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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 24683/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11952-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. cronol. 1820/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 2/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di un credito vantato originariamente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata poi fallita dal Tribunale di Milano, e garantito da [OSCURATO:PERSONA]Apote con atto di fideiussione stipulato il 28 febbraio 2020, chiese ed ottenne, nei confronti del D'Apote, il d.i. n. 7668/20 per il pagamento della somma di euro 601.818,54, oltre interessi e spese di procedura.

Avverso tale d.i. [OSCURATO:PERSONA]Apote propose opposizione.

La società opposta si costituì chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano - Sezione VI Civile, sciogliendo la riserva assunta in data 2 marzo 2021, con l'ordinanza emessa in pari data, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ha fissato l'udienza per provvedere sulle eventuali istanze istruttorie.

Avverso tale ordinanza e con riferimento alla concessione della provvisoria esecuzione del d.i, opposto [OSCURATO:PERSONA]Apote ha proposto ricorso straordinario, sulla base di un unico motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo, rubricato «Grave violazione degli artt. 83, 648 cpc in relazione all'art. 111, comma 7° della [OSCURATO:PERSONA] e 360, 1° comma n. 4 cpc - [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11952 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -2- abnormità del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto», il ricorrente sostiene di aver dedotto, nel suo atto di opposizione, la mancanza di valida procura alle liti, la quale avrebbe causato la nullità del ricorso, che si sarebbe riverberata sul pedissequo decreto ingiuntivo.

La nuova procura alle liti, conferita con la comparsa di risposta dall'opposta, secondo la tesi ricorrente, varrebbe solo per il giudizio di merito instaurato dopo l'opposizione e non per il procedimento monitorio in cui il ricorso senza valida procura avrebbe determinato la nullità assoluta ed insanabile di tale atto, estesa anche al decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA]Apote, inoltre, sostiene l'inaccoglibilità, nel caso all'esame, dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e che la concessione della provvisoria esecuzione sia «incompatibile con il decreto ingiuntivo opposto risultato invalido e privo di effetti, al quale non poteva quindi nemmeno essere connessa la statuizione concessa in data 2.3.21 in quanto del tutto inidonea al suo funzionamento"; assume che sarebbe inesistente I' «obbligazione fidejussoria azionata illegittimamente nel presente giudizio»; denuncia che il provvedimento impugnato sarebbe abnorme «in quanto l'organo emittente è andato completamente al di fuori della normativa vigente» e che, «tenuto conto dell'elevato ammontare del credito azionato ... e della notoria lungaggine della Giustizia Civile se si dovesse attendere la decisione della causa l'opponente rischierebbe di subire un danno ingente ed irreparabile».

1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza con cui, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l'esecuzione provvisoria Ric. 2021 n. 11952 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -3- del decreto stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art.111 Cost., trattandosi di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa e che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, sì da produrre effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione (Cass., ord., n. 14051 del 26/07/04).

Tale principio, si precisa, è valevole anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione (v.

Cass., ord., n. 24658 del 3/10/2019; Cass., ord., n. 13942 del 19/06/2014; Cass., ord., n. 14657 del 20/11/2001).

11. Neppure può ritenersi che il provvedimento impugnato sia abnorme, come invece sostenuto dal ricorrente.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3 Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto attività difensiva in questa sede.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, 121c. 2021 n. 11952 sez.

M3 - ud. 21-04-2022 -4- negativa per l'impugnante, del gravame (v.

Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11952-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso l'ordinanza n. cronol. 1820/2021 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 2/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria di un credito vantato originariamente da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata poi fallita dal Tribunale di Milano, e garantito da [OSCURATO:PERSONA]Apote con atto di fideiussione stipulato il 28 febbraio 2020, chiese ed ottenne, nei confronti del D'Apote, il d.i. n. 7668/20 per il pagamento della somma di euro 601.818,54, oltre interessi e spese di procedura. Avverso tale d.i. [OSCURATO:PERSONA]Apote propose opposizione. La società opposta si costituì chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto e il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Milano - Sezione VI Civile, sciogliendo la riserva assunta in data 2 marzo 2021, con l'ordinanza emessa in pari data, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ha fissato l'udienza per provvedere sulle eventuali istanze istruttorie. Avverso tale ordinanza e con riferimento alla concessione della provvisoria esecuzione del d.i, opposto [OSCURATO:PERSONA]Apote ha proposto ricorso straordinario, sulla base di un unico motivo. La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo, rubricato «Grave violazione degli artt. 83, 648 cpc in relazione all'art. 111, comma 7° della [OSCURATO:PERSONA] e 360, 1° comma n. 4 cpc - [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11952 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -2- abnormità del provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto», il ricorrente sostiene di aver dedotto, nel suo atto di opposizione, la mancanza di valida procura alle liti, la quale avrebbe causato la nullità del ricorso, che si sarebbe riverberata sul pedissequo decreto ingiuntivo. La nuova procura alle liti, conferita con la comparsa di risposta dall'opposta, secondo la tesi ricorrente, varrebbe solo per il giudizio di merito instaurato dopo l'opposizione e non per il procedimento monitorio in cui il ricorso senza valida procura avrebbe determinato la nullità assoluta ed insanabile di tale atto, estesa anche al decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA]Apote, inoltre, sostiene l'inaccoglibilità, nel caso all'esame, dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, e che la concessione della provvisoria esecuzione sia «incompatibile con il decreto ingiuntivo opposto risultato invalido e privo di effetti, al quale non poteva quindi nemmeno essere connessa la statuizione concessa in data 2.3.21 in quanto del tutto inidonea al suo funzionamento"; assume che sarebbe inesistente I' «obbligazione fidejussoria azionata illegittimamente nel presente giudizio»; denuncia che il provvedimento impugnato sarebbe abnorme «in quanto l'organo emittente è andato completamente al di fuori della normativa vigente» e che, «tenuto conto dell'elevato ammontare del credito azionato ... e della notoria lungaggine della Giustizia Civile se si dovesse attendere la decisione della causa l'opponente rischierebbe di subire un danno ingente ed irreparabile». 1.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza con cui, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga concessa o negata l'esecuzione provvisoria Ric. 2021 n. 11952 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -3- del decreto stesso non è impugnabile con il ricorso per cassazione ex art.111 Cost., trattandosi di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa e che opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, sì da produrre effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione (Cass., ord., n. 14051 del 26/07/04). Tale principio, si precisa, è valevole anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione (v. Cass., ord., n. 24658 del 3/10/2019; Cass., ord., n. 13942 del 19/06/2014; Cass., ord., n. 14657 del 20/11/2001). 11. Neppure può ritenersi che il provvedimento impugnato sia abnorme, come invece sostenuto dal ricorrente. 2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. 3 Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo la società intimata svolto attività difensiva in questa sede. 4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, 121c. 2021 n. 11952 sez. M3 - ud. 21-04-2022 -4- negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Camera di
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