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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 30863/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kRilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Milano - per la parte che qui interessa - ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato: per il capo d'imputazione A), per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettera a), e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., nonché proprietario dell'autocarro targato [OSCURATO:TARGA], esercitava attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta iscrizione abbandonandoli sul suolo pubblico; per il capo B), per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché, in concorso con ignoti, con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di proprietario dell'autocarro targato [OSCURATO:TARGA], esercitava attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta iscrizione, abbandonandoli su suolo pubblico; che, con unico motivo di doglianza, si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato; che la prima parte del motivo afferma l'inverosirniglianza della ricostruzione concernente il capo B) di imputazione, rilevando che dagli atti di indagine e dalla sentenza impugnata emerge che le condotte in questione sono state poste in essere da un soggetto non noto, con il quale l'imputato non aveva nulla a che fare ed al quale quest'ultimo non aveva impartito alcuna direttiva in tal senso; che, pertanto, ad avviso della difesa, sarebbe illogico affermare la responsabilità penale dell'imputato solamente in ragione del ruolo da lui ricoperto nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.; che la seconda parte del motivo si concentra sul capo A) di imputazione, osservando, anche in questo caso, come non sia possibile ritenere responsabile il soggetto sulla base della qualità di amministratore unico della predetta persona giuridica; che a fondamento di tale doglianza, si sottolineano. (i) l'assenza di prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] circa lo scarico di rifiuti - anziché di materiale edile - nonché circa la provenienza degli stessi; (ii) la mancata comprensione delle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; (iii) l'ignoranza della parte ricorrente circa la revoca dell'iscrizione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. dall'albo nazionale dei gestori ambientali.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto avente ad oggetto assenti difetti o contraddittorietà o illogicità della motivazione non riscontrabili nel provvedimento impugnato; che, è sufficiente osservare che, a pagina 7 della sentenza, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità penale dell'imputato - aderendo alla ricostruzione del 2 A ¦Tribunale - ponendo a fondamento della propria decisione plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, nonché puntualmente individuati; che i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la necessità di valutare tali elementi probatori in un'ottica unitaria, composita ed organica - e non atomistica e parcellizzata come vorrebbe la difesa; che, in merito alla tipologia dei rifiuti oggetto della condotta, questi risultano essere residui di materiali edilizi corrispondenti alla tipologia di attività edile di cui si occupava la società del ricorrente, non più utilizzabili; che i rifiuti non potevano essere stati solamente appoggiati in via temporanea sul marciapiede, in quanto era stata creata una discarica abusiva e l'impresa non risultava essere titolare di alcuna autorizzazione al trasporto dei rifiuti presso altra discarica; che, in aggiunta, la società aveva un unico dipendente, il quale, a parere della Corte distrettuale, non avrebbe mai riversato i rifiuti sotto l'abitazione e la sede della società del titolare senza il consenso di quest'ultimo; che, per quanto concerne la mancata conoscenza della revoca dell'iscrizione della società dall'Albo nazionale dei gestori ambientali da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha disatteso la ricostruzione difensiva evidenziando: in primo luogo, che il difensore, a maggio del 2020 - ossia due anni prima dei fatti per cui si procede - aveva ricevuto precisa comunicazione dell'avvenuta cancellazione della società dal predetto albo per mancato pagamento del diritto annuo; in secondo luogo, che la notifica all'impresa dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal predetto albo non è stata possibile a mezzo pec in quanto quest'ultima non risultava attiva dal 2018 e, pertanto, questa sarebbe avvenuta tramite la loro pubblicazione sul sito nazionale dell'Albo; in terzo luogo, che l'amministratore unico dell'impresa aveva l'onere di verificare il permanere dell'autorizzazione.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00 P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.MCosì deciso in Roma, il 17 aprile 2026.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 12 AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott ncIrta, ni 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; kRilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 19 giugno 2025, con la quale la Corte di appello di Milano - per la parte che qui interessa - ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato: per il capo d'imputazione A), per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettera a), e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., nonché proprietario dell'autocarro targato [OSCURATO:TARGA], esercitava attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta iscrizione abbandonandoli sul suolo pubblico; per il capo B), per i reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 256, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, poiché, in concorso con ignoti, con più azioni ed omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di proprietario dell'autocarro targato [OSCURATO:TARGA], esercitava attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta iscrizione, abbandonandoli su suolo pubblico; che, con unico motivo di doglianza, si deducono vizi motivazionali del provvedimento impugnato; che la prima parte del motivo afferma l'inverosirniglianza della ricostruzione concernente il capo B) di imputazione, rilevando che dagli atti di indagine e dalla sentenza impugnata emerge che le condotte in questione sono state poste in essere da un soggetto non noto, con il quale l'imputato non aveva nulla a che fare ed al quale quest'ultimo non aveva impartito alcuna direttiva in tal senso; che, pertanto, ad avviso della difesa, sarebbe illogico affermare la responsabilità penale dell'imputato solamente in ragione del ruolo da lui ricoperto nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s.; che la seconda parte del motivo si concentra sul capo A) di imputazione, osservando, anche in questo caso, come non sia possibile ritenere responsabile il soggetto sulla base della qualità di amministratore unico della predetta persona giuridica; che a fondamento di tale doglianza, si sottolineano. (i) l'assenza di prove a carico di [OSCURATO:PERSONA] circa lo scarico di rifiuti - anziché di materiale edile - nonché circa la provenienza degli stessi; (ii) la mancata comprensione delle indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; (iii) l'ignoranza della parte ricorrente circa la revoca dell'iscrizione della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s. dall'albo nazionale dei gestori ambientali. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto avente ad oggetto assenti difetti o contraddittorietà o illogicità della motivazione non riscontrabili nel provvedimento impugnato; che, è sufficiente osservare che, a pagina 7 della sentenza, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità penale dell'imputato - aderendo alla ricostruzione del 2 A ¦Tribunale - ponendo a fondamento della propria decisione plurimi indizi, gravi, precisi e concordanti, nonché puntualmente individuati; che i giudici di merito hanno correttamente valorizzato la necessità di valutare tali elementi probatori in un'ottica unitaria, composita ed organica - e non atomistica e parcellizzata come vorrebbe la difesa; che, in merito alla tipologia dei rifiuti oggetto della condotta, questi risultano essere residui di materiali edilizi corrispondenti alla tipologia di attività edile di cui si occupava la società del ricorrente, non più utilizzabili; che i rifiuti non potevano essere stati solamente appoggiati in via temporanea sul marciapiede, in quanto era stata creata una discarica abusiva e l'impresa non risultava essere titolare di alcuna autorizzazione al trasporto dei rifiuti presso altra discarica; che, in aggiunta, la società aveva un unico dipendente, il quale, a parere della Corte distrettuale, non avrebbe mai riversato i rifiuti sotto l'abitazione e la sede della società del titolare senza il consenso di quest'ultimo; che, per quanto concerne la mancata conoscenza della revoca dell'iscrizione della società dall'Albo nazionale dei gestori ambientali da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha disatteso la ricostruzione difensiva evidenziando: in primo luogo, che il difensore, a maggio del 2020 - ossia due anni prima dei fatti per cui si procede - aveva ricevuto precisa comunicazione dell'avvenuta cancellazione della società dal predetto albo per mancato pagamento del diritto annuo; in secondo luogo, che la notifica all'impresa dei provvedimenti di sospensione e cancellazione dal predetto albo non è stata possibile a mezzo pec in quanto quest'ultima non risultava attiva dal 2018 e, pertanto, questa sarebbe avvenuta tramite la loro pubblicazione sul sito nazionale dell'Albo; in terzo luogo, che l'amministratore unico dell'impresa aveva l'onere di verificare il permanere dell'autorizzazione. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00 P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.MCosì deciso in Roma, il 17 aprile 2026. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 12 AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott ncIrta, ni 4
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