CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09525/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 27460/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 76 in relazione agli art. 46 e 47 d.P.R. n. 445 del 2000 e per il reato dell'art. 483 cod. pen., perché aveva depositato presso la Capitaneria di porto di Torre del Greco un'istanza volta al rilascio della patente di abilitazione al comando o alla condotta delle unità di diporto entro le 12 miglia, nella quale aveva attestato falsamente di essere in possesso dei requisiti morali dell'art. 37 d.m. n. 146 del 2008, e cioè aveva attestato che non aveva riportato condanne a una pena definitiva non inferiore ad anni 3, quando risultava dal casellario una condanna ad anni 7 di reclusione, con la recidiva infra-quinquennale; Rilevato che l'imputato ha articolato un unico motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche e all'entità della pena; Rilevato che il ricorso è assolutamente inconsistente: la Corte territoriale ha motivatamente confermato la sentenza di primo grado ritenendo congrua la pena di anni 1 di reclusione, tenuto conto anche della recidiva, poiché il reato dell'art. 483 cod. pen. è punito con la reclusione fino a 2 anni e l'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, già vigente all'epoca di commissione del reato in data 17 giugno 2020, prevede che "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà"; la decisione in merito all'entità della pena è dunque coerente con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità che non richiede alcuna soverchia motivazione oltre al riferimento all'art. 133 cod. pen., quando la sanzione è inferiore al medio edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01); Rilevato che è ineccepibile anche la motivazione in merito al diniego delle generiche, mancando elementi a sostegno della richiesta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i