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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11607/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della Corte d'appello di Bologna letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] O ''

1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza emessa in data 6 dicembre 2023, ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di Rimini il 13 novembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di bevande alcoliche (art. 186, comma 2, lett.

B del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285; tasso alcolemico misurato in 1,17 e 1,08 g/I).

Reato commesso il 2 novembre 2017.

2. L'imputata ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello.

A sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione, ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite, secondo cui "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen." (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016 , Ricci, Rv. 266819 - 01).

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, richiamando la recente decisione adottata dalle Sezioni Unite sulla questione dell'applicabilità della sospensione del corso della prescrizione per i fatti commessi sotto il vigore della "Legge Orlando" .

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha dato risposta al seguente quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019".

Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, e pertanto, "per i reati ommessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017".

In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 ha modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen.i introducendo lo sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. p n. per il deposito della ( sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito d Ila motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del disppsitivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.

6. In applicazione della suddetta disciplina, poiché il reato è stato cOmmesso il 2.11.2017, e perciò nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen..

Di conseguenza, al termine fisiologico di prescrizione (anni 5: termine ordinario di anni 4, prolungato di 1/4 ex art.161 cod.proc. pen.), occorre aggiungere la sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Nel caso di specie, come si ricava dagli atti, la decisione di primo grado è stata adottata il 30/11/2020, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (28/02/21), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (7/09/2023), è decorso un tempo superiore ad anni 1 e mesi 6, sicchè il decorso della prescrizione risulta sospeso nella massima estensione consentita (appunto, anni 1 e mesi 6) .

Pertanto, dalla data del commesso reato (2/11/2017), aggiungendo il termine fisiologico di prescrizione (anni 5) e la sospensione ex lege Orlando (in misura di anni 1 e mesi 6), si perviene al 2 maggio 2024.

Di conseguenza, il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (7/09/2023).

Non può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso in relazione - come si è visto - all'unico motivo proposto riguardante proprio la prescrizione del reato.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

Per completezza, occorre aggiungere che, in ogni caso, il termine non è ancora spirato.

Successivamente alla sentenza di appello, è iniziato a decorrere il secondo periodo di sospensione, dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi,.

Nel caso di specie, la decisione di secondo grado è stata adottata il 7/09/2023, con termine di giorni 45 per i motivi, dalla cui scadenza (22/10/23), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva (22/01/2025), è decorso un tempo pari ad anni 1 e mesi 3, a cui andrebbe commisurata l'ulteriore sospensione.

In sintesi, i periodi di sospensione ex lege Orlando assumano ad anni 2 e mesi 9, che aggiunti al termine fisiologico di anni 5, compongono il termine complessivo di anni 7 e mesi 9 per la prescrizione del reato, a decorrere dalla sua consumazione avvenuta il 2/11/2017.

Il termine, alla data della presente decisione, non è ancora spirato ( a scadenza il 2/08/2025).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/09/2023 della Corte d'appello di Bologna letto il ricorso ed esaminati gli atti; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] O '' 1. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza emessa in data 6 dicembre 2023, ha confermato la decisione adottata dal Tribunale di Rimini il 13 novembre 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata per il reato di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di bevande alcoliche (art. 186, comma 2, lett. B del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285; tasso alcolemico misurato in 1,17 e 1,08 g/I). Reato commesso il 2 novembre 2017. 2. L'imputata ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla intervenuta prescrizione, maturata prima della sentenza di appello. A sostegno dell'ammissibilità dell'impugnazione, ha richiamato la decisione delle Sezioni Unite, secondo cui "è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen." (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016 , Ricci, Rv. 266819 - 01). 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, richiamando la recente decisione adottata dalle Sezioni Unite sulla questione dell'applicabilità della sospensione del corso della prescrizione per i fatti commessi sotto il vigore della "Legge Orlando" . 4. Il ricorso è inammissibile. 5. Va dato atto della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, che ha dato risposta al seguente quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019". Nella informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione, si legge che la soluzione data dalla Corte è affermativa, e pertanto, "per i reati ommessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017". In dettaglio, per i fatti commessi a decorrere dal 3 agosto 2017, la legge n.103/2017 ha modificato il previgente art. 159, comma 2, cod. pen.i introducendo lo sospensione del corso della prescrizione: a) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. p n. per il deposito della ( sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; b) dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito d Ila motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del disppsitivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. 6. In applicazione della suddetta disciplina, poiché il reato è stato cOmmesso il 2.11.2017, e perciò nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, comprensiva della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159, comma secondo, cod. pen.. Di conseguenza, al termine fisiologico di prescrizione (anni 5: termine ordinario di anni 4, prolungato di 1/4 ex art.161 cod.proc. pen.), occorre aggiungere la sospensione dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo e, comunque, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Nel caso di specie, come si ricava dagli atti, la decisione di primo grado è stata adottata il 30/11/2020, con termine di giorni 90 per i motivi, dalla cui scadenza (28/02/21), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di appello (7/09/2023), è decorso un tempo superiore ad anni 1 e mesi 6, sicchè il decorso della prescrizione risulta sospeso nella massima estensione consentita (appunto, anni 1 e mesi 6) . Pertanto, dalla data del commesso reato (2/11/2017), aggiungendo il termine fisiologico di prescrizione (anni 5) e la sospensione ex lege Orlando (in misura di anni 1 e mesi 6), si perviene al 2 maggio 2024. Di conseguenza, il reato non era prescritto alla data della sentenza di appello (7/09/2023). Non può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso in relazione - come si è visto - all'unico motivo proposto riguardante proprio la prescrizione del reato. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U, n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). Per completezza, occorre aggiungere che, in ogni caso, il termine non è ancora spirato. Successivamente alla sentenza di appello, è iniziato a decorrere il secondo periodo di sospensione, dal termine previsto dall'art. 544 cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi,. Nel caso di specie, la decisione di secondo grado è stata adottata il 7/09/2023, con termine di giorni 45 per i motivi, dalla cui scadenza (22/10/23), fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva (22/01/2025), è decorso un tempo pari ad anni 1 e mesi 3, a cui andrebbe commisurata l'ulteriore sospensione. In sintesi, i periodi di sospensione ex lege Orlando assumano ad anni 2 e mesi 9, che aggiunti al termine fisiologico di anni 5, compongono il termine complessivo di anni 7 e mesi 9 per la prescrizione del reato, a decorrere dalla sua consumazione avvenuta il 2/11/2017. Il termine, alla data della presente decisione, non è ancora spirato ( a scadenza il 2/08/2025). 7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deci
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