CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 novembre 2021, la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 30 settembre 2020 dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], assolvendolo dal reato di cui al capo N) , dichiarando non doversi procedere per il reato di cui al capo O) perché estinto per intervenuta prescrizione e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminando la pena principale per i capi J,K,L,M in anni tre e mesi quattro di reclusione e le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare in anni tre di reclusione. La sentenza di primo grado aveva condannato il ricorrente alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per condotte di bancarotta distrattiva e per una condotta di bancarotta semplice, così diversamente qualificato il capo O), in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) nella sua qualità di amministratore delegato della società "[OSCURATO:PERSONA] S.p.a." il cui fallimento era dichiarato con sentenza del Tribunale di Genova in data 3 ottobre 2013. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo della non prevedibilità del fallimento. Evidenzia la difesa che in tutti gli episodi contestati al ricorrente la sentenza non ha considerato che al momento in cui lo stesso ebbe ad assumere la carica di amministratore delegato della società, la situazione patrimoniale della stessa e le prospettive di vendita di beni immobili ultimati o da ultimare nonché il potenziale valore economico di alcuni terreni posseduti rendevano poco probabile se non addirittura imprevedibile il rischio del fallimento. Se è vero che nel reato di bancarotta fraudolenta è configurabile il dolo sotto forma di dolo eventuale, sussistevano degli elementi di fatto che impedivano siffatta configurabilità. 2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al ruolo svolto dal ricorrente in relazione alla condotta di cui al capo J), alle emergenze della consulenza tecnica Gasperini e ai pregressi rapporti sussistenti tra il dominus della società fallita [OSCURATO:PERSONA] e il defunto [OSCURATO:PERSONA]. La contestazione si riferisce alla distrazione dal patrimonio aziendale di un credito pari a 110.000,00 euro, vantato nei confronti della società "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in cui il socio accomandante era [OSCURATO:PERSONA] e il socio accomandatario il figlio [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il consulente tecnico della difesa [OSCURATO:PERSONA], Pesce aveva ceduto la totalità delle quote della società alla [OSCURATO:PERSONA] per un corrispettivo di 110.000,00 euro da corrispondersi alla società [OSCURATO:PERSONA] entro il 30 maggio 2008. A siffatto corrispettivo occorreva aggiungere la somma di euro 450.821,79, finanziamento concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a alla Santacroce.Siffatti crediti erano stornati dalla contabilità aziendale con la motivazione "sopravvenienze passive" alla data del 31 dicembre 2017, con la conseguenza che la posta non compariva nella contabilità del 2008. Il ricorrente assume la carica di amministratore delegato in data 31 dicembre 2009 e quindi due anni dopo lo storno del credito. La sentenza impugnata non tiene conto di siffatta pregressa vicenda, valorizzando e analizzando gli esiti delle conversazioni ambientali dalle quali comunque emerge un dato e cioè che [OSCURATO:PERSONA], legale di [OSCURATO:PERSONA] era il vero dominus della società. E il Tedone era convinto del credito del Bianchi e il presunto debito di questi verso la società era stato stornato prima che egli assumesse la carica di amministratore. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione al ruolo svolto dal ricorrente in relazione alla condotta di cui al capo K), alle emergenze decisive delle risultanze contabili della società fallita. La contestazione si riferisce alla distrazione dal patrimonio aziendale di un immobile attraverso la vendita dello stesso in favore del [OSCURATO:PERSONA] per un corrispettivo di euro 154.000,00 corrisposto solo nella misura di euro 21.500,00 con assegno circolare. Il pagamento del residuo corrispettivo avveniva in maniera simulata attraverso il versamento sul conto corrente societario di denaro contante da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il consulente tecnico della difesa Gasperini è presente in atti la fattura del 20 aprile 2005 emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la cui causale è relativa alla vendita dell'immobile per l'importo di 175.000,00 euro oltre Iva. Bianchi ha dichiarato che il pagamento avvenne in contanti e ciò è riscontrato dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza che hanno rilevato che effettivamente [OSCURATO:PERSONA] nell'aprile maggio 2005 corrispose alla società l'importo di 132.500,00 euro. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione alla disciplina in tema di rimborso spese agli amministratori di società per azioni quanto alle spese di trasferta di cui al capo L). La contestazione si riferisce alla distrazione dal patrimonio aziendale di una somma pari 48.330,00 euro per spese di trasferta mai sostenute. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, conformemente alla sentenza di primo grado, ha considerato quale operazione distrattiva il rimborso per le trasferte in ragione di un calcolo riferito al numero dei giorni che sarebbe risultato superiore rispetto a quelli in cui il ricorrente ha effettivamente ricoperto la carica. Tale metodo di calcolo, a prescindere dalla ipotesi di un errore in buona fede, aggira la natura forfetaria del compenso /rimborso, non riferendolo al momento in cui il rimborso fu pattuito. 2.5 Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo sotto il profilo della non prevedibilità del fallimento quanto al capo M). La contestazione è riferita alla distrazione della somma di euro 25.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria, a seguito della sottoscrizione di un atto preliminare di compravendita mai onorato in favore di [OSCURATO:PERSONA], consentendo il pagamento delle commissioni a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la gestione del [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta il ricorrente che essendosi trattato di un escamotage per ottenere il pagamento di un debito dal trust Pesce, appariva chiaro che con queste azioni il Tedone fosse convinto di potere evitare il fallimento della società. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo è generico in quanto evoca più volte elementi di fatto che avrebbero dovuto condurre ad escludere la sussistenza del dolo in capo al ricorrente, anche nella forma del dolo eventuale, ma non ne indica alcuno. Il motivo risulta altresì manifestamente infondato non confrontandosi con la giurisprudenza di questa Corte sullo specifico punto in base alla quale: "In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oggetto del dolo non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori" (Sez.5, n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367) Nel negare la necessità di un collegamento causale tra le condotte distrattive e il dissesto della società, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione del consolidato principio stabilito da questa Corte per cui il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza del nesso causale menzionato, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza ed a prescindere dalla consistenza del passivo accertato. L'incidenza causale della condotta distrattiva sul fallimento è infatti un aspetto irrilevante ai fini della configurabilità reato di bancarotta fraudolenta, il cui evento è costituito unicamente dalla lesione dell'interesse patrimoniale della massa creditoria già riconducibile alla condotta di sottrazione di beni a detrimento della garanzia patrimoniale o di documentazione in pregiudizio delle possibilità di verifica contabile, e non anche dal dissesto della società, estraneo alla struttura del reato in quanto mero substrato economico dell'insolvenza. Estraneo al reato è di conseguenza anche il rapporto causale fra la condotta ed il dissesto; che peraltro, è espressamente previsto per le sole fattispecie di bancarotta impropria. Si ritiene tradizionalmente che la rappresentazione del fallimento o del dissesto esuli dall'elemento soggettivo del reato, con la conseguente irrilevanza del fatto che nell'agente manchi la consapevolezza di poter fallire, anche perché, oltretutto, siffatta convinzione si risolverebbe in errore su legge extra-penale, richiamata da quella penale. E nel medesimo senso si è precisato che per la sussistenza del dolo della bancarotta distrattiva non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, risultando dunque irrilevante che questo si sia o meno già manifestato al momento della consumazione della condotta illecita (Sez.5, n. 3229 del 14 dicembre 2012, Rossetto e altri, Rv. 253932). 2. Gli ulteriori motivi risultano manifestamente infondati non confrontandosi con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). 2.1. Con riferimento al secondo motivo (capo i) la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, chiarito che (p.6): - dalle indagini svolte e in base agli esiti delle intercettazioni il credito che la società vantava verso il Bianchi era un credito esigibile e non vi era motivo per rinunciarvi; il Bianchi nella sua qualità di debitore come dominus della [OSCURATO:PERSONA] e come creditore della società fallita bene avrebbe potuto farvi fronte; che si trattasse di una operazione fraudolenta della quale il ricorrente era perfettamente a conoscenza lo si ricava dalla circostanza che il Tedone abbia imputato il credito non riscosso a sopravvenienze passive (conversazione intercettate del commercialista Lagomarsino). 2.2. Con riferimento al terzo e al quarto motivo (capo K e capo L), il ricorrente reitera le medesime argomentazioni proposte in appello e disattese dalla sentenza impugnata.Ancora una volta la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, chiarito che (p.11): -Con riferimento all'attività distrattiva dell'appartamento (capo K), dalle risultanze dibattimentali è emerso che la vendita, nonostante derivasse da accordi del 2005 si era perfezionata nel 2010 allorquando il Tedone era amministratore ed era a lui chiaro non solo lo stato di dissesto della società, ma anche le manovre distrattive del Bianchi e "[..]l'uso del nero del Pesce [..]". A ciò si aggiunga che il prezzo quand'anche fosse stato corrisposto, risultava estremamente agevolato. Le risultanze dell'attività di intercettazione ambientale del 15 aprile e del 3 giugno 2014 riscontrano perfettamente la condotta illecita. -con riferimento alle somme distratte per la indennità di trasferta (capo L), si trattava di una retribuzione non prevista nello statuto, né deliberata in sede assembleare. Sul punto la sentenza richiama correttamente la giurisprudenza di questa Corte ( sez.5 , n.42762 del 13/06/2017, Campelli, non mass.), secondo la quale risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non di quello di bancarotta preferenziale, l'amministratore che, in assenza di una delibera assembleare che stabilisca la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la cui congruità non sia fondata su dati ed elementi di confronto, che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione; ( Sez. 5, Sentenza n. 17792 del 23/02/2017 Rv. 269639). L'elemento della adeguatezza del compenso appare, invero, il criterio discretivo individuato dalla giurisprudenza di legittimità per stabilire il confine tra le due fattispecie incriminatrici. 2.3. Con riferimento al quinto motivo (capo M), il ricorrente reitera le medesime argomentazioni proposte in appello e disattese dalla sentenza impugnata. Vanno in primo luogo richiamate le argomentazioni a sostegno della manifesta infondatezza del primo motivo in relazione alla prevedibilità del dissesto. Inoltre, anche in tal caso la Corte territoriale ha con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria e come tale non censurabile in questa sede, chiarito che (p.13): -In una conversazione ambientale del 2 maggio 2014 a fronte del timore del Tedone di incorrere in una imputazione di bancarotta preferenziale e di una bancarotta distrattiva in concorso con il Bianchi, riceve conferma in tal senso dal commercialista con cui dialoga. 3.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell