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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26662/2026

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lla Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 10 giugno 2026 la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia in data 16 marzo 2021, con la quale il G.u.p. del [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti dibancarotta fraudolenta patrimoniale e da operazioni dolose, con le conseguentistatuizioni civili.2.

Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazionenell’interesse dell’imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limitidi cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1.

Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di inutilizzabilità poiché la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe fondata anche sulle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive eprodotte dalla difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbero costituito riscontrodelle dichiarazioni eteroaccusatorie a carico del ricorrente), quantunque esse sianostate acquisite in ragione della richiesta di rito abbreviato condizionato avanzatadal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto di essere giudicato con il ritoabbreviato c.d. semplice.2.2.

Con il secondo motivo è stato addotto il vizio di motivazione inriferimento all’utilizzabilità nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (che, come esposto, avevachiesto il rito abbreviato c.d. semplice) della detta produzione del coimputato,fondata in maniera contraddittoria su una revoca di fatto da parte del G.u.p. dellaseparazione della posizione di quest’ultimo e senza effettivamente chiarire leragioni a sostegno della ritenuta utilizzabilità degli atti in discorso, che «avrebberoavuto un significativo impatto» sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (erroneamenteminimizzato dalla Corte di appello) poiché in mancanza di esse si sarebbe potutodubitare della capacità dimostrativa degli altri elementi in atti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso perché non avrebbe illustrato ilcontenuto di tali dichiarazioni né dimostrato la loro decisività rispettoall’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]; e, comunque, poiché la Corteterritoriale avrebbe correttamente ritenuto legittima l’acquisizione degli attidifensivi in discorso, depositati in udienza preliminare e idonei a far parte dellapiattaforma conoscitiva rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto il rito abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

I motivi di impugnazione, che prospettano censure in ordineall’utilizzabilità degli atti prodotti dal coimputato del [OSCURATO:PERSONA], possono essere trattaticongiuntamente.Anzitutto, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicatidall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili conriferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dalgiudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in taleipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge(Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).

Ragion per cui ilricorso (cfr. spec. il secondo motivo) ha irritualmente dedotto tale vizio.In secondo luogo, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parteche eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità delricorso per genericità del motivo», non solo «gli atti specificamente affetti dalvizio» ma anche «chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendioindiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento alprovvedimento impugnato» (cfr. Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416 – 01; cfr. pure, per tutte, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 – dep. 2020,Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01).

Ed è proprio su tale profilo che l’impugnazione èdeficitaria, in quanto è lo stesso ricorso ad affermare che le dichiarazioni prodottedal coimputato avrebbero «concorso a formare il patrimonio conoscitivo» su cui siè fondata la condanna, genericamente indicandoli come riscontro delledichiarazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA] ed esprimendosi in termini dubitativi rispetto allacapacità dimostrativa dei rimanenti elementi a giustificarne la condanna.Dunque, il ricorso difetta di specificità a fortiori a fronte di quanto espostonella sentenza impugnata, la quale ha escluso che in concreto gli elementi acquisititramite le investigazioni difensive nell’interesse del coimputato siano stati decisivial fine dell’affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].3.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore dellaCassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in eurotremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d’impugnazione impone didel 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblicapresso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarareinammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 giugno 2026 la Corte di appello di Roma haconfermato la pronuncia in data 16 marzo 2021, con la quale il G.u.p. del [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti dibancarotta fraudolenta patrimoniale e da operazioni dolose, con le conseguentistatuizioni civili.2. Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazionenell’interesse dell’imputato, articolando due motivi (di seguito enunciati, nei limitidi cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di normeprocessuali stabilite a pena di inutilizzabilità poiché la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sisarebbe fondata anche sulle dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive eprodotte dalla difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbero costituito riscontrodelle dichiarazioni eteroaccusatorie a carico del ricorrente), quantunque esse sianostate acquisite in ragione della richiesta di rito abbreviato condizionato avanzatadal medesimo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto di essere giudicato con il ritoabbreviato c.d. semplice.2.2. Con il secondo motivo è stato addotto il vizio di motivazione inriferimento all’utilizzabilità nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (che, come esposto, avevachiesto il rito abbreviato c.d. semplice) della detta produzione del coimputato,fondata in maniera contraddittoria su una revoca di fatto da parte del G.u.p. dellaseparazione della posizione di quest’ultimo e senza effettivamente chiarire leragioni a sostegno della ritenuta utilizzabilità degli atti in discorso, che «avrebberoavuto un significativo impatto» sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] (erroneamenteminimizzato dalla Corte di appello) poiché in mancanza di esse si sarebbe potutodubitare della capacità dimostrativa degli altri elementi in atti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte di cassazione hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso perché non avrebbe illustrato ilcontenuto di tali dichiarazioni né dimostrato la loro decisività rispettoall’affermazione di responsabilità del [OSCURATO:PERSONA]; e, comunque, poiché la Corteterritoriale avrebbe correttamente ritenuto legittima l’acquisizione degli attidifensivi in discorso, depositati in udienza preliminare e idonei a far parte dellapiattaforma conoscitiva rispetto alla quale il ricorrente ha chiesto il rito abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi di impugnazione, che prospettano censure in ordineall’utilizzabilità degli atti prodotti dal coimputato del [OSCURATO:PERSONA], possono essere trattaticongiuntamente.Anzitutto, in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicatidall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili conriferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dalgiudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in taleipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge(Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Ragion per cui ilricorso (cfr. spec. il secondo motivo) ha irritualmente dedotto tale vizio.In secondo luogo, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parteche eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità delricorso per genericità del motivo», non solo «gli atti specificamente affetti dalvizio» ma anche «chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendioindiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento alprovvedimento impugnato» (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416 – 01; cfr. pure, per tutte, Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 – dep. 2020,Cocciadiferro, Rv. 278123 – 01). Ed è proprio su tale profilo che l’impugnazione èdeficitaria, in quanto è lo stesso ricorso ad affermare che le dichiarazioni prodottedal coimputato avrebbero «concorso a formare il patrimonio conoscitivo» su cui siè fondata la condanna, genericamente indicandoli come riscontro delledichiarazioni a carico del [OSCURATO:PERSONA] ed esprimendosi in termini dubitativi rispetto allacapacità dimostrativa dei rimanenti elementi a giustificarne la condanna.Dunque, il ricorso difetta di specificità a fortiori a fronte di quanto espostonella sentenza impugnata, la quale ha escluso che in concreto gli elementi acquisititramite le investigazioni difensive nell’interesse del coimputato siano stati decisivial fine dell’affermazione della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA].3. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore dellaCassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in eurotremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d’impugnazione impone didel 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA]
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