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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 31236/2025

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i [OSCURATO:PERSONA] -Relatore- UP–[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 39013/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 29/05/2024 del la Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricors o ; letta la memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che sia respinto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicatala Corte di appello di Bari ha confermato la sentenzacon cui il Tribunale di Trani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitt i di cui a gli artt. 5 72 , commi 1 e 2, 582 - 585 , 388 , 56 - 393 cod. pen. commessi in danno della moglie convivente [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneil difensore dell’imputatodeducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1.Violazione di legge in relazione all'art. 20 - bis cod . pen . , avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto tardiva la richiesta di sostituzione della pena detentivaformulata all'udienza di discussione in grado di appello. 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa formale assoluzioneper i delitti di cui agli artt. 388 e 56 - 393 cod. pen.

I l ricorrente è imputato del reato di cui all'art . 388 cod. pen. ( per non aver ottemperato all'ordinanza emessa dal Tribunale di Tranidi lasciare la casa familiare) e del reato di cui agli artt. 56-393 (perché,al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice,con minaccia consistita nel dire alla moglie che non avrebbe lasciato l'abitazione se non gli avesse consegnato i propri risparmi , poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi giustizia da sé) ma la sentenza di primo gradonon contiene alcuna statuizione su tali condotte ; con i motivi di appello è stata chiesta una declaratoria di formale assoluzione da tali reati,ma sul punto, secondo la prospettazione difensiva, vi sarebbe una omessa pronuncia.

2.3. Violazione di legge in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessonell'ambito di diverso procedimento penale e violazione del divieto direformatio pejus , in quanto la revoca è stata disposta in appello senza che vi fosse ricorso del Procuratore generale. 2.4 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di lesioni commesso il 15/06/2023,la cui prova sarebbe fondata unicamente sulla anamnesi contenuta in un certificato medico ospedaliero e sulle dichiarazioni della persona offesa, peraltro contrastanti con quelle rese dalla figlia.

2.5. Violazione di legge edifetto di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di maltrattamenti, di cui mancherebbe il requisito dell’abitualità.

In secondo luogo la difesa contesta la credibilità della persona offesa, costituita parte civile, le cui dichiarazioni sarebbero s mentit e dall'annotazione di servizio del 12/07/2021 da cui emerge che la polizia giudiziaria, intervenuta a seguito della richiesta della moglie, ha accertato che il ricorrente era lucido e collaborante e che aveva ammesso di aver rotto il vetro superiore della porta in uno scatto di ira, dopo che il figlio ne aveva, a calci, rotto il vetro inferiore.

Infine, la difesa sottolinea che non è stato valorizzatoil narrato dell'imputato, che ha evidenziato che la persona offesa non era in condizioni di soggezione psicologicae che, anzi, gli negava il denaro necessario per la sua sopravvivenza , gestendo integralmente il suo stipendio. 2.6.Violazione di legge, non avendo la Corte di appello disposto d’ufficio una integrazionedell'istruttoria dibattimentale, con acquisizione delle movimentazioni bancarie, al fine di riscontrare la tesi difensiva , secondo cui la persona offesa avrebbe trattenuto lo stipendio dell'imputato,così da non consentirgli di prendere in locazione una abitazione. 2.7.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. 2.8 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza sulla contestata aggravante.

2.9. V iolazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena,che avrebbe dovuto essere contenuta in ragione della lieve gravità del fatto e della personalità dell'imputato. 2.10 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla misura dell'aumento applicato per la continuazione,quantificato in sei mesi sulla base delle erroneo assuntoche gli episodi di lesioni siano stati più di uno . 2.11 Con l'undicesimo motivo di ricorso si chiede la revoca della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile e alla rifusione delle spese processuali. 3.Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore della parte civile hannodepositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazionedi tardività dell’istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 20-biscod. pen è infondato.

L’art. 20-biscod. pen. ( pene sostitutive delle pene detentive brevi) è stato introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150; l’art. 95 di tale decreto ha disposto che le nuove disposizioni in materia di pene sostitutive siano applicabil i anche ai processi in corso almomento della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022), che si trovino in primo grado e in appello.

Quanto al termine entro cui, nel grado di appello, la sostituzione va richiesta, l’art. 598-biscod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. z) nn. 1, 2 e 3 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, entrato in vigore dal 4 aprile 2024 -e, quindi, applicabile al presente procedimento-distingue a seconda che l’udienza sia o meno partecipata; nel primo caso l’istanza può essere avanzata fino alla data dell’udienza (comma 4-bis), nel secondo caso, invece, può essere proposta fino a quindici giorni prima dell’udienza (comma 1-bis).

Dalla sentenza impugnata emerge che in sede di discussione orale innanzi alla Corte di appello il difensore ha chiesto un mero rinvio per la formalizzazione dell’istanza di applicazione di una pena sostitutiva, rinvio che non è stato concesso, in quanto, come detto, l’udienza di discussione rappresenta il termine ultimo entro cui l’istanza di sostituzione può essere tempestivamente presentata.

Corretta, quindi, è la valutazione della Corte di appello.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

All’imputato, conuna unica imputazione, sono stati contestati i reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, 582-585, in relazione agli artt. 576, b. 5, e 577 n. 1, 388, 56-393 cod. pen.

L’imputazione riporta analiticamentegli atti di vessazione, con indicazione anche dellarelativa data, e descrive l a condotta che ha cagionato lesioni , mentre le condotte integranti i reat i di cui a gli art t . 388 e 56 - 393 cod. pen. sono contestatesolo genericamente, con riproduzione della norma , nel primo caso, e senza alcuna specifica contestualizzazione del fatto,nel secondo caso.

La sentenza di primo grado, che ha riportatole prove assunte e motivato in ordine alla sussistenza dei reati di maltrattamenti e di lesioni aggravate, ha determinato lapena tenendo conto solamente di tali reati (e non, invece, di quelli di cui agliartt. 56-393 e 388 cod. pen).

Il dispositivo, tuttavia, reca la condanna dell’imputato per “ i reati [a lui] ascritti”.

La sentenza di secondo grado, che ha confermatola prima condanna, ha dato conto della mancata ottemperanza al provvedimento del Tribunale e ha disatte so la deduzione difensiva secondo cui l’imputato era costretto a rimanere a casa perché la moglie tratteneva il suo stipendio.Dalla motivazione del provvedimento impugnato si comprende chiaramente che le due condotte, solo genericamente contestate, sono state implicitamente assorbite nel reato di maltrattamenti.

Nel dispositivo, però, la Corte di appello non ha dato atto di tale assorbimento, e ciò per mero errore materiale, in quanto l'esame della motivazione consentedi ricostruire inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, che ha considerato le condotte di cui sopra come degli episodi di vessazione.

Per questa parte , quindi, il dispositivo va rettificato dando atto dell’assorbimento dei reati di cui agli artt. 388 e 56-393 cod. pen. in quello di cui all’art. 572 cod. pen. 3.

Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani del 16 settembre 2022, divenutadefinitiva l’11 febbraio 2023, è manifestamente infondato.

L'art.168, comma 1 n. 1, cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora , nei termini stabiliti , il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva.

La Corte di appello, in applicazione di tale norma, ha revocato il beneficio concesso con sentenza del GUP del Tribunale di Trani, con cui l’imputato era stato condannato per il delitto di maltrattamenti, avendo egli commesso, prima della scadenza del termine di cui all’art. 163 cod. pen. (cinque anni), i delitti oggetto del presente procedimento.

In tale ipotesi la revoca opera di diritto e il relativo provvedimento ha natura dichiarativa.

Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione.

Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo(Sez.

U., n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798).

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché tende a ottenere una diversa, e inammissibile, valutazione delle emergenze probatorie, oggetto di adeguato apprezzamento da parte dei giudici di merito, che hanno basato la condanna per il reato di lesioni sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, e sul certificato medico acquisito agli atti.

Né è sussistente ilpresunto contrasto con le dichiarazioni della figlia, avendo la Corte di appello precisato che la ragazza, nel periodo oggetto del presente procedimento (dal 04/03/02020) studiava e viveva in altra città; ella, quindi, non ha assistito all'episodio di lesioni del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma , nonostante la minima presenza in casa,ha riferito che il padre era sempre aggressivo nei confronti della madre, la insultavacostantemente e, in occasione del compleanno di quest’ultima, l’ha spintonata facendola quasi cadere a terra.

5. Anche il quinto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché volto a ottenere una diversa valutazione delle emergenze probatorie.

Sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello, con valutazione conforme e immune da censure, hanno ritenuto la persona offesa pienamente credibile.

Il suo narrato é confermato dalla figlia, che ha riferito che il padre era sempre aggressivo nei confronti della madre e la insultava con vari epiteti, scattando rabbioso per ogni frase detta da lei.

La figlia, come sopra detto,ha narrato di un episodio di violenza fisica nel giorno del compleanno della madre e ha precisato che gli episodi narrati eranosolo la punta dell'iceberg perché le violenze fisiche e verbali erano molto frequenti.

La persona offesa ha riferito di quattro episodi specifici di minaccia, di insulti (in un contesto in cui l'imputato ha sferrato un pugno alla porta della cameretta dei figli spaccando la parte in vetro come risulta dalle foto agli atti), di lesioni.

Ha precisato che il marito era solito spaccare gli oggetti e denigrarla.

Tale quadro probatorio non è minimamente scalfito dal contenuto della annotazione di polizia giudiziaria, riportato nel ricorso, che, piuttosto, conferma il fatto storico appena narrato.

Con motivazione logica e immune da vizi,la Corte di appello ha ritenuto che lacondotta integri il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., in quanto idonea a ledere l’integrità psico-fisica della persona offesa , sottoposta a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, costituentifonte di un disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita (Sez.6, n.7192 del 04/12/2003, dep. 2004.

Rv. 228461).

Né il reato è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente(Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022,Rv. 284107).

6. ll sesto motivo è manifestamente infondato.

L’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria»e tale valutazione, che può essere anche implicita, è sindacabile in sede di legittimità soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, nel caso di specie insussistenti.

7. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva specifica infraquinquennale, in quanto l’imputato,noncurante della precedente condanna, ha reiterato le condotte maltrattanti del medesimo tipo nei confronti della medesima persona offesa,con ciò, evidentemente, dimostrando una maggiore pericolosità e una più spiccata tendenza a delinquere.

Tale motivazione sfugge alle generiche censure dedotte con il ricorso.

8. L’ottavo motivo di ricorso, relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, è formulato in modo del tutto generico, per cui è inammissibile.

9. Il nono motivo di ricorso è infondato.

La graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio dicassazione, miri a una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che la condotta non può essere sanzionata con il minimo edittale, in ragione della sua durata (tre anni) e della circostanza che essa segue a condotte similari per le quali l’imputato aveva già subito condanna.

10. Il decimo motivo di ricorso, relativo all’entità dell’aumento in continuazione,è infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione logica e immune da vizi, ha rilevatoche l'episodio di lesioni per cui è intervenuta condanna è connotato da particolare gravità in quanto si inserisce in una serie di altri atti di violenza fisica -emersi nel corso del processo e di cui la sentenza dà atto-.

11. L’undicesimo motivo di ricorso, relativo alle statuizioni civili, è inammissibile peraspecificità, in quanto non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata che, di fatto, finisce con l’ignorare.

12. In conclusione, dichiarato l’assorbimento dei reati di cui agli artt. 56-393 e 388 cod. pen. in quello di cui all’art. 572 cod. pen. il ricorso va rigettato.

Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

P.Q.M Dichiarati assorbiti i reati di cui agli artt. 388 e 56 -393 cod. pen. in quello di cui all'art. 572 cod. pen., rigetta il ricorso.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 29/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i [OSCURATO:PERSONA] -Relatore- UP–[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 39013/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 29/05/2024 del la Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricors o ; letta la memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o che sia respinto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicatala Corte di appello di Bari ha confermato la sentenzacon cui il Tribunale di Trani aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i delitt i di cui a gli artt. 5 72 , commi 1 e 2, 582 - 585 , 388 , 56 - 393 cod. pen. commessi in danno della moglie convivente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneil difensore dell’imputatodeducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1.Violazione di legge in relazione all'art. 20 - bis cod . pen . , avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto tardiva la richiesta di sostituzione della pena detentivaformulata all'udienza di discussione in grado di appello. 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa formale assoluzioneper i delitti di cui agli artt. 388 e 56 - 393 cod. pen. I l ricorrente è imputato del reato di cui all'art . 388 cod. pen. ( per non aver ottemperato all'ordinanza emessa dal Tribunale di Tranidi lasciare la casa familiare) e del reato di cui agli artt. 56-393 (perché,al fine di esercitare un preteso diritto e potendo ricorrere al giudice,con minaccia consistita nel dire alla moglie che non avrebbe lasciato l'abitazione se non gli avesse consegnato i propri risparmi , poneva in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a farsi giustizia da sé) ma la sentenza di primo gradonon contiene alcuna statuizione su tali condotte ; con i motivi di appello è stata chiesta una declaratoria di formale assoluzione da tali reati,ma sul punto, secondo la prospettazione difensiva, vi sarebbe una omessa pronuncia. 2.3. Violazione di legge in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concessonell'ambito di diverso procedimento penale e violazione del divieto direformatio pejus , in quanto la revoca è stata disposta in appello senza che vi fosse ricorso del Procuratore generale. 2.4 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al reato di lesioni commesso il 15/06/2023,la cui prova sarebbe fondata unicamente sulla anamnesi contenuta in un certificato medico ospedaliero e sulle dichiarazioni della persona offesa, peraltro contrastanti con quelle rese dalla figlia. 2.5. Violazione di legge edifetto di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di maltrattamenti, di cui mancherebbe il requisito dell’abitualità. In secondo luogo la difesa contesta la credibilità della persona offesa, costituita parte civile, le cui dichiarazioni sarebbero s mentit e dall'annotazione di servizio del 12/07/2021 da cui emerge che la polizia giudiziaria, intervenuta a seguito della richiesta della moglie, ha accertato che il ricorrente era lucido e collaborante e che aveva ammesso di aver rotto il vetro superiore della porta in uno scatto di ira, dopo che il figlio ne aveva, a calci, rotto il vetro inferiore. Infine, la difesa sottolinea che non è stato valorizzatoil narrato dell'imputato, che ha evidenziato che la persona offesa non era in condizioni di soggezione psicologicae che, anzi, gli negava il denaro necessario per la sua sopravvivenza , gestendo integralmente il suo stipendio. 2.6.Violazione di legge, non avendo la Corte di appello disposto d’ufficio una integrazionedell'istruttoria dibattimentale, con acquisizione delle movimentazioni bancarie, al fine di riscontrare la tesi difensiva , secondo cui la persona offesa avrebbe trattenuto lo stipendio dell'imputato,così da non consentirgli di prendere in locazione una abitazione. 2.7.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva. 2.8 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di equivalenza sulla contestata aggravante. 2.9. V iolazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla determinazione della pena,che avrebbe dovuto essere contenuta in ragione della lieve gravità del fatto e della personalità dell'imputato. 2.10 Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla misura dell'aumento applicato per la continuazione,quantificato in sei mesi sulla base delle erroneo assuntoche gli episodi di lesioni siano stati più di uno . 2.11 Con l'undicesimo motivo di ricorso si chiede la revoca della condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile e alla rifusione delle spese processuali. 3.Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore della parte civile hannodepositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la dichiarazionedi tardività dell’istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 20-biscod. pen è infondato. L’art. 20-biscod. pen. ( pene sostitutive delle pene detentive brevi) è stato introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 150; l’art. 95 di tale decreto ha disposto che le nuove disposizioni in materia di pene sostitutive siano applicabil i anche ai processi in corso almomento della sua entrata in vigore (30 dicembre 2022), che si trovino in primo grado e in appello. Quanto al termine entro cui, nel grado di appello, la sostituzione va richiesta, l’art. 598-biscod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. z) nn. 1, 2 e 3 del d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31, entrato in vigore dal 4 aprile 2024 -e, quindi, applicabile al presente procedimento-distingue a seconda che l’udienza sia o meno partecipata; nel primo caso l’istanza può essere avanzata fino alla data dell’udienza (comma 4-bis), nel secondo caso, invece, può essere proposta fino a quindici giorni prima dell’udienza (comma 1-bis). Dalla sentenza impugnata emerge che in sede di discussione orale innanzi alla Corte di appello il difensore ha chiesto un mero rinvio per la formalizzazione dell’istanza di applicazione di una pena sostitutiva, rinvio che non è stato concesso, in quanto, come detto, l’udienza di discussione rappresenta il termine ultimo entro cui l’istanza di sostituzione può essere tempestivamente presentata. Corretta, quindi, è la valutazione della Corte di appello. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. All’imputato, conuna unica imputazione, sono stati contestati i reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2, 582-585, in relazione agli artt. 576, b. 5, e 577 n. 1, 388, 56-393 cod. pen. L’imputazione riporta analiticamentegli atti di vessazione, con indicazione anche dellarelativa data, e descrive l a condotta che ha cagionato lesioni , mentre le condotte integranti i reat i di cui a gli art t . 388 e 56 - 393 cod. pen. sono contestatesolo genericamente, con riproduzione della norma , nel primo caso, e senza alcuna specifica contestualizzazione del fatto,nel secondo caso. La sentenza di primo grado, che ha riportatole prove assunte e motivato in ordine alla sussistenza dei reati di maltrattamenti e di lesioni aggravate, ha determinato lapena tenendo conto solamente di tali reati (e non, invece, di quelli di cui agliartt. 56-393 e 388 cod. pen). Il dispositivo, tuttavia, reca la condanna dell’imputato per “ i reati [a lui] ascritti”. La sentenza di secondo grado, che ha confermatola prima condanna, ha dato conto della mancata ottemperanza al provvedimento del Tribunale e ha disatte so la deduzione difensiva secondo cui l’imputato era costretto a rimanere a casa perché la moglie tratteneva il suo stipendio.Dalla motivazione del provvedimento impugnato si comprende chiaramente che le due condotte, solo genericamente contestate, sono state implicitamente assorbite nel reato di maltrattamenti. Nel dispositivo, però, la Corte di appello non ha dato atto di tale assorbimento, e ciò per mero errore materiale, in quanto l'esame della motivazione consentedi ricostruire inequivocabilmente il procedimento seguito dal giudice, che ha considerato le condotte di cui sopra come degli episodi di vessazione. Per questa parte , quindi, il dispositivo va rettificato dando atto dell’assorbimento dei reati di cui agli artt. 388 e 56-393 cod. pen. in quello di cui all’art. 572 cod. pen. 3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani del 16 settembre 2022, divenutadefinitiva l’11 febbraio 2023, è manifestamente infondato. L'art.168, comma 1 n. 1, cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora , nei termini stabiliti , il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva. La Corte di appello, in applicazione di tale norma, ha revocato il beneficio concesso con sentenza del GUP del Tribunale di Trani, con cui l’imputato era stato condannato per il delitto di maltrattamenti, avendo egli commesso, prima della scadenza del termine di cui all’art. 163 cod. pen. (cinque anni), i delitti oggetto del presente procedimento. In tale ipotesi la revoca opera di diritto e il relativo provvedimento ha natura dichiarativa. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168 cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo(Sez. U., n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798). 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché tende a ottenere una diversa, e inammissibile, valutazione delle emergenze probatorie, oggetto di adeguato apprezzamento da parte dei giudici di merito, che hanno basato la condanna per il reato di lesioni sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta pienamente attendibile, e sul certificato medico acquisito agli atti. Né è sussistente ilpresunto contrasto con le dichiarazioni della figlia, avendo la Corte di appello precisato che la ragazza, nel periodo oggetto del presente procedimento (dal 04/03/02020) studiava e viveva in altra città; ella, quindi, non ha assistito all'episodio di lesioni del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma , nonostante la minima presenza in casa,ha riferito che il padre era sempre aggressivo nei confronti della madre, la insultavacostantemente e, in occasione del compleanno di quest’ultima, l’ha spintonata facendola quasi cadere a terra. 5. Anche il quinto motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità perché volto a ottenere una diversa valutazione delle emergenze probatorie. Sia il giudice di primo grado che la Corte d'appello, con valutazione conforme e immune da censure, hanno ritenuto la persona offesa pienamente credibile. Il suo narrato é confermato dalla figlia, che ha riferito che il padre era sempre aggressivo nei confronti della madre e la insultava con vari epiteti, scattando rabbioso per ogni frase detta da lei. La figlia, come sopra detto,ha narrato di un episodio di violenza fisica nel giorno del compleanno della madre e ha precisato che gli episodi narrati eranosolo la punta dell'iceberg perché le violenze fisiche e verbali erano molto frequenti. La persona offesa ha riferito di quattro episodi specifici di minaccia, di insulti (in un contesto in cui l'imputato ha sferrato un pugno alla porta della cameretta dei figli spaccando la parte in vetro come risulta dalle foto agli atti), di lesioni. Ha precisato che il marito era solito spaccare gli oggetti e denigrarla. Tale quadro probatorio non è minimamente scalfito dal contenuto della annotazione di polizia giudiziaria, riportato nel ricorso, che, piuttosto, conferma il fatto storico appena narrato. Con motivazione logica e immune da vizi,la Corte di appello ha ritenuto che lacondotta integri il delitto di cui all’art. 572 cod. pen., in quanto idonea a ledere l’integrità psico-fisica della persona offesa , sottoposta a una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, costituentifonte di un disagio continuo e incompatibile con normali condizioni di vita (Sez.6, n.7192 del 04/12/2003, dep. 2004. Rv. 228461). Né il reato è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente(Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022,Rv. 284107). 6. ll sesto motivo è manifestamente infondato. L’art. 603, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria»e tale valutazione, che può essere anche implicita, è sindacabile in sede di legittimità soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, nel caso di specie insussistenti. 7. Il settimo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva specifica infraquinquennale, in quanto l’imputato,noncurante della precedente condanna, ha reiterato le condotte maltrattanti del medesimo tipo nei confronti della medesima persona offesa,con ciò, evidentemente, dimostrando una maggiore pericolosità e una più spiccata tendenza a delinquere. Tale motivazione sfugge alle generiche censure dedotte con il ricorso. 8. L’ottavo motivo di ricorso, relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, è formulato in modo del tutto generico, per cui è inammissibile. 9. Il nono motivo di ricorso è infondato. La graduazione dellapena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio dicassazione, miri a una nuova valutazione della congruità dellapena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che la condotta non può essere sanzionata con il minimo edittale, in ragione della sua durata (tre anni) e della circostanza che essa segue a condotte similari per le quali l’imputato aveva già subito condanna. 10. Il decimo motivo di ricorso, relativo all’entità dell’aumento in continuazione,è infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione logica e immune da vizi, ha rilevatoche l'episodio di lesioni per cui è intervenuta condanna è connotato da particolare gravità in quanto si inserisce in una serie di altri atti di violenza fisica -emersi nel corso del processo e di cui la sentenza dà atto-. 11. L’undicesimo motivo di ricorso, relativo alle statuizioni civili, è inammissibile peraspecificità, in quanto non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata che, di fatto, finisce con l’ignorare. 12. In conclusione, dichiarato l’assorbimento dei reati di cui agli artt. 56-393 e 388 cod. pen. in quello di cui all’art. 572 cod. pen. il ricorso va rigettato. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P.Q.M Dichiarati assorbiti i reati di cui agli artt. 388 e 56 -393 cod. pen. in quello di cui all'art. 572 cod. pen., rigetta il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso il 29/04/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31236/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris