CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28175/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato per il delitto di furto e aveva escluso l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, riducendo la pena inflitta; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insufficienza dell'asportazione dei pannelli a integrare l'aggravante della violenza sulle cose; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità ai sensi della quale, in tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui, come avvenuto nella specie, il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla res la propria funzionalità (Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv. 282974 - 01); rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e ritenuto che esso sia inammissibile in quanto la decisione sul trattamento sanzionatorio risulta assistita da adeguata motivazione, tenuto conto dell'assenza di qualsivoglia condotta collaborativa da parte dell'imputato, il quale, anzi, si dava alla fuga nell'immediatezza dei fatti, per poi fornire, nel corso del giudizio, una ricostruzione poco plausibile e illogica (v. pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P. P.Q.M