CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 01483/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALMI----- dato ayyjss-alarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] é inammiss bile perch15. proposto per un motivo non consentito, atteso che in tema di applicazione de la pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto El contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile, come nel caso di specie, l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazic ne di legga non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motiv izione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); rilevato che anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito, atteso che la pena detentiva applicata ex art. 444 cod. prc pen. non consente l'applicazione di una pena sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen.; ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza forma ità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna dei lcorrenti zii pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle an- rnende, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento iene spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e