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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11077/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 comma 2, in relazione all'art. 339 cod. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e, comunque, integralmente versati in fatto risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie ed invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale; d'altronde, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11077 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3029/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 34531/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 comma 2, in relazione all'art. 339 cod. pen.; - che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e, comunque, integralmente versati in fatto risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie ed invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale; d'altronde, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 comma 2, in relazione all'art. 339 cod. pen.; -  che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e, comunque, integralmente versati in fatto risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie ed invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale; d'altronde, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214); -  che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE  11077 - 26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA]            - Presidente -        Ord. n. sez. 3029/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 34531/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Potenza, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 612 comma 2, in relazione all'art. 339 cod. pen.; -  che il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità - sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) e, comunque, integralmente versati in fatto risolvendosi in una lettura alternativa delle fonti probatorie ed invocando un apprezzamento in fatto estraneo al sindacato di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale; d'altronde, le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214); -  che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
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