CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 23826/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di L'Aquila;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 14 ottobre 2025 la Corte di appello diL’Aquila, confermando la sentenza emessa dal giudice di primo grado, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di arresto ed euro € 1.000 diammenda, per il reato di cui all'art. 4 legge n. 110/1975, commesso in data10/07/2021 portando fuori all’abitazione, senza giustificato motivo, un coltellolungo cm. 23, con lama lunga cm. 12,5.La Corte ha ribadito la sussistenza di una prova piena dell’appartenenza delcoltello all’imputato, vista la sua collocazione, le ammissioni del medesimo el’infondatezza della giustificazione fornita in merito al suo porto, e ha ritenutoadeguatamente motivata l'omessa applicazione dell’ipotesi di lieve entità edell’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., stanti i precedenti penali delsoggetto e le caratteristiche dell’arma sequestrata. Ha negato, infine, laconcedibilità delle attenuanti generiche, stante l’assenza di elementi valutabilipositivamente e l’esistenza di precedenti penali per reati specifici, e ha rilevatol'intervenuta rinuncia all’applicazione di una pena sostitutiva, sostituzioneperaltro ritenuta, in questo caso, inammissibile.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione in merito allasussistenza del reato.La sentenza omette di confrontarsi con l’argomento difensivo dell’esserel’arma in questione un comune coltello da cucina, normalmente utilizzato ancheper lavori agricoli e per tale motivo presente sull’auto, perché lì dimenticato. Lagiustificazione fornita dal ricorrente per il suo porto, inoltre, viene svalutata conmotivazione illogica, solo perché egli non era in abiti da lavoro e non sarebbeprovato l’abituale uso di quell’oggetto per raccogliere verdura selvatica, datoquest’ultimo assolutamente notorio.2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in meritoalla omessa assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. o all’omessaqualificazione del fatto come “di lieve entità”.Il non avere tenuto conto delle caratteristiche del coltello ha viziato lamotivazione anche quanto al mancato riconoscimento della lieve entità del fatto,ai sensi dell’art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975, e della ipotesi della suaparticolare tenuità, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., escludendole per lalunghezza del coltello, pari a cm. 23, senza valutare che trattasi della lunghezzausuale dei coltelli da cucina.2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione, per la sua mancanzaquanto alla richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.Il ricorrente aveva rinunciato solo alla richiesta di sostituire la pena con ladetenzione domiciliare, e non con il lavoro di pubblica utilità. La sua richiesta,peraltro, non era immotivata, essendo la sua motivazione derivante dai motivi diappello precedentemente proposti, cioè la modesta gravità del fatto. La richiestadi sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, poi, era motivata anchecon i riferimenti alla condotta che dimostrava la positiva evoluzione della suapersonalità, sufficiente per far ritenere tale misura la più idonea alproseguimento del percorso di recupero in atto. La sentenza, in ogni caso, nonha motivato in modo specifico su tale richiesta, valutando genericamenteinammissibile qualunque sostituzione.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato, nonché volto a richiedere a questaCorte una rivalutazione del fatto, che è preclusa al giudice di legittimità, il cuicontrollo del provvedimento impugnato è limitato «a riscontrare l'esistenza di unlogico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senzapossibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice dimerito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenzaalle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazionequello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento delladecisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di unadiversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali»(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).Esso deve, perciò, essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.2. Il primo motivo di ricorso è rivalutativo e manifestamente infondato.Il ricorrente lamenta la mancanza o illogicità della motivazione per nonavere la sentenza valutato il principale argomento difensivo, relativo allaesistenza di un giustificato motivo per il porto del coltello, che sarebbe statocollocato nell'auto da lui guidata per effettuare lavori agricoli, in particolare laraccolta nei campi di verdura selvatica. La sentenza impugnata, invece, hasufficientemente motivato l'infondatezza anche di tale motivo di appello, che nonera peraltro il principale argomento difensivo avendo il ricorrente,prioritariamente, sostenuto la non appartenenza a lui stesso dell'armasequestrata: essa ha infatti ribadito che, come già valutato dal giudice di primogrado, la destinazione del coltello allo svolgimento di lavori agricoli non eracredibile per essere stato l'imputato fermato in città e in un luogo molto distantedai propri terreni, e per non essere stato egli trovato con altri attrezzi e con abitida lavoro; altrettanto irrilevanti o indimostrate sono state ritenute leaffermazioni circa l'epoca della perquisizione, e circa la consuetudine dellaraccolta di erbe selvatiche.La motivazione circa l'infondatezza di questa tesi difensiva, pertanto, non èassente, e non è neppure manifestamente illogica, dal momento che il fatto ditrovarsi in Pescara, e non in prossimità della propria residenza e dei propriterreni agricoli, senza alcun particolare che denotasse che il soggetto avevaappena svolto o era diretto a svolgere lavori che potevano legittimare il porto delcoltello, è stato ritenuto dimostrativo della insussistenza dell'asserita esigenza diutilizzo dell'arma per uno scopo lecito, con ragionamento del tutto logico econforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «Il "giustificatomotivo" del porto degli oggetti di cui all'art. 4, comma secondo, legge 18 aprile1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente sianoperfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate allanatura dell'oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizionisoggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzionedell'oggetto» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083). Lavalutazione della sussistenza del giustificato motivo, pertanto, non puòprescindere dalla effettiva possibilità di un uso legittimo e giustificato dell'armanel momento stesso in cui la presenza di questa viene accertata. L'affermazionedifensiva di una mera dimenticanza, poi, è del tutto irrilevante, dal momento chela natura colposa del reato impone la condanna anche in presenza dell'elementosoggettivo della negligenza, imprudenza o imperizia.La motivazione della sentenza impugnata non presenta, pertanto, i vizilamentati in questo primo motivo di ricorso, in cui il ricorrente, di fatto, sollecitasolo una diversa valutazione delle circostanze correttamente esposte dai giudicidi merito, diversa valutazione che, come detto, è preclusa al giudice dilegittimità.3. Anche il secondo motivo del ricorso è rivalutativo e manifestamenteinfondato.La sentenza impugnata ha escluso la concedibilità delle ipotesi della lieveentità del fatto, prevista dall'art. 4, terzo comma, legge n. 110/1975, e dellaparticolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. con motivazioneadeguata e conforme ai dati processuali e alla giurisprudenza di questa Corte,esplicitamente richiamata. Ha valutato, perciò, non solo la pericolosità dell'armarinvenuta, per le sue caratteristiche, ma anche il contesto del porto, indicato dalgiudice di primo grado come sintomatico di una maggiore pericolosità, e lapersonalità dell'imputato, in ordine al quale ha ricordato, per motivare il diniegodelle attenuanti generiche, i precedenti penali specifici, ribadendo anche che,mentre l'esclusione della non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. nonosta alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 4, terzo comma,legge n. 110/1975 (vedi Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262), ilmancato riconoscimento di quest'ultima impedisce di ritenere il fatto “diparticolare tenuità”, avendo l'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. «una minorerilevanza offensiva rispetto a quella di lieve entità che attenua il reato» (Sez. 1,n. 20575 del 20/05/2025, Rv. 288112).La valutazione della insussistenza di un'ipotesi di lieve entità per le rilevantidimensioni dell'arma, peraltro, non è in sé manifestamente illogica, dal momentoche il fatto che si tratti di un normale coltello da cucina, come affermato nelricorso, non esclude la sua pericolosità, logicamente ritenuta particolarmenteelevata nel caso di un'arma da punta e taglio avente la lunghezza indicata in atti.4. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato e privo dispecificità, non confrontandosi con il contenuto della motivazione.La sentenza riporta correttamente la richiesta dell'appellante, di sostituire lapena con la detenzione domiciliare o i lavori socialmente utili, e la sua rinunciaalla sola sostituzione con la prima di esse, ma poi valuta l'inammissibilità dellacomplessiva richiesta di sostituzione della pena detentiva per la sua genericità.Questa Corte ha stabilito che la richiesta di sostituzione delle pene brevideve essere specifica e motivata, essendo «l'appellante … onerato di supportare,con specifiche deduzioni, la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi,conseguendo, al mancato assolvimento di tale onere, l'inammissibilità originariadella richiesta» (Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025, Rv. 288792, in motivazione;Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Rv. 287820). L'imputato deve indicare,pertanto, l’idoneità della sanzione sostitutiva richiesta con riferimento ai criteri dicui all'art. 133 cod. pen., mentre nel ricorso stesso si afferma che la richiesta «sibasava sulla modestia del fatto», elemento sicuramente insufficiente per laconcessione del beneficio, e peraltro escluso dal giudice, che ha motivatamenterespinto i motivi fondati su tale assunto, e si riconosce che un elemento comel'evoluzione positiva della personalità era stato addotto solo per giustificare larichiesta di concessione delle attenuanti generiche, o di proscioglimento ai sensidell'art. 131-bis cod. pen.5. Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere, pertanto, dichiaratoinammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi perritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma infavore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare ineuro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 06 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]