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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2018

Cassazione n. 06815/2023

Testo disponibile della fonte

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o [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresento e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4152/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/6/2018 R.G.

N. 2402 del 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato decaduto l'odierno ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva ex lege n. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la decadenza dall'azione giudiziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ed ha osservato, in particolare, come non cogliesse nel segno la prospettiva tentata da parte appellante che avrebbe voluto la decadenza applicabile, eventualmente, solo ai singoli ratei di pensione non rivalutata e non al diritto alla rivalutazione contributiva in senso sostanziale.

A tale riguardo, ha richiamato il precedente di Cass. n. 8926 del 2011; avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoriaed accompagnati dalla richiesta di trattazione del ricorso dinanzi alle Sezioni Unite; l'INPS ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO che: con istanza ex art. 376 c.p.c. allegata al ricorso, il ricorrente ha sollecitato rimessione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la trattazione da parte delle Sezioni Unite in ragione di un contrasto ravvisato nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura del diritto al beneficio contributivo oggetto di causa; l'istanza analoga alla presente, relativ a ad altri ricorsi patrocinati dal medesimo difensore,non è stata accolta dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente con decreto del 9 aprile 2022; peraltro, questa Corte di cassazione ha ormai consolidato il proprio orientamento relativamente alle questioni inerenti al regime della decadenza applicabile al diritto ai benefici contributivi da esposizione all'amianto, come si dirà in seguito, e il ricorso non propone ragioni per indurre questa Corte di cassazione a modificare l'orientamento medesimo ribadito da ultimo in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (Cassazione nn. 832, 11183, 11184 del 2019; n. 27760 del 2020); con il primo motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.3 - la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merito ritenuto la decadenza riferita al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e non ai singoli ratei triennali; le censure sono infondate, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da potersi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (cfr. tra le più recentiCass. n. 41886 del 2021; Cass. n. 618 del 2018; Cass. n. 19729 del 2017; Cass. n. 17433 del 2017); altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 41886 del 2021 e Cass. n. 17433 del 2017, citate); logico corollario di quanto precede è che la decadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio; il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui è formalmente denunciata la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, - riguardano il diritto, in concreto, del ricorrente ad ottenere la rivalutazione contributiva per il coefficiente dell'1,5 in relazione all'intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento di detta esposizione.

Essi sono dunque assorbiti dal rigetto del primo motivo di ricorso; il ricorso va, in definitiva, rigettato, provvedendosi comeda dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 27gennaio 202 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA] - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresento e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4152/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/6/2018 R.G. N. 2402 del 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].; Rilevato che: con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato decaduto l'odierno ricorrente dal diritto al beneficio della rivalutazione contributiva ex lege n. 257 del 1992, art. 13, per i periodi di lavoro in cui era stato esposto ad amianto; per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la decadenza dall'azione giudiziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, ed ha osservato, in particolare, come non cogliesse nel segno la prospettiva tentata da parte appellante che avrebbe voluto la decadenza applicabile, eventualmente, solo ai singoli ratei di pensione non rivalutata e non al diritto alla rivalutazione contributiva in senso sostanziale. A tale riguardo, ha richiamato il precedente di Cass. n. 8926 del 2011; avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoriaed accompagnati dalla richiesta di trattazione del ricorso dinanzi alle Sezioni Unite; l'INPS ha resistito con controricorso. CONSIDERATO che: con istanza ex art. 376 c.p.c. allegata al ricorso, il ricorrente ha sollecitato rimessione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la trattazione da parte delle Sezioni Unite in ragione di un contrasto ravvisato nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla natura del diritto al beneficio contributivo oggetto di causa; l'istanza analoga alla presente, relativ a ad altri ricorsi patrocinati dal medesimo difensore,non è stata accolta dal [OSCURATO:PERSONA] Presidente con decreto del 9 aprile 2022; peraltro, questa Corte di cassazione ha ormai consolidato il proprio orientamento relativamente alle questioni inerenti al regime della decadenza applicabile al diritto ai benefici contributivi da esposizione all'amianto, come si dirà in seguito, e il ricorso non propone ragioni per indurre questa Corte di cassazione a modificare l'orientamento medesimo ribadito da ultimo in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (Cassazione nn. 832, 11183, 11184 del 2019; n. 27760 del 2020); con il primo motivo, il ricorrente denuncia - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.3 - la violazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, per avere la Corte di merito ritenuto la decadenza riferita al diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto e non ai singoli ratei triennali; le censure sono infondate, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la decadenza dall'azione giudiziaria prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, nel testo sostituito dal D.L. n. 384 del 1992, art. 4, (conv. con L. n. 438 del 1992), trova applicazione anche per le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto, siano esse promosse da pensionati ovvero da soggetti non titolari di alcuna pensione, dovendo l'art. 47 citato, per l'ampio riferimento alle controversie in materia di trattamenti pensionistici in esso contenuto, comprendere tutte le domande giudiziarie in cui venga in discussione l'acquisizione del diritto a pensione ovvero la determinazione della sua misura, così da potersi ritenere incluso nella previsione di legge anche l'accertamento relativo alla consistenza dell'anzianità contributiva utile ai fini in questione, sulla quale incide il sistema più favorevole di calcolo della contribuzione in cui si sostanzia il beneficio previdenziale previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (cfr. tra le più recentiCass. n. 41886 del 2021; Cass. n. 618 del 2018; Cass. n. 19729 del 2017; Cass. n. 17433 del 2017); altrettanto consolidato è il principio secondo cui con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici, e dunque intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico (così, in specie, Cass. n. 41886 del 2021 e Cass. n. 17433 del 2017, citate); logico corollario di quanto precede è che la decadenza cade sul diritto alla rivalutazione e copre, quindi, ogni differenza ad esso riconducibile e non solo le differenze dei ratei maturati precedentemente al triennio; il secondo ed il terzo motivo di ricorso - con cui è formalmente denunciata la violazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, - riguardano il diritto, in concreto, del ricorrente ad ottenere la rivalutazione contributiva per il coefficiente dell'1,5 in relazione all'intero periodo di esposizione ad amianto e il mancato accertamento di detta esposizione. Essi sono dunque assorbiti dal rigetto del primo motivo di ricorso; il ricorso va, in definitiva, rigettato, provvedendosi comeda dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 27gennaio 202 3
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