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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07831/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 585-585 cod. pen. (capo 1) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo 2); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contestai la responsabilità dell'imputato e la sussistenza della circostanza aggravante, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della eccessiva severità della pena e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 7 su 131-bis cod. pen. e pagg. 7-8 su entità della pena); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, è manifestamente infondato, poiché, come si evince dal tenore complessivo della motivazione, il giudice di appello (recependo la valutazione del Tribunale) ha ritenuto ostative a una favorevole valutazione prognostica le due precedenti condanne per il delitto di lesione personale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna del predetto imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 585-585 cod. pen. (capo 1) e 4 legge n. 110 del 1975 (capo 2); Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contestai la responsabilità dell'imputato e la sussistenza della circostanza aggravante, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della eccessiva severità della pena e della esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 7 su 131-bis cod. pen. e pagg. 7-8 su entità della pena); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, è manifestamente infondato, poiché, come si evince dal tenore complessivo della motivazione, il giudice di appello (recependo la valutazione del Tribunale) ha ritenuto ostative a una favorevole valutazione prognostica le due precedenti condanne per il delitto di lesione personale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3,000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 07831/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris