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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025

Cassazione n. 21030/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, in data 18 novembre 2024, ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 luglio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, con cui gli era stata applicata la pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 4.267 di multa, in ordine a vari episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra il 21 settembre e il 24 novembre 2023.

Considerato che il ricorso originario era stato in ogni caso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili non ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso la decisione impugnata.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorre_ nte al pagamento delle spese i 2Am-1A-A-c1~4‘2 processuali e al versamento della somma di euroCtremil.Nri favore della Cassa delle ammende, non essendo state peraltro specificate le ragioni dell'intervenuta rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ‘-1 al versamento della somma di euro~in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, in data 18 novembre 2024, ha rinunciato al ricorso per cassazione proposto nel suo interesse avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa il 12 luglio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Foggia, con cui gli era stata applicata la pena, condizionalmente sospesa, di anni 1, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 4.267 di multa, in ordine a vari episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in [OSCURATO:PERSONA] tra il 21 settembre e il 24 novembre 2023. Considerato che il ricorso originario era stato in ogni caso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiarnento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili non ravvisabili nel caso di specie, risultando del tutto generiche le doglianze sollevate avverso la decisione impugnata. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorre_ nte al pagamento delle spese i 2Am-1A-A-c1~4‘2 processuali e al versamento della somma di euroCtremil.Nri favore della Cassa delle ammende, non essendo state peraltro specificate le ragioni dell'intervenuta rinuncia al ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ‘-1 al versamento della somma di euro~in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025.
Sentenza Cassazione n. 21030/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris