CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26363/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero n. 7097del ruolo generale dell’anno 2016 proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]: Tributi Ricorso tardivo [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro temporenonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci; -intimati- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 516 / 34 /1 5 depositata in data 11 febbraio 2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -l’Agenzia delle entrate-Ufficio di Vittoria notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento con il quale veniva determinato, per il 2003, maggiore imponibile per euro 385.367,00,ai fini Ires, Irap e Iva e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rispettivi avvisi di accertamento con i quali, ritenendoli responsabili delle omissioni della società, venivano loro contestate le quote del maggiore imponibile; -avverso i suddetti avvisi proponevano separati ricorsi la società e i soci dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Ragusa che, con sentenza n. 457/01/2010, previa riunione, li accoglieva parzialmente; -avverso la sentenza di primo grado, proponevano appello principale l’Ufficioper la parte concernente gli accertamenti riguardanti i soci e appello incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, che, con la sentenza n. 516/34/2015, depositata in data 11.2.2015, previa riunione, li accoglieva parzialmente, dichiarando illegittima nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. la ripresa a tassazione della somma di euro 346.785,77 e legittimo l’accertamento nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativamente agli utili non contabilizzati da ricalcolare come in motivazione; -avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimangonointimati la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazionee i soci. Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/92, 132, comma 2, n. 4, c.p.c. nonché 112 c.p.c. per difetto assoluto o motivazione apparentedella sentenza impugnata; -con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 190 , comma 5,TUIR; -preliminarmente, questo Collegio rileva l'inammissibilità del ricorso per tardività della notifica; -questa Corte, a sezioni unite, già con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenzanegli anni precedenti, aveva affermato esplicitamente il principiosecondo il quale "In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazio ne dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente,questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dal la data iniziale di attivazione delprocedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentementenecessarie". -sul concetto di "termine ragionevolmente contenuto" entro il quale dovesse essere ripresa la procedura notificatoria, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto, le Sezioni Unite (n. 14594 del 2016), secondo le quali "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa". L'attività del richiedente, quindi, da "onere" passa a "dovere", cosìchiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante; -inoltre,viene quantificato il termine "ragionevolmente contenuto", che vienedeterminato - in una prospettiva ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) -nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni. È conservata invero, né poteva essere diversamente, la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione dicircostanze eccezionali, della cui prova resta onerato (Cass. n. 5974 del2017; da ultimo, Cass. n. 19359 del 2018) ; -nella concreta vicenda, a fronte del deposito della sentenza impugnata in data 11 febbraio 2015 - con conseguente scadenza del termine annuale (essendo stato il giudizio in primo grado instaurato , come si evince dallasentenza impugnata, il 19.3.2009 e dunque prima della operatività della riforma ex artt.46, comma 17 e 58, comma 1, della legge n. 69 del 2009)per la notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 327, primo comma, cod. proc.civ. (nel testo vigente ratione temporis) alla data del 14 marzo 2016 - risulta dagli atti: a) che il ricorso per cassazione era stato inoltratotempestivamente per la notifica a mezzo servizio postale, in data 8 marzo 2016, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e ai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio del difensore domiciliatario (dott. [OSCURATO:PERSONA]) in Vittoria (RG) [OSCURATO:PERSONA] n. 216, nonché presso la sede della società in Vittoria ( RG) [OSCURATO:PERSONA] n. 2/A; b)che il plico non era stato ivi consegnato in quantola società era risultat a irreperibile sia all’indirizzo del difensore domiciliatario che presso la sede legale, e i soci erano risultati irreperibili presso l’indirizzo del difensore domiciliatario, come attestato in data 10 marzo 2016 dall'agente postale; c) che l'Agenzia delle entrate aveva ripreso il processo notificatorio con spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 24 giugno 2016, a [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e a [OSCURATO:PERSONA] presso l’indirizzo del procuratore domiciliatario ([OSCURATO:PERSONA]) in Vittoria, [OSCURATO:PERSONA] n. 536;d) che il plico era stato ricevuto in data 1° luglio 2016presso lo studio del difensore domiciliatario; -il mancato esito positivo del primo tentativo di notifica, dunque, non è dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia,non ha dimostrato di avere riattivato la procedura notificatoria entro iltrentesimo giorno dalla conoscenza- che costituisce circostanza pur sempre a carico probatorio del notificante e che, dunque, in mancanza di diversa prova deve farsi coincidere con la data del 10 marzo 2016 di attestata irreperibilità del destin atario - dell'esito negativo del primotentativo di notifica; -in mancanza di prova da parte dell'Ufficio di circostanze eccezionali, il ricorso va dichiarato inammissibile, stante la spedizione, a mezzo posta, del ricorso, in data 24 giugno 2016, oltre il termineannuale per la proposizione dello stesso ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; -in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività della notifica; -nulla sulle spese essendo rimasti intimati sia la società che i soci; - rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere l’amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.,