CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44287/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché manifestamente infondati, genericamente formulati e, in parte, meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito rispetto all'imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (si vedano, in particolare, le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, circa le ragioni della dosimetria sanzionatoria, sia quanto alla pena principale ed al bilanciamento solo equivalente delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'aver commesso più fatti di bancarotta - al centro del primo motivo di ricorso -, sia quanto alle pene accessorie, rideterminate in misura equivalente alla pena principale, oggetto del secondo motivo di ricorso) 2. Ritenuto, altresì, che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450): nel caso di specie, il giudice d'appello ha confermato il bilanciamento equivalente con motivazione adeguata, facendo leva sul già benevolo riconoscimento, a suo giudizio, del beneficio in sé considerato e sulla corretta determinazione del disvalore dei fatti di reato. 2.1. Quanto alle pene accessorie, la Corte d'Appello ha operato una valutazione combinata di elementi negativi e positivi dedotti dall'art. 133 cod. pen., per giungere ad una determinazione della loro durata che appare congrua e calibrata ai reati accertati. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso