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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32318/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 8 giugno 2021 dal Tribunale monocratico di Bari, che aveva accertato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere reso, nella dichiarazione presentata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (proc. n.

SIEP 542/2016), una falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestando falsamente che il reddito familiare era pari ad euro 1.061,73 anziché .ad euro 14.610,23, come accertato dalla Guardia di Finanza, con l'aggravante di avere conseguito l'ammissione al beneficio; l'imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; inosservanza della legge penale in ordine alla prescrizione del reato.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. I primi due profili di doglianza - relativi all'elemento soggettivo e all'affidamento sulla certificazione ISEE (nella specie, euro 1.061,73) - sono manifestamente infondati.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non può essere validamente utilizzato per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva - art. 76 d.P.R. n. 115/2002 - fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata; ne consegue che, nel caso di omessa indicazione di redditi non rilevanti ai fini ISEE, è configurabile il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (Sez. 4, n. 42619 del 29/10/2024, D'Alesio; Sez. 4, n. 28643 del 04/06/2024, Vullo; Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552-01).

Che l'indicazione dei dati utili ai fini ISEE non sia consentita per ottenere il beneficio si ricava dall'inequivoco tenore dell'art. 1 d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che esclude espressamente le prestazioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Nessun rilievo assume, pertanto, il preteso carattere "fidefaciente" dell'attestazione ISEE, posto che il richiedente era onerato di indicare i redditideterminati ai sensi dell'art. 76 cit., ed invece ha indicato redditi sensibilmente inferiori, determinati secondo criteri diversi.

L'utilizzo della situazione economica equivalente non può, di per sé, essere indice della natura colposa del mendacio.

La norma incriminatrice punisce espressamente la falsità o le omissioni, e l'elemento soggettivo del dolo sussiste indipendentemente dall'idoneità della falsità o dell'omissione a determinare l'ammissione al beneficio, tanto che quest'ultima costituisce circostanza aggravante del reato (Sez.

U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152-01).

Nella specie, i giudici di merito - con motivazione congrua e non manifestamente illogica, come tale insindacabile in questa sede di legittimità - non hanno fondato l'accertamento del dolo sulla mera divergenza numerica, avendo logicamente desunto la prova dell'elemento soggettivo dalla notevole divaricazione tra il reddito autocertificato e quello complessivamente percepito dall'imputato (redditi da lavoro dipendente per euro 13.842,26 in capo al ricorrente ed euro 767,97 in capo alla convivente), oltre che dall'omessa indicazione della proprietà di un immobile: elementi tutti ben noti all'imputato e da lui deliberatamente taciuti.

Del resto, l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile, poiché l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e, dunque, non costituisce legge extrapenale (Sez. 4, n. 28643 del 04/06/2024, Vullo; Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808-01; Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261774-01; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404-01).

Le censure, sotto tale profilo, si risolvono nella sollecitazione ad una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità.

3.2. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riferimento, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj).

La causa di esclusione della punibilità richiede, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il giudice del gravame, lungi dal rendere una motivazione meramente apparente, ha escluso la particolare tenuità dell'offesa con argomentazionecongrua, valorizzando l'elevata intensità del dolo di falso - avendo l'imputato omesso di dichiarare consistenti redditi propri e discostatosi notevolmente dal vero, indicando una voce globale di poco più di mille euro ed omettendo la proprietà immobiliare - nonché rilevando che, ai fini dell'ammissione al beneficio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o meno, ivi compreso il diritto di proprietà su bene immobile.

Trattasi di apprezzamento di merito, sorretto da motivazione non manifestamente illogica, come tale non sindacabile in questa sede.

Il ricorrente, nel censurare l'esiguità del danno, non si confronta effettivamente con la ratio decidendi, che ha escluso la tenuità dell'offesa avuto riguardo alle modalità del fatto e all'intensità del dolo, così risolvendosi la doglianza in una inammissibile richiesta di riconsiderazione del giudizio di fatto.

3.3. Quanto alla dedotta prescrizione (terzo motivo), la censura è manifestamente infondata, dovendosi aggiungere la sospensione di 1 anno e 6 mesi ex art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1

I. 103/2017, applicabile ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 (come nel caso di specie, fatto del 12.3.2018), non abrogata retroattivamente ( SS.UU. n. 20989 del 12.12.2024).

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza emessa in data 8 giugno 2021 dal Tribunale monocratico di Bari, che aveva accertato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per avere reso, nella dichiarazione presentata per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (proc. n. SIEP 542/2016), una falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestando falsamente che il reddito familiare era pari ad euro 1.061,73 anziché .ad euro 14.610,23, come accertato dalla Guardia di Finanza, con l'aggravante di avere conseguito l'ammissione al beneficio; l'imputato è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione ed euro 400,00 di multa, ritenute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della particolare tenuità del fatto; inosservanza della legge penale in ordine alla prescrizione del reato. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I primi due profili di doglianza - relativi all'elemento soggettivo e all'affidamento sulla certificazione ISEE (nella specie, euro 1.061,73) - sono manifestamente infondati. Come questa Corte ha ripetutamente affermato, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non può essere validamente utilizzato per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva - art. 76 d.P.R. n. 115/2002 - fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata; ne consegue che, nel caso di omessa indicazione di redditi non rilevanti ai fini ISEE, è configurabile il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 (Sez. 4, n. 42619 del 29/10/2024, D'Alesio; Sez. 4, n. 28643 del 04/06/2024, Vullo; Sez. 4, n. 46159 del 24/11/2021, Carroccetto, Rv. 282552-01). Che l'indicazione dei dati utili ai fini ISEE non sia consentita per ottenere il beneficio si ricava dall'inequivoco tenore dell'art. 1 d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, che esclude espressamente le prestazioni assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Nessun rilievo assume, pertanto, il preteso carattere "fidefaciente" dell'attestazione ISEE, posto che il richiedente era onerato di indicare i redditideterminati ai sensi dell'art. 76 cit., ed invece ha indicato redditi sensibilmente inferiori, determinati secondo criteri diversi. L'utilizzo della situazione economica equivalente non può, di per sé, essere indice della natura colposa del mendacio. La norma incriminatrice punisce espressamente la falsità o le omissioni, e l'elemento soggettivo del dolo sussiste indipendentemente dall'idoneità della falsità o dell'omissione a determinare l'ammissione al beneficio, tanto che quest'ultima costituisce circostanza aggravante del reato (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152-01). Nella specie, i giudici di merito - con motivazione congrua e non manifestamente illogica, come tale insindacabile in questa sede di legittimità - non hanno fondato l'accertamento del dolo sulla mera divergenza numerica, avendo logicamente desunto la prova dell'elemento soggettivo dalla notevole divaricazione tra il reddito autocertificato e quello complessivamente percepito dall'imputato (redditi da lavoro dipendente per euro 13.842,26 in capo al ricorrente ed euro 767,97 in capo alla convivente), oltre che dall'omessa indicazione della proprietà di un immobile: elementi tutti ben noti all'imputato e da lui deliberatamente taciuti. Del resto, l'errore in ordine alla nozione di reddito valevole ai fini del patrocinio a spese dello Stato è errore inescusabile, poiché l'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 è espressamente richiamato dalla norma incriminatrice e, dunque, non costituisce legge extrapenale (Sez. 4, n. 28643 del 04/06/2024, Vullo; Sez. 6, n. 25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv. 263808-01; Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261774-01; Sez. 4, n. 37590 del 07/07/2010, Barba, Rv. 248404-01). Le censure, sotto tale profilo, si risolvono nella sollecitazione ad una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità. 3.2. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, secondo cui il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, con riferimento, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj). La causa di esclusione della punibilità richiede, congiuntamente e non alternativamente, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il giudice del gravame, lungi dal rendere una motivazione meramente apparente, ha escluso la particolare tenuità dell'offesa con argomentazionecongrua, valorizzando l'elevata intensità del dolo di falso - avendo l'imputato omesso di dichiarare consistenti redditi propri e discostatosi notevolmente dal vero, indicando una voce globale di poco più di mille euro ed omettendo la proprietà immobiliare - nonché rilevando che, ai fini dell'ammissione al beneficio, rileva ogni componente di reddito, imponibile o meno, ivi compreso il diritto di proprietà su bene immobile. Trattasi di apprezzamento di merito, sorretto da motivazione non manifestamente illogica, come tale non sindacabile in questa sede. Il ricorrente, nel censurare l'esiguità del danno, non si confronta effettivamente con la ratio decidendi, che ha escluso la tenuità dell'offesa avuto riguardo alle modalità del fatto e all'intensità del dolo, così risolvendosi la doglianza in una inammissibile richiesta di riconsiderazione del giudizio di fatto. 3.3. Quanto alla dedotta prescrizione (terzo motivo), la censura è manifestamente infondata, dovendosi aggiungere la sospensione di 1 anno e 6 mesi ex art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 I. 103/2017, applicabile ai reati commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019 (come nel caso di specie, fatto del 12.3.2018), non abrogata retroattivamente ( SS.UU. n. 20989 del 12.12.2024). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara P.Q.M
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