CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 41012/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 03/06/2024 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] che, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena, ha chiesto la rideterminazione della pena detentiva, ridotta di un terzo per la scelta del rito; letta la memoria contenente conclusioni scritte, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 15 ottobre 2025 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’imputato era tratto a giudizio per rispondere, con la recidiva specifica ed infraquinquennale, del reato di cui all’art. 648 cod. pen., per avere, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistato o comunque ricevuto, con la consapevolezza della loro provenienza delittuosa, materiali edili del tipo “arredo bagno”, rinvenuti all’interno di un box nella sua disponibilità; cose la cui lecita provenienza non era in grado di giustificare. Il fatto veniva accertato come commesso in Valenzano, il 9 luglio 2017. 1.1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe – che in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero ha condannato l’imputato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa, con la confisca dei beni sottoposti a sequestro- propone ricorso per cassazione l’imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo a ragione della impugnazione i seguenti motivi: 1.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 603, 605 e 533 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ai sensi della lett. e) del medesimo articolo, per avere la Corte di appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado senza procedere alla necessaria rinnovazione della prova dichiarativa (esame dell’imputato), ritenuta decisiva ai fini del giudizio: il giudice di secondo grado, nell’affermare la responsabilità dell’imputato, ha diversamente valutato le dichiarazioni da lui spontaneamente rese alla polizia giudiziaria il 9 luglio 2017, poste a fondamento dell’assoluzione dal Tribunale. Tanto, in violazione del principio affermato dalle Sezioni unite n. 27620 del 28 aprile 2016 e ribadito dalla giurisprudenza successiva (Sez. 3, n. 16131 del 20 dicembre 2022), secondo cui il giudice d’appello che intenda riformare in peius una sentenza assolutoria (c.d. overturning peggiorativo), anche emessa all’esito di giudizio abbreviato, deve procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 603, 605 e 533 cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione ai sensi della lett. e) del medesimo articolo, per avere la Corte di appello disatteso i principi in tema di riforma della sentenza assolutoria e di necessità di una motivazione rafforzata. Il giudice di secondo grado avrebbe ribaltato la decisione di proscioglimento pronunciata dal Tribunale di Bari, limitandosi a sostituire la propria lettura dei dati probatori a quella del primo giudice, senza confutare in modo puntuale e logicamente più persuasivo le argomentazioni poste a fondamento della prima decisione. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, la difesa deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., nonché dell’art. 648 cod. pen., in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., oltre a vizio di motivazione ai sensi della lett. e) del medesimo articolo. Lamenta, in specie, che la sentenza impugnata presenta evidenti profili di illogicità e contraddittorietà interna, oltre ad un’erronea interpretazione degli elementi costitutivi del reato di ricettazione. La Corte di appello avrebbe, infatti, affermato la provenienza delittuosa dei beni in sequestro in modo meramente assertivo, senza accertare l’esistenza del delitto presupposto e fondando la valutazione su elementi indiziari privi di consistenza probatoria. La Corte di merito avrebbe infine desunto in via presuntiva anche l’elemento soggettivo del reato, omettendo ogni specifico accertamento sulla consapevolezza dell’imputato circa la provenienza delittuosa dei beni. 1.4. Con l’ultimo motivo il ricorrente deduce inosservanza della norma processuale e violazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b e c, cod. proc. pen.), in quanto la Corte di merito non ha applicato la riduzione di un terzo per la scelta del rito (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) eletta dall’imputato in primo grado. Rito ammesso dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto. 1.1. La difesa sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa (esame dell’imputato), prima di ribaltare il verdetto di primo grado, richiamando i principi affermati sul tema dalla giurisprudenza di legittimità. L’articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che: “Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice, ferme le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nei soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5.” La ratio della disposizione individua, quindi, quali presupposti necessari per la rinnovazione, l’esistenza di una prova dichiarativa assunta in udienza o nell’ambito della integrazione probatoria del rito abbreviato (evidentemente non “secco”). Tali condizioni non ricorrono nel caso in esame. Il giudizio di primo grado si è infatti svolto nelle forme del rito abbreviato “secco”, senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria orale e senza l’assunzione di dichiarazioni in contraddittorio. Le dichiarazioni dell’imputato richiamate nel ricorso sono contenute nel verbale di spontanee dichiarazioni del 9 luglio 2017 e costituiscono materiale documentale inserito nel fascicolo del Pubblico ministero; di certo non una prova dichiarativa assunta ai sensi della norma richiamata. Consegue che la Corte di appello non ha rivalutato alcuna prova dichiarativa, ma ha semplicemente corretto l’erronea impostazione giuridica posta dal giudice di primo grado, che aveva escluso la configurabilità del reato sulla base di una lettura non conforme a legge dell’articolo 648, ultimo comma, seconda ipotesi, cod. pen. La riforma della sentenza assolutoria si è dunque basata su un diverso apprezzamento in diritto della fattispecie accertata (punibilità del reato di ricettazione anche ove il delitto presupposto sia improcedibile), e non su una valutazione alternativa di contributi dichiarativi, circostanza che (in ipotesi astratta di dibattimento in primo grado) avrebbe reso necessaria la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (esame dell’imputato nel contraddittorio). In assenza dei presupposti applicativi dell’articolo 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., la Corte territoriale ha legittimamente ribaltato il verdetto di primo grado, senza procedere alla riassunzione della prova. Il motivo, fondato su un presupposto in diritto che non trova riscontro nella vicenda processuale, deve pertanto essere respinto, per sua manifesta infondatezza. 2. Il secondo motivo di ricorso difetta della necessaria specificità, giacché non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale a sostegno della decisione. La Corte di appello avrebbe, ad avviso del ricorrente, riformato la sentenza di primo grado, in senso peggiorativo, senza accompagnare la nuova lettura dei fatti con una motivazione profonda, diffusa e attenta, tale da ritenere insufficiente, non convincente e superata quella del giudice di primo grado. 2.1. Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che valutati tutti gli elementi, in fatto e (soprattutto) in diritto, ha ritenuto che il fatto fosse punibile ancorché difettasse la condizione di procedibilità per il delitto presupposto. Si tratta, dunque, di una decisione in diritto e non di un diverso apprezzamento del fatto. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché con esso il ricorrente ista per una nuova e diversa valutazione della responsabilità innanzi alla giurisdizione di legittimità. 3.1. Le censure sollevate in merito alla ricostruzione dei fatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della prova, si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove già assunte nel merito, che è esclusa dal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass. sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). 3.2. Il ricorso si limita, quindi, a denunziare il vizio, senza indicare le ragioni della pretesa illogicità della motivazione o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha, infatti, argomentato sul punto della ricezione di oggetti altrui sottratti, valorizzando sia la detenzione di tali beni che le modalità ricezione e di custodia degli stessi, il che manifesta la sussistenza nell’agente della volontà consapevole (almeno nella forma del dolo eventuale, v. Sez. U Nocera, 2009) di acquistare beni di provenienza delittuosa trattandone il possesso con finalità di profitto che si trae proprio dalla natura delle cose sottratte e dalla loro naturale destinazione alla vendita. La Corte espressamente motiva circa la consistenza di tale elemento psicologico, ritenendo con motivazione logica e coerente che l’agente si è dovuto certamente rappresentare la provenienza da delitto degli oggetti ricevuti in forma non tracciata, avendo ciononostante realizzato l’acquisto. Le generiche difese spese nell’immediatezza del fatto dall’imputato e verbalizzate dalla polizia giudiziaria non consentono di ritenere plausibile l’alternativa lecita o comunque colposa dell’acquisto, tradendo anzi consapevolezza della provenienza da delitto. 4. L’ultimo motivo di ricorso è fondato, avendo la Corte territoriale semplicemente dimenticato di operare la riduzione prevista dalla legge processuale (art. 442, comma 2, cod. proc. pen.) per il rito abbreviato tempestivamente eletto dall’imputato in primo grado. 4.1. Tuttavia, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto per la corretta determinazione della pena, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, superfluo sarebbe il rinvio sul punto. Tale omissione è infatti emendabile dalla Corte di legittimità nei sensi indicati dall’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen. 4.2. La pena irrogata con la sentenza della Corte di appello di Bari del 3 giugno 2024, che ha condannato l’imputato alla pena di tre anni di reclusione ed euro 900,00 di multa, può, pertanto, essere ridotta di un terzo per la scelta del rito da questa Corte, nella misura indicata in parte dispositiva. La sentenza impugnata va quindi annullata, senza rinvio, solo in parte qua, mentre nel resto il ricorso è inammissibile. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che determina in anni due di reclusione ed euro 600,00 di multa. Dichiara