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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 giugno 2021

Cassazione n. 13917/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22112/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente - contro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in R.G. n.7140/2020 depositat o i l 21/6/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente la domanda di ammissione al passivo presentata da Agenzia delle Entrate – Riscossione per complessivi € 2.663.256,18, con esclusione degli ulteriori crediti vantati, pari a € 1.219.468,40 , che riteneva prescritti.

2. L’opposizione presentata da Agenzia delle Entrate – Riscossione contro la decisione veniva accolta solo parzialmente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, per quanto ancora interessa, confermava l’accertamento del primo giudice in ordine all’intervenuta prescrizione dei crediti per ILOR, IVA e interessi degli anni 1994/1996 portati dalla cartella n. 02820060018182861000, notificata il 19.5.2006.

Osservava che la cartella era stata impugnata ed annullata dal giudice tributario con sentenza cassata in sede di legittimità, a seguito della quale l’importo dei tributi dovuti dalla fallita e dai soci illimitatamente responsabili era stato accertato in sede di rinvio con due sentenze del luglio 2011e che pertanto, sulla scorta di detti titoli giudiziari, il Concessionario avrebbe dovuto emettere una nuova cartella, in mancanza della quale il termine di prescrizione dei crediti pretesi per quei titoli e in quegli anni era interamente maturato.

3. Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, pubblicato in data 21 giugno 2021, prospettando due motivi di doglianza.

Gli intimati fallimenti di [OSCURATO:PERSONA] di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., 93 l. fall. e 324 cod. proc. civ..

La ricorrente premette che la cartella 02820060018182861000 si riferiva a crediti accertati con pronunce del giudice tributario del 2005/2006 passate in giudicato negli anni 2010 e 2011, che non potevano dunque ritenersi prescritti.

Osserva poi che il tribunale ha del tutto frainteso il senso e la portata delle sentenze definitorie del contenzioso tributario, in quanto rispetto alle partite di ruolo n. 2006000017 e 2006000018 le sentenze della C.T.P. di Caserta, rese all’esito del giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, non avevano determinato ex novo il maggior reddito della società e dei soci illimitatamente responsabili, ma avevano confermato la determinazione del reddito già operata dalla C.T.R.

Campania in precedenti sentenz e, a cui aveva fatto seguito l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento; quest’ultima costituiva, quindi, il legittimo titolo su cui era stata fondata l’azione di riscossioneprima e la domanda di ammissione al passivo poi.

Rispetto, invece, alla partita di ruolo n. 8340312000/003 non esisteva alcuna sentenza della C.T.P. in conseguenza della quale si potesse astrattamente sostenere che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avrebbe dovuto emettere una nuova cartella; infatti, l’iscrizione a ruolo era avvenuta dopo la sentenza n. 45/39/05 della C.T.R.

Campania, di accoglimento dell’appello dell’ufficio, confermata dalla Corte di Cassazione, che aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento fiscale.

5. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare. 5.1 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente a oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (Cass., Sez.

U., 4126/2012), come, ad esempio, i fogli prenotati a ruolo e le sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente.

Questo insegnamento si fonda sulla considerazione che quel che interessa per l’ammissione del credito al passivo del fallimento è soltanto la prova del credito tributario, che nasce non dall'atto impositivo ma dalla legge con l'avveramento dei relativi presupposti (v.

Cass., Sez.

U., 4779/1987 e Cass., Sez.

U., 4780/1987), essendo ogni atto tributario vincolato nei presupposti del credito e destinato a esprimere semplicemente la determinazione dell'amministrazione in ordine a quanto dal contribuente dovutoper norma di legge. 5.2 Peraltro, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo (Cass., Sez.

U., 33408/2021). 5.3 Il decreto impugnato non è coerente con i principi appena richiamati, in primo luogo perché non tiene conto del fatto che la prova del credito tributario può essere offerta anche attraverso titoli diversi dal ruolo, quali, come nel caso di specie, le sentenze tributarie emesse a seguito dei ricorsi del contribuente poi fallito, che di per sé potevano suffragare la domanda di insinuazione.

Per altro verso, il solo estratto di ruolo prodotto dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione era sufficiente ai fini della presentazione della richiesta di ammissione del credito al passivo, nel senso espressamente previsto dall’art. 87, comma 2, d.P.R. 602/1973, e non necessitava, perché il credito fosse ammesso in mancanza di contestazioni, di essere accompagnato dall’emissione di nuova cartella recante l’importo del tributo nei termini rideterminati dalla commissione tributaria. 5.4 L’Agenzia ricorrente, là dove ha sostenuto che le cartelle emesse nel 2006 dopo le pronunce della [OSCURATO:PERSONA] della Campania costituivano il legittimo titolo su cui fondare l’azione di riscossione e la successiva domanda di ammissione, ha inteso rappresentareche la propria pretesa creditoria trovava fondamento su un titolo giudiziale,anche allo scopo di contestare l’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine all’intervenuta maturazione dei termini di prescrizione.

Una simile giustificazione della pretesa creditoria imponeva al giudice di merito di fare riferimento, per il computo dei termini di prescrizione, alla disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, cod. civ., secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è interrotto nel corso del giudizio e fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce.

6. L’accoglimento del motivo di ricorso appena esaminato comporta l’assorbimento della seconda doglianza, che è stata espressamente presentata in via subordinata.

7. Il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22112/2021 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis -ricorrente - contro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in R.G. n.7140/2020 depositat o i l 21/6/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente la domanda di ammissione al passivo presentata da Agenzia delle Entrate – Riscossione per complessivi € 2.663.256,18, con esclusione degli ulteriori crediti vantati, pari a € 1.219.468,40 , che riteneva prescritti. 2. L’opposizione presentata da Agenzia delle Entrate – Riscossione contro la decisione veniva accolta solo parzialmente dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, per quanto ancora interessa, confermava l’accertamento del primo giudice in ordine all’intervenuta prescrizione dei crediti per ILOR, IVA e interessi degli anni 1994/1996 portati dalla cartella n. 02820060018182861000, notificata il 19.5.2006. Osservava che la cartella era stata impugnata ed annullata dal giudice tributario con sentenza cassata in sede di legittimità, a seguito della quale l’importo dei tributi dovuti dalla fallita e dai soci illimitatamente responsabili era stato accertato in sede di rinvio con due sentenze del luglio 2011e che pertanto, sulla scorta di detti titoli giudiziari, il Concessionario avrebbe dovuto emettere una nuova cartella, in mancanza della quale il termine di prescrizione dei crediti pretesi per quei titoli e in quegli anni era interamente maturato. 3. Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, pubblicato in data 21 giugno 2021, prospettando due motivi di doglianza. Gli intimati fallimenti di [OSCURATO:PERSONA] di Francesco e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2909 cod. civ., 93 l. fall. e 324 cod. proc. civ.. La ricorrente premette che la cartella 02820060018182861000 si riferiva a crediti accertati con pronunce del giudice tributario del 2005/2006 passate in giudicato negli anni 2010 e 2011, che non potevano dunque ritenersi prescritti. Osserva poi che il tribunale ha del tutto frainteso il senso e la portata delle sentenze definitorie del contenzioso tributario, in quanto rispetto alle partite di ruolo n. 2006000017 e 2006000018 le sentenze della C.T.P. di Caserta, rese all’esito del giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione, non avevano determinato ex novo il maggior reddito della società e dei soci illimitatamente responsabili, ma avevano confermato la determinazione del reddito già operata dalla C.T.R. Campania in precedenti sentenz e, a cui aveva fatto seguito l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento; quest’ultima costituiva, quindi, il legittimo titolo su cui era stata fondata l’azione di riscossioneprima e la domanda di ammissione al passivo poi. Rispetto, invece, alla partita di ruolo n. 8340312000/003 non esisteva alcuna sentenza della C.T.P. in conseguenza della quale si potesse astrattamente sostenere che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione avrebbe dovuto emettere una nuova cartella; infatti, l’iscrizione a ruolo era avvenuta dopo la sentenza n. 45/39/05 della C.T.R. Campania, di accoglimento dell’appello dell’ufficio, confermata dalla Corte di Cassazione, che aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento fiscale. 5. Il motivo è fondato, nei termini che si vanno a illustrare. 5.1 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente a oggetto un credito di natura tributaria, presentata dall'amministrazione finanziaria, non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (Cass., Sez. U., 4126/2012), come, ad esempio, i fogli prenotati a ruolo e le sentenze tributarie di rigetto dei ricorsi del contribuente. Questo insegnamento si fonda sulla considerazione che quel che interessa per l’ammissione del credito al passivo del fallimento è soltanto la prova del credito tributario, che nasce non dall'atto impositivo ma dalla legge con l'avveramento dei relativi presupposti (v. Cass., Sez. U., 4779/1987 e Cass., Sez. U., 4780/1987), essendo ogni atto tributario vincolato nei presupposti del credito e destinato a esprimere semplicemente la determinazione dell'amministrazione in ordine a quanto dal contribuente dovutoper norma di legge. 5.2 Peraltro, ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito contemplati dagli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo (Cass., Sez. U., 33408/2021). 5.3 Il decreto impugnato non è coerente con i principi appena richiamati, in primo luogo perché non tiene conto del fatto che la prova del credito tributario può essere offerta anche attraverso titoli diversi dal ruolo, quali, come nel caso di specie, le sentenze tributarie emesse a seguito dei ricorsi del contribuente poi fallito, che di per sé potevano suffragare la domanda di insinuazione. Per altro verso, il solo estratto di ruolo prodotto dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione era sufficiente ai fini della presentazione della richiesta di ammissione del credito al passivo, nel senso espressamente previsto dall’art. 87, comma 2, d.P.R. 602/1973, e non necessitava, perché il credito fosse ammesso in mancanza di contestazioni, di essere accompagnato dall’emissione di nuova cartella recante l’importo del tributo nei termini rideterminati dalla commissione tributaria. 5.4 L’Agenzia ricorrente, là dove ha sostenuto che le cartelle emesse nel 2006 dopo le pronunce della [OSCURATO:PERSONA] della Campania costituivano il legittimo titolo su cui fondare l’azione di riscossione e la successiva domanda di ammissione, ha inteso rappresentareche la propria pretesa creditoria trovava fondamento su un titolo giudiziale,anche allo scopo di contestare l’accertamento compiuto dal giudice di merito in ordine all’intervenuta maturazione dei termini di prescrizione. Una simile giustificazione della pretesa creditoria imponeva al giudice di merito di fare riferimento, per il computo dei termini di prescrizione, alla disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, cod. civ., secondo cui il decorso dei termini di prescrizione è interrotto nel corso del giudizio e fino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. 6. L’accoglimento del motivo di ricorso appena esaminato comporta l’assorbimento della seconda doglianza, che è stata espressamente presentata in via subordinata. 7. Il provvedimento impugnato deve essere cassato, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tri
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