CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20257/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione che ha accolto solo parzialmente la sua istanza di misure alternative disponendo la detenzione domiciliare; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui per effettuare il doppio giudizio prognostico previsto dall'art. 47 ord. pen., ovvero che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati") e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo"), il Tribunale di sorveglianza deve valutare la gravità del reato commesso (cfr. Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 - 01), i precedenti penali (Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021, Palermo, Rv. 282146 - 01), le pendenze processuali (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 - 01), le informazioni di polizia, (Sez. 1, n. 10586 dell08/02/2019, Catalano, ' Rv. 274993- 01), l'inizio di un percorso di revisione critica del proprio passato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924 - 01), e nel caso in esame la non affidabilità del condannato ai fini della misura più ampia è stato motivato in modo non illogico con il riferimento alla ripetuta ricaduta nel crimine da parte dello stesso, che è stato anche vicino a contesti di criminalità organizzata, all'indole particolarmente violenta del condannato che dimostrano i reati posti in essere in passato (omicidio, rapina, estorsione, reati in materia di armi), diversi da quello in espiazione (che è una rissa, reato peraltro anch'esso caratterizzato da condotte violente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q P.Q.M