte - in riforma della sentenza di primo grado –annullava il diniego di condono sul rilievo chela segnalazione di materia imponibile di cui al p.v.c. del 12 novembre 2001 fosseinfondata come risultava dalle sentenze passate in giudicato degli avvisi, per gli anni 1997 e 1998, scaturiti dal p.v.c. e dal decreto di archiviazione della denunciapenale; 3) con ordinanza n. 31 041 del 2018, la Corte di cassazione accoglieva i motivi secondo (violazione dell’art. 2909 c.c.), terzo (violazione degli artt. 654 c.p.p. e 207 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271) e quarto (vizio di difetto di motivazione) del ricorso dell’Agenzia, affermando, con riguardo al condono tombale delle imposte diverse dall’Iva (essendo per quest’ultima vietato dalle norme unionali)in relazione al quale la segnalazione di materia imponibile di cui al p.v.c. con esito positivo costituiva un ostacolo insormontabile: a) la inoperatività del giudicato esterno in forza delle sentenze di annullamento degli avvisi scaturiti dal p.v.c. in quanto come già statuito da Cass. n. 27306/2016 - nella controversia avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento di diniego dell’istanza di rimborso dell'eccedenza (IRPEG) emergente dalla dichiarazione relativa all'anno 2002 –oltre a non sussistere, in quel caso - come in quello in esame-l’identità oggettiva tra il rapporto definito (con sentenza di annullamento dell’avviso per l’anno 1998) e il rapporto da definire, la sentenza dichiarativa della nullità dell'avviso di accertamento per motivi di forma, passata o meno in giudicato, imponeva all'Amministrazione di emettere un nuovo avviso, con annullamento del precedente; b) l’irrilevanza del provvedimento di archiviazione, privo di definitività e postulante la mancanza di un processo;4) la società riassumeva il giudizio dinanzi alla CTR del Piemonte deducendo la decadenza dell’Ufficio da ogni potestà accertativa nonché in merito ai principi statuiti nella ordinanza di rinvio, alla corretta delimitazione del thema decidendum, alla spettanza del credito Irpeg. 1.4.Con sentenza n. 701/06/2020 della CTR in sede di rinvio veniva annullato il diniego di condono non operando la causa ostativa rappresentata dalla notifica alla società il 12.11.2001del p.v.c. con esito positivo atteso che, in applicazione dell’art. 9 comma 15, della l. n. 289/2002 (secondo cui“le preclusioni lett. a) e b) del comma 14 si applicavano con esclusivo riferimento ai periodi di imposta ai quali si riferivano gli atti e i procedimenti ivi indicati”) il p.v.c. non poteva, per limiti temporali, contestare irregolarità dell’anno successivo né risultava emesso alcun atto impositivo per il 2002. 1.5.Posto quanto sopra, va osservato che il giudizio di rinvio è soggetto alle comuni regole del codice di procedura civile; lo è anche in materia tributaria; va ribadito che nel giudizio di rinvio è in ogni caso preclusa la proposizione di questioni (domande o eccezioni) nuove, attesa la natura di giudizio a struttura chiusa; consegue che il giudice rimane investito del potere-dovere di riesaminare il merito della causa sulla base di quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata,fermo restando, per le parti, il limite posto dall'art. 394 cod. proc. civ., con conseguente impossibilità, tra l'altro, di prendere nuove conclusioni (cfr. Cass. n. 8872-14, Cass. n. 2085-02; e v. pure, per il processo tributario, Cass. n. 9224-07, secondo cui, anche ex art. 57 del d.lgs. n. 546/92, l’esclusione della possibilità di introdurre eccezioni o tematiche nuove non consente, in sede di rinvio, l'ampliamento della materia del contendere neppure attraverso la produzione di documenti; sez.5, Ord. n . 29886 del 2017; Cass. 25/07/2023, n. 22262). Il giudizio di rinvio, quale prefigurato dagli artt. 394 e ss c.p.c., è un procedimento a struttura chiusa, nel quale non soltanto è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande o nuove eccezioni, ma dove sono altresì da ritenersi operanti le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza emessa dalla Corte di cassazione (cfr. in termini Cass.n. 10046 del 2002; Cass. n. 1437 del 2000; Cass. n. Sez.L, Sentenza n. 11411 del 2018). In particolare, sussiste un divieto di domande nuove ma non di nuove difese, argomentando sulla differente formulazione letterale tra l’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, cha vieta richieste diversecit. e l’art. 394 cod. proc. civ. che vieta conclusioni diverse (in tal senso, Cass. n. 22262 del 2023; Cass. 22/02/2022, n. 5694; Cass. 24/10/2017, n. 25153; Cass. 20/01/2017, n. 1526; Cass. 31/03/2016, n. 6292; Cass.16/10/2015, n. 20981; Cass. 21/09/2015, n. 18600, Cass. 12/12/2014, n. 26200). Si può allora ripetere che, fermo che il giudizio di rinvio non è un giudizio autonomo, bensì la prosecuzione dei precedenti gradi e fasi, e che le parti conservano la medesima posizione processuale, nondimeno il suo ambito è circoscritto ex lege quanto alle domande proponibili, non anche alle difese, a meno che la novità di queste non sia tale da alterare completamente il tema di decisione (Cass. 12/12/2014, n. 26200;Sez. 5, Ordinanza n. 12214 del 2024 ). 1.6.Nella sentenza impugnata il giudice del rinvio non si è attenuto ai suddetti principi nell’annullare il diniego di condonoper il 2002, ai sensi dell’art. 9, comma 15, del d.lgs. n. 546/92non potendo il p.v.c. della GdF, notificato il 12.11.2001, contestare, per limiti temporali, irregolarità dell’anno successivo né risultando emesso alcun atto impositivo attinente il 2002; con ciò, la CTR - incorrendo in un’extrapetizione -ha ampliato il thema decidendum (concernente l ’operatività della causa ostativa al condono tombale rappresentata dalla notifica del p.v.c. della Gdf di cui al comma 14 dell’art. 9 cit., in presenza di un assunto giudicato esterno formatosi sulle sentenze di annullamento degli avvisi scaturiti dal p.v.c. e di un decreto di archiviazione della denuncia penale) come definito in base a quanto acquisito sino al momento della emissione della sentenza cassata. 2.In conclusione,il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione; P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impug
Sentenza Cassazione n. 21557/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris