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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 28612/2022

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- S C ( 1 ORDINANZA sul ricorso 23508-2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. (C.F. e P.I. 02725291203), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante signor [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con sede in Bologna, via dei Carracci n. 71/2, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante signor [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con sede in [OSCURATO:PERSONA]! di Sambro, [OSCURATO:PERSONA] di C. Alpi n.36, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] E.V.

Rizzelli (C.F.

RZZGNI45TO1G136M), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.5; -controricorrente- CORTESE - [OSCURATO:PERSONA] E SERVIZI, nella persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e P.I. 02782521203) con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], via Porrettana, n. 134; -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1519/2017, pubblicata in data 27 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione al decreto che le aveva ingiunto di pagare euro 11.396,88 in favore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di materiale edile, sostenendo di non essere legittimata passiva, in quanto la fornitura sarebbe stata resa in favore del [OSCURATO:PERSONA] e Servizi.

Disposta la chiamata del Consorzio ad opera del giudice, Sazzini ha chiamato in giudizio il Consorzio e ha chiesto di rigettare l'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 20953/2013, ha accolto l'opposizione: ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato il Consorzio al pagamento del credito oggetto del ricorso monitorio.

Il Tribunale ha infatti ritenuto che la società opponente avesse fornito la dimostrazione che la fornitura era stata eseguita a favore del [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, lamentando come risultasse provato che era stata [OSCURATO:SOCIETA] ad ordinare il materiale oggetto di fornitura, materiale che era stato consegnato con bolla di trasporto sottoscritta dall'opponente, che aveva anche chiesto una proroga del pagamento.

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 1519/2017, ha accolto l'impugnazione e ha condannato in via solidale con il Consorzio la società [OSCURATO:SOCIETA].

Il giudice d'appello ha ritenuto, sulla base dell'insieme dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, che "anche la [OSCURATO:SOCIETA] abbia assunto l'obbligazione nei confronti del fornitore".

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Servizi non ha proposto difese.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso, di cui va affermata la ammissibilità contestata dal controricorrente sotto il profilo della autosufficienza, è articolato in quattro motivi. 1) Il primo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 101, 112, 113, 115, 116, 339, 342, 345, 163, 645 c.p.c., 1292 e 1294 c.c., omesso esame di fatti decisivi del giudizio, censurabilità della sentenza impugnata a norma dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.": la Corte d'appello ha completamente ignorato il contenuto della eccezione formulata in comparsa di costituzione dal ricorrente, avente ad oggetto l'inammissibilità dell'appello di controparte, per carenza di interesse ad agire.

Il motivo è fondato.

La ricorrente aveva eccepito nella comparsa di costituzione in appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) l'inammissibilità del gravarne per difetto di interesse da parte del creditore, che aveva visto riconosciuto in proprio favore il credito seppure nei confronti del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] e Servizi, avendo in primo grado concluso chiedendo di condannare al pagamento il "soggetto che verrà accertato debitore della somma, sia qualora esso venga riconosciuto dal giudice nella ditta [OSCURATO:SOCIETA], sia qualora venga riconosciuto nel terzo chiamato Consorzio" (v. pag. 8 del ricorso).

Su tale eccezione nulla la Corte d'appello ha detto, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (sul vizio cfr. Cass. n. 6835/2017). 2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti motivi: il secondo (che contesta alla Corte d'appello di non avere considerato che l'appellante aveva affermato la responsabilità esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]), il terzo (che lamenta "l'imprecisa applicazione degli articoli 2723 e ss. c.c. circa la valutazione delle risultanze istruttorie") e il quarto (che denuncia la valutazione operata dal giudice d'appello delle dichiarazioni del testimone Monaco).

II. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- S C ( 1 ORDINANZA sul ricorso 23508-2017 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & c. (C.F. e P.I. 02725291203), in persona del socio accomandatario e legale rappresentante signor [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con sede in Bologna, via dei Carracci n. 71/2, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante signor [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con sede in [OSCURATO:PERSONA]! di Sambro, [OSCURATO:PERSONA] di C. Alpi n.36, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] E.V. Rizzelli (C.F. RZZGNI45TO1G136M), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.5; -controricorrente- CORTESE - [OSCURATO:PERSONA] E SERVIZI, nella persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. e P.I. 02782521203) con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], via Porrettana, n. 134; -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1519/2017, pubblicata in data 27 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione al decreto che le aveva ingiunto di pagare euro 11.396,88 in favore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di materiale edile, sostenendo di non essere legittimata passiva, in quanto la fornitura sarebbe stata resa in favore del [OSCURATO:PERSONA] e Servizi. Disposta la chiamata del Consorzio ad opera del giudice, Sazzini ha chiamato in giudizio il Consorzio e ha chiesto di rigettare l'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 20953/2013, ha accolto l'opposizione: ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato il Consorzio al pagamento del credito oggetto del ricorso monitorio. Il Tribunale ha infatti ritenuto che la società opponente avesse fornito la dimostrazione che la fornitura era stata eseguita a favore del [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, lamentando come risultasse provato che era stata [OSCURATO:SOCIETA] ad ordinare il materiale oggetto di fornitura, materiale che era stato consegnato con bolla di trasporto sottoscritta dall'opponente, che aveva anche chiesto una proroga del pagamento. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 1519/2017, ha accolto l'impugnazione e ha condannato in via solidale con il Consorzio la società [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice d'appello ha ritenuto, sulla base dell'insieme dei documenti prodotti e delle dichiarazioni testimoniali raccolte, che "anche la [OSCURATO:SOCIETA] abbia assunto l'obbligazione nei confronti del fornitore". 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione. Resiste con controricorso la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Servizi non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso, di cui va affermata la ammissibilità contestata dal controricorrente sotto il profilo della autosufficienza, è articolato in quattro motivi. 1) Il primo motivo contesta "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100, 101, 112, 113, 115, 116, 339, 342, 345, 163, 645 c.p.c., 1292 e 1294 c.c., omesso esame di fatti decisivi del giudizio, censurabilità della sentenza impugnata a norma dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.": la Corte d'appello ha completamente ignorato il contenuto della eccezione formulata in comparsa di costituzione dal ricorrente, avente ad oggetto l'inammissibilità dell'appello di controparte, per carenza di interesse ad agire. Il motivo è fondato. La ricorrente aveva eccepito nella comparsa di costituzione in appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) l'inammissibilità del gravarne per difetto di interesse da parte del creditore, che aveva visto riconosciuto in proprio favore il credito seppure nei confronti del terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] e Servizi, avendo in primo grado concluso chiedendo di condannare al pagamento il "soggetto che verrà accertato debitore della somma, sia qualora esso venga riconosciuto dal giudice nella ditta [OSCURATO:SOCIETA], sia qualora venga riconosciuto nel terzo chiamato Consorzio" (v. pag. 8 del ricorso). Su tale eccezione nulla la Corte d'appello ha detto, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (sul vizio cfr. Cass. n. 6835/2017). 2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dei restanti motivi: il secondo (che contesta alla Corte d'appello di non avere considerato che l'appellante aveva affermato la responsabilità esclusiva di [OSCURATO:SOCIETA]), il terzo (che lamenta "l'imprecisa applicazione degli articoli 2723 e ss. c.c. circa la valutazione delle risultanze istruttorie") e il quarto (che denuncia la valutazione operata dal giudice d'appello delle dichiarazioni del testimone Monaco). II. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella a
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