CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 29161/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26001/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], incorporante di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 247, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 519/2019 depositata il 15/02/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: la [OSCURATO:SOCIETA] la [OSCURATO:SOCIETA] stipularono, il 27.7.2006, un contratto con cui la seconda si impegnava a fornire alla [OSCURATO:SOCIETA] un sistema antifurto. Il 17.7.2008 le società, essendo insorte contestazioni nella fruibilità del sistema da parte di [OSCURATO:SOCIETA], si accordarono, tra l’altro, nel senso che la [OSCURATO:SOCIETA] riduceva la propria pretesa del prezzo iniziale d’appalto a 30.000,00 euro (di cui 5.000 pagati immediatamente) e ne dilazionava il pagamento (per i restanti 25.000,00) e nel senso che [OSCURATO:SOCIETA] assumeva l’obbligo di pagamento di tale importo a [OSCURATO:SOCIETA], per mezzo di [OSCURATO:SOCIETA]. Con la clausola e) dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne stabilito che [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata “sollevata da qualsiasi impegno assunto con il presente accordo qualora [OSCURATO:SOCIETA] non avesse provveduto “ad emettere una nota di accredito a totale storno [di quanto in precedenza pagato] entro il 10.9.2008”; insorta controversia tra [OSCURATO:SOCIETA] -poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s spa- e [OSCURATO:SOCIETA] sulla pretesa della prima di ottenere dalla seconda il pagamento del prezzo del contratto a favore di [OSCURATO:SOCIETA] ed avendo la prima agito sia in via monitoria sia in via ordinaria davanti al Tribunale di Treviso per il pagamento, il Tribunale riuniva il procedimento di opposizione al concesso decreto ingiuntivo e il procedimento ordinario, e rigettava la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. Il procedimento di opposizione al decreto aveva n.9891/2009. Il decreto era stato concesso il 15.9.2009 per 25.000,00 euro in linea capitale oltre interessi ex d.lgs. 237/2002 dal 10.09.08 e oltre spese; la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza 15.2.2019, n. 519, in parziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA], ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava [OSCURATO:SOCIETA] a pagare euro 25.000,00 oltre accessori. La Corte di merito osservava che la clausola dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui [OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata a pagare a [OSCURATO:SOCIETA] la somma di euro 30.000,00 configurava una espromissione; che “non vi era nell’intero contesto dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la dichiarazione espressa della creditrice [OSCURATO:SOCIETA] di voler liberare [OSCURATO:SOCIETA] una volta preso atto dell’impegno assunto dalla [OSCURATO:SOCIETA] pagarle il compenso”. La Corte di Appello accoglie va quindi l’impugnazione “limitatamente alla condanna della società appellata [[OSCURATO:SOCIETA]] al pagamento della minore somma di euro 25.000,00 con interessi legali maturati dalla domanda (data di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] nella causa n.9881/2009 Rg [causa di opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:SOCIETA]]” e confermava “invece la sentenza impugnata nella parte in cui revoca il decreto emesso nei confronti della società appellata” [OSCURATO:SOCIETA]; [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per la cassazione di questa sentenza con due motivi contrastati da [OSCURATO:PERSONA] s con controricorso contenente ricorso incidentale. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso per resistereal ricorso incidentale; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’art.1363 c.c., per avere la Corte di Appello interpretato in modo “atomistico” le varie clausole del contratto del 17.7.2008 laddove, da una loro corretta interpretazione sistematica (le une per mezzo delle altre) , sarebbe apparso chiaro che [OSCURATO:SOCIETA], “data la previsione della nota di accredito”, aveva “assunto evidentemente in via esclusiva l’obbligo di pagamento”; 2.con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione dell’art.1362 c.c., per avere la Corte di Appello interpretato il contratto del 17.7.2008 senza tener conto delle risultanze di documenti prodotti fino dal primo grado, relativi al comportamento delle parti nella fase delle trattative che avevano preceduto la stipula. In particolare, la Corte di Appello avrebbe omesso di tener conto di comunicazioni via fax dalle quali sarebbe stato possibile ricavare l’intenzione della [OSCURATO:SOCIETA] di “assumere rapporti professionali diretti” con [OSCURATO:SOCIETA], con “trasferimento a quest’ultima delle responsabilità economiche di [OSCURATO:SOCIETA]” e la disponibilità di [OSCURATO:SOCIETA]. a “manlevare [OSCURATO:SOCIETA] da responsabilità economica”; il ricorso è fondato. Non è contestato che tra [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] sia stato concluso un accordo di espromissione. Questa Corte ha precisato che la regola posta dall'art. 1272, primo comma, cod. civ., circa la natura cumulativa dell'espromissione, salva dichiarazioneespressa del creditore di liberazione del debitore originario, non impone che la manifestazione di volontà di liberare il debitore siaespressa in maniera sacramentale, purché sia “espressa”, cioè, univocamente manifestata come diretta a tale risultato (Cass. Sez.1, Sentenza n. 6935 del 21/11/1983). E’ pacifico e documentata l’esistenza della clausola e) del contratto: “[OSCURATO:SOCIETA] sarà sollevata da qualsiasi impegno assunto con il presente accordo qualora [OSCURATO:SOCIETA] non provvederà ad emettere una nota di accredito a totale storno entro il 10.9.2008”. La Corte di Appello ha ritenuto che l’espromissione contenuta nella clausola non fosse liberatoria dato che l’emissione della nota di credito non era stata assunta dalla [OSCURATO:SOCIETA] come proprio “contestuale e formale” impegno (v. ultimi due capoversi di pagina 6 e inizio di pagina 7 della sentenza impugnata). Ha poi precisato che la sottoscrizione di [OSCURATO:SOCIETA] “per accettazione” deve intendersi come conferma del proprio impegno di ridurre il proprio credito a €. 30.000,00 e accettazione del nuovo debitore [OSCURATO:SOCIETA]. nonchè della dilazione della maggior parte del pagamento fino al 10 settembre 2008, ma non anche dell’accettazione dell’effetto, per quest’ultima., liberatorio…perché una tale volontà doveva essere espressa non potendosi desumere dalla formulazione della clausola e). Ha altresì osservato, per escludere la liberazione del debitore, che mancava la prova di un’offerta di pagamento da parte di quest’ultima con contestuale messa in mora della società creditrice per l’emissione della nota di accredito. La Corte di Appello, così argomentando, ha fatto un uso non coerente dei canoni interpretativi forniti dall'art.1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il sensoletterale delle parole e delle espressioni adoperate e si è così discostata dal principio per cui nella ricerca della comune intenzione delle particontraenti, il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni delcontratto (art. 1362 c.c.) e qualora queste siano chiare e dimostrino una loro "intima ratio", il giudice non può invocarne una diversa, venendo così a sovrapporre una propria soggettiva opinione all'effettiva volontà deicontraenti (Cass. Sez.3, Sentenza n.4480 del 20/05/1997); si impone quindi un nuovo esame in applicazione del seguente principio di diritto: n ell'interpretazione del contratto, ilprimo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (cfr. tra le varie, Sez. 2 - , Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021; Sez. 6 -2, Ordinanza n. 16621 del 2022). 3. con l’unico motivo di ricorso incidentale si lamenta, in riferimento al n.5 del primo comma dell’art.360 c.p.c., la omessa o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata “in riferimento alla conferma di revoca del decreto ingiuntivo”; il motivo è inammissibile perché è denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, il vizio specifico di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, ipotesi qui non ricorrente; in conclusione, il ricorso principale va accoltoe il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il controricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto; PQM la Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente