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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 maggio 2022

Cassazione n. 17686/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3644-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l’ordinanza n. 1943/2020 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Macerata ha confermato la revoca dell’ammissione al patrocino a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine a favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un giudizio di separazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3644/2021 Numero sezionale 3754/2022 Numero di raccolta generale 17686/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 personale.

Il Tribunale ha ritenuto che, essendo provvisoria la decisione del Consiglio dell’ordine, rientrasse nel potere del giudice verificare i requisiti di ammissibilità dell’istanza a suo tempo proposta al Consiglio dell’ordine, «in particolare quanto ai mezzi di prova».

Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a unico motivo.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso.

Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Con ordinanza interlocutoria del 27 gennaio 2022 è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia.

La rinnovazione è stata eseguita, ma il Ministero è rimasto intimato.

Il ricorso è fondato.

L’art. 136, comma 2, del d. lgs. n. 115 del 2002 stabilisce che l’ammissione al gratuito patrocinio disposta provvisoriamente dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati è revocata se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (modifiche reddituali), ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

In materia il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122, d.p.r. n. 115 del 2002), sia la revoca, ex post, dell’ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2, dello stesso D.P.R.) (Corte Cost. n. 220/2009).

Secondo il recente orientamento di questa Corte, costituisce motivo di revoca dell’ammissione anche la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa (Cass., n. 27203/2020; n. 20002/2020).

In contrasto con tali principi, dalla sintetica motivazione del provvedimento sembra emergere che la revoca sia stata giustificata a causa della carenza dei F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3644/2021 Numero sezionale 3754/2022 Numero di raccolta generale 17686/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 requisiti dell’iniziale istanza rivolta al Consiglio dell’ordine, sotto il profilo della insufficiente indicazione dei mezzi di prova, a prescindere dal riscontro del dolo o della colpa grave o della manifesta infondatezza della pretesa.

Nel provvedimento impugnato, peraltro, neanche si indica l’esito del giudizio, mentre nel ricorso si precisa che l’istanza di separazione personale, proposta dall’attuale ricorrente, provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio, è stata accolta.

Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Macerata in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Macerata in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3644-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l’ordinanza n. 1943/2020 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Macerata ha confermato la revoca dell’ammissione al patrocino a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal Consiglio dell’Ordine a favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a un giudizio di separazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3644/2021 Numero sezionale 3754/2022 Numero di raccolta generale 17686/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 personale. Il Tribunale ha ritenuto che, essendo provvisoria la decisione del Consiglio dell’ordine, rientrasse nel potere del giudice verificare i requisiti di ammissibilità dell’istanza a suo tempo proposta al Consiglio dell’ordine, «in particolare quanto ai mezzi di prova». Per la cassazione della decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, affidato a unico motivo. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Con ordinanza interlocutoria del 27 gennaio 2022 è stata ordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso al Ministero della Giustizia. La rinnovazione è stata eseguita, ma il Ministero è rimasto intimato. Il ricorso è fondato. L’art. 136, comma 2, del d. lgs. n. 115 del 2002 stabilisce che l’ammissione al gratuito patrocinio disposta provvisoriamente dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati è revocata se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (modifiche reddituali), ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. In materia il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza (art. 122, d.p.r. n. 115 del 2002), sia la revoca, ex post, dell’ammissione al beneficio, se risulta provato che la persona ha agito o resistito con mala fede o colpa grave (art. 136, comma 2, dello stesso D.P.R.) (Corte Cost. n. 220/2009). Secondo il recente orientamento di questa Corte, costituisce motivo di revoca dell’ammissione anche la rivalutazione giudiziale dell’iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa (Cass., n. 27203/2020; n. 20002/2020). In contrasto con tali principi, dalla sintetica motivazione del provvedimento sembra emergere che la revoca sia stata giustificata a causa della carenza dei F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 3644/2021 Numero sezionale 3754/2022 Numero di raccolta generale 17686/2022 Data pubblicazione 31/05/2022 requisiti dell’iniziale istanza rivolta al Consiglio dell’ordine, sotto il profilo della insufficiente indicazione dei mezzi di prova, a prescindere dal riscontro del dolo o della colpa grave o della manifesta infondatezza della pretesa. Nel provvedimento impugnato, peraltro, neanche si indica l’esito del giudizio, mentre nel ricorso si precisa che l’istanza di separazione personale, proposta dall’attuale ricorrente, provvisoriamente ammessa al gratuito patrocinio, è stata accolta. Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Macerata in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Macerata in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’8 aprile 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
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