Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:C:2007:88
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑3/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Intesa — Ammende — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
2.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 17; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
3.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivazione insufficiente o contraddittoria — Ricevibilità
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] — Sindacato giurisdizionale — Competenza a conoscere
della legittimità e del merito
(Art. 229 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 17)
5.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Competenza della Corte
(Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
6.
Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
1. La gravità di un’infrazione alle regole comunitarie della concorrenza, che deve essere presa in considerazione per fissare
l’importo delle ammende da irrogare, va accertata in funzione di molti elementi, in ordine ai quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone
di un margine di discrezionalità. Il fatto di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di fissazione delle ammende,
risponde al compito della [OSCURATO:PERSONA] di garantire la conformità del comportamento delle imprese alle norme sulla concorrenza.
Un’eventuale recidiva rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione
di cui trattasi.
Di conseguenza, la tesi secondo cui, prima dell’entrata in vigore degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, la prassi della [OSCURATO:PERSONA]
in materia era priva di chiarezza e prevedibilità è in contrasto con il rapporto giuridico esistente tra l’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17, che costituisce il fondamento normativo della decisione controversa, da un lato, e gli orientamenti,
dall’altro.
Gli orientamenti, infatti, non costituiscono il fondamento normativo per la fissazione dell’importo dell’ammenda, bensì si
limitano a precisare l’applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. In tale contesto, anche in assenza degli orientamenti,
le imprese sono sempre state in grado di prevedere le conseguenze giuridiche dei loro comportamenti.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, può legittimamente considerare l’elemento connesso
alla recidiva come relativo alla gravità dell’infrazione commessa e qualificare questa recidiva come circostanza aggravante,
senza violare il principio «nulla poena sine lege».
(v. punti 25‑30)
2. Se né il regolamento n. 17, né gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA prevedono un termine massimo per constatare una recidiva, tale
constatazione non può essere esclusa in forza del principio di certezza del diritto.
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione
ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il
suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente
di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
La constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva – come la ripetizione di un comportamento
illegale con un lasso di tempo relativamente breve a separare ciascuna di tali violazioni – rientrano nel detto potere della
[OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima non può essere vincolata ad un eventuale termine di prescrizione per una constatazione del genere.
Infatti, la recidiva rappresenta un elemento importante che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a valutare, dato che la sua presa in
considerazione è diretta a indurre le imprese che hanno dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare
il loro comportamento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può, in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano
tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo trascorso tra le infrazioni.
(v. punti 36‑40)
3. Stabilire se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria o insufficiente è una questione di diritto che,
in quanto tale, può essere sollevata in sede di impugnazione.
Per ottemperare all’obbligo di motivazione che gli incombe, il Tribunale non è tenuto a fornire nella sua sentenza una spiegazione
che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può
quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per cui sono state adottate le
misure di cui trattasi e al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.
A tale proposito, nell’ambito dell’esame delle circostanze aggravanti, la recidiva è non solo un elemento rilevante, ma anche
un elemento di particolare importanza ed un indizio molto significativo della gravità di un’infrazione ai fini della valutazione
dell’importo dell’ammenda nell’ottica di una dissuasione effettiva. La recidiva costituisce la prova del fatto che la sanzione
precedentemente imposta alla ricorrente non aveva prodotto effetti sufficientemente dissuasivi.
Per valutare la gravità dell’infrazione, il Tribunale può quindi ricorrere alla nozione di recidiva senza che la sua sentenza
risulti viziata da una motivazione contraddittoria.
(v. punti 43, 45‑48)
4. Conformemente all’art. 229 CE, i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea
in virtù delle disposizioni del Trattato possono attribuire alla Corte una competenza giurisdizionale anche di merito per
quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.
Una siffatta competenza è stata attribuita al giudice comunitario dall’art. 17 del regolamento n. 17. Tale giudice è quindi
abilitato, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA]
e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta.
Ne discende che il giudice comunitario può esercitare la sua competenza anche di merito quando il problema dell’importo dell’ammenda
è sottoposto alla sua valutazione e che tale competenza può essere esercitata tanto per ridurre quanto per aumentare il detto
importo.
(v. punti 60‑62)
5. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi con l’irrogazione di sanzioni, in particolare
ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che è stato sottolineato a più
riprese dalla giurisprudenza della Corte.
Nell’ambito dell’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale che ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta ad un’impresa
per violazione delle regole comunitarie della concorrenza, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale
misura il Tribunale abbia preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare
la gravità di un determinato comportamento alla luce degli artt. 81 CE e 82 CE, nonché dell’art. 15 del regolamento n. 17,
e, dall’altro, ad appurare se il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti all’insieme degli argomenti
invocati dalla ricorrente per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda.
Allorché, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, il Tribunale si è fondato esclusivamente sulle disposizioni
degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65,
n. 5, del Trattato CECA senza considerare altri elementi, circostanze o criteri di cui l’impresa considerata non avrebbe potuto
prevedere l’esame, la detta impresa non può lamentare una violazione dei diritti della difesa.
(v. punti 68‑69, 82‑83)
6. Il principio di irretroattività delle norme penali è un principio comune a tutti gli ordinamenti giuridici degli Stati membri
e fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario deve garantire l’osservanza.
In particolare, l’art. 7, n. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, che consacra
in particolare il principio di previsione legale dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege), può opporsi
all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che descrive un’infrazione.
Ciò avviene, in particolare, nel caso si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente
prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare, dell’interpretazione vigente a quell’epoca
nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in questione.
Tuttavia, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una certa entità per diversi tipi di infrazioni
non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire
l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza. Al contrario, l’efficace applicazione delle norme comunitarie della
concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze di questa politica.
Le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo affidamento
in un metodo di calcolo delle ammende applicato in passato.
(v. punti 87‑91)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
8 febbraio 2007 (
*
)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Concorrenza – Intesa – Ammende – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende – Comunicazione sulla cooperazione»
Nella causa C‑3/06 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte
di giustizia, proposto il 3 gennaio 2006,
[OSCURATO:PERSONA],
società per azioni con sede in Parigi (Francia), rappresentato dai sigg. A. Winckler e S. [OSCURATO:PERSONA], avocats,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. A. Bouquet e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dal sig. J. Klučka, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore),
dai sigg. J. Makarczyk e L. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale: sig. M. [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 settembre 2006,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 novembre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407; in prosieguo: la «sentenza impugnata»),
in quanto, con tale sentenza, esso ha respinto parzialmente il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della
[OSCURATO:PERSONA] 5 dicembre 2001, 2003/569/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (Caso IV/37.614/F3
PO/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (GU 2003, L 200, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché alla riduzione dell’ammenda
inflittale all’art. 2 della detta decisione.
Contesto normativo
2
L’art. 15 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81] e [82]
del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 104), dispone quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d’imprese ammende varianti da cento a
cinquemila unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza:
(…)
b) forniscano informazioni inesatte in risposta a una domanda rivolta a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 e 5 (…).
2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest’ultimo importo fino al 10 per cento
del volume d’affari realizzato durante l’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano una infrazione alle disposizioni dell’articolo [81], paragrafo 1 o dell’articolo [82] del Trattato (…)
(…)
Per determinare l’ammontare dell’ammenda, occorre tener conto oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
3
L’art. 17 del regolamento n. 17 così dispone:
«La Corte di giustizia statuisce con competenza giurisdizionale anche di merito ai sensi dell’articolo 229 CE per decidere
sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] commina una ammenda o una penalità di mora ed essa
può sopprimere, ridurre o maggiorare l’ammenda o la penalità di mora inflitta».
4
La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee intitolata «Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in
applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA» (GU 1998,
C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), nel suo preambolo enuncia quanto segue:
«I principi indicati negli orientamenti (...) dovrebbero consentire di assicurare la trasparenza ed il carattere obiettivo
delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA], di fronte sia alle imprese che alla Corte di giustizia, ponendo l’accento, nel contempo,
sul margine discrezionale lasciato dal legislatore alla [OSCURATO:PERSONA] nella fissazione delle ammende, entro il limite del 10%
del volume d’affari globale delle imprese. [OSCURATO:PERSONA] intende tuttavia inquadrare tale margine in una linea politica coerente
e non discriminatoria, che sia funzionale agli obiettivi perseguiti con la repressione delle infrazioni alle regole della
concorrenza.
La nuova metodologia applicabile per la determinazione dell’ammontare dell’ammenda si baserà ormai sullo schema seguente,
che consiste nella fissazione di un importo di base, al quale si applicano maggiorazioni in caso di circostanze aggravanti
e riduzioni in caso di circostanze attenuanti».
5
Ai sensi del punto 1 degli orientamenti, «[tale] importo di base è determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione,
che sono i soli criteri indicati all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17». In forza del punto 2, l’importo di base può essere
aumentato in caso di circostanze aggravanti come, ad esempio, la recidiva della medesima impresa per un’infrazione del medesimo
tipo. Secondo il punto 3 degli orientamenti, il detto importo può essere ridotto in caso di circostanze attenuanti.
6
La comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996,
C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione») definisce le condizioni alle quali le imprese che cooperano
con la [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti
sarebbero loro inflitte, o beneficiare di riduzioni del loro ammontare.
7
Il punto D della comunicazione sulla cooperazione è così formulato:
«D. Significativa riduzione dell’ammontare dell’ammenda
1. Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione dal
10% al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.
2. Ciò può verificarsi in particolare:
– se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri
elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,
– se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta i fatti materiali
sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse».
Antefatti della controversia
8
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha riassunto come segue i fatti relativi alla controversia:
«(…)
5 All’epoca dei fatti, la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]»)
erano, rispettivamente, il primo e il secondo operatore sul mercato belga della birra. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] era una controllata del
[[OSCURATO:PERSONA]] [OSCURATO:PERSONA] SA (…), che operava anche sul mercato francese della birra attraverso un’altra controllata, la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Nel 2000 [il [OSCURATO:PERSONA]] ha cessato le sue attività nel settore della
birra.
6 Nel 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha aperto un’indagine, con il numero IV/37.614/F3, relativa a eventuali violazioni delle regole comunitarie
di concorrenza nel settore belga della birra.
7 Il 29 settembre 2000, nell’ambito della detta indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un procedimento e ha adottato una comunicazione
degli addebiti nei confronti [del [OSCURATO:PERSONA]] e delle imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], NV [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo:
la «[OSCURATO:PERSONA]») e NV [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Il procedimento avviato nei confronti [del [OSCURATO:PERSONA]]
e la comunicazione degli addebiti inviatale riguardavano unicamente la sua presunta partecipazione al cartello denominato
«[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]», relativo al mercato belga della birra.
8 Il 5 dicembre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la [decisione controversa] riguardante [il [OSCURATO:PERSONA]] e le imprese [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (...).
9 Nella [decisione controversa] si constatano due distinte violazioni delle regole di concorrenza, vale a dire, da un lato,
un complesso insieme di accordi e/o pratiche concordate nel settore belga della birra (in prosieguo: il «cartello [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]»)
e, dall’altro, pratiche concordate in relazione al mercato della birra a marchio privato. Nella [decisione controversa] si
constata che [il [OSCURATO:PERSONA]], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato alla prima infrazione, mentre la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno partecipato alla seconda.
10 Benché, all’epoca dei fatti, [il [OSCURATO:PERSONA]] fosse la società controllante della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella [decisione controversa]
[gli] viene imputata un’unica infrazione. Infatti, tenuto conto del suo ruolo attivo nel cartello [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [il
[OSCURATO:PERSONA]] è stat[o] ritenut[o] responsabile sia della propria partecipazione che di quella della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] al suddetto
cartello. Per contro, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che non si poteva attribuire [al [OSCURATO:PERSONA]] la responsabilità della
partecipazione della sua controllata alla pratica concordata relativa al mercato della birra a marchio privato, dal momento
che ess[o] non era direttamente coinvolt[o] in tale cartello.
11 L’infrazione contestata [al [OSCURATO:PERSONA]] consiste nella sua partecipazione, diretta e tramite la controllata [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
ad un insieme complesso di accordi e/o pratiche concordate riguardanti un patto generale di non aggressione, i prezzi e le
promozioni nel commercio al dettaglio, la ripartizione dei clienti nel settore alberghiero e della ristorazione (in prosieguo:
l’“horeca”), ivi compresi i clienti nazionali, la limitazione degli investimenti e della pubblicità sul mercato horeca, una
nuova struttura tariffaria per il settore horeca e per il settore del commercio al dettaglio e lo scambio di informazioni
sulle vendite per il settore horeca e per il settore del commercio al dettaglio.
12 Nella [decisione controversa] si constata che la suddetta infrazione si è protratta per un periodo compreso tra il 28 gennaio
1993 e il 28 gennaio 1998.
13 Ritenendo che un insieme di elementi le consentisse di concludere che l’infrazione era cessata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato
necessario obbligare le imprese interessate a porre fine all’infrazione ai sensi dell’art. 3 del regolamento n. 17.
14 [OSCURATO:PERSONA] ha invece ritenuto che si dovesse infliggere un’ammenda, in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17,
alla [OSCURATO:PERSONA] e [al [OSCURATO:PERSONA]] per la loro partecipazione al cartello [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].
15 A tale proposito, nella [decisione controversa] la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che tutti i partecipanti al cartello [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
avevano commesso l’infrazione deliberatamente.
16 Ai fini del calcolo dell’ammenda da infliggere, nella [decisione controversa] la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito la metodologia definita
negli orientamenti e la comunicazione sulla cooperazione.
17 Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:
“Articolo 1
[[OSCURATO:PERSONA]], [la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]] e [il [OSCURATO:PERSONA]] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] per aver partecipato,
nel periodo che va dal 28 gennaio 1993 al 28 gennaio 1998 incluso, a un complesso insieme di accordi e/o pratiche concordate
riguardanti un patto generale di non aggressione, i prezzi e le promozioni nel settore del commercio al dettaglio, la ripartizione
dei clienti sul mercato horeca (sia l’horeca “classico” che i clienti nazionali), la limitazione degli investimenti e della
pubblicità sul mercato horeca, una nuova struttura tariffaria per il settore horeca e per il settore del commercio al dettaglio,
e lo scambio di informazioni sulle vendite per il settore horeca e per il settore del commercio al dettaglio.
Articolo 2
Per le infrazioni di cui all’articolo 1 sono inflitte (…) le seguenti ammende:
(…)
b) [al [OSCURATO:PERSONA]]: un’ammenda di 44,043 milioni di EUR.
(…)”».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
9
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2002, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso
diretto all’annullamento della decisione controversa. In via subordinata, ha chiesto al Tribunale la riduzione dell’ammenda
irrogatagli all’art. 2 della detta decisione.
10
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA], salvo il quinto. Esaminando
tale motivo, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 284‑290 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una
minaccia e, ai punti 291‑294 della stessa sentenza, che la cooperazione era stata ampia, precisando, ai punti 295-310 della
detta sentenza, che la minaccia in questione non era stata la causa determinante della portata dell’intesa. Di conseguenza,
al punto 311 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la circostanza aggravante applicata a tal riguardo nella
decisione controversa non poteva essere confermata. Pertanto, ai punti 313 e 519 della sentenza impugnata, il Tribunale ha
ridotto l’aumento per circostanze aggravanti dal 50 al 40%.
11
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo definitivo dell’ammenda, il Tribunale ha rilevato, al punto 520 della sentenza
impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA], nel calcolo dell’ammenda inflitta al [OSCURATO:PERSONA], si è discostata dalla metodologia enunciata
negli orientamenti. Esso ha quindi ritenuto che, in virtù della sua competenza anche di merito, occorresse applicare l’aumento
del 40% relativo alla circostanza aggravante della recidiva all’importo di base dell’ammenda inflitta alla ricorrente.
12
Al punto 525 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi calcolato come segue l’importo dell’ammenda inflitta:
«[A]ll’importo di base dell’ammenda (36,25 milioni di EUR) viene aggiunto anzitutto il 40% di tale importo (14,5 milioni di
EUR) e sottratto il 10% dello stesso (3,625 milioni di EUR), il che conduce a un ammontare di 47,125 milioni di EUR. Tale
importo viene quindi ridotto del 10% per tenere conto della cooperazione, ottenendo in tal modo un importo definitivo dell’ammenda
pari a 42,4125 milioni di EUR».
13
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato e statuito quanto segue:
«1) L’importo dell’ammenda inflitta [al [OSCURATO:PERSONA]] è fissato in 42,4125 milioni di EUR.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) [[OSCURATO:PERSONA]] sopporterà le proprie spese e tre quarti delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà
un quarto delle proprie spese».
Le domande presentate dalle parti nell’ambito dell’impugnazione
14
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare parzialmente la sentenza impugnata, nella parte in cui respinge il motivo attinente all’infondata presa in considerazione
della circostanza aggravante connessa alla recidiva nei suoi confronti e riforma il modo di calcolo dell’ammenda impiegato
dalla [OSCURATO:PERSONA];
– accogliere le sue domande presentate in primo grado, a sostegno delle quali era dedotto il motivo attinente all’infondata
presa in considerazione della circostanza aggravante connessa alla recidiva e ridurre conseguentemente l’ammenda inflitta
dalla [OSCURATO:PERSONA];
– ridurre l’importo dell’ammenda proporzionalmente alla riduzione per circostanze attenuanti decisa dal Tribunale,
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
15
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di pronunciarsi definitivamente sulla controversia facendo uso della sua competenza anche
di merito in materia di ammende, per ridurre di 1,3025 milioni di EUR l’importo finale dell’ammenda fissata dal Tribunale.
16
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
Sull’impugnazione
17
A sostegno delle sue domande dirette all’annullamento parziale della sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] fa valere quattro
motivi in via principale e un motivo in via subordinata. Tali motivi attengono sostanzialmente all’interpretazione, da parte
del Tribunale, della nozione di recidiva ed all’applicazione da esso operata del metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda.
Sul primo motivo, attinente ad una violazione del principio di legalità derivante dal fatto che la recidiva è stata considerata
una circostanza aggravante
(
nulla poena sine lege)
Argomenti delle parti
18
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che un sistema di recidiva privo di base legale non può essere applicato nell’ambito degli artt. 81 CE
e 82 CE. Di conseguenza, la valutazione svolta dal Tribunale sulla legittimità dell’applicazione della circostanza aggravante
connessa alla recidiva sarebbe contraria ai principi di legalità e di irretroattività della legge penale.
19
[OSCURATO:PERSONA] afferma che la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di aumentare l’importo di un’ammenda in caso di recidiva non
è espressamente prevista dal regolamento n. 17 e risulta solo dagli orientamenti. Orbene, tale ultimo testo costituirebbe
solo una metodologia indicativa, senza un valore giuridico sufficiente per introdurre una siffatta causa aggravante.
20
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, anche qualora la Corte dovesse considerare che una norma avente valore legislativo non era necessaria
affinché la recidiva potesse essere presa in considerazione in diritto della concorrenza, al momento dell’ultima violazione
gli orientamenti non erano ancora stati adottati, di modo che la circostanza aggravante connessa alla recidiva non aveva alcun
fondamento in diritto comunitario.
21
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che l’art. 15 del regolamento n. 17 dispone che le ammende sono fissate tenendo conto della gravità
e della durata dell’infrazione, il che comporta la possibilità di prendere in considerazione il ruolo e l’importanza di ciascuna
delle imprese, nonché le diverse circostanze aggravanti e attenuanti, senza che sia necessaria una base legale specifica relativa
alle dette circostanze.
22
[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la possibilità di considerare la recidiva come una circostanza aggravante è compresa nel suo
potere discrezionale relativo alla fissazione dell’importo dell’ammenda.
Giudizio della Corte
23
Occorre rammentare, in via preliminare, che, se è vero che la Corte ha dichiarato che gli orientamenti non costituiscono il
fondamento normativo delle decisioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella materia di cui trattasi (v. sentenze 28 giugno 2005,
cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425,
punto 209, e 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8935, punto 207), essa ha altresì
giudicato che gli orientamenti garantiscono la certezza del diritto delle imprese, dato che determinano la metodologia che
la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta per la fissazione dell’importo delle ammende (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 213, e JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 209).
24
Infatti, è l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 che costituisce il fondamento normativo rilevante in forza del quale la
[OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende ad imprese ed associazioni d’imprese per violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE. Ai sensi
di tale disposizione, per determinare l’importo dell’ammenda devono essere prese in considerazione la durata e la gravità
dell’infrazione.
25
Per quanto riguarda quest’ultimo elemento, la Corte ha dichiarato che, mentre l’importo di base dell’ammenda è fissato in
ragione dell’infrazione, la gravità di quest’ultima va accertata in funzione di altri elementi, in ordine ai quali la [OSCURATO:PERSONA]
dispone di un margine di discrezionalità. Secondo la Corte, il fatto di tener conto di circostanze aggravanti, in sede di
fissazione delle ammende, risponde al compito della [OSCURATO:PERSONA] di garantire la conformità alle norme sulla concorrenza (v.
sentenza 29 giugno 2006, causa C‑308/04 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5977, punto 71).
26
Si deve aggiungere che, nella sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P
e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 91), la Corte ha precisato che un’eventuale recidiva
rientra fra gli elementi da prendere in considerazione in sede di analisi della gravità dell’infrazione di cui trattasi.
27
Di conseguenza, l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, prima dell’entrata in vigore degli orientamenti, la prassi della
[OSCURATO:PERSONA] nella materia era priva di chiarezza e prevedibilità è in contrasto con il rapporto giuridico esistente tra l’art. 15,
n. 2, del regolamento n. 17, che costituisce il fondamento normativo della decisione controversa e gli orientamenti.
28
Questi ultimi, infatti, non costituiscono il fondamento normativo per la fissazione dell’importo dell’ammenda, bensì si limitano
a precisare l’applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 (v. altresì la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 211, 213 e 214). In tale contesto, come rilevato dall’avvocato generale al punto 24 delle sue conclusioni, anche
in assenza degli orientamenti, la ricorrente è sempre stata in grado di prevedere le conseguenze giuridiche dei suoi comportamenti.
29
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha potuto legittimamente considerare l’elemento connesso
alla recidiva come relativo alla gravità dell’infrazione commessa dal [OSCURATO:PERSONA].
30
Ne discende che, riprendendo al punto 351 della sentenza impugnata la constatazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza
di una recidiva del [OSCURATO:PERSONA] e la qualifica di questa recidiva come circostanza aggravante, il Tribunale non ha violato
il principio «nulla poena sine lege».
31
Il primo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA], pertanto, dev’essere respinto.
Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio di certezza del diritto
Argomenti delle parti
32
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche in assenza di disposizioni specifiche che prevedono un termine di prescrizione, la circostanza
aggravante connessa alla recidiva derivante da due comportamenti precedenti viola il principio di certezza del diritto, dato
che le decisioni precedenti della [OSCURATO:PERSONA] erano state pronunciate in contesti diversi.
33
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che una minaccia «perpetua» di considerare la recidiva una circostanza aggravante è contraria ai
principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.
34
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è parzialmente fondato su una lettura erronea della sentenza impugnata, in quanto
il Tribunale ha ritenuto la recidiva sufficientemente provata sulla base di una constatazione di fatti risalente al 1984,
cioè meno di dieci anni prima dell’inizio della violazione di cui trattasi, commessa nel 1993. Peraltro, l’assenza di prescrizione
legale per quanto riguarda la presa in considerazione di una situazione di recidiva non comporta che la [OSCURATO:PERSONA] consideri
illimitatamente la circostanza aggravante connessa ad una situazione del genere.
35
Essa aggiunge che, nel caso di specie, la circostanza aggravante connessa alla recidiva è stata applicata in maniera del tutto
moderata.
Giudizio della Corte
36
Occorre osservare che, al punto 353 della sentenza impugnata, il Tribunale ha escluso qualsiasi violazione del principio di
certezza del diritto attinente al fatto che né il regolamento n. 17 né gli orientamenti prevedono un termine massimo per constatare
una recidiva.
37
Tale giudizio del Tribunale è conforme al diritto. Infatti, conformemente ad una consolidata giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA]
dispone di un potere discrezionale riguardo alla scelta degli elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione
dell’importo delle ammende, come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo
delle ammende, e ciò senza necessità di riferirsi ad un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente
in considerazione (v., segnatamente, ordinanza 25 marzo 1996, causa C‑137/95 P, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1611, punto 54,
e sentenza 17 luglio 1997, causa C‑219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4411, punto 33).
38
Dev’essere sottolineato che la constatazione e la valutazione delle caratteristiche specifiche di una recidiva rientrano nel
detto potere della [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultima non può essere vincolata ad un eventuale termine di prescrizione per una
constatazione del genere.
39
Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, la recidiva rappresenta un elemento importante
che la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata a valutare, dato che la sua presa in considerazione è diretta a indurre le imprese che hanno
dimostrato una tendenza a violare le regole della concorrenza a mutare il loro comportamento. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può,
in ogni singolo caso, prendere in considerazione quei fattori che confermano tale tendenza, incluso, ad esempio, il tempo
trascorso tra le infrazioni.
40
A tal riguardo, il Tribunale ha accertato, ai punti 354 e 355 della sentenza impugnata, la cronologia delle violazioni alle
regole di concorrenza constatate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] precisando che, in ogni singolo caso, un breve lasso di tempo,
vale a dire meno di dieci anni, aveva separato ciascuna di tali violazioni. Pertanto, il Tribunale ha potuto legittimamente
concludere che la ripetizione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], di un comportamento illegale testimonia la sua propensione a non
trarre conseguenze appropriate da una constatazione nei suoi confronti di una violazione delle dette regole.
41
Inoltre, per quanto riguarda le caratteristiche dei comportamenti precedenti, il Tribunale ha giustamente rilevato, al punto 363
della sentenza impugnata, che la nozione di recidiva non comporta necessariamente la constatazione di una previa sanzione
pecuniaria, ma solo quella di una violazione del diritto comunitario della concorrenza.
42
Il secondo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] non può quindi essere accolto.
Sul terzo motivo, attinente ad una violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
43
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per rispondere al suo motivo attinente ad una violazione del regolamento n. 17, il Tribunale
ha collegato la nozione di dissuasione a quella di recidiva. Il Tribunale avrebbe giustificato la fondatezza del ricorso alla
nozione di recidiva con la necessità di garantire un effetto dissuasivo. Considerato che, secondo il Tribunale, per valutare
la gravità dell’infrazione, la nozione di dissuasione avrebbe dovuto essere distinta da quella di recidiva, la sentenza sarebbe
viziata da una motivazione contraddittoria.
44
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che, con tale motivo, il [OSCURATO:PERSONA] confonda le diverse fasi della valutazione della gravità dell’infrazione.
Infatti, tanto gli elementi applicabili a tutte le imprese che hanno partecipato all’intesa quanto gli elementi individuali
di tale valutazione farebbero parte di quest’ultima. La fissazione delle ammende in funzione della gravità dell’infrazione
commessa avrebbe sempre l’obiettivo di ottenere un’effettiva dissuasione.
Giudizio della Corte
45
Va ricordato, in via preliminare, che il problema di sapere se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria
o insufficiente rappresenta una questione di diritto che, in quanto tale, può essere sollevata in sede di impugnazione (v.
sentenze 7 maggio 1998, causa C‑401/96 P, Somaco/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2587, punto 53, e 13 dicembre 2001, causa C‑446/00 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10315, punto 20).
46
Quanto all’obbligo di motivazione che grava sul Tribunale, risulta da una costante giurisprudenza che esso non impone a quest’ultimo
di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia.
La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali
sono state adottate le misure di cui trattasi ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare
il suo controllo (v., segnatamente, sentenza 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, [OSCURATO:PERSONA] voor
de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8725, punto 72).
47
Quanto al contenuto della motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda la valutazione delle circostanze aggravanti,
il Tribunale ha giustamente dichiarato, ai punti 348‑350 di tale sentenza, che, nell’ambito dell’esame delle dette circostanze,
la recidiva era non solo un elemento rilevante, ma anche un elemento di particolare importanza ed un indizio molto significativo
della gravità dell’infrazione ai fini della valutazione dell’importo dell’ammenda nell’ottica di una dissuasione effettiva.
A tal riguardo, il Tribunale ha sottolineato che la recidiva costituisce la prova del fatto che la sanzione precedentemente
imposta alla ricorrente non aveva prodotto effetti sufficientemente dissuasivi.
48
Ne discende che la sentenza del Tribunale non è viziata da una motivazione contraddittoria.
49
Il terzo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere respinto.
Sul quarto motivo, attinente ad un eccesso dei poteri giurisdizionali
– Sulla prima parte del motivo, attinente alla violazione, da parte del Tribunale, dei limiti della sua competenza
Argomenti delle parti
50
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], riformando la decisione controversa, il Tribunale ha oltrepassato le sue competenze. Infatti, traendo
le conseguenze dell’illegalità della detta decisione, nel caso di specie del metodo di calcolo dell’ammenda ai sensi della
sua competenza anche di merito, il Tribunale avrebbe agito ultra vires.
51
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, dopo aver constatato che la [OSCURATO:PERSONA] si era discostata dagli orientamenti,
ha iniziato a determinare l’importo dell’ammenda sostituendo il suo metodo di calcolo a quello della [OSCURATO:PERSONA].
52
[OSCURATO:PERSONA] rileva che il [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione la fondatezza del metodo di calcolo utilizzato dal Tribunale,
ma si limita a formulare una censura di ordine processuale. La sua impugnazione sarebbe invece diretta a far sì che la Corte
sostituisca la sua valutazione ed il suo calcolo dell’ammenda all’analisi svolta dal Tribunale.
Giudizio della Corte
53
Occorre osservare che, fissando il nuovo importo dell’ammenda, il Tribunale non ha agito nell’ambito dell’art. 230 CE, bensì
nell’esercizio della sua competenza anche di merito ai sensi dell’art. 229 CE e dell’art. 17 del regolamento n. 17.
54
Di conseguenza, è inoperante l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, riformando il modo di calcolo dell’ammenda, il Tribunale
avrebbe violato i limiti della competenza ad esso derivanti dall’art. 230 CE.
55
La prima parte del quarto motivo non può pertanto essere accolta.
– Sulla seconda parte del motivo, attinente ad una modifica, da parte del Tribunale, delle modalità di applicazione del coefficiente
per circostanze attenuanti in mancanza di qualsiasi domanda in proposito
Argomenti delle parti
56
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non possa statuire ultra petita, quale che sia il contenzioso di cui è investito.
Si tratterebbe di un principio giurisdizionale fondamentale che garantisce alle parti le leve della controversia che le oppone.
Lo stesso varrebbe nell’ambito dell’esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza anche di merito.
57
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il problema della legittimità dell’applicazione del coefficiente correttore all’importo dell’ammenda
derivante dalla presa in considerazione di circostanze attenuanti non era stato sollevato in primo grado. Modificando le modalità
di tale applicazione ed aumentando l’importo dell’ammenda affinché fosse calcolato sulla base della metodologia utilizzata
dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe statuito ultra petita.
58
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che non è con un annullamento parziale della decisione controversa che il Tribunale ha adottato il
suo metodo di calcolo. Al contrario, nell’ambito della sua competenza anche di merito, il Tribunale avrebbe giustamente fondato
su constatazioni di fatto la sua valutazione della circostanza attenuante dedotta.
59
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, nell’esercizio della detta competenza, il Tribunale gode di un ampio potere discrezionale, che
gli consente di valutare se l’ammenda sia appropriata, cioè, anche in assenza di annullamento della decisione adottata, di
maggiorarla, di ridurla o di confermarla, eventualmente tenendo conto di elementi supplementari.
Giudizio della Corte
60
Si deve rammentare che, conformemente all’art. 229 CE, i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal
Consiglio dell’Unione europea in virtù delle disposizioni del Trattato possono attribuire alla Corte una competenza giurisdizionale
anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.
61
Una siffatta competenza è stata attribuita al giudice comunitario dall’art. 17 del regolamento n. 17. Tale giudice è quindi
abilitato, al di là del mero controllo di legittimità della sanzione, a sostituire la sua valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA]
e, di conseguenza, a sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda o la penalità inflitta (v., in tal senso, sentenza 15 ottobre
2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8375, punto 692).
62
Ne discende che il giudice comunitario può esercitare la sua competenza anche di merito quando il problema dell’importo dell’ammenda
è sottoposto alla sua valutazione e che tale competenza può essere esercitata tanto per ridurre quanto per aumentare il detto
importo.
63
L’esercizio della detta competenza da parte del Tribunale nella sentenza impugnata era pertanto legittima.
64
La seconda parte del quarto motivo è quindi infondata.
Sul quinto motivo, dedotto in via subordinata e attinente ad una violazione dei diritti della difesa, nonché del principio
di irretroattività delle disposizioni repressive più severe
– Sulla prima parte del motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
65
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, anche supponendo che il Tribunale abbia potuto riformare il metodo di calcolo dell’ammenda
e diminuire l’importo della riduzione per circostanze attenuanti, il Tribunale stesso avrebbe dovuto sottoporre al dibattimento
in contraddittorio la sua intenzione di procedere ad un siffatto adeguamento. Privandolo della possibilità di far valere il
suo punto di vista sulla modifica prevista, il Tribunale avrebbe violato i diritti della difesa.
66
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che il Tribunale non ha maggiorato l’ammenda, ma l’ha ridotta e che, nella sua valutazione del carattere
appropriato dell’importo dell’ammenda, il Tribunale ha applicato il suo metodo di calcolo relativo alla riduzione per circostanze
attenuanti.
67
Peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], presentando la sua domanda di annullamento e di riduzione dell’ammenda alla valutazione
del Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe investito non solo dell’esame della legittimità della decisione, ma anche del giudizio
sul carattere appropriato dell’importo dell’ammenda. Avrebbe quindi consapevolmente assunto il rischio di vedersi aumentare
dal Tribunale l’importo dell’ammenda inflitta.
Giudizio della Corte
68
Occorre ricordare, in via preliminare, che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento che possa concludersi
con l’irrogazione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto
comunitario, che è stato sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 2 ottobre 2003, causa C‑194/99 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10821, punto 30).
69
Nell’ambito dell’impugnazione, il controllo della Corte è volto, da un lato, a esaminare in quale misura il Tribunale abbia
preso in considerazione in maniera giuridicamente corretta tutti i fattori essenziali per valutare la gravità di un determinato
comportamento alla luce degli artt. 81 CE e 82 CE, nonché dell’art. 15 del regolamento n. 17 e, dall’altro, ad appurare se
il Tribunale abbia risposto in termini giuridicamente sufficienti all’insieme degli argomenti invocati dalla ricorrente per
ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda (v., segnatamente, sentenza 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8417, punto 128).
70
Senza che occorra pronunciarsi sul problema di sapere se il giudice comunitario prima di esercitare la sua competenza anche
di merito fosse tenuto ad invitare il [OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni su un’eventuale riforma del metodo di
calcolo, si deve constatare che il [OSCURATO:PERSONA] ha potuto far valere utilmente il suo punto di vista per quanto riguarda
la fissazione dell’importo dell’ammenda.
71
Ciò risulta, in primo luogo, dell’argomento dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale, in secondo luogo dallo svolgimento
del dibattimento dinanzi a quest’ultimo e, in terzo luogo, dalle considerazioni svolte nella sentenza impugnata.
72
In primo luogo, si deve constatare che sei degli otto motivi dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale miravano alla
riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta. Come risulta dal punto 25 della sentenza impugnata, tali motivi facevano riferimento,
in particolare, al rispetto del principio di proporzionalità, nonché alle valutazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] sulle circostanze
aggravanti e attenuanti.
73
Nell’ambito dei detti motivi, la ricorrente aveva segnatamente investito il Tribunale del problema di sapere se la [OSCURATO:PERSONA]
avesse correttamente applicato la metodologia indicata negli orientamenti (v., in particolare, punti 46‑49 della sentenza
impugnata) e, di conseguenza, del problema del carattere appropriato dell’importo dell’ammenda.
74
In secondo luogo, occorre rilevare che, come risulta dal punto 74 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA], non contraddetto dal
[OSCURATO:PERSONA] durante l’udienza, il Tribunale aveva posto alla [OSCURATO:PERSONA] un quesito attinente alla presa in considerazione
delle circostanze attenuanti nel metodo di calcolo dell’ammenda.
75
In risposta a tale quesito, la [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato che il metodo applicato nella decisione controversa non era conforme
agli orientamenti, ma che tale circostanza aveva dato luogo ad un risultato finanziario più favorevole al [OSCURATO:PERSONA].
76
Quest’ultimo avrebbe quindi potuto prendere posizione su tale problema per far utilmente conoscere il suo punto di vista.
77
In terzo luogo, nella sentenza impugnata, e tenendo conto dell’insieme degli argomenti svolti, il Tribunale ha esaminato dettagliatamente
gli elementi rilevanti relativi alla fissazione dell’ammenda.
78
Il Tribunale ha quindi dichiarato, al punto 521 della detta sentenza, che, tenuto conto della formulazione degli orientamenti,
le percentuali corrispondenti agli aumenti o alle riduzioni, adottate in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti,
dovevano essere applicate all’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione,
e non al risultato dell’attuazione di una prima maggiorazione o riduzione per effetto di una circostanza aggravante o attenuante.
79
Il Tribunale ha poi constatato, al punto 522 della sentenza impugnata, che, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha adeguato l’importo dell’ammenda
in funzione, da un lato, di due circostanze aggravanti e, dall’altro, di una circostanza attenuante, dall’importo definitivo
dell’ammenda inflitta emergeva che la [OSCURATO:PERSONA] aveva applicato uno di questi due adeguamenti all’importo che risultava
dall’applicazione di una prima maggiorazione o riduzione. Il Tribunale ha quindi rilevato che tale metodo di calcolo aveva
l’effetto di modificare l’importo definitivo dell’ammenda che risulterebbe dall’applicazione del metodo indicato negli orientamenti.
80
Il Tribunale ha pertanto concluso, al punto 523 di tale sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA], senza fornire alcuna giustificazione,
si era discostata dagli orientamenti per quanto riguarda il metodo di calcolo dell’importo finale dell’ammenda.
81
Di conseguenza, e come risulta dal punto 524 della detta sentenza, il Tribunale, in virtù della sua competenza anche di merito,
ha applicato all’importo di base dell’ammenda inflitta al [OSCURATO:PERSONA] l’aumento del 40%, determinato in funzione della circostanza
aggravante connessa alla recidiva.
82
Pertanto, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, il Tribunale si è fondato esclusivamente sulle disposizioni
degli orientamenti senza considerare altri elementi, circostanze o criteri di cui il [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto prevedere
l’esame.
83
Ne discende che è infondata la censura attinente ad una violazione dei diritti della difesa da parte del Tribunale.
84
Pertanto, la prima parte del quinto motivo non può essere accolta.
Sulla seconda parte del motivo, attinente alla violazione del principio di irretroattività delle disposizioni repressive più
severe
Argomenti delle parti
85
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, riformando il metodo di calcolo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, il Tribunale ha fondato
il suo ragionamento su un chiarimento degli orientamenti da esso stesso effettuato in sentenze pronunciate successivamente
all’adozione della decisione controversa.
86
[OSCURATO:PERSONA] contesta il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto avere dubbi sulle modalità di esame delle circostanze attenuanti
che potevano essere applicate per il calcolo dell’importo dell’ammenda. Infatti, come avrebbe dichiarato il Tribunale, dagli
orientamenti risulterebbe che la riduzione per circostanze attenuanti è calcolata a partire dall’importo di base. Senza essere
vincolato dagli orientamenti, il Tribunale avrebbe scelto tale metodo, nella sua valutazione del carattere appropriato dell’importo
dell’ammenda.
Giudizio della Corte
87
Occorre ricordare anzitutto che il principio di irretroattività delle norme penali è un principio comune a tutti gli ordinamenti
giuridici degli Stati membri e fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario deve garantire
l’osservanza (v. sentenza 10 luglio 1984, causa 63/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2689, punto 22).
88
In particolare, l’art. 7, n. 1, della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
stipulata a Roma il 4 novembre 1950, che consacra in particolare il principio di previsione legale dei reati e delle pene
(nullum crimen, nulla poena sine lege), può opporsi all’applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma
che descrive un’infrazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 217).
89
Ciò avviene, in particolare, nel caso si tratti di un’interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente
prevedibile nel momento in cui l’infrazione è stata commessa, alla luce, in particolare, dell’interpretazione vigente a quell’epoca
nella giurisprudenza relativa alla disposizione legale in questione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 218).
90
Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia inflitto, in passato, ammende di una
certa entità per diversi tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento
n. 17, se ciò è necessario per garantire l’attuazione della politica comunitaria della concorrenza, ma che, al contrario,
l’efficace applicazione delle norme comunitarie della concorrenza implica che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello
delle ammende alle esigenze di questa politica (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 227).
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Pertanto, le imprese coinvolte in un procedimento amministrativo che può dare luogo ad un’ammenda non possono riporre un legittimo
affidamento in un metodo di calcolo delle ammende (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 228).
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Ne consegue che un metodo di calcolo delle ammende come quello adottato dal Tribunale nella sentenza impugnata era ragionevolmente
prevedibile per un’impresa come il [OSCURATO:PERSONA] all’epoca in cui sono state commesse le infrazioni di cui trattasi (v., in
tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 231).
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Pertanto, il Tribunale non ha violato il principio di irretroattività.
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La seconda parte del quinto motivo è quindi infondata.
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Dalle considerazioni che precedono risulta che il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] dev’essere respinto integralmente.
Sulle spese
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Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto dell’art. 118
del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il [OSCURATO:PERSONA]
è rimasto soccombente e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto la condanna alle spese, esso dev’essere condannato alle spese del presente
giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il francese.