CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 maggio 2021
Cassazione n. 35823/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17637-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso, giusta procura speciale allegatain calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , presso il cui studio elettivamente domicilia in [OSCURATO:PERSONA] di Gotto (ME), alla via Carduccin. 30. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L., in persona del curatore Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA],depositato in data 20 /0 5 /202 1 ; Ric. 2021n. 17637sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 11/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del 20 maggio 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha respinto l’opposizione da lui promossa contro l’ammissione solo parziale (€ 8.020,00) al passivo del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del proprio complessivo credito di € 57.096,00, invocato a titolo di compensi per l’attività professionale dallo stesso svolta in favore della menzionata società in bonisnel periodo 2015- 2020. Il menzionato fallimento non svolge difese in questa sede. 1.1. Per quanto qui di interesse, quel tribunale: i) ha negato l’ammissione dell’opponente al passivo della procedura concorsuale predetta in relazione al credito da lui invocato per “l’attività di tenuta della contabilità”, attesa la relativa carenza di prova «per la indeterminatezza della prospettazione delle ragioni creditorie medesime»; ii) ha ritenuto inammissibile la richiesta di insinuazione riguardante il compenso per l’attività di consulenza del lavoro, perché proposta per la prima volta solo in sede di opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso, rubricato «Errore in procedendo. Nullità del decreto di rigetto per violazione di legge. Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», ascrive al tribunale di non aver tenuto conto del fatto che, in ossequio alle disposizioni impartite dal TUIR, la contabilità delle società di capitali è obbligatoriamente ordinaria, tanto è vero che l’Amodeo aveva prodotto la documentazione dimostrante la tenuta “ordinaria” della contabilità della società in bonis . Era stata provata, inoltre, la corrispondenza con i parametri percentuali di cui alla Tabella “C” del Ric. 2021n. 17637sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -3- d.m. n. 140/2012, desumibili dagli allegati bilanci della società. Erroneamente, infine, il tribunale non aveva tenuto conto della produzione documentale offerta dall’opponente, sicché la decisione risultava in evidente contrasto con gli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.. 2. Una siffatta doglianza si rivela complessivamente inammissibile. 2.1. Invero, il tribunale siciliano ha negato l’ammissione del credito invocato dall’Amodeo per “l’attività di tenuta della contabilità” per mancanza di prova in ragione della «indeterminatezza della prospettazione delle ragioni di credito medesime». Ha opinato, in particolare, che «anche ponendo mente al contributo assertivo e probatorio offerto in questa sede - con riferimento, in particolare, al prospetto e, quindi, a volerlo configurare in termini di appendice di integrazione delle allegazioni probatorie contenute nell'opposizione (doc n. 21 fase opponente) -non si ricava, tuttavia, (non essendo dedotto, né esplicitato in seno al prospetto medesimo) deduzione inerente la natura e la portata della attività che si assume esercitata (ovvero se afferente a contabilità semplificata o ordinaria) né -di riflesso - la rispondenza con i parametri percentuali (scaglioni) di cui alla tabella C; né, peraltro, le circostanze di fatto rilevanti per inquadrare la natura, entità e qualità della prestazione di cui si chiede la remunerazione, possono desumersi -come nell'assunto dell'opponente -dai dati in possesso della curatela, non potendo, con ciò venire meno il primario onere di allegazione probatoria incombente sul creditore opponente (avente la veste sostanziale di attore per i fini di cui all'art. 2697 c.c.)». Ha concluso, quindi, affermando che «in difetto di allegazione dei dati ai quali potersi rifare per la quantificazione (e il controllo sulla corrispondenza dei parametri ex art. 23 d.m. n. 140/2012), la domanda resta - sot to tale aspetto - generica, mancando i dati cui ancorare la liquidazione medesima (né potendo alla stessa ovviarsi attraverso attività ex art. 112 c.p.c.)». 2.2. Fermo quanto precede, l’odierna censura, per come concretamente argomentata, dimentica completamente che: i) in tema di Ric. 2021n. 17637sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -4- ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti (come accaduto nella specie. Cfr. pag. 9-10 del ricorso), senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr.Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021); ii) in ogni caso, l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (formalmente invocato dall’Amodeo con la doglianza in esame) - nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impu gnato un decreto decisorio reso il 20 maggio 2021), modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 20112 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fattocontroverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9351 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass.n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). Nella specie, peraltro, nemmeno risultano adeguatamente osservati gli Ric. 2021n. 17637sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -5- oneri di allegazione sanciti da Cass., SU, n. 8053 del 2014 in relazione a tale tipologia di vizio; iii) la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale nondipendono, né, ad ogni modo, sono dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento Ric. 2021n. 17637sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -6- discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (cfr. Cass. n. 11176 del 2017, in motivazione). 2.3. Per mera completezza, infine, va evidenziato che laddove la doglianza in esame assume che «…era dimostrata la corrispondenza con i parametri percentuali di cui alla Tabella “C” [del d.m. n. 140/2012. Ndr ], desumibili dai bilanci della società allegati ai numeri da 20aa 20f; pertanto, tali dati erano esplicitati e desumibili da tale documentazione» (cfr.pag. 9 del ricorso), la stessa finisce sostanzialmente con l’ascrivere al tribunale un errore di percezione, non censurabile in Cassazione bensì tramite l’impugnazione per revocazione exart. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. 3. Il secondo motivo diricorso, rubricato «Errore in procedendo. Nullità del decreto di rigetto per violazione di legge», contesta la sancita inammissibilità della sua domanda volta ad ottenere l’insinuazione del proprio preteso credito riguardante il compenso per “l’attività di consulenza del lavoro”, perché proposta per la prima volta solo in sede di opposizione. 3.1. Anche questa censura si rivela complessivamente inammissibile. 3.2. Il Tribunale, infatti, dopo aver dato espressamente atto della inopponibilità al fallimento,ex art. 2704 cod. civ., della lettera di incarico professionale («la quale, di conseguenza, non può essere utilizzata quale mezzo di prova della pattuizione di un determinato compenso, né della sua articolazione in ragione dei singoli aspetti dell’attività professionale». Cfr. pag. 4 del decreto impugnato) in quanto priva di data certa (ed in parte qua, nessun rilievo oggi è stato specificamente formulato dal ricorrente), ha rimarcato che «…dal raffronto tra l'originaria domanda di insinua e il ricorso in opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, non emerge che l'odierno opponente abbia formulato espressamente, nel corpo del ricorsoex art. 93 l.f., la domanda di Ric. 2021n. 17637sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -7- pagamento del credito professionale fondato sulle prestazioni reclamate - in questa sede - a titolo di credito per l ’ attività di consulenza del lavoro prestata ». In particolare, -ha proseguito quel giudice - « dalla domanda di insinua, si evince che il professionista ha agito onde insinuare il credito maturato per prestazioni svolte nel periodo relativo agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (non corrisposto dalla ditta in bonis) "nella qualità di dottore commercialista" consistente nelle "prestazioni professionali indicate nella notula pro-forma allegata alla presente istanza"; […] pertanto, anche a voler considerare la detta notula - costituente, nelle fattezze, documento di provenienza unilaterale del creditore, formatosi successivamente al fallimento perché datato 30.10.2021 - in termini di appen dice delle allegazioni in cui si sostanzia e si specifica la causa petendi,dalla stessa si ricava unicamente che le prestazioni relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 (sino al mese di settembre stante l'intervenuta dichiarazione di fallimento) sono state richieste a titolo di "consulenza continuativa e generica onorario concordato'" (cfr. doc. n. 3 fase, opponente); […] quindi, in difetto di ulteriori indicazioni e specificazioni, non può ritenersi che il credito professionale oggetto di insinua sia stato reclamato anche per quelle prestazioni riconducibili - più dettagliatamente -all'attività di assistenza e consulenza del lavoro, dovendosi, quindi, ritenere che con la prospettata qualità di commercialista, il ricorrente abbia inteso fare riferimento alle attività tipicamente riconducibili al paradigma della figura professionale in commento, tenuto conto della formale distinzione, persistente nel sistema, tra le attività professionali propriamente riconducibili alla categoria del commercialista e del consulente del lavoro (cfr. artt. 15 co. II e 40 DM 20 luglio 2012 n. 140); […] peraltro, anche raffrontando la documentazione prodotta in sede di insinua con quella acclusa al ricorso in opposizione, non può pervenirsi ad esiti differenti, in considerazione del fatto che taluni dei documenti offerti in comunicazione in questa sede - segnatamente, i cedolini dei dipendenti - si riferiscono ad attività diverse da quelle per le quali è stata cristallizzata la originaria domanda di insinua (in relazione alla quale sono stati offerti i documenti concernenti adempimenti connessi Ric. 2021n. 17637sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -8- agli obblighi di denuncia fiscale gravanti sull' impresa)» (cfr. pag. 4-5 del menzionato decreto). 3.3. Rileva, allora, il Collegio che: i) da un lato, sarebbe stato preciso onere dell’Amodeo (rimasto, invece, completamente inosservato) quello di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della domanda di ammissione al passivo, come originariamente formulata ex art. 93 l.fall.; ii ) dall’altro, che la odierna censur a del ricorrente, assolutamente generica, si risolve, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre, sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge (priva, peraltro, della indicazioni delle disposizioni asseritamente violate), una diversa valutazione: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr.Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006,nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 9776 del 2022). 3. L’odierno ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il fallimento rimasto solo intimato, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr.Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il Ric. 2021n. 17637sez. M1 - ud. 1 1 - 1 1 - 202 2 -9- versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazionegiudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del menzionato ricorrente, dell'ulteriore impor