Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 23165/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] OPPOSIZIONE - [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE –– INAMMISSIBILITÀ – IPOTECA – [OSCURATO:PERSONA] – OPPONIBILITA’ [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Cron.

R.G.N. 25184/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 25184/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aurelia, n. 137 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Cairoli, n. 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in proprio e unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1153/2019 della CORTE d'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/07/2019; Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 19/05/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose un’azione di opposizione preventiva, così da lui stesso definita, ovvero, nella prospettazione del Palombi di accertamento negativo dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA], creditore ipotecario, nei suoi confronti.

Il Tribunale di Fermo, adito in primo grado dal Palombi, rigettò la domanda.

Su impugnazione del Palombi la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1153 del 9/07/2019, ha, in accoglimento dell’impugnazione del Palombi, riformato la decisione del primo giudice ed ha escluso che il Pucciarelli potesse procedere in via esecutiva sui cespiti immobiliari ipotecariamente vincolati.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a cinque motivi, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia la vedova [OSCURATO:PERSONA] e i figli Manuela, Claudio e [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna delle parti ha chiesto che la causa fosse discussa oralmente per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il Procuratore Generale ha depositato le proprie rituali conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto l’accoglimento del (terzo motivo del) ricorso, con cassazione senza rinvio per l’impugnazione relativa all’impignorabilità dei beni e cassazione (con rinvio) nel resto.

Entrambe le parti hanno depositato memorie; quella dei ricorrenti è corredata da esposizione specifica delle spese e degli onorari.

Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza della Corte d’Appello di Ancona.

Il primo motivo deduce: violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 in reazione agli artt. 112, 163, 184 e 615 cod. proc. civ. e verte sullada parte della Corte di Appello di Ancona qualificazione dell’azione esperita dal Palombi.

Il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e si incentra sulla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di un punto di motivazione del Tribunale in ordine alla genericità della domanda del Palombi.

Il terzo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2808, 2812, 2913 e 2647 cod. civ. e insiste sulla parte di motivazione della Corte laddove questa non considera l’anteriorità delle iscrizioni ipotecarie in favore del Pucciarelli rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale da parte del Palombi.

Il quarto motivo afferma vizio di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n 3 in relazione agli artt. 167, 170 cod. civ. e all’art. 115 cod. proc. civ. sulla qualificazione come non inerenti ai bisogni della famiglia dei crediti azionati dal Pucciarelli.

Infine, il quinto, e ultimo motivo, afferma la violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto in forza dell’art. 360, comma 1, n 3 in relazione agli artt. 112, 115, 183, 189, 342 e 345 cod. proc. civ. con riferimento alla considerazione da parte della Corte di Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. Valle appello anche di ipoteche delle quali era stata dedotta l’inopponibilità solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Ai fini di una compiuta disamina delle censure è opportuno premettere che: i crediti vantati dal Pucciarelli erano garantiti ipotecariamente, con iscrizioni prese nel 2012.

L’azione di accertamento negativo venne esperita dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal 2014 e questi fece valere la costituzione, insieme alla moglie, di un fondo patrimoniale, nell’anno 2013.

I motivi primo e terzo del ricorso possono essere congiuntamente scrutinati in quanto entrambi incentrati su violazioni di legge processuale o sostanziale concernenti la deduzione difensiva quale opposizione all’esecuzione dell’azione esperita dal Palombi e sul regime di opponibilità della costituzione del fondo patrimoniale ai creditori di uno o di entrambi i coniugi che lo costituiscono.

I due motivi sono fondati.

Giova premettere che il dispositivo della sentenza d’appello è il seguente: «dichiara l’inesistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA], e per esso, dei suoi eredi a procedere al pignoramento sui beni di proprietà dell’appellante costituito in fondo patrimoniale con atto notaio Moretti del 21 ottobre 2013; dichiara l’illegittimità dell’iscrizione delle ipoteche giudiziali effettuata da parte appellata sugli immobili facenti parte dell’anzidetto fondo patrimoniale con obbligo della parte medesima di provvedere alla relativa cancellazione».

La sentenza impugnata è basata sull’assunto, del tutto volutamente immotivato, che le iscrizioni ipotecarie, da sentenze di condanna, in favore di [OSCURATO:PERSONA] anteriori (dell’aprile e dell’agosto 2012, ma le date si leggono solo nel ricorso, mentre il testo della sentenza non le riporta) alla costituzione, da parte del Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie, del fondo patrimoniale (per atto pubblico del 2013) sono comunque insuscettibili di rendere esperibile l’esecuzione sui beni del fondo stesso, attesa la destinazione dei beni in esso ricompresi ai bisogni della famiglia.

La sentenza si sofferma unicamente sulla natura dei crediti affermando che dalla soddisfazione sui beni del fondo patrimoniale sono esclusi i crediti estranei ai bisogni della famiglia; nulla viene detto sul regime di (in)opponibilità al fondo dei vincoli gravanti sugli immobili compresi nel fondo e che siano stati iscritti (incontestatamente) prima della costituzione del fondo stesso e sulla stessa esperibilità di un’azione in opposizione in via preventiva (prima ancora che il creditore titolato avesse iniziato l’esecuzione (invero nell’originaria azione esperita, dinanzi al Tribunale di Fermo, dal Palombi, che pure risulta essere un avvocato, non vi è alcun riferimento a un pignoramento immobiliare o finanche a un precetto), cosicché la decisione di primo grado risultava immune da censure.

Il primo giudice aveva, come risulta dalla semplice lettura del ricorso, alla pag. 16, reso specifica motivazione sul punto senza che l’individuazione delle iscrizioni ipotecarie come risalente al 2012 costituisse motivo d’appello da parte del Palombi (pag. 17 del ricorso in cassazione).

In breve: sulla base di una lettura congiunta del primo e del terzo motivo di ricorso, che è adeguatamente specifico specie laddove deduce un elemento insormontabile: la costituzione del fondo patrimoniale ebbe luogo nel 2013, solo dopo la valida costituzione delle ipoteche, peraltro tutte giudiziali, iscritte nel 2012, deve ritenersi l’erronea applicazione di norme di diritto da parte della Corte d’appello di Ancona, che di fatto omette ogni motivazione sul punto (sul regime di inopponibilità, secondo le Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. Valle formalità di cui all’art. 162 cod. civ., richiamato dall’art. 167 stesso codice, della costituzione del fondo patrimoniale al creditore ipotecario precedentemente iscritto si veda: Cass. n. 12545 del 10/05/2019 Rv. 654246 –01 e in precedenza: Sez.

U, Sentenza n. 21658 del 13/10/2009 Rv. 609466 -01).

La sentenza d’appello si regge sul solo assunto della qualità dei crediti azionati nei confronti dei beni compresi nel fondo patrimoniale, ma non tocca in alcun modo l’argomento dell’anteriorità del vincolo ipotecario sui beni successivamente costituiti in fondo patrimoniale.

Il primo e il terzo motivo di ricorso sono, pertanto, fondati e i restanti motivi secondo, quarto e quinto sono assorbiti.

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito e dovrà provvedere a regolare le spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] OPPOSIZIONE - [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE –– INAMMISSIBILITÀ – IPOTECA – [OSCURATO:PERSONA] – OPPONIBILITA’ [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] PU Cron. R.G.N. 25184/2019 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere SENTENZA sul ricorso n. 25184/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Aurelia, n. 137 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma alla piazza Cairoli, n. 6 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in proprio e unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1153/2019 della CORTE d'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/07/2019; Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 19/05/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose un’azione di opposizione preventiva, così da lui stesso definita, ovvero, nella prospettazione del Palombi di accertamento negativo dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA], creditore ipotecario, nei suoi confronti. Il Tribunale di Fermo, adito in primo grado dal Palombi, rigettò la domanda. Su impugnazione del Palombi la Corte di Appello di Ancona, con sentenza n. 1153 del 9/07/2019, ha, in accoglimento dell’impugnazione del Palombi, riformato la decisione del primo giudice ed ha escluso che il Pucciarelli potesse procedere in via esecutiva sui cespiti immobiliari ipotecariamente vincolati. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorrono, con atto affidato a cinque motivi, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia la vedova [OSCURATO:PERSONA] e i figli Manuela, Claudio e [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna delle parti ha chiesto che la causa fosse discussa oralmente per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Procuratore Generale ha depositato le proprie rituali conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto l’accoglimento del (terzo motivo del) ricorso, con cassazione senza rinvio per l’impugnazione relativa all’impignorabilità dei beni e cassazione (con rinvio) nel resto. Entrambe le parti hanno depositato memorie; quella dei ricorrenti è corredata da esposizione specifica delle spese e degli onorari. Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso censurano come segue la sentenza della Corte d’Appello di Ancona. Il primo motivo deduce: violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 in reazione agli artt. 112, 163, 184 e 615 cod. proc. civ. e verte sullada parte della Corte di Appello di Ancona qualificazione dell’azione esperita dal Palombi. Il secondo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. e si incentra sulla mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, di un punto di motivazione del Tribunale in ordine alla genericità della domanda del Palombi. Il terzo mezzo pone censura di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 2808, 2812, 2913 e 2647 cod. civ. e insiste sulla parte di motivazione della Corte laddove questa non considera l’anteriorità delle iscrizioni ipotecarie in favore del Pucciarelli rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale da parte del Palombi. Il quarto motivo afferma vizio di violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto ancora ai sensi dell’art. 360, comma 1, n 3 in relazione agli artt. 167, 170 cod. civ. e all’art. 115 cod. proc. civ. sulla qualificazione come non inerenti ai bisogni della famiglia dei crediti azionati dal Pucciarelli. Infine, il quinto, e ultimo motivo, afferma la violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto in forza dell’art. 360, comma 1, n 3 in relazione agli artt. 112, 115, 183, 189, 342 e 345 cod. proc. civ. con riferimento alla considerazione da parte della Corte di Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. Valle appello anche di ipoteche delle quali era stata dedotta l’inopponibilità solo in sede di precisazione delle conclusioni. Ai fini di una compiuta disamina delle censure è opportuno premettere che: i crediti vantati dal Pucciarelli erano garantiti ipotecariamente, con iscrizioni prese nel 2012. L’azione di accertamento negativo venne esperita dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal 2014 e questi fece valere la costituzione, insieme alla moglie, di un fondo patrimoniale, nell’anno 2013. I motivi primo e terzo del ricorso possono essere congiuntamente scrutinati in quanto entrambi incentrati su violazioni di legge processuale o sostanziale concernenti la deduzione difensiva quale opposizione all’esecuzione dell’azione esperita dal Palombi e sul regime di opponibilità della costituzione del fondo patrimoniale ai creditori di uno o di entrambi i coniugi che lo costituiscono. I due motivi sono fondati. Giova premettere che il dispositivo della sentenza d’appello è il seguente: «dichiara l’inesistenza del diritto di [OSCURATO:PERSONA], e per esso, dei suoi eredi a procedere al pignoramento sui beni di proprietà dell’appellante costituito in fondo patrimoniale con atto notaio Moretti del 21 ottobre 2013; dichiara l’illegittimità dell’iscrizione delle ipoteche giudiziali effettuata da parte appellata sugli immobili facenti parte dell’anzidetto fondo patrimoniale con obbligo della parte medesima di provvedere alla relativa cancellazione». La sentenza impugnata è basata sull’assunto, del tutto volutamente immotivato, che le iscrizioni ipotecarie, da sentenze di condanna, in favore di [OSCURATO:PERSONA] anteriori (dell’aprile e dell’agosto 2012, ma le date si leggono solo nel ricorso, mentre il testo della sentenza non le riporta) alla costituzione, da parte del Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] e della di lui moglie, del fondo patrimoniale (per atto pubblico del 2013) sono comunque insuscettibili di rendere esperibile l’esecuzione sui beni del fondo stesso, attesa la destinazione dei beni in esso ricompresi ai bisogni della famiglia. La sentenza si sofferma unicamente sulla natura dei crediti affermando che dalla soddisfazione sui beni del fondo patrimoniale sono esclusi i crediti estranei ai bisogni della famiglia; nulla viene detto sul regime di (in)opponibilità al fondo dei vincoli gravanti sugli immobili compresi nel fondo e che siano stati iscritti (incontestatamente) prima della costituzione del fondo stesso e sulla stessa esperibilità di un’azione in opposizione in via preventiva (prima ancora che il creditore titolato avesse iniziato l’esecuzione (invero nell’originaria azione esperita, dinanzi al Tribunale di Fermo, dal Palombi, che pure risulta essere un avvocato, non vi è alcun riferimento a un pignoramento immobiliare o finanche a un precetto), cosicché la decisione di primo grado risultava immune da censure. Il primo giudice aveva, come risulta dalla semplice lettura del ricorso, alla pag. 16, reso specifica motivazione sul punto senza che l’individuazione delle iscrizioni ipotecarie come risalente al 2012 costituisse motivo d’appello da parte del Palombi (pag. 17 del ricorso in cassazione). In breve: sulla base di una lettura congiunta del primo e del terzo motivo di ricorso, che è adeguatamente specifico specie laddove deduce un elemento insormontabile: la costituzione del fondo patrimoniale ebbe luogo nel 2013, solo dopo la valida costituzione delle ipoteche, peraltro tutte giudiziali, iscritte nel 2012, deve ritenersi l’erronea applicazione di norme di diritto da parte della Corte d’appello di Ancona, che di fatto omette ogni motivazione sul punto (sul regime di inopponibilità, secondo le Ud. 19/05/2022 PU R.G.N. 25184/2019; estensore: C. Valle formalità di cui all’art. 162 cod. civ., richiamato dall’art. 167 stesso codice, della costituzione del fondo patrimoniale al creditore ipotecario precedentemente iscritto si veda: Cass. n. 12545 del 10/05/2019 Rv. 654246 –01 e in precedenza: Sez. U, Sentenza n. 21658 del 13/10/2009 Rv. 609466 -01). La sentenza d’appello si regge sul solo assunto della qualità dei crediti azionati nei confronti dei beni compresi nel fondo patrimoniale, ma non tocca in alcun modo l’argomento dell’anteriorità del vincolo ipotecario sui beni successivamente costituiti in fondo patrimoniale. Il primo e il terzo motivo di ricorso sono, pertanto, fondati e i restanti motivi secondo, quarto e quinto sono assorbiti. La sentenza impugnata è, pertanto, cassata e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che nel deciderla dovrà attenersi a quanto in questa sede statuito e dovrà provvedere a regolare le spese di questa fase di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione. Così d
Sentenza Cassazione n. 23165/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris