CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 47367/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La CORTE APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 18/03/2021, confermava la sentenza con la quale il GUP del TRIBUNALE di TREVISO, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in data 16/07/2020 aveva condannato MACCARONE Angelo e TEDESCO Nunzio a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di concorso in rapina pluriaggravata, sequestro di persona e lesioni personali aggravate, commessi a SPRESIANO e a CAPOSILE di MUSILE di PIAVE il 22/09/2019, riconosciute le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, col risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita. MACCARONE e TEDESCO propongono entrambi ricorso per cassazione, a mezzo di un unico difensore, e deducono il vizio di motivazione con particolare riferimento al reato di sequestro di persona. I ricorsi sono inammissibili, perché è manifestamente infondato il motivo posto a base di essi. La CORTE territoriale, con motivazione congrua e coerente, in quanto tale non sindacabile in questa sede di legittimità, ha confermato la ricostruzione del fatto operata dal Giudice di primo grado, senza che con essa il ricorso si sia confrontato, se non in termini di assoluta genericità. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]