CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2025
Cassazione n. 11872/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA] – INAMMISSIBILITA’ Ad.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2022/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA alla via TARANTO n. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato telematicamente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla piazza CAVOUR, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), domiciliato telematicamente per legge -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' MICHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 17212/2023depositata il 15/06/2023 . R.g. n. 2022 del 2024 10/02/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 10/02/2025,dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], propone nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 391 bise dell’art. 395 n. 4 c.p.c., avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17212del 15/06/2023 che ha rigettato l’impugnazione avverso sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 845 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per rigetto del ricorso principale e assorbimento dell’incidentale, che aveva riformato la sentenza n. 540 del 9/07/2007, del Tribunale di Locri che aveva accolto l‘opposizione di terzo avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 757 del 7/11/2003, di condanna delle figlie eredi di [OSCURATO:PERSONA], tra cui [OSCURATO:PERSONA],al pagamento della somma di oltre quarantaseimila euro, a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo per oltre ottantanove milioni di lire; la [OSCURATO:SOCIETA]. risponde con controricorso; Luca, CARMINE e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e [OSCURATO:PERSONA] rimasti intimati; il Procuratore generale non ha presentato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. Considerato che il ricorso per revocazione , alla pag. 17, dopo avere riportato amplissimi stralci dell’ordinanza di questa Corte n. 17212 del 15/06/2023, così enuncia il motivo: «sull’errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio ex artt. 391 bise 395 n. 4 c.p.c….Come si vede, la Corte di Cassazione, nella qui gravata ordinanza, ha ritenuto inammissibile la prima censura del quartomotivo di ricorso delle sig.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e Sofia, R.g. n. 2022 del 2024 10/02/2025; estensore: C. Valle erroneamente dando per scontato, a seguito di un evidente difetto percettivo delle risultanze processuali, che esisteva, nel caso in esame, un fatto e/o un evento, che aveva prodotto, insieme con l’intervenuta confusione dei patrimoni dellericorrenti con quello della de cuius [OSCURATO:PERSONA], la soddisfazione dei loro diritti, come domandati dalle sig.rePasquino in corso di causa e, quindi, un fatto e/o eventoestintivo del loro debito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. Infatti, solo l’esistenza di quest’ultimo fatto e/o evento, unito alla dichiarata “confusione”, dei patrimoni delle [OSCURATO:PERSONA] conquello della de cuius [OSCURATO:PERSONA] (circostanza, quest’ultimaattinente al solo rapporto interno delle ricorrenti con la madre e de cuius, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], ndr.), avrebbe potuto determinare la loro sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (ex multis,Cassazione civile sez. III - 19/04/2023, n. 10483; Cassazione civile sez. II - 05/02/2016, n. 2292; Cassazione civile sez. III- 03/12/1997, n. 12254). Non rev oca in dubbio che trattasi, nel caso in esame, di un errore materiale, compiuto dalla Corte, su un punto pregiudiziale edecisivo ai fini del decidere. In effetti, lo si ribadisce, dagliatti di causa non emerge la prova dell’esistenza di alcun fattoe/o evento, “satisfattivo” dei diritti e delle domande dellesig.re [OSCURATO:PERSONA], il quale, in realtà, non esiste, né la Corte dicassazione ne fa espressa menzione nella qui gravata ordinanza, risultando, pertanto, la presupposta sussistenza di quest’ultimo fatto e, quindi, la conseguente dichiarazione di sopravvenuta“carenza di interesse”, frutto di un’errata percezione dellerisultanze processuali da parte della Corte di cassazione. »; la detta, complessa e diffusa, prospettazione censoria non individua alcun concreto errore di fatto, ma, semmai, ascrive all’ordinanza e quindi a questa Corte, un’erronea lettura delle carte processuali delle precedenti fasi dei giudizi e dello stesso giudizio di cassazione ed è, pertanto, inammissibile, posto che l’omesso esame di una questione processuale non è errore di fatto (Cass. n. 11691 del 4/05/2023 Rv. 667818 - 01 ) dal momento che non comporta R.g. n. 2022 del 2024 10/02/2025; estensore: C. Valle l'erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto ma si traduce in una mancata attività, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della motivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimitàe p arimenti la giurisprudenza di questa Corte ritiene che in relazione al contenuto concettuale delle difese delle parti non sia configurabile un errore di fatto, sia perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "fatti" sia perché tale errore non costituisce un errore percettivo (Cass. n. 6198 del 22/03/2005 Rv. 580298 - 01 ), a meno che l’atto difensivo sia stato falsamente rappresentato e sia stato oggetto di errore di percezione da parte del giudicante (Cass. n. 25752del 1/09/2022 Rv. 665868 – 01 ) ; nella specie, inoltre, l’errore di fatto, imputato alla Corte di Cassazione, consisterebbe non in un’omissione, ossia nel mancato rilievo di un fatto, bensì nell’avere rilevato, ai fini del rigetto del ricorso per cassazione, l’avvenuta confusione del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di Sofia P asquino con quello della defunta madre [OSCURATO:PERSONA], non risultando essere stata accettata l’eredità di questa con beneficio d’inventario, circostanza, questa, che, invece risulta essere stata tenuta ben presente dalla Corte nell’impugnata ordinanza; inconclusione, il ricorso è inammissibile in tutte le diffuse, ma inconsistenti, censure e deve, pertanto,tale essere dichiarato; le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e valutata l’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo; l’inammissibilità del ricorso comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per R.g. n. 2022 del 2024 10/02/2025; estensore: C. Valle il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna i l ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovu