CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze irrevocabili emesse : 1) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano in data 15 giugno 2011, per i reati di associazione per delinquere, furti tentati e consumati, in luogo di privata dimora, ricettazione, falso e possesso di passaporto contraffatto, commessi tra il 5 settembre 2010 ed il 21 ottobre 2010; 2) dal Tribunale di Brescia in data 12 giugno 2014, in relazione al delitto di furto aggravato commesso in data 25 ottobre 2009. 2. Considerato che avverso l'ordinanza ricorre il condannato, a mezzo del difensore, avv. S. G. Bergamini, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., non avendo rilevato il giudice dell'esecuzione, che si tratta di una pluralità di fatti commessi nel medesimo contesto territoriale (provincia di Brescia), che integrano delitti contro il patrimonio, commessi comunque con finalità di lucro. 3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3.1.Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, sottolineando che la apparente omogeneità dei reati dedotta quale indice rivelatore, in sostanza non è significati rilevando la diversità di modus operandi tra le condotte, risultando il furto commesso in Castenedolo, avente ad oggetto un furgone, del tutto occasionale rispetto a quelli perpetrati nello specifico contesto associativo, all'interno di alberghi, uffici ed esercizi commerciali di cui alla sentenza sub 1), espressione soltanto di una generale inclinazione a commettere reati contro il patrimonio. 4.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]